Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5768/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5768/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. LODATO ANGELA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
IL ( - avv. BASSO OTTAVIO CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il suo diritto a
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essere inquadrata nel superiore IV livello di inquadramento di cui al Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, avendo svolto, alle dipendenze della parte resistente, mansioni riconducibili a quelle di commessa, addetta alla gestione della cassa, del magazzino, dei turni dei dipendenti e alla apertura e chiusura del punto vendita dal
10.08.2016 all'11.11.2020, data di cessazione del rapporto per sue dimissioni. Precisava di essere stata inquadrata nel V livello come aiuto commessa, livello peraltro consentito solo per i primi 18 mesi di lavoro e di essere stata assunta con contratto part time al 50% laddove aveva in realtà lavorato dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,30, con riposo la domenica e una mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Pertanto, avendo sottoscritto un accordo conciliativo in data 23.07.2019, invocava la condanna della controparte al pagamento delle conseguenziali differenze retributive maturate da agosto 2019, quantificate in € 21.146,85 secondo conteggi parametrati al ccnl del settore Terziario-Distribuzione-
Servizi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.03.2024, concludendo come in atti per l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso ovvero per il rigetto della domanda attorea. Insisteva, in particolare, per la reale sussistenza di un rapporto di lavoro part-time a 20 ore settimanali.
Essendo la domanda ancipite, in quanto mirante all'accertamento di differenze retributive fondate sia sul superiore inquadramento che sul maggiore impegno orario settimanale, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Quanto al primo aspetto, va osservato in diritto che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive (cd. procedimento trifasico), consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in
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caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 30580/19; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori). Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr.
Cass. n. 8025/03, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto;
nello stesso senso, Cass. n. 30580/19).
Tornando al caso che qui occupa, ritiene il decidente che non possano residuare dubbi sull'effettivo diritto della lavoratrice a essere retribuita per il superiore livello IV di inquadramento, tenuto conto che neppure la datrice ha articolato difese sul punto nella propria memoria.
Invero, appare dirimente il dato normativo contenuto nella disciplina pattizia incontestabilmente applicata al rapporto, ove si legge che al quarto livello “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità
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tecnico-pratiche comunque acquisite”, tra cui il “commesso alla vendita al pubblico”, laddove al quinto livello appartiene “l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita…per i primi 18 mesi di servizio” (cfr. doc. in atti). Ne deriva che la convenuta, che peraltro non ha neppure contestato le mansioni di commessa effettuate dalla ricorrente (attività, peraltro, confermata dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio), avrebbe comunque dovuto procedere all'attribuzione del livello superiore dopo 18 mesi di servizio ossia dal 10.02.2018.
Va, quindi, dichiarato il diritto della lavoratrice al superiore livello IV di inquadramento a decorrere da agosto 2019 sino alla cessazione del rapporto occorsa l'11.11.2020, in assonanza con quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Venendo ora all'orario di lavoro, anche in questo caso va premesso in diritto il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il surplus orario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. n. 3714/09 resa sull'analoga questione del lavoro straordinario;
nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Venendo al caso che qui occupa, ritiene il decidente che il compendio probatorio complessivamente acquisito al processo abbia adeguatamente confermato che la lavoratrice abbia espletato la sua prestazione lavorativa, con costanza e abitualità, sia di mattina che di pomeriggio, superando di tal
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guisa quanto solo formalmente indicato nel contratto di lavoro ovvero un part-time al 50%.
Invero, tale assunto è riscontrabile nel narrato di , la Parte_2 quale è stata una ex collega di lavoro della ricorrente nello stesso esercizio commerciale per un periodo di lavoro oltremodo apprezzabile (circa tre anni), riferendo che tutte le commesse hanno osservato il medesimo orario di servizio, ovvero 4 ore la mattina e 4 ore di pomeriggio dal lunedì al sabato, con una mezza giornata libera (“Noi avevamo tutte lo stesso orario ad eccezione di una mezza mattina libera da concordare tra di noi;
iniziavamo alle 9 fino alle 13 e poi dalle 16,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato con una mezza mattinata libera, domenica chiusi”). Detto nucleo espositivo ha avuto una importante conferma nella deposizione di S_
, titolare di un ristorante ubicato di fronte al locale in cui si è
[...] espletata l'attività lavorativa della ricorrente e come tale alquanto attendibile in quanto estraneo alle parti e indifferente all'esito della lite;
il teste, in particolare, ha riferito al Tribunale di aver visto la ricorrente lavorare tutto il giorno, sia la mattina che il pomeriggio, pur non essendo a conoscenza dell'orario esatto da lei osservato (“Io vedevo la ricorrente lavorare tutto il giorno, sia di mattina che di pomeriggio. Io andavo al ristorante al mattino alle 9.30 e sto fino alle 16.00, poi torno alle 18.00 fino alla chiusura che può andare da mezzanotte alle 02.00 del giorno successivo. Io sono aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena, tranne la domenica. Quando arrivavo al ristorante la mattina, il negozio dove lavorava la ricorrente era già aperto, ma non so di preciso a che ora aprissero. Chiudeva a ora di pranzo verso le 13.00/13.30, ricordo questo in quanto a volte mi lasciavano dei pacchi;
il negozio poi era già aperto quando io tornavo al ristorante, ma non so di preciso a che ora ciò avvenisse. La chiusura serale era per loro alle 20.30. Il negozio era aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, sia la mattina che il pomeriggio e io vedevo la ricorrente ogni volta che il loro locale era aperto”).
Gli altri due testi escussi si presentano, invece, poco attendibili, sia in quanto il primo ha lavorato solo pochi giorni con la ricorrente Tes_2
e sia in quanto l'altro è stato mero avventore occasionale
[...]
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dell'esercizio commerciale teatro del rapporto di lavoro Per_1
).
[...]
Non essendo certa la prova del superamento dell'orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali invocate in ricorso, va, invece, dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro full time intercorso tra le parti nel segmento temporale intercorso dall'01.08.2019 all'11.11.2020.
Venendo al calcolo delle conseguenziali differenze retributive, va preliminarmente accolta l'eccezione della parte resistente in merito all'illegittimità del riconoscimento della maggiorazione oraria prevista per il lavoro supplementare, atteso che, da quanto si è riscontrato dalla prova orale, il rapporto si è consensualmente sviluppato con orario pieno in forma continuativa e costante;
di conseguenza, alla lavoratrice spetta unicamente il pagamento della retribuzione base sino al completamento delle 40 ore settimanali, senza attribuzione di surplus.
Pertanto, tenuto conto delle buste paga in atti, del ccnl depositato e della brevità del periodo in contestazione, l'individuazione delle somme a credito della ricorrente è facilmente calcolabile senza l'ausilio di una consulenza contabile. Infatti, atteso che per un lavoratore di IV livello la disciplina collettiva indica una paga base mensile di € 1.616,68 (cfr. ccnl pag. 447) e che alla parte ricorrente è stata, invece, corrisposta una retribuzione base mensile di € 754,47, per 15 mesi e 11 giorni è maturata una differenza di € 13.298,02. Oltre alla paga base, va riconosciuta alla lavoratrice anche l'incremento per la 13ma e 14ma mensilità, pari a €
2.155,52 e il differenziale sul tfr, pari a € 1.144,70.
In definitiva, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 16.598,24, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza sino al saldo effettivo. Ogni altra questione introdotta dalle parti può ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 16.598,24, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 22.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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