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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2602/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuto invalido civile al 68% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(28.07.2021), così come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 2432/2022, con conseguente diritto ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria.
pagina 1 di 4 2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2432/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 19.05.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (28.07.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuto invalido al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, o al 75% per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art 80 della L.
388/2000, o, infine, al 67% per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria, ai sensi dei DM 20/12/1988, 239/1999, 279/2001, nonché per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3, della L. 104/1992. Riferisce di non essere stato sottoposto a visita nei termini di legge dalle Commissioni Mediche dell' competenti per l'accertamento dell'invalidità civile CP_1
e dell'handicap, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2432/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri lo riconosceva invalido nella misura del
68% nonché portatore di handicap lieve con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere alla pensione di inabilità, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
pagina 2 di 4 Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità al 68% (con conseguente diritto all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria), per cui l'esito (in parte) favorevole per il ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2432/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, riferisce che il ricorrente, all'epoca 58enne, è affetto dalle seguenti patologie: “Lesione e tendinosi tendine capo lungo bicipite sin, deficit ostruttivo ventilatorio con enfisema centrolubulare e esiti fibrotici apicali, esiti recente frattura scomposta malleolo peroneale dx (placca e viti - nov. 2021), sindrome depressiva -ansiosa”.
Ciò posto riferisce che il suddetto quadro morboso è caratterizzato da un deficit funzionale dell'apparato respiratorio con dispnea e facile stancabilità legata all'enfisema centrolobulare e a esiti fibrotici del polmone aggravata dalla abitudine tabagica e da una sindrome ansioso depressiva con disturbi della personalità (come da certificazione neurologica del 02.02.2022). Inoltre, la capacità funzionale del periziato è aggravata dalla presenza di una tendinosi del capo lungo del bicipite che determina una riduzione dei movimento in abduzione e extrarotazione della spalla sinistra e da una recente frattura del malleolo peroneale dx trattata con placca e viti.
Sostiene, quindi, che, considerando i codici 6456-2204 di cui alle Tabelle del DM
5.02.1992, nonché l'insieme delle altre patologie rilevate, si è in presenza di un complesso morboso che determina una limitazione funzionale da valutarsi nella percentuale 68%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda all' CP_1 nonché lo status di portatore di handicap lieve.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della pagina 3 di 4 certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il solo riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria, ancorché con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92
c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2432/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2602/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuto invalido civile al 68% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(28.07.2021), così come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 2432/2022, con conseguente diritto ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria.
pagina 1 di 4 2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2432/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 19.05.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (28.07.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuto invalido al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, o al 75% per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art 80 della L.
388/2000, o, infine, al 67% per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria, ai sensi dei DM 20/12/1988, 239/1999, 279/2001, nonché per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3, della L. 104/1992. Riferisce di non essere stato sottoposto a visita nei termini di legge dalle Commissioni Mediche dell' competenti per l'accertamento dell'invalidità civile CP_1
e dell'handicap, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2432/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri lo riconosceva invalido nella misura del
68% nonché portatore di handicap lieve con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere alla pensione di inabilità, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
pagina 2 di 4 Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità al 68% (con conseguente diritto all'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria), per cui l'esito (in parte) favorevole per il ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2432/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, riferisce che il ricorrente, all'epoca 58enne, è affetto dalle seguenti patologie: “Lesione e tendinosi tendine capo lungo bicipite sin, deficit ostruttivo ventilatorio con enfisema centrolubulare e esiti fibrotici apicali, esiti recente frattura scomposta malleolo peroneale dx (placca e viti - nov. 2021), sindrome depressiva -ansiosa”.
Ciò posto riferisce che il suddetto quadro morboso è caratterizzato da un deficit funzionale dell'apparato respiratorio con dispnea e facile stancabilità legata all'enfisema centrolobulare e a esiti fibrotici del polmone aggravata dalla abitudine tabagica e da una sindrome ansioso depressiva con disturbi della personalità (come da certificazione neurologica del 02.02.2022). Inoltre, la capacità funzionale del periziato è aggravata dalla presenza di una tendinosi del capo lungo del bicipite che determina una riduzione dei movimento in abduzione e extrarotazione della spalla sinistra e da una recente frattura del malleolo peroneale dx trattata con placca e viti.
Sostiene, quindi, che, considerando i codici 6456-2204 di cui alle Tabelle del DM
5.02.1992, nonché l'insieme delle altre patologie rilevate, si è in presenza di un complesso morboso che determina una limitazione funzionale da valutarsi nella percentuale 68%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda all' CP_1 nonché lo status di portatore di handicap lieve.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della pagina 3 di 4 certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il solo riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria, ancorché con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92
c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2432/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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