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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6747/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'08.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Parte_2
Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
C.F. ), con sede in Roma, Via Dataria Controparte_1 P.IVA_2
n. 22, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., società incorporante la già Controparte_2 [...]
, già rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dagli Avv.ti Maurizio Vasciminni, Giovanni Gigliotti e Alessandra Grandoni
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. 6747/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previo riconoscimento dell'ammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 348 bis c.p.c., così provvedere: preliminarmente, nella prima udienza, sospendere l'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
A: in ordine alla sentenza (non definitiva) n. 8261/2020:
1) in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza non definitiva sui punti corrispondenti, oggetto di impugnazione, accertando e dichiarando, alla luce di quanto specificamente evidenziato, l'intervenuta estinzione del processo nonché la estinzione, per prescrizione, di tutti i diritti (in particolare, dei diritti di credito), ex adverso, fatti valere con il presente giudizio, dichiarando, inoltre, la ora “ Controparte_3 [...]
decaduta dalla possibilità di esperire l'azione Controparte_2
giudiziaria intrapresa a tutela dei propri diritti risarcitori;
2) in subordine, sempre in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza non definitiva sul punto corrispondente, oggetto di impugnazione, accertando e dichiarando
– per le ragioni esposte - il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
con le conseguenze evidenziate;
[...]
in ordine alla sentenza (definitiva) n. 13051/2020:
3) in subordine e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva sul punto corrispondente poiché erronea per illegittimità derivata dalla sentenza non definitiva, stante il rapporto di dipendenza ex art. 336.2 c.p.c. che le vincola;
4) ancora nel merito, nella denegata ipotesi in cui non ritenga fondate le censure relative all'impugnazione della sentenza non definitiva, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo che erroneamente afferma la risoluzione del contratto per grave inadempimento del MEF e, al contrario, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in questione per inadempimento dell'impresa appellata;
5) sempre nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva laddove, in conseguenza dell'erronea affermazione della risoluzione del contratto per grave inadempimento del MEF, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Giudizio di primo grado e pertanto, preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appellata e, subordinatamente,
r.g. n. 6747/2020 2 condannarla al pagamento di quanto contestato, e/o o accertare la compensazione del credito azionato con il (maggior) credito vantato dall'Amministrazione;
6) sempre nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo che decide sia il rigetto dell'eccezione erariale di intempestività delle riserve sia il quantum della responsabilità dell'Amministrazione, e, quindi, in ordine agli importi riconosciuti come spettanti all'Impresa appellata, perché le riserve sono intempestive, infondate e/o, comunque, prive di pregio e per l'effetto, disporre una rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio siccome viziata da errori logico - giuridici e, comunque, non completa ed esaustiva;
7) in subordine e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo relativo alla quantificazione degli interessi, calcolandoli, più correttamente, dalla data della liquidazione del danno”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Contr eccezione, accogliere tutte le domande e conclusioni, anche istruttorie, di esposte negli atti di giudizio, anche di primo grado, qui da ritenersi integralmente richiamati e trascritti anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c. e pertanto:
- preliminarmente, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
a carico dell'appellante; CP_5
- ancora preliminarmente, dichiarare l'appello del MEF inammissibile ex artt. 342 e/o
348bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello del MEF al pari dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle Sentenze;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il MEF – o in caso di accoglimento delle eccezioni di questo, l' – al pagamento Controparte_5
dell'importo di Euro 2.904.016,05 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero del minore importo risultante dalla perizia del 25 marzo 2019 depositata dal CTU Ing. o di Persona_1
qualsiasi diverso importo fosse ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e con condanna del
MEF al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la somma equitativa che sarà ritenuta di giustizia”.
r.g. n. 6747/2020 3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La vicenda controversa attiene all'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto il 21.12.1995, con il quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio Direzione Centrale per i Servizi Generali il personale e l'organizzazione aveva affidato alla i lavori di Controparte_4
ristrutturazione e rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza della palazzina ''A'' del complesso ministeriale delle Finanze, in Roma, Viale Europa
n. 242.
L'appaltatrice ha dapprima promosso un giudizio arbitrale con domanda del
20.08.2001, chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell e dell' o, in Controparte_6 Controparte_5
subordine, la risoluzione per mutuo consenso o per recesso e di condannare le amministrazioni convenute al pagamento di complessive Lire 5.638.891.671 per lavori eseguiti, maggiori oneri connessi alla ridotta produttività, maggiori oneri per ritardato accredito dell'anticipo, maggiori oneri sulle lavorazioni svolte in modo frammentario, mancato utile e risarcimento per danno all'immagine.
Il Collegio arbitrale costituitosi, con il lodo depositato il 16.07.2003, respingendo l'eccezione di incompetenza a conoscere della causa sollevata dalle amministrazioni convenute, ha parzialmente accolto la domanda dell'impresa appaltatrice, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento della complessiva somma di Euro 776.821,97.
La decisione è stata tempestivamente impugnata da e Controparte_6
da e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4929/06, Controparte_5
ha dichiarato la nullità del lodo impugnato per incompetenza degli arbitri ex art. 829 n. 4 in relazione all'art. 817 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12081/2023, depositata il 17.05.2023, ha respinto il ricorso presentato dall'appaltatrice, divenuta nel frattempo con socio unico in liquidazione. Controparte_3
r.g. n. 6747/2020 4 2. Con atto di citazione notificato il 09.12.2013, la Controparte_3
ha quindi riproposto dinanzi al Giudice Ordinario (Tribunale di
[...]
Roma) le stesse domande fatte valere in sede arbitrale, convenendo questa volta in giudizio oltre all' Controparte_7
che ha spiegato domanda riconvenzionale richiedendo l'accertamento
[...]
dell'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore e la condanna dell'appaltatrice alla restituzione della somma di Euro 419.688,64 relativa all'anticipazione contrattuale, al pagamento della somma di Euro
416.195,84 a titolo di penali e di Euro 2.343.128,18 a titolo di risarcimento del danno per mancata redditività dell'immobile, ovvero di compensazione dei rispettivi crediti.
Il Tribunale adito dapprima, con sentenza non definitiva n. 8261/2018, pubblicata il 24.04.2018 e fatta oggetto di riserva di appello da parte del
ex art. 340 c.p.c., ha respinto tutte le Parte_1
eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalle amministrazioni convenute, ad eccezione di quella concernente il difetto di legittimazione (passiva) di
[...]
. In merito all'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva CP_5
riassunzione dello stesso, il Tribunale ha ritenuto corretta la riproposizione della domanda per il tramite di atto di citazione in luogo della riassunzione, osservando comunque che anche qualora si opinasse diversamente il giudizio sarebbe stato tempestivamente riassunto, dovendo farsi applicazione dell'art. 50
c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, con conseguente produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento arbitrale. Il Tribunale ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione del Parte_1
rilevando che le agenzie fiscali, operanti a far data dal 01.01.2001, e tra queste l' che ha inglobato l' , svolgono Controparte_8 Controparte_6
funzioni tecnico – operative relative alla sola attività gestionale, difettando nella normativa di riferimento (D.L.vo n. 300/1999) qualsiasi riferimento al trasferimento in capo alle stesse di ogni posizione debitoria, ed osservando che nel caso di specie il contratto di appalto è stato gestito fino alla completa interruzione del rapporto esclusivamente dal
[...]
. Controparte_9
r.g. n. 6747/2020 5 Rimessa sul ruolo per lo svolgimento di una CTU, la causa è stata quindi decisa con sentenza definitiva n. 13501/2020, depositata il 05.10.2020, che, in accoglimento della domanda avanzata da ha dichiarato risolto Controparte_3
il contratto di appalto per grave inadempimento del Parte_1
osservando come il grave ritardo nella consegna, peraltro
[...]
parziale, dei lavori (la prima consegna venne effettuata tre anni dopo la stipula del contratto) integrava un grave inadempimento idoneo di per sé solo a legittimare la risoluzione del contratto, in quanto più grave rispetto ad eventuali successive inadempienze dell'impresa, impedendo l'esecuzione del contratto, ed ha condannato il oggi appellante al pagamento al Parte_1
pagamento in favore dell'odierna appellata della somma complessiva di Euro
787.790,95, oltre gli interessi e la rivalutazione dal 10.8.2001, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 787.790,95, svalutata dal 10.8.2001 e via via rivalutata di anno in anno, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle riserve nn. 1, 2 e 4, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'appaltatrice e la domanda riconvenzionale spiegata dal . Parte_1
3. Il ha appellato la sentenza non Parte_1
definitiva n. 8261/2018 Tribunale di Roma nelle parti in cui:
1. ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
12081/2013 ed ha conseguentemente respinto anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Ad avviso dell'appellante, il lodo emesso da arbitri non investiti di potestas judicandi è privo di qualsiasi efficacia e non è idoneo a determinare l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutto il tempo del giudizio e l'effetto interruttivo istantaneo legato alla proposizione della domanda giudiziale. Inoltre, la riassunzione è sicuramente tardiva perché non compiuta nel termine trimestrale introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile al caso di specie per la mancanza di atti processuali validi compiuti nel regime previgente. Infine, l'atto introduttivo del presente giudizio manca dei requisiti essenziali dell'atto di riassunzione, tra i quali la citazione delle medesime parti;
r.g. n. 6747/2020 6 2. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
, in quanto le competenze del Dipartimento Parte_1
del Territorio del Ministero delle Finanze che aveva siglato il contratto sono confluite dapprima nell' e poi nell' Controparte_6 CP_5 [...]
e considerato che detto non è stato parte nel precedente CP_8 Parte_1
procedimento arbitrale.
Il ha altresì impugnato la sentenza Parte_1
definitiva n. 13501/20 Tribunale di Roma per i seguenti motivi:
1) per essere la stessa caducata per illegittimità derivata della sentenza non definitiva stante il legame di dipendenza esistente tra le stesse ai sensi dell'art. 336 comma 2° c.p.c.;
2) per avere erroneamente ritenuto sussistente un grave inadempimento della parte pubblica nel ritardo della consegna dei lavori, nonostante la consegna frammentaria dei lavori trovasse fondamento nell'art.
5.2 del Capitolato speciale d'appalto, senza tener conto che l'esecuzione del contratto doveva ritenersi sottoposta al termine iniziale segnato dal trasferimento degli uffici e degli archivi del (tipico caso di presupposizione) e che l'impresa Parte_1
a suo tempo sottoscrisse il verbale di consegna dei lavori senza apporre alcuna riserva, e per non avere dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'odierna appaltata, che è venuta meno agli obblighi di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., derivando le problematiche riscontrate dalle difficoltà incontrate dalla ditta appaltatrice per l'affidamento dei lavori in subappalto;
3) per avere rigettato la domanda riconvenzionale, che invece era fondata e con la quale si richiedeva la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma complessiva di Euro 3.179.012,66 (di cui occorre tener conto eventualmente in compensazione con il credito che venisse accertato in capo all'appaltatrice), a titolo di recupero della somma corrisposta come anticipazione (Euro 419.688,64), a titolo di penali per la mancata esecuzione dei lavori ex art. 8 contratto (Euro 416.195,84) e a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata redditività dell'immobile per il periodo decorrente dal 18.03.2001 al 26.12.2002 (Euro 2.343.128,18);
r.g. n. 6747/2020 7 4) per avere rigettato le eccezioni di intempestività delle riserve, avendo erroneamente considerato le stesse quali voci del riconosciuto danno da inadempimento sul presupposto della sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione per la risoluzione del contratto. In particolare, non dovendo imputarsi il ritardato inizio dell'attività all'amministrazione, la riserva n. 1 (“Ristoro degli oneri connessi al mancato e/o ritardato inizio delle attività”) è infondata, al pari della riserva n. 2 (“Ristoro degli oneri connessi col ritardato accredito dell'anticipazione contrattuale”), in quanto l'art. 26 comma 1 legge 109/1994, applicabile ratione temporis, prevedeva che l'anticipazione doveva essere corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, da individuarsi nella data del 07.04.1999 quando la Direzione
Lavori dichiarò produttivamente avviate le lavorazioni del cantiere, mentre la riserva n. 4 (“Mancato utile sui lavori di contratto che non si sono potuti eseguire”) non va riconosciuta in quanto la risoluzione è dipesa dall'inadempimento dell'appellata;
5) per avere erroneamente calcolato gli interessi a decorrere dalla domanda di arbitrato, nonostante la stessa fosse radicalmente nulla per i motivi già dedotti e inidonea quindi a valere quale atto di costituzione in mora e dovendo comunque gli interessi essere calcolati dal giorno della liquidazione e non sulla somma rivalutata dal giorno della mora, producendosi altrimenti l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di adempimento tempestivo.
In data 13.04.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., così come richiamato dall'art. 343 c.p.c., si è costituita la società Controparte_1
incorporante la già Controparte_2 [...]
, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto nel merito in quanto infondato, ed ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle domande che erano state respinte in primo grado, la condanna del al Parte_1
pagamento dei lavori eseguiti (Euro 394.930,15), al risarcimento integrale dei danni di cui alle riserve iscritte (Euro 2.259.085,90) e al ristoro del danno all'immagine (in misura non inferiore ad Euro 250.000,00).
r.g. n. 6747/2020 8 4. L'appello incidentale è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 166 c.p.c. L'art. 343 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate dal
D.L.vo n. 149/2023, stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. Ora, nel caso di specie, l'impugnazione incidentale è stata formulata nella comparsa di risposta depositata il 13.04.2021, oltre il termine dei venti giorni anteriore all'udienza di comparizione delle parti e di trattazione, che era stata fissata nell'atto di citazione per il 19.04.2021 e che non era stata differita nei modi di cui all'art. 168bis c.p.c.
5. L'appello principale non è inammissibile, avendo il appellante Parte_1
specificatamente indicato le parti delle due sentenze, non definitiva e definitiva, impugnate e le ragioni di doglianza, indicando gli errori nei quali sarebbe incorso il Giudice di prime cure e le soluzioni alternative proposte. E' appena il caso di rilevare che il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. prescinde da qualsiasi rigore di forme e deve ritenersi sussistente “quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva” (Cass. n. 5114/2022, v. anche Cass. n. 22502/2014),
“essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. n. 2320/2023), “senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. S.U. n.
36481/2022).
Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da parte appellata ai sensi dell'art. 331 c.p.c. sul presupposto della pretermissione di , che era parte del Controparte_5
giudizio di primo grado. Invero, il Tribunale di Roma, con la sentenza non r.g. n. 6747/2020 9 definitiva n. 8261/2018 qui impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di sulle domande avanzate da Controparte_5 [...]
, ora e la pronuncia resa al Controparte_3 Controparte_1
riguardo non è stata appellata con conseguente formazione del giudicato. Come ha infatti correttamente rilevato parte appellante, la pronuncia non definitiva che decide una questione pregiudiziale di rito ha efficacia vincolante all'interno del processo nel quale è stata emessa e non può essere rimessa in discussione, una volta esauriti i rimedi ordinari.
6. L'appello avverso la sentenza non definitiva è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.
6.1 E' invero infondato il primo motivo di appello.
L'allora ha infatti notificato domanda di arbitrato in Controparte_4
data 10.08.2001 ed il procedimento arbitrale, retto dagli artt. 806 ss. c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 40/2006 (v. art. 27
D.L.vo cit.), si è definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 12081/2023, pubblicata il 17.05.2013, che ha respinto il ricorso dell'impresa appaltatrice avverso la sentenza di questa Corte d'Appello n. 4929/2006, che a sua volta aveva dichiarato la nullità del lodo emesso a Roma il 16.07.2003 per incompetenza degli arbitri.
Del quadro normativo regolativo del procedimento arbitrale di cui occorre fare applicazione ratione temporis non fanno parte le previsioni oggi contenute nel secondo comma dell'art. 819ter c.p.c., che, come è noto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva, tra le altre,
l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. ai rapporti tra arbitrato e processo, e dunque ai casi di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro o di diniego della competenza dell'arbitro.
Deve quindi escludersi che in detto quadro normativo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario dovesse avere luogo con atto di riassunzione, da notificare nei termini perentori stabiliti dall'art. 50 c.p.c., e risulta invece corretta la riproposizione della domanda mediante atto di citazione, intervenuta nel caso di specie il 09.12.2013.
Non si è determinato dunque alcun effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione del giudizio nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., mentre sul r.g. n. 6747/2020 10 piano della prescrizione dei diritti azionati giudizialmente da Controparte_3
non può non operare l'effetto interruttivo permanente sancito dall'art. 2945 ultimo comma c.c. anche nella formulazione applicabile ratione temporis (con riferimento alla data della notifica della domanda di arbitrato), secondo cui “nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione”. Norma, dunque, che riconnette a qualsiasi domanda giudiziale o di arbitrato l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, quando alla domanda consegua una sentenza o un lodo che definisca il giudizio, qualunque sia il suo contenuto decisorio, e che è derogata solo in caso di estinzione del processo, evenienza, come detto, non verificatasi nel caso di specie.
6.2 E' invece fondato il secondo motivo di appello.
Il contratto per cui è causa è stato infatti stipulato, in data 21.12.1995, tra
Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale per i
Servizi Generali, il personale e l'organizzazione.
Ora, il D.L.vo 300/1999 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”) ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica e del delle Finanze, “eccettuate quelle attribuite, anche dal Parte_1
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie” (art. 23) ed ha per l'appunto istituito anche le Agenzie fiscali, prevedendo che “per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia entrate, l' Pt_1 CP_10
l'agenzia e l' , di seguito denominate agenzie
[...] CP_6 Controparte_5
fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia” (art. 57).
Le agenzie fiscali “hanno personalità giuridica di diritto pubblico” e “hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria” (art. 61).
r.g. n. 6747/2020 11 Le agenzie fiscali sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai corrispondenti Dipartimenti del e Parte_1
dunque, per tornare al caso in esame, l' , in seguito Controparte_6
soppressa come si dirà, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo prima del 01.01.2001 al Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 Decreto del Parte_1
del 28.12.2000 (“Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300”), a decorrere dal 01.01.2001 “a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti;
b) le attività e le funzioni di cui alla precedente lettera a) cessano di essere esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio;
c) la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti è trasferita alle agenzie fiscali (…). Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera c), si applicano anche alle agenzie del demanio e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso dipartimento del territorio siano trasferiti alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le attività e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari”.
Ed ancora. L'art. 20 comma 3 DPR n. 107/2001, il Regolamento di organizzazione del adottato ai sensi dell'art. 58 comma Parte_1
3 D.L.vo 300/1999, sancisce a chiare lettere che “le agenzie subentrano al Parte_1
nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale”.
Il dettato normativo e regolamentare appare dunque chiaro ed inequivoco nel riconoscere, contrariamente a quanto statuito nella sentenza non definitiva appellata (ma coerentemente con quanto il Giudice di prime cure aveva stabilito nella precedente ordinanza del 28.08.2015) e in accoglimento dell'eccezione che il oggi appellante aveva sollevato sin dalla sua prima difesa nel Parte_1
giudizio di primo grado, che a decorrere dal 01.01.2001 l' CP_5 CP_6
è subentrata nel rapporto giuridico precedentemente instaurato con la CP_3
Ai sensi dell'art. 23quater DL 06.07.2012 n. 95, conv. dalla legge n.
[...]
r.g. n. 6747/2020 12 135/2012, l' è stata poi incorporata dall' Controparte_6 CP_8
e “le funzioni (ad essa) attribuite con le inerenti risorse umane, finanziarie e
[...]
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione” sono esercitate, a decorrere dal 07.07.2012, dall' . Controparte_8
Giova peraltro rilevare che nel procedimento arbitrale si sono costituiti per la parte pubblica appaltante l' e l' , sul Controparte_6 Controparte_5
presupposto, riconosciuto valido dal Collegio arbitrale, del trasferimento dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex Dipartimento Territorio del Ministero delle Finanze alle due agenzie fiscali e non al neocostituito
[...]
, rimasto estraneo a detto giudizio e che invece è Parte_1
stato successivamente convenuto in giudizio dall'impresa appaltatrice dinanzi al Giudice Ordinario.
L'accoglimento del secondo motivo di appello e la conseguente dichiarazione di difetto di legittimazione dell'unico soggetto passivo dell'azione spiegata dall'appaltatrice (dell'altro soggetto passivo, , è stato già Controparte_5
dichiarato il difetto di legittimazione dal Tribunale con pronuncia sul punto non impugnata e, dunque, passata in giudicato) hanno carattere assorbente rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
7. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza e le spese vanno liquidate come indicato in dispositivo facendo applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, in relazione al valore della domanda (2,9 milioni di Euro, compreso nello scaglione di valore superiore a 520.000 Euro).
Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza non definitiva n. 8261/2018 e in totale riforma delle sentenze appellate, così provvede:
r.g. n. 6747/2020 13 1) Dichiara il difetto di legittimazione del Parte_1
[...]
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Condanna la a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da questo anticipate per i due gradi di
[...]
giudizio, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 24.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma dell'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6747/2020 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'08.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Parte_2
Generale dello Stato
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
C.F. ), con sede in Roma, Via Dataria Controparte_1 P.IVA_2
n. 22, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., società incorporante la già Controparte_2 [...]
, già rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dagli Avv.ti Maurizio Vasciminni, Giovanni Gigliotti e Alessandra Grandoni
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. 6747/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante – appellato incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previo riconoscimento dell'ammissibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 348 bis c.p.c., così provvedere: preliminarmente, nella prima udienza, sospendere l'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
A: in ordine alla sentenza (non definitiva) n. 8261/2020:
1) in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza non definitiva sui punti corrispondenti, oggetto di impugnazione, accertando e dichiarando, alla luce di quanto specificamente evidenziato, l'intervenuta estinzione del processo nonché la estinzione, per prescrizione, di tutti i diritti (in particolare, dei diritti di credito), ex adverso, fatti valere con il presente giudizio, dichiarando, inoltre, la ora “ Controparte_3 [...]
decaduta dalla possibilità di esperire l'azione Controparte_2
giudiziaria intrapresa a tutela dei propri diritti risarcitori;
2) in subordine, sempre in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza non definitiva sul punto corrispondente, oggetto di impugnazione, accertando e dichiarando
– per le ragioni esposte - il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
con le conseguenze evidenziate;
[...]
in ordine alla sentenza (definitiva) n. 13051/2020:
3) in subordine e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva sul punto corrispondente poiché erronea per illegittimità derivata dalla sentenza non definitiva, stante il rapporto di dipendenza ex art. 336.2 c.p.c. che le vincola;
4) ancora nel merito, nella denegata ipotesi in cui non ritenga fondate le censure relative all'impugnazione della sentenza non definitiva, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo che erroneamente afferma la risoluzione del contratto per grave inadempimento del MEF e, al contrario, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in questione per inadempimento dell'impresa appellata;
5) sempre nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva laddove, in conseguenza dell'erronea affermazione della risoluzione del contratto per grave inadempimento del MEF, ha rigettato la domanda riconvenzionale del Giudizio di primo grado e pertanto, preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appellata e, subordinatamente,
r.g. n. 6747/2020 2 condannarla al pagamento di quanto contestato, e/o o accertare la compensazione del credito azionato con il (maggior) credito vantato dall'Amministrazione;
6) sempre nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo che decide sia il rigetto dell'eccezione erariale di intempestività delle riserve sia il quantum della responsabilità dell'Amministrazione, e, quindi, in ordine agli importi riconosciuti come spettanti all'Impresa appellata, perché le riserve sono intempestive, infondate e/o, comunque, prive di pregio e per l'effetto, disporre una rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio siccome viziata da errori logico - giuridici e, comunque, non completa ed esaustiva;
7) in subordine e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza definitiva in relazione al capo relativo alla quantificazione degli interessi, calcolandoli, più correttamente, dalla data della liquidazione del danno”.
Per l'appellato – appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Contr eccezione, accogliere tutte le domande e conclusioni, anche istruttorie, di esposte negli atti di giudizio, anche di primo grado, qui da ritenersi integralmente richiamati e trascritti anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c. e pertanto:
- preliminarmente, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
a carico dell'appellante; CP_5
- ancora preliminarmente, dichiarare l'appello del MEF inammissibile ex artt. 342 e/o
348bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello del MEF al pari dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle Sentenze;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il MEF – o in caso di accoglimento delle eccezioni di questo, l' – al pagamento Controparte_5
dell'importo di Euro 2.904.016,05 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero del minore importo risultante dalla perizia del 25 marzo 2019 depositata dal CTU Ing. o di Persona_1
qualsiasi diverso importo fosse ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e con condanna del
MEF al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la somma equitativa che sarà ritenuta di giustizia”.
r.g. n. 6747/2020 3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La vicenda controversa attiene all'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto il 21.12.1995, con il quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio Direzione Centrale per i Servizi Generali il personale e l'organizzazione aveva affidato alla i lavori di Controparte_4
ristrutturazione e rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza della palazzina ''A'' del complesso ministeriale delle Finanze, in Roma, Viale Europa
n. 242.
L'appaltatrice ha dapprima promosso un giudizio arbitrale con domanda del
20.08.2001, chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell e dell' o, in Controparte_6 Controparte_5
subordine, la risoluzione per mutuo consenso o per recesso e di condannare le amministrazioni convenute al pagamento di complessive Lire 5.638.891.671 per lavori eseguiti, maggiori oneri connessi alla ridotta produttività, maggiori oneri per ritardato accredito dell'anticipo, maggiori oneri sulle lavorazioni svolte in modo frammentario, mancato utile e risarcimento per danno all'immagine.
Il Collegio arbitrale costituitosi, con il lodo depositato il 16.07.2003, respingendo l'eccezione di incompetenza a conoscere della causa sollevata dalle amministrazioni convenute, ha parzialmente accolto la domanda dell'impresa appaltatrice, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento della complessiva somma di Euro 776.821,97.
La decisione è stata tempestivamente impugnata da e Controparte_6
da e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4929/06, Controparte_5
ha dichiarato la nullità del lodo impugnato per incompetenza degli arbitri ex art. 829 n. 4 in relazione all'art. 817 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12081/2023, depositata il 17.05.2023, ha respinto il ricorso presentato dall'appaltatrice, divenuta nel frattempo con socio unico in liquidazione. Controparte_3
r.g. n. 6747/2020 4 2. Con atto di citazione notificato il 09.12.2013, la Controparte_3
ha quindi riproposto dinanzi al Giudice Ordinario (Tribunale di
[...]
Roma) le stesse domande fatte valere in sede arbitrale, convenendo questa volta in giudizio oltre all' Controparte_7
che ha spiegato domanda riconvenzionale richiedendo l'accertamento
[...]
dell'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore e la condanna dell'appaltatrice alla restituzione della somma di Euro 419.688,64 relativa all'anticipazione contrattuale, al pagamento della somma di Euro
416.195,84 a titolo di penali e di Euro 2.343.128,18 a titolo di risarcimento del danno per mancata redditività dell'immobile, ovvero di compensazione dei rispettivi crediti.
Il Tribunale adito dapprima, con sentenza non definitiva n. 8261/2018, pubblicata il 24.04.2018 e fatta oggetto di riserva di appello da parte del
ex art. 340 c.p.c., ha respinto tutte le Parte_1
eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalle amministrazioni convenute, ad eccezione di quella concernente il difetto di legittimazione (passiva) di
[...]
. In merito all'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva CP_5
riassunzione dello stesso, il Tribunale ha ritenuto corretta la riproposizione della domanda per il tramite di atto di citazione in luogo della riassunzione, osservando comunque che anche qualora si opinasse diversamente il giudizio sarebbe stato tempestivamente riassunto, dovendo farsi applicazione dell'art. 50
c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, con conseguente produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento arbitrale. Il Tribunale ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione del Parte_1
rilevando che le agenzie fiscali, operanti a far data dal 01.01.2001, e tra queste l' che ha inglobato l' , svolgono Controparte_8 Controparte_6
funzioni tecnico – operative relative alla sola attività gestionale, difettando nella normativa di riferimento (D.L.vo n. 300/1999) qualsiasi riferimento al trasferimento in capo alle stesse di ogni posizione debitoria, ed osservando che nel caso di specie il contratto di appalto è stato gestito fino alla completa interruzione del rapporto esclusivamente dal
[...]
. Controparte_9
r.g. n. 6747/2020 5 Rimessa sul ruolo per lo svolgimento di una CTU, la causa è stata quindi decisa con sentenza definitiva n. 13501/2020, depositata il 05.10.2020, che, in accoglimento della domanda avanzata da ha dichiarato risolto Controparte_3
il contratto di appalto per grave inadempimento del Parte_1
osservando come il grave ritardo nella consegna, peraltro
[...]
parziale, dei lavori (la prima consegna venne effettuata tre anni dopo la stipula del contratto) integrava un grave inadempimento idoneo di per sé solo a legittimare la risoluzione del contratto, in quanto più grave rispetto ad eventuali successive inadempienze dell'impresa, impedendo l'esecuzione del contratto, ed ha condannato il oggi appellante al pagamento al Parte_1
pagamento in favore dell'odierna appellata della somma complessiva di Euro
787.790,95, oltre gli interessi e la rivalutazione dal 10.8.2001, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 787.790,95, svalutata dal 10.8.2001 e via via rivalutata di anno in anno, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle riserve nn. 1, 2 e 4, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'appaltatrice e la domanda riconvenzionale spiegata dal . Parte_1
3. Il ha appellato la sentenza non Parte_1
definitiva n. 8261/2018 Tribunale di Roma nelle parti in cui:
1. ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
12081/2013 ed ha conseguentemente respinto anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Ad avviso dell'appellante, il lodo emesso da arbitri non investiti di potestas judicandi è privo di qualsiasi efficacia e non è idoneo a determinare l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutto il tempo del giudizio e l'effetto interruttivo istantaneo legato alla proposizione della domanda giudiziale. Inoltre, la riassunzione è sicuramente tardiva perché non compiuta nel termine trimestrale introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile al caso di specie per la mancanza di atti processuali validi compiuti nel regime previgente. Infine, l'atto introduttivo del presente giudizio manca dei requisiti essenziali dell'atto di riassunzione, tra i quali la citazione delle medesime parti;
r.g. n. 6747/2020 6 2. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
, in quanto le competenze del Dipartimento Parte_1
del Territorio del Ministero delle Finanze che aveva siglato il contratto sono confluite dapprima nell' e poi nell' Controparte_6 CP_5 [...]
e considerato che detto non è stato parte nel precedente CP_8 Parte_1
procedimento arbitrale.
Il ha altresì impugnato la sentenza Parte_1
definitiva n. 13501/20 Tribunale di Roma per i seguenti motivi:
1) per essere la stessa caducata per illegittimità derivata della sentenza non definitiva stante il legame di dipendenza esistente tra le stesse ai sensi dell'art. 336 comma 2° c.p.c.;
2) per avere erroneamente ritenuto sussistente un grave inadempimento della parte pubblica nel ritardo della consegna dei lavori, nonostante la consegna frammentaria dei lavori trovasse fondamento nell'art.
5.2 del Capitolato speciale d'appalto, senza tener conto che l'esecuzione del contratto doveva ritenersi sottoposta al termine iniziale segnato dal trasferimento degli uffici e degli archivi del (tipico caso di presupposizione) e che l'impresa Parte_1
a suo tempo sottoscrisse il verbale di consegna dei lavori senza apporre alcuna riserva, e per non avere dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'odierna appaltata, che è venuta meno agli obblighi di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., derivando le problematiche riscontrate dalle difficoltà incontrate dalla ditta appaltatrice per l'affidamento dei lavori in subappalto;
3) per avere rigettato la domanda riconvenzionale, che invece era fondata e con la quale si richiedeva la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma complessiva di Euro 3.179.012,66 (di cui occorre tener conto eventualmente in compensazione con il credito che venisse accertato in capo all'appaltatrice), a titolo di recupero della somma corrisposta come anticipazione (Euro 419.688,64), a titolo di penali per la mancata esecuzione dei lavori ex art. 8 contratto (Euro 416.195,84) e a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata redditività dell'immobile per il periodo decorrente dal 18.03.2001 al 26.12.2002 (Euro 2.343.128,18);
r.g. n. 6747/2020 7 4) per avere rigettato le eccezioni di intempestività delle riserve, avendo erroneamente considerato le stesse quali voci del riconosciuto danno da inadempimento sul presupposto della sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione per la risoluzione del contratto. In particolare, non dovendo imputarsi il ritardato inizio dell'attività all'amministrazione, la riserva n. 1 (“Ristoro degli oneri connessi al mancato e/o ritardato inizio delle attività”) è infondata, al pari della riserva n. 2 (“Ristoro degli oneri connessi col ritardato accredito dell'anticipazione contrattuale”), in quanto l'art. 26 comma 1 legge 109/1994, applicabile ratione temporis, prevedeva che l'anticipazione doveva essere corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, da individuarsi nella data del 07.04.1999 quando la Direzione
Lavori dichiarò produttivamente avviate le lavorazioni del cantiere, mentre la riserva n. 4 (“Mancato utile sui lavori di contratto che non si sono potuti eseguire”) non va riconosciuta in quanto la risoluzione è dipesa dall'inadempimento dell'appellata;
5) per avere erroneamente calcolato gli interessi a decorrere dalla domanda di arbitrato, nonostante la stessa fosse radicalmente nulla per i motivi già dedotti e inidonea quindi a valere quale atto di costituzione in mora e dovendo comunque gli interessi essere calcolati dal giorno della liquidazione e non sulla somma rivalutata dal giorno della mora, producendosi altrimenti l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di adempimento tempestivo.
In data 13.04.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., così come richiamato dall'art. 343 c.p.c., si è costituita la società Controparte_1
incorporante la già Controparte_2 [...]
, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto nel merito in quanto infondato, ed ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle domande che erano state respinte in primo grado, la condanna del al Parte_1
pagamento dei lavori eseguiti (Euro 394.930,15), al risarcimento integrale dei danni di cui alle riserve iscritte (Euro 2.259.085,90) e al ristoro del danno all'immagine (in misura non inferiore ad Euro 250.000,00).
r.g. n. 6747/2020 8 4. L'appello incidentale è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 166 c.p.c. L'art. 343 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate dal
D.L.vo n. 149/2023, stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. Ora, nel caso di specie, l'impugnazione incidentale è stata formulata nella comparsa di risposta depositata il 13.04.2021, oltre il termine dei venti giorni anteriore all'udienza di comparizione delle parti e di trattazione, che era stata fissata nell'atto di citazione per il 19.04.2021 e che non era stata differita nei modi di cui all'art. 168bis c.p.c.
5. L'appello principale non è inammissibile, avendo il appellante Parte_1
specificatamente indicato le parti delle due sentenze, non definitiva e definitiva, impugnate e le ragioni di doglianza, indicando gli errori nei quali sarebbe incorso il Giudice di prime cure e le soluzioni alternative proposte. E' appena il caso di rilevare che il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. prescinde da qualsiasi rigore di forme e deve ritenersi sussistente “quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva” (Cass. n. 5114/2022, v. anche Cass. n. 22502/2014),
“essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. n. 2320/2023), “senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. S.U. n.
36481/2022).
Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da parte appellata ai sensi dell'art. 331 c.p.c. sul presupposto della pretermissione di , che era parte del Controparte_5
giudizio di primo grado. Invero, il Tribunale di Roma, con la sentenza non r.g. n. 6747/2020 9 definitiva n. 8261/2018 qui impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di sulle domande avanzate da Controparte_5 [...]
, ora e la pronuncia resa al Controparte_3 Controparte_1
riguardo non è stata appellata con conseguente formazione del giudicato. Come ha infatti correttamente rilevato parte appellante, la pronuncia non definitiva che decide una questione pregiudiziale di rito ha efficacia vincolante all'interno del processo nel quale è stata emessa e non può essere rimessa in discussione, una volta esauriti i rimedi ordinari.
6. L'appello avverso la sentenza non definitiva è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.
6.1 E' invero infondato il primo motivo di appello.
L'allora ha infatti notificato domanda di arbitrato in Controparte_4
data 10.08.2001 ed il procedimento arbitrale, retto dagli artt. 806 ss. c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 40/2006 (v. art. 27
D.L.vo cit.), si è definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 12081/2023, pubblicata il 17.05.2013, che ha respinto il ricorso dell'impresa appaltatrice avverso la sentenza di questa Corte d'Appello n. 4929/2006, che a sua volta aveva dichiarato la nullità del lodo emesso a Roma il 16.07.2003 per incompetenza degli arbitri.
Del quadro normativo regolativo del procedimento arbitrale di cui occorre fare applicazione ratione temporis non fanno parte le previsioni oggi contenute nel secondo comma dell'art. 819ter c.p.c., che, come è noto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva, tra le altre,
l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. ai rapporti tra arbitrato e processo, e dunque ai casi di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro o di diniego della competenza dell'arbitro.
Deve quindi escludersi che in detto quadro normativo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario dovesse avere luogo con atto di riassunzione, da notificare nei termini perentori stabiliti dall'art. 50 c.p.c., e risulta invece corretta la riproposizione della domanda mediante atto di citazione, intervenuta nel caso di specie il 09.12.2013.
Non si è determinato dunque alcun effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione del giudizio nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., mentre sul r.g. n. 6747/2020 10 piano della prescrizione dei diritti azionati giudizialmente da Controparte_3
non può non operare l'effetto interruttivo permanente sancito dall'art. 2945 ultimo comma c.c. anche nella formulazione applicabile ratione temporis (con riferimento alla data della notifica della domanda di arbitrato), secondo cui “nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione”. Norma, dunque, che riconnette a qualsiasi domanda giudiziale o di arbitrato l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, quando alla domanda consegua una sentenza o un lodo che definisca il giudizio, qualunque sia il suo contenuto decisorio, e che è derogata solo in caso di estinzione del processo, evenienza, come detto, non verificatasi nel caso di specie.
6.2 E' invece fondato il secondo motivo di appello.
Il contratto per cui è causa è stato infatti stipulato, in data 21.12.1995, tra
Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale per i
Servizi Generali, il personale e l'organizzazione.
Ora, il D.L.vo 300/1999 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”) ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica e del delle Finanze, “eccettuate quelle attribuite, anche dal Parte_1
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie” (art. 23) ed ha per l'appunto istituito anche le Agenzie fiscali, prevedendo che “per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia entrate, l' Pt_1 CP_10
l'agenzia e l' , di seguito denominate agenzie
[...] CP_6 Controparte_5
fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia” (art. 57).
Le agenzie fiscali “hanno personalità giuridica di diritto pubblico” e “hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria” (art. 61).
r.g. n. 6747/2020 11 Le agenzie fiscali sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai corrispondenti Dipartimenti del e Parte_1
dunque, per tornare al caso in esame, l' , in seguito Controparte_6
soppressa come si dirà, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo prima del 01.01.2001 al Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 Decreto del Parte_1
del 28.12.2000 (“Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300”), a decorrere dal 01.01.2001 “a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti;
b) le attività e le funzioni di cui alla precedente lettera a) cessano di essere esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio;
c) la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti è trasferita alle agenzie fiscali (…). Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera c), si applicano anche alle agenzie del demanio e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso dipartimento del territorio siano trasferiti alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le attività e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari”.
Ed ancora. L'art. 20 comma 3 DPR n. 107/2001, il Regolamento di organizzazione del adottato ai sensi dell'art. 58 comma Parte_1
3 D.L.vo 300/1999, sancisce a chiare lettere che “le agenzie subentrano al Parte_1
nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale”.
Il dettato normativo e regolamentare appare dunque chiaro ed inequivoco nel riconoscere, contrariamente a quanto statuito nella sentenza non definitiva appellata (ma coerentemente con quanto il Giudice di prime cure aveva stabilito nella precedente ordinanza del 28.08.2015) e in accoglimento dell'eccezione che il oggi appellante aveva sollevato sin dalla sua prima difesa nel Parte_1
giudizio di primo grado, che a decorrere dal 01.01.2001 l' CP_5 CP_6
è subentrata nel rapporto giuridico precedentemente instaurato con la CP_3
Ai sensi dell'art. 23quater DL 06.07.2012 n. 95, conv. dalla legge n.
[...]
r.g. n. 6747/2020 12 135/2012, l' è stata poi incorporata dall' Controparte_6 CP_8
e “le funzioni (ad essa) attribuite con le inerenti risorse umane, finanziarie e
[...]
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione” sono esercitate, a decorrere dal 07.07.2012, dall' . Controparte_8
Giova peraltro rilevare che nel procedimento arbitrale si sono costituiti per la parte pubblica appaltante l' e l' , sul Controparte_6 Controparte_5
presupposto, riconosciuto valido dal Collegio arbitrale, del trasferimento dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex Dipartimento Territorio del Ministero delle Finanze alle due agenzie fiscali e non al neocostituito
[...]
, rimasto estraneo a detto giudizio e che invece è Parte_1
stato successivamente convenuto in giudizio dall'impresa appaltatrice dinanzi al Giudice Ordinario.
L'accoglimento del secondo motivo di appello e la conseguente dichiarazione di difetto di legittimazione dell'unico soggetto passivo dell'azione spiegata dall'appaltatrice (dell'altro soggetto passivo, , è stato già Controparte_5
dichiarato il difetto di legittimazione dal Tribunale con pronuncia sul punto non impugnata e, dunque, passata in giudicato) hanno carattere assorbente rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
7. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza e le spese vanno liquidate come indicato in dispositivo facendo applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il giudizio di appello, in relazione al valore della domanda (2,9 milioni di Euro, compreso nello scaglione di valore superiore a 520.000 Euro).
Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza non definitiva n. 8261/2018 e in totale riforma delle sentenze appellate, così provvede:
r.g. n. 6747/2020 13 1) Dichiara il difetto di legittimazione del Parte_1
[...]
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Condanna la a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da questo anticipate per i due gradi di
[...]
giudizio, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 24.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma dell'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6747/2020 14