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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 834 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'01.02.1969), e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 17.02.1968), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Violi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Paolo Pellicano, n. 18, Reggio Calabria, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.
358/2022, pubblicata in data 28.03.2022 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3683/2021; -considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 21.05.2025 ore 10,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio alle seguenti condizioni:
a) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e reciprocamente prestano il consenso per il rilascio/rinnovo dei propri passaporti;
b) la casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via S.S. 18 II Tratto Traversa I Palazzine
Scaccioti n.7, trattandosi di alloggio popolare, è stata riscattata dalla IG.ra Parte_1
e pertanto di esclusiva proprietà della stessa, avendo rinunciato il IG. a Parte_2 qualsiasi pretesa e/o rivendicazione sull'immobile;
c) entrambi i figli, e , sono ormai maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
d) il IG. , atteso il sopravvenuto stato di disoccupazione, si impegna a Parte_2
corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 stessa e finché permarranno le condizioni di legge, la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà rivalutata anno dopo anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante accredito su carta Superflash ricaricabile n. 5342070200881877 con codice Iban n. [...] 4510305052060 rilasciata dal Banco di Napoli;
e) l'importo dell'assegno di mantenimento, per come sopra stabilito, sarà soggetto a nuova determinazione nel caso in cui mutassero le condizioni lavorative di uno dei due coniugi;
-rilevato che le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio n. 358/2022, in quanto la situazione economica di è Parte_1
mutata, avendo la stessa ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
-ritenuto, pertanto, che siano venuti meno i presupposti che avevano condotto alla concessione dell'assegno divorzile e che, pertanto, entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 14.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 15.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato il 28.03.2025 da e , a parziale modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2
divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 358/22, pubblicata in data 28.03.2022, così provvede:
- revoca l'assegno di divorzio posto a carico di nei confronti di Parte_2 Pt_1
con la sentenza n. 358/2022;
[...]
- conferma nel resto le statuizioni contenute nella sentenza n. 358/2022.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna