Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.243/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] lo [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella via L. Pignato n.26
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 21.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi: “la non ripetibilità dell'indebito di € 4.791,67 per il periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, comunicata dall' alla ricorrente con nota del 24.01.2021 n.68978093664-9, per difetto di dolo CP_1 della ricorrente, a fronte della esclusiva riferibilità dei pagamenti indebiti ad errore dell' che CP_1 non ha verificato i dati reddituali tempestivamente comunicati all' e pur sempre ricavabili CP_2 dalle dichiarazioni annuali inoltrate all'Agenzia delle Entrate”.
n.68978093664-9, che la predetta pensione era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2018 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018 inviata dalla stessa e che, per il periodo da gennaio 2020
a dicembre 2020, era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 4.791,67 e, pertanto ne chiedeva la restituzione.
Avverso il provvedimento, l'odierna ricorrente presentava ricorso amministrativo rimasto senza esito (all. n. 2).
Argomentava altresì, che il presunto indebito scaturiva da una verifica effettuata dall' CP_1
relativa ai redditi già conosciuti dallo stesso . CP_2
Ed invero, l'istante, aveva regolarmente comunicato all' la propria situazione reddituale CP_1 sia nel 2018 (come pacificamente ammesso dall' nella nota di addebito) e sia CP_2
successivamente a seguito di domanda di reversibilità presentata in data 28.02.2019 e liquidata a decorrere dal 01.03.2019 (all. n. 4 – all. n. 6).
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto chiedeva: CP_1
“ritenere e dichiarare la sussistenza dell'indebito per cui è causa, con il conseguente diritto dell' di procedere alla relativa ripetizione;
CP_1 di conseguenza, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti”. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Nella presente fattispecie non può trovare applicazione il regime ordinario della ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 cc. e ss., ma quello proprio dell'indebito previdenziale ed assistenziale, che consente la ripetibilità solo ove sia dimostrato il dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie il dolo della ricorrente deve escludersi alla luce dei principi enunciati da
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 30/06/2020, n. 13223, secondo cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
In tale decisione, la Cassazione ha espressamente chiarito, in motivazione, che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_2 delle premesse. Tanto più che la legge… (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le CP_1
prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere…. Infine va osservato che in casi CP_1
simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Il reddito di cui la ricorrente ha beneficiato e che ha comportato il superamento dei limiti reddituali previsti per la fruizione della prestazione riconosciutale, deriva infatti dalla pensione di reversibilità del defunto coniuge, erogata dallo stesso istituto convenuto.
Nel caso in esame il superamento dei limiti di reddito era noto all'istituto in quanto nel 2019 ha esso stesso erogato la pensione di reversibilità che ha determinato l'aumento dei livelli di reddito, per cui l'accipiens va tutelato e la somma non può essere richiesta. Alla luce di tali considerazioni il ricorso può essere accolto, dichiarando irripetibili le somme
CP_ di cui l' ha richiesto la restituzione con provvedimento del 24.01.2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 1.101 a €
5.200).
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
CP_
- accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità delle somme di cui l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione con provvedimento del 24.01.2021;
CP_ condanna l' a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €
886,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 10 aprile 2025
IL GOP
Maria Zammito