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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice relatore dott. Riccardo Sabato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 267 R.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.06.1982 e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonietta Pierri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Lagonegro (Pz) al viale Colombo n. 15
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Torraca (Sa) alla via Roma n. 18, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Elena
Anna Gerardo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sapri (Sa) alla via Kennedy n.
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resistente con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. Con ricorso depositato in data 6.03.2024, ha esposto di avere avuto con Parte_1
una relazione sentimentale di convivenza dalla quale sono nate due figlie, CP_2 Per_1
il 31.10.2010 e il 10.08.2012; che la relazione, benché sorta sotto i migliori auspici, si è Per_2
conclusa a causa dei comportamenti della con conseguente disgregazione del nucleo CP_1
familiare; che la resistente fa abituale uso di alcolici ed è spesso ubriaca;
che, altresì, nel corso degli anni ha intrapreso una serie di relazioni con altri uomini senza nasconderlo al convivente, il quale ha sopportato solo per amore delle figlie al cui accudimento spesso ha badato da solo, in assenza della madre;
che si sono verificati anche alcuni episodi di violenza a danno del ricorrente e cioè qualche anno fa, all'esito di una lite la ubriaca, lo ha CP_1 raggiunto presso l'abitazione della di lui madre a Lagonegro e ha spaccato una porta;
che di ciò sono a conoscenza anche i Servizi Sociali di Lagonegro i quali sono intervenuti a sostegno del nucleo familiare;
che un secondo e altrettanto grave episodio di violenza riguarda le ripetute minacce con un coltello che la ha rivolto sia al e sia alle figlie CP_1 Parte_1 creando un ambiente pericoloso per l'intero nucleo familiare;
che al contrario il ricorrente, pur soffrendo di una rara forma di neuropatia e non potendo lavorare, è sempre stato un padre premuroso e attento con le minori tanto da volerle tenere con sé presso l'abitazione della di lui madre in Lagonegro, ove potrà contare sull'aiuto dei parenti più prossimi;
che dopo la fine della convivenza, precisamente il giorno dopo in cui il ricorrente ha lasciato la abitazione, la ha permesso al suo attuale amante di vivere in casa sua, alla presenza delle figlie, le CP_1 quali hanno visto da un giorno all'altro andare via il padre e arrivare un altro uomo a loro sconosciuto;
che quindi la convivenza con la madre non può rispondere all'interesse delle minori che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e circondate dall'affetto dei parenti;
che dal punto di vista economico il ricorrente non è titolare di alcun bene e che, pur non lavorando, percepisce un assegno di invalidità di circa 350,00 euro mensili e l'assegno unico familiare per euro 400,00 circa mensili, mentre la è giovane e abile al lavoro e CP_1
attualmente svolge lavori saltuari di assistenza agli anziani.
Su tali premesse il ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni e patti: “1. i Sigg.ri e vivranno separati, con obbligo di Parte_1 CP_1
mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ovunque creda, salvo comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo di dimora o di residenza all'altro coniuge in ragione della presenza di figli minori;
2. in particolare, il Sig. intende Parte_1
pagina 2 di 10 cambiare il proprio indirizzo di residenza, fissandolo in Lagonegro (PZ), alla via Roma n.18, in una civile abitazione di proprietà della madre;
3. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, che attualmente abita in una casa di proprietà dalla di lui madre, sita in Lagonegro (PZ), alla via
Piano dei Lippi;
la madre ha la facoltà di incontrare le figlie ogni sabato e domenica, nelle ore pomeridiane, ovvero tutte le volte che è libera dai suoi impegni, previo consenso del padre;
4. in ordine alle festività si chiede una equa ripartizione del tempo sia quanto alle vacanze estive, sia quanto alle festività religiose e profane, previa accordo da raggiungere di anno in anno (e comunque secondo il criterio dell'alternanza) in relazione alle esigenze ed al desiderio dei minori;
5. il Sig. si occuperà del mantenimento delle minori Parte_1
in proporzione alle proprie possibilità senza nulla a pretendere dalla Sig.ra CP_1
salvo il mutamento delle attuali condizioni economiche di lei;
6. le spese straordinarie
(mediche, ludiche, scolastiche, etc.) che si rendessero necessarie alle esigenze della prole sono ripartite tra gli odierni ricorrenti nella misura del 50%, previa esibizione della relativa documentazione probante”.
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione, in data 25.06.2024 si è costituita la CP_1
quale, previa impugnativa di tutte le avverse istanze e allegazioni perché infondate in fatto e in diritto, ha confermato la convivenza con il ricorrente sin dal 2008 dalla quale sono nate due figlie e e ha dedotto che la convivenza si è deteriorata nel corso degli anni a causa Per_1 Per_2
del comportamento prepotente del ricorrente, il quale ha sempre voluto prevaricare;
che ha sopportato le angherie del convivente per amore delle figlie e per fare in modo che queste vivessero in serenità; che, negli ultimi anni, il rapporto è divenuto impossibile perché ha continuato a maltrattarla e a chiamarla anche di fronte alle figliolette con epiteti volgari;
che la resistente giammai ha avuto atteggiamenti violenti, tant'è che i due episodi sono inventati in quanto non è precisato in che data o in che periodo si sarebbero verificati;
che il ricorrente non lavora dal 2012 ed è sempre stata la resistente a occuparsi delle figlie e a svolgere anche lavori umili e saltuari pur di non far mancare nulla prodigandosi per mantenere un clima il più possibile sereno;
che il ricorrente era solito trascorrere le giornate a giocare sul divano alla
Playstation senza aiutarla nei compiti quotidiani pretendendo di essere servito e riverito;
che le figlie spesso hanno vissuto nel terrore a causa delle urla del padre e ancora oggi si sentono pagina 3 di 10 costrette ad andare con il papà a Lagonegro, perché hanno paura di dire di no;
che il padre parla male della madre come risulta dal file audio del 22 maggio 2024; che il ricorrente ha lasciato la casa in cui ha convissuto sollecitando l'intervento dei servizi sociali;
che, attualmente, entrambi stanno seguendo un percorso al centro famiglia di Sapri, mentre la
Tes_ resistente ha dovuto fare vari colloqui ed incontri al e all'ufficio dei servizi sociali di
Sapri; che il ricorrente è uscito di casa senza batter ciglio ed è residente presso la casa della resistente e ciò non le consente di fare domanda sociale per essere aiutata economicamente;
che il solo dal mese di marzo 2024, dopo avere ricevuto l'Assegno Unico Parte_1
Universale pari ad euro 400,00 mensili, ha iniziato a versare la somma di euro 200,00; che le figlie minori abitano da sempre a Torraca, in una casa di proprietà esclusiva della CP_1 con tutte le comodità e frequentano fin dall'infanzia le scuole a Sapri;
che il ricorrente vorrebbe essere genitore collocatario, senza obblighi economici nei confronti delle figlie ed essendo invalido a crescerle dovrebbe essere la nonna paterna ultrasettantenne;
che al contrario ha vietato alle figlie di recarsi a far visita alla nonna materna, vicina di casa;
che in ogni caso i nonni, pur avendo un ruolo importante, non possono sostituire la figura dei genitori;
che il ricorrente non guida e viene accompagnato dall'anziana madre a prendere le figlie a Torraca, mettendo a rischio anche la loro incolumità come accaduto nel mese di aprile, dopo Pasqua, in cui la nonna, con a bordo il ricorrente e le minori, si è schiantata contro un muro nel comune di Torraca e per fortuna nessuno ha riportato danni ma solo paura.
Tanto premesso la resistente ha proposto il seguente piano genitoriale: “Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, tenuto conto della loro preminente volontà, nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 quando le preleverà dall'abitazione a Torraca alle ore 19,00 quando le riporterà a casa dalla madre, si precisa che in queste ore le minori rimarranno con il padre in
Torraca, non essendo egli autonomo, salve diverse esigenze da concordare tra i genitori e tenuto conto sempre della volontà delle stesse. Un fine settimana al mese, quando il padre preleverà le figlie da Torraca il sabato alle ore 15,00 e le riporterà la domenica alle ore
20,00 presso l'abitazione materna, salva diversa volontà delle minori. Nel periodo estivo, il ricorrente potrà vedere e tenere con sé le figlie 14 giorni frazionati in due periodi di sette giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno, sempre salva la volontà delle minori. Nel periodo natalizio il ricorrente potrà vedere e tenere con sé le figlie dal 23 al 28 dicembre oppure dal 30 al 5 gennaio ad anni alterni. Nel periodo pagina 4 di 10 pasquale il ricorrente potrà vedere e tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua o il Lunedì
d'Albis ad anni alterni. In ogni caso il padre potrà vedere le figlie in Torraca in qualunque momento, previa comunicazione telefonica alla madre con preavviso di almeno 12 ore, considerato che le figlie sono in crescita ed hanno impegni scolastici ed extrascolastici;
il ricorrente versi alle figlie l'assegno unico universale al 100% oltre all'assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 (€. 150,00 per figlia) oppure nella misura che il Signor
Giudice riterrà di giustizia, con decorrenza dal momento del deposito del ricorso. Le spese straordinarie relative alla salute, hobby e scuola, verranno pagate al 50% dai genitori come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega. Il sig. dovrà, Parte_1
inoltre, da subito trasferire la propria residenza, avendo lasciato la casa di convivenza fin dal febbraio 2024”.
All'udienza del 25.06.2024, sono comparsi entrambe le parti e previa audizione personale delle stesse e dopo ampia discussione orale, hanno chiesto l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e rinvio della causa per trovare un accordo.
Con ordinanza del 5.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.06.2024, sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “Affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori presso la madre;
- La prole minore potrà vedere il genitore non convivente ed i nonni paterni tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità dei genitore non convivente o dei nonni che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, la prole minore potrà vedere e stare con il genitore non convivente almeno un pomeriggio durante la settimana dalle ore 17 alle 20, in un giorno che sarà scelto d'accordo tra i coniugi, o, in mancanza, nel giorno del mercoledì; - I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
- in ogni caso, la prole minore trascorrerà con il padre un fine settimana al mese che in assenza di accordo sarà il terzo del mese a partire dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 19:00 con onere per il genitore non convivente di prelevarla dalla sua abitazione ed ivi al termine riaccompagnarla;
negli altri fine settimana le minori pagina 5 di 10 trascorreranno con il padre il giorno (alternativo per ogni settimana) o del sabato o della domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con onere per il genitore non convivente di prelevarle dalla loro abitazione ed ivi al termine riaccompagnarle;
la prole minore trascorrerà ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e, in mancanza, sarà stabilito dal giudice;
- la prole minore con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis. - Per contribuire al mantenimento della prole pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Parte_1
5 di ciascun mese, a la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT, di complessivi Euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia); - A carico del pone anche l'obbligo di corrispondere alla la misura del 50% delle Parte_1 CP_1
spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra le parti”.
In data 23.09.2024 le parti hanno depositato accordo sottoscritto congiuntamente con le seguenti condizioni:
“1. Le due figlie , nata a [...] il [...] ed , nata a [...] il [...], Per_2 Per_1
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Torraca alla via Roma 18, in esclusiva proprietà della sig.ra .
2. CP_1
La prole minore potrà vedere il genitore non convivente e la nonna paterna tutte le volte che ne faccia richiesta, previa disponibilità del genitore non convivente o della nonna paterna che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della vista.
3. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti.
4. Le figlie minori, tenuto conto della loro volontà e degli impegni scolastici, rimarranno con il padre a pagina 6 di 10 settimane alterne (da concordare tra i ricorrenti) dal venerdì, all'uscita della scola o, in periodo estivo alle ore 13,30 al lunedì quando li riporterà a scuola oppure, in periodo estivo,
a casa della sig.ra entro le ore 18,00. 5. Le figlie minori trascorreranno ogni anno CP_1
un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore con convivente;
tale periodo sarà fissato dai genitori di comune accordo, in mancanza sarà stabilito dal Giudice.
6. Le figlie minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni: i giorni 24-25 Dicembre oppure 26
Dicembre; i giorni 31 dicembre oppure 1-2 gennaio nonché i giorni di Sabato Santo oppure
Pasqua e Lunedì d'Albis. Si precisa che per l'anno 2024/2025 le figlie rimarranno con la madre il 24-25 dicembre e il 31 dicembre mentre con il padre il 26 dicembre ed l'1-2 gennaio.
A Pasqua 2025 le figlie rimarranno con la madre a Pasqua e Lunedì d'Albis e con il padre il
Sabato Santo e viceversa per le festività Dicembre 2025 e Pasqua 2026. 7. Il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento delle due figlie minori l'importo mensile di €. 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) su un conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
i cui estremi sono già stati forniti, entro i primi 5 giorni di ogni mese e che verrà
[...] annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. L'assegno unico universale per le due figlie minori verrà richiesto e percepito al 50% dai genitori, con richieste autonome come per legge.
9. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra su un conto Parte_1 CP_1
corrente i cui estremi sono già noti, la misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, comprese le spese di acquisto e gestione dei telefoni cellulare, quelle mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dalla sig.ra CP_1 la prova dell'esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra le parti. 10. Le figlie minori continueranno ad abitare in uno alla madre presso la casa familiare sita in Torraca (SA) alla via Roma, 18 in proprietà esclusiva della sig.ra 11. Il sig. a seguito della sottoscrizione del presente accordo, CP_1 Parte_1
trasferirà la propria residenza in altra abitazione non essendo più convivente con la sig.ra da diversi mesi. 12. Entrambi i genitori, si impegneranno a favorire e far CP_1 coltivare alle figlie il rapporto con l'altro genitore, evitando di criticare i rispettivi comportamenti e denigrare la loro figura in presenza delle minori. Si impegnano inoltre a non pregiudicare il rapporto con le proprie figlie facendole vivere in un ambiente sereno, come pagina 7 di 10 per legge. 13. Le parti rilasciano autorizzazione reciproca per il rilascio/rinnovo del passaporto. 14. Le parti dichiarano di non avere null'altro a prendere l'uno dall'altro. 15. Si da atto che entrambe le parti sono state ammesse al gratuito patrocinio”.
All'udienza del 14.01.2025 le parti sono comparse personalmente e si sono riportate all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente il 23.09.2024 concludendo in modo conforme alle condizioni ivi riportate.
In pari data la causa è stata rimessa al collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
Il PM in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
2. Il Collegio osserva che le condizioni individuate dalle parti e la regolamentazione dei rapporti economici concordata sono idonei a garantire l'interesse della prole e, pertanto, ritiene che l'accordo possa essere recepito.
Nulla osta, dunque, alla formalizzazione delle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente il 23.09.2024 che si seguito si riporta:
“1. Le due figlie , nata a [...] il [...] ed , nata a [...] il [...], Per_2 Per_1
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Torraca alla via Roma 18, in esclusiva proprietà della sig.ra . CP_1
2. La prole minore potrà vedere il genitore non convivente e la nonna paterna tutte le volte che ne faccia richiesta, previa disponibilità del genitore non convivente o della nonna paterna che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della vista.
3. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti.
4. Le figlie minori, tenuto conto della loro volontà e degli impegni scolastici, rimarranno con il padre a settimane alterne (da concordare tra i ricorrenti) dal venerdì, all'uscita della scola o, in periodo estivo alle ore 13,30 al lunedì quando li riporterà a scuola oppure, in periodo estivo, a casa della sig.ra entro le ore 18,00. CP_1
pagina 8 di 10 5. Le figlie minori trascorreranno ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore con convivente;
tale periodo sarà fissato dai genitori di comune accordo, in mancanza sarà stabilito dal Giudice.
6. Le figlie minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni: i giorni 24-25 Dicembre oppure 26 Dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1-2 gennaio nonché i giorni di Sabato
Santo oppure Pasqua e Lunedì d'Albis. Si precisa che per l'anno 2024/2025 le figlie rimarranno con la madre il 24-25 dicembre e il 31 dicembre mentre con il padre il 26 dicembre ed l'1-2 gennaio. A Pasqua 2025 le figlie rimarranno con la madre a Pasqua e
Lunedì d'Albis e con il padre il sabato Santo e viceversa per le festività Dicembre 2025 e
Pasqua 2026.
7. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento delle due figlie Parte_1 minori l'importo mensile di €. 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) su un conto corrente intestato alla sig.ra i cui estremi sono già stati forniti, entro i primi 5 giorni di CP_1
ogni mese e che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. L'assegno unico universale per le due figlie minori verrà richiesto e percepito al 50% dai genitori, con richieste autonome come per legge.
9. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra su un conto corrente i Parte_1 CP_1
cui estremi sono già noti, la misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, comprese le spese di acquisto e gestione dei telefoni cellulare, quelle mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dalla sig.ra la prova CP_1 dell'esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra le parti.
10. Le figlie minori continueranno ad abitare in uno alla madre presso la casa familiare sita in Torraca (SA) alla via Roma, 18 in proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
11. Il sig. a seguito della sottoscrizione del presente accordo, trasferirà la Parte_1
propria residenza in altra abitazione non essendo più convivente con la sig.ra CP_1
da diversi mesi.
12. Entrambi i genitori, si impegneranno a favorire e far coltivare alle figlie il rapporto con l'altro genitore, evitando di criticare i rispettivi comportamenti e denigrare la loro figura in pagina 9 di 10 presenza delle minori. Si impegnano inoltre a non pregiudicare il rapporto con le proprie figlie facendole vivere in un ambiente sereno, come per legge.
13. Le parti rilasciano autorizzazione reciproca per il rilascio/rinnovo del passaporto.
14. Le parti dichiarano di non avere null'altro a prendere l'uno dall'altro.
15. Si da atto che entrambe le parti sono state ammesse al gratuito patrocinio”.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto delle minori non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3. Stante la natura del procedimento, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
- dispone l'affido condiviso delle minori , nata a [...]_3
il 31.10.2010 e , nata a [...] il [...], con Persona_4
collocazione prevalente presso il domicilio della madre, regolando il regime di visita e degli incontri con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni Parte_1 mese, in favore di l'assegno di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna CP_1
figlia) a titolo di mantenimento delle minori, assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
- assegna la casa familiare a che ivi abiterà con le figlie;
CP_1
- prende atto degli ulteriori accordo intercorsi tra le parti;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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