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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 477/2021 pervenuta Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa all'udienza del 20 gennaio 2025 per la spedizione a sentenza vertente tra:
,
nato a [...] il 14.9.1946
,difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
Andrea Cococcia
ATTORE
E
Avv. Controparte_1 nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti
Pasquale Basso e Daniel Bianco
CONVENUTA
Nonché
Controparte_2 P.IVA 1 (da ora in avanti per brevità la Compagnia), difesa giusta delega in atti dall'Avv. Marco Ferraro
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- opposizione tardiva a convalida di sfratto azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
-
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 gennaio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione
,
della comparsa di costituzione e risposta della convenuta e del terzo chiamato delle memorie
,
autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano.
,premesso che: in data 26 maggio 2014 veniva stipulato tra Parte_2 Parte_1
[...] (in qualità di parti promittenti venditori) e SO (in qualità di parte promittente acquirente) e Persona_2 (in qualità di proprietario dell'immobile sito in Roma via Fonteiana 85, da locare), un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'acquisto da parte di Persona_1 di alcune quote (totali o parziali) del diritto di proprietà su vari terreni siti in
TT (vedi contratto preliminare in atti); il prezzo veniva convenuto all'articolo 5 della suddetta scrittura e ammontava ad euro 60.000,00, da corrispondersi da SO ai promittenti venditori a decorrere dal giorno 1° giugno 2014 in n. 84 rate mensili da euro 714,28 ciascuna;
sempre all'art. 5 veniva stabilito che la somma dei ratei di compravendita sarebbe stata imputata, "al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma via Fonteiana 85-scala B-interno
21-per il quale, contestualmente alla presente scrittura si sottoscrive contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo tra i signori SO (usufruttuario vitalizio), Parte_2
Parte_1 "; il contratto di locazione in parola veniva stipulato, e la durata dello stesso veniva e prevista in otto anni, al canone mensile di euro 715,00, senza rivalutazione AT (vedi contratto di locazione in atti); con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato 18 gennaio 2018, intraprendeva la procedura di sfratto nei SO
confronti dei signori Pt_1 e Pt_2 la notifica di detto atto si perfezionava nei confronti del Pt_1 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per consegna del plico nelle mani del portiere dello stabile;
tuttavia il Pt_1 non riceveva detto plico dal portiere e, di conseguenza, non compariva all'udienza per la convalida, tenutasi in data 7 marzo 2018; con provvedimento munito di formula esecutiva in data 9 marzo 2018, il Per_1 dava seguito allo sfratto;
esso attore si rivolgeva quindi all'avvocato Controparte_1 per ricevere assistenza legale in relazione a quanto verificatosi, ribadendo la propria volontà di far emergere il vizio relativo all'effettivo perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo della procedura di sfratto, nonché, nel merito, al fine di eccepire la compensazione della morosità contestata con i canoni che il Per_1 avrebbe dovuto corrispondere, con cadenza mensile, per il pagamento dei terreni il cui acquisto aveva promesso;
con atto del 2 maggio 2018 esso attore, basandosi sui consigli di strategia processuale da costei formulati, conferiva all'avvocato CP_1 procura per incardinare un'opposizione tardiva allo sfratto (vedi delega in atti, allegato 4); l'avvocato CP_1 redigeva e quindi depositava ricorso in opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, ai sensi dell'articolo 668 c.p.c., deducendo a sostegno delle pretese del Pt_1 le seguenti argomentazioni: nullità della notifica dell'atto di intimazione, per non essere stato lo stesso consegnato al Pt_1 da parte del portiere dello stabile;
eccezione di compensazione della morosità con i ratei previsti per l'acquisto dei diritti di cui al preliminare del
26 maggio 2014; nell'articolare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di intimazione l'Avvocato CP_1 offriva le due seguenti argomentazioni: a) che l'atto di intimazione notificato ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. non era mai stato nei fatti consegnato dal portiere dello stabile al
Pt_1 il quale non ne aveva dunque avuto alcuna conoscenza;
b) che l'ufficiale giudiziario, il
,
quale nella relata di notifica aveva dato atto che la stessa veniva eseguita ai sensi dell'articolo 139
c.p.c. in quanto il signor Pt_1 non si trovava in casa, in realtà non aveva verificato
preventivamente la presenza dell'opponente presso la sua abitazione;
fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio il locatore, il quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione per assenza dei presupposti a sostegno dell'eccezione di nullità della notifica ai sensi dell'articolo 139
c.p.c.; la conoscenza della procedura di sfratto da parte del Pt_1 il quale aveva anche fatto
,
pervenire certificazione medica con la quale deduceva la propria impossibilità a presenziare all'udienza di convalida;
la complessiva infondatezza, anche nel merito, di tutti i motivi di opposizione;
in data 6 settembre 2018 esso attore revocava il mandato all'Avv. CP_1 in considerazione della superficialità e sommarietà dell'impianto difensivo prospettato nel giudizio di opposizione tardiva a convalida di sfratto;
il giudizio di opposizione tardiva proseguiva, dunque, con il patrocinio di altro difensore;
con sentenza del 29 novembre 2019 (in atti) il Tribunale di
Roma dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento del spese di lite liquidate per la fase di merito in euro 5534,00 oltre accessori, e per la fase incidentale in euro
3645,00 oltre accessori;
nella motivazione della sentenza poteva leggersi testualmente: "Risulta dalla documentazione in atti che la notifica dell'intimazione di sfratto nei confronti del signor a contestarne la regolarità-è stata eseguita a mente dell'articolo 139 c.p.c., Parte_3
mediante consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile ove è sita l'abitazione, il quale ha sottoscritto la prescritta ricevuta, e spedizione al destinatario di lettera raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto; inoltre, all'intimato è stata inviata anche la raccomandata richiesta dell'articolo 660 ultimo comma c.p.c. per i casi in cui la notifica dell'intimazione non sia stata eseguita a mani del destinatario"; ancora, il Giudice osservava che
"l'opponente lamenta che l'ufficiale giudiziario non si sia accertato della sua presenza all'interno dell'abitazione, ove deduce, essendo pensionato, di trascorrere gran parte della giornata;
ma, come noto, in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte (come nel caso di specie, ove la relata dà espressamente conto dell'assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto), è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni,con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute"; il Giudice concludeva quindi affermando: "posto che non sussiste alcuna irregolarità della notifica, non ricorrono nemmeno gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, che abbiano impedito all'intimato di prendere cognizione dell'avvenuta citazione ovvero di comparire in udienza: senza considerare il documento prodotto dall'opposto e attestante il conferimento in data 6 marzo 2018 di delega alla presentazione di certificato medico-poi non prodotto per l'udienza di convalida (perché, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione operato dal ricorrente, la controparte non ha dichiarato di volersene avvalere), vi è comunque da rilevare che l'intimazione era parimenti notificata alla moglie convivente del signor Pt_1 co-conduttrice dell'immobile, senza che in ordine a detta و
notifica siano state mosse contestazioni di sorta;
ed appare assai poco credibile che la signora
Pt_2 non abbia informato il coniuge dell'avvenuta proposizione dell'azione di sfratto"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.C., tenuto conto del fatto che la negligenza della professionista nell'esecuzione del mandato conferitole aveva impedito di considerare che, ai fini della legittima contestazione del contenuto della relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, è necessario proporre querela di falso, e non limitarsi a criticare quanto annotato nella relata stessa;
che era stata esperita la procedura di negoziazione assistita,rimasta senza esito;
che era interesse di esso attore conseguire la condanna della professionista al risarcimento del danno derivante dalla negligente attività prestata, quantificato in euro 5534,00, oltre accessori, e in euro 3645,00, oltre accessori, pari alle spese processuali cui era stato condannato l'odierno attore (in favore del locatore-opposto) nel giudizio di opposizione ex articolo 668 c.p.c., il tutto previo accertamento della responsabilità dell'avvocato CP_1 nell'esecuzione del mandato;
nella memoria di precisazione della domanda, di poi, parte attrice ha integrato il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, accrescendolo dell'ulteriore importo di euro 1642,12, pari alle spese per l'esecuzione della procedura di rilascio, importo del quale era stato ingiunto il pagamento al Pt_1 e al coniuge Parte_2
La professionista, tempestivamente costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di onde Controparte_3 و
essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa o, in subordine, per il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso che il difensore cui era stata conferita procura successivamente alla revoca del
, mandato all'Avv. CP_1 , aveva aderito alle argomentazioni difensive da quest'ultima prospettate nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 668 c.p.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive della convenuta. La causa istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi è pervenuta
,
all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione. Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda avuto riguardo all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza esito (in atti), devesi ora valutare il merito della stessa valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della
,
responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello "
della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta dovendo ritenersi, al
, riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se ove il professionista avesse '
tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas il conferimento dell'incarico
,
professionale all'Avv. CP_1 (doc. 4 allegato all'atto di citazione). Occorre ora accertare in secundis, se sia ravvisabile inadempimento della professionista '
all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c..
Per scrutinare tale aspetto occorre prendere le mosse dalla disamina dell'atto di opposizione tardiva a convalida di sfratto redatto dall'Avv. CP_1 (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
L'opposizione tardiva, invero, si articola su due profili afferenti alla irregolarità /nullità della notifica dell'atto di intimazione, che avrebbe avuto quale ineludibile conseguenza il non avere avuto contezza da parte dell'intimato della instaurazione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Il primo profilo è relativo alla ipotesi della notifica dell'atto a mani del portiere (nel caso in esame l'atto di intimazione venne effettivamente consegnato al portiere dello stabile ove insisteva la casa di abitazione del Pt_1 ) in tale ipotesi l'Avv. CP_1 ha testualmente affermato nell'atto di opposizione che "l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 3595 del 2017)”.
Nel caso che ci occupa l'Avv. CP_1 ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dettati in tema di notifica di atti ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere, avendo evidenziato,conformemente a quanto affermato all'epoca della proposizione della opposizione ex art. 668 c.p.c. (si ricorda che il giudizio di responsabilità professionale va compiuto ex ante, ossia occorre valutare quale fosse il patrimonio di conoscenze anche giurisprudenziali in possesso dell'avvocato nel momento in cui l'incarico professionale risulta conferito), dalla giurisprudenza di legittimità, finanche a Sezioni Unite,che la notifica nelle mani del portiere deve essere preceduta, a pena di nullità della stessa, dalla attestazione dell'ufficiale giudiziario che dia atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto (Cass. Civ. SSUU 8214/2005; 22151/2013).
Nessuna censura può quindi muoversi all'operato dell'Avv. CP_1 in relazione a tale profilo sicchè non sussiste inadempimento qualificato della professionista, avendo costei riportato nell'atto di opposizione un orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato da una pronuncia a Sezioni
Unite del 2005.
L'atto di opposizione si caratterizza altresì per un secondo profilo, quello per cui l'Avv. CP_1 lamenta che l'ufficiale giudiziario non si sarebbe sincerato “che qualcuno fosse presente nell'appartamento dell'odierno deducente. Difatti, sulla relata di notifica che si evince dalla copia autentica successivamente notificata insieme al provvedimento di convalida si legge testualmente :
"ho notificato il presente atto a Parte_1 in Roma, Via Fonteiana 85 scala B interno 21
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Tes_1
[...] portiere "; è evidente l'errore in cui è incorso l'ufficiale giudiziario che peraltro, con ogni probabilità, avrebbe potuto consegnare l'atto di intimazione di sfratto direttamente alla parte destinataria. Sul punto si fa presente che il deducente è pensionato e rimane per la maggior parte della giornata in casa" (pag. 3 atto di opposizione allegato all'atto di citazione).
In riferimento a tale seconda doglianza rileva il Tribunale che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che nella relata di notifica dia atto della assenza del destinatario dell'atto da notificare presso la casa di abitazione e la conseguente consegna del plico al portiere (peraltro nella prospettata assenza di persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto di cui all'art. 139 c.p.c.) avrebbe potuto essere confutata solo con la presentazione di una querela di falso in considerazione 'della fede privilegiata attribuita dalla legge alla relata di notifica come posto in evidenza nella sentenza del Giudice investito della opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c..
Querela di falso che nel caso di specie non venne evidentemente proposta.
Osserva il Tribunale che un avvocato di media diligenza ed avvedutezza non può non avere contezza della necessità di proporre querela di falso avverso le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica, con particolare riferimento al reperimento del destinatario dell'atto da notificare, proprio in considerazione della fede privilegiata caratterizzante la relata medesima.
Sussiste dunque inadempimento della professionista,eppur tuttavia, posto che non risulta dalla documentazione in atti che la sentenza del Giudice investito dalla opposizione ex art. 668 c.p.c. sia stata impugnata nelle forme e nei termini di legge, l'accertato inadempimento non determina automaticamente l'accoglimento della domanda risarcitoria in assenza di allegazione e prova del c.d. giudizio controfattuale.
In altri termini l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare che ove la querela di falso fosse stata proposta dall'Avv. CP_1 la stessa, secondo la regola del più probabile che non sarebbe stata accolta e che la accertata falsità avrebbe condotto all'accoglimento della opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c..
Nulla è stato allegato e dimostrato al riguardo dall'attore.
Va anzi evidenziato che la circostanza fattuale che il Pt_1 sia un pensionato - argomentazione posta a fondamento dell'atto di opposizione per suffragare l'errore in cui sarebbe incorso l'ufficiale giudiziario, che avrebbe consegnato l'atto direttamente al portiere senza prima sincerarsi della presenza in casa del Pt_1 - non implica in senso assoluto che questi sia sempre e costantemente atteso che qualunque persona è legittimata ad uscire di casa- salvo la documentata in casa
,
presenza di patologie che consiglino od impongano di restare a casa- non solo per andare al lavoro ma anche per ragioni di svago o per il disbrigo di commissioni della più svariata natura.
Inoltre, fermo il principio generale secondo cui la proposizione della querela di falso implica che il querelante indichi i mezzi di prova a sostegno della falsità del documento, non consta nel caso di specie che l'attore abbia anche solo accennato nel libello introduttivo ai mezzi di prova da indicare ai fini della proposizione della querela di falso (nel caso di specie trattasi di falso ideologico).
Devesi inoltre evidenziare che, come già rilevato dal Giudice dell'opposizione nella sentenza del
2019, il fatto che la moglie convivente del Pt_1 co-conduttrice dell'immobile, abbia ricevuto
,
identico atto di intimazione di sfratto rende assai poco verosimile la circostanza che l'odierno attore non avesse avuto contezza della instaurazione di un procedimento di convalida di sfratto (anche) nei suoi confronti . In assenza di allegazione e prova del giudizio prognostico si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore convenuta le
-
stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere la convenuta del contributo unificato per la chiamata del terzo, chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della CP_4 chiamata in manleva, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando detta و
statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019); liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati da parte convenuta nei confronti dell'attore, tenuto conto del fatto che è stato comunque ravvisato un inadempimento della professionista nell'espletamento del mandato per quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
وb) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore della convenuta che si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dalla convenuta per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 477/2021 pervenuta Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa all'udienza del 20 gennaio 2025 per la spedizione a sentenza vertente tra:
,
nato a [...] il 14.9.1946
,difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
Andrea Cococcia
ATTORE
E
Avv. Controparte_1 nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti
Pasquale Basso e Daniel Bianco
CONVENUTA
Nonché
Controparte_2 P.IVA 1 (da ora in avanti per brevità la Compagnia), difesa giusta delega in atti dall'Avv. Marco Ferraro
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- opposizione tardiva a convalida di sfratto azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
-
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 gennaio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione
,
della comparsa di costituzione e risposta della convenuta e del terzo chiamato delle memorie
,
autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano.
,premesso che: in data 26 maggio 2014 veniva stipulato tra Parte_2 Parte_1
[...] (in qualità di parti promittenti venditori) e SO (in qualità di parte promittente acquirente) e Persona_2 (in qualità di proprietario dell'immobile sito in Roma via Fonteiana 85, da locare), un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'acquisto da parte di Persona_1 di alcune quote (totali o parziali) del diritto di proprietà su vari terreni siti in
TT (vedi contratto preliminare in atti); il prezzo veniva convenuto all'articolo 5 della suddetta scrittura e ammontava ad euro 60.000,00, da corrispondersi da SO ai promittenti venditori a decorrere dal giorno 1° giugno 2014 in n. 84 rate mensili da euro 714,28 ciascuna;
sempre all'art. 5 veniva stabilito che la somma dei ratei di compravendita sarebbe stata imputata, "al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma via Fonteiana 85-scala B-interno
21-per il quale, contestualmente alla presente scrittura si sottoscrive contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo tra i signori SO (usufruttuario vitalizio), Parte_2
Parte_1 "; il contratto di locazione in parola veniva stipulato, e la durata dello stesso veniva e prevista in otto anni, al canone mensile di euro 715,00, senza rivalutazione AT (vedi contratto di locazione in atti); con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato 18 gennaio 2018, intraprendeva la procedura di sfratto nei SO
confronti dei signori Pt_1 e Pt_2 la notifica di detto atto si perfezionava nei confronti del Pt_1 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per consegna del plico nelle mani del portiere dello stabile;
tuttavia il Pt_1 non riceveva detto plico dal portiere e, di conseguenza, non compariva all'udienza per la convalida, tenutasi in data 7 marzo 2018; con provvedimento munito di formula esecutiva in data 9 marzo 2018, il Per_1 dava seguito allo sfratto;
esso attore si rivolgeva quindi all'avvocato Controparte_1 per ricevere assistenza legale in relazione a quanto verificatosi, ribadendo la propria volontà di far emergere il vizio relativo all'effettivo perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo della procedura di sfratto, nonché, nel merito, al fine di eccepire la compensazione della morosità contestata con i canoni che il Per_1 avrebbe dovuto corrispondere, con cadenza mensile, per il pagamento dei terreni il cui acquisto aveva promesso;
con atto del 2 maggio 2018 esso attore, basandosi sui consigli di strategia processuale da costei formulati, conferiva all'avvocato CP_1 procura per incardinare un'opposizione tardiva allo sfratto (vedi delega in atti, allegato 4); l'avvocato CP_1 redigeva e quindi depositava ricorso in opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, ai sensi dell'articolo 668 c.p.c., deducendo a sostegno delle pretese del Pt_1 le seguenti argomentazioni: nullità della notifica dell'atto di intimazione, per non essere stato lo stesso consegnato al Pt_1 da parte del portiere dello stabile;
eccezione di compensazione della morosità con i ratei previsti per l'acquisto dei diritti di cui al preliminare del
26 maggio 2014; nell'articolare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di intimazione l'Avvocato CP_1 offriva le due seguenti argomentazioni: a) che l'atto di intimazione notificato ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. non era mai stato nei fatti consegnato dal portiere dello stabile al
Pt_1 il quale non ne aveva dunque avuto alcuna conoscenza;
b) che l'ufficiale giudiziario, il
,
quale nella relata di notifica aveva dato atto che la stessa veniva eseguita ai sensi dell'articolo 139
c.p.c. in quanto il signor Pt_1 non si trovava in casa, in realtà non aveva verificato
preventivamente la presenza dell'opponente presso la sua abitazione;
fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio il locatore, il quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione per assenza dei presupposti a sostegno dell'eccezione di nullità della notifica ai sensi dell'articolo 139
c.p.c.; la conoscenza della procedura di sfratto da parte del Pt_1 il quale aveva anche fatto
,
pervenire certificazione medica con la quale deduceva la propria impossibilità a presenziare all'udienza di convalida;
la complessiva infondatezza, anche nel merito, di tutti i motivi di opposizione;
in data 6 settembre 2018 esso attore revocava il mandato all'Avv. CP_1 in considerazione della superficialità e sommarietà dell'impianto difensivo prospettato nel giudizio di opposizione tardiva a convalida di sfratto;
il giudizio di opposizione tardiva proseguiva, dunque, con il patrocinio di altro difensore;
con sentenza del 29 novembre 2019 (in atti) il Tribunale di
Roma dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento del spese di lite liquidate per la fase di merito in euro 5534,00 oltre accessori, e per la fase incidentale in euro
3645,00 oltre accessori;
nella motivazione della sentenza poteva leggersi testualmente: "Risulta dalla documentazione in atti che la notifica dell'intimazione di sfratto nei confronti del signor a contestarne la regolarità-è stata eseguita a mente dell'articolo 139 c.p.c., Parte_3
mediante consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile ove è sita l'abitazione, il quale ha sottoscritto la prescritta ricevuta, e spedizione al destinatario di lettera raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto; inoltre, all'intimato è stata inviata anche la raccomandata richiesta dell'articolo 660 ultimo comma c.p.c. per i casi in cui la notifica dell'intimazione non sia stata eseguita a mani del destinatario"; ancora, il Giudice osservava che
"l'opponente lamenta che l'ufficiale giudiziario non si sia accertato della sua presenza all'interno dell'abitazione, ove deduce, essendo pensionato, di trascorrere gran parte della giornata;
ma, come noto, in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte (come nel caso di specie, ove la relata dà espressamente conto dell'assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto), è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni,con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute"; il Giudice concludeva quindi affermando: "posto che non sussiste alcuna irregolarità della notifica, non ricorrono nemmeno gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, che abbiano impedito all'intimato di prendere cognizione dell'avvenuta citazione ovvero di comparire in udienza: senza considerare il documento prodotto dall'opposto e attestante il conferimento in data 6 marzo 2018 di delega alla presentazione di certificato medico-poi non prodotto per l'udienza di convalida (perché, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione operato dal ricorrente, la controparte non ha dichiarato di volersene avvalere), vi è comunque da rilevare che l'intimazione era parimenti notificata alla moglie convivente del signor Pt_1 co-conduttrice dell'immobile, senza che in ordine a detta و
notifica siano state mosse contestazioni di sorta;
ed appare assai poco credibile che la signora
Pt_2 non abbia informato il coniuge dell'avvenuta proposizione dell'azione di sfratto"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.C., tenuto conto del fatto che la negligenza della professionista nell'esecuzione del mandato conferitole aveva impedito di considerare che, ai fini della legittima contestazione del contenuto della relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, è necessario proporre querela di falso, e non limitarsi a criticare quanto annotato nella relata stessa;
che era stata esperita la procedura di negoziazione assistita,rimasta senza esito;
che era interesse di esso attore conseguire la condanna della professionista al risarcimento del danno derivante dalla negligente attività prestata, quantificato in euro 5534,00, oltre accessori, e in euro 3645,00, oltre accessori, pari alle spese processuali cui era stato condannato l'odierno attore (in favore del locatore-opposto) nel giudizio di opposizione ex articolo 668 c.p.c., il tutto previo accertamento della responsabilità dell'avvocato CP_1 nell'esecuzione del mandato;
nella memoria di precisazione della domanda, di poi, parte attrice ha integrato il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, accrescendolo dell'ulteriore importo di euro 1642,12, pari alle spese per l'esecuzione della procedura di rilascio, importo del quale era stato ingiunto il pagamento al Pt_1 e al coniuge Parte_2
La professionista, tempestivamente costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di onde Controparte_3 و
essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa o, in subordine, per il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso che il difensore cui era stata conferita procura successivamente alla revoca del
, mandato all'Avv. CP_1 , aveva aderito alle argomentazioni difensive da quest'ultima prospettate nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 668 c.p.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive della convenuta. La causa istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi è pervenuta
,
all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione. Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda avuto riguardo all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza esito (in atti), devesi ora valutare il merito della stessa valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della
,
responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello "
della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta dovendo ritenersi, al
, riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se ove il professionista avesse '
tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas il conferimento dell'incarico
,
professionale all'Avv. CP_1 (doc. 4 allegato all'atto di citazione). Occorre ora accertare in secundis, se sia ravvisabile inadempimento della professionista '
all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c..
Per scrutinare tale aspetto occorre prendere le mosse dalla disamina dell'atto di opposizione tardiva a convalida di sfratto redatto dall'Avv. CP_1 (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
L'opposizione tardiva, invero, si articola su due profili afferenti alla irregolarità /nullità della notifica dell'atto di intimazione, che avrebbe avuto quale ineludibile conseguenza il non avere avuto contezza da parte dell'intimato della instaurazione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Il primo profilo è relativo alla ipotesi della notifica dell'atto a mani del portiere (nel caso in esame l'atto di intimazione venne effettivamente consegnato al portiere dello stabile ove insisteva la casa di abitazione del Pt_1 ) in tale ipotesi l'Avv. CP_1 ha testualmente affermato nell'atto di opposizione che "l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 3595 del 2017)”.
Nel caso che ci occupa l'Avv. CP_1 ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dettati in tema di notifica di atti ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere, avendo evidenziato,conformemente a quanto affermato all'epoca della proposizione della opposizione ex art. 668 c.p.c. (si ricorda che il giudizio di responsabilità professionale va compiuto ex ante, ossia occorre valutare quale fosse il patrimonio di conoscenze anche giurisprudenziali in possesso dell'avvocato nel momento in cui l'incarico professionale risulta conferito), dalla giurisprudenza di legittimità, finanche a Sezioni Unite,che la notifica nelle mani del portiere deve essere preceduta, a pena di nullità della stessa, dalla attestazione dell'ufficiale giudiziario che dia atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto (Cass. Civ. SSUU 8214/2005; 22151/2013).
Nessuna censura può quindi muoversi all'operato dell'Avv. CP_1 in relazione a tale profilo sicchè non sussiste inadempimento qualificato della professionista, avendo costei riportato nell'atto di opposizione un orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato da una pronuncia a Sezioni
Unite del 2005.
L'atto di opposizione si caratterizza altresì per un secondo profilo, quello per cui l'Avv. CP_1 lamenta che l'ufficiale giudiziario non si sarebbe sincerato “che qualcuno fosse presente nell'appartamento dell'odierno deducente. Difatti, sulla relata di notifica che si evince dalla copia autentica successivamente notificata insieme al provvedimento di convalida si legge testualmente :
"ho notificato il presente atto a Parte_1 in Roma, Via Fonteiana 85 scala B interno 21
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Tes_1
[...] portiere "; è evidente l'errore in cui è incorso l'ufficiale giudiziario che peraltro, con ogni probabilità, avrebbe potuto consegnare l'atto di intimazione di sfratto direttamente alla parte destinataria. Sul punto si fa presente che il deducente è pensionato e rimane per la maggior parte della giornata in casa" (pag. 3 atto di opposizione allegato all'atto di citazione).
In riferimento a tale seconda doglianza rileva il Tribunale che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che nella relata di notifica dia atto della assenza del destinatario dell'atto da notificare presso la casa di abitazione e la conseguente consegna del plico al portiere (peraltro nella prospettata assenza di persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto di cui all'art. 139 c.p.c.) avrebbe potuto essere confutata solo con la presentazione di una querela di falso in considerazione 'della fede privilegiata attribuita dalla legge alla relata di notifica come posto in evidenza nella sentenza del Giudice investito della opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c..
Querela di falso che nel caso di specie non venne evidentemente proposta.
Osserva il Tribunale che un avvocato di media diligenza ed avvedutezza non può non avere contezza della necessità di proporre querela di falso avverso le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica, con particolare riferimento al reperimento del destinatario dell'atto da notificare, proprio in considerazione della fede privilegiata caratterizzante la relata medesima.
Sussiste dunque inadempimento della professionista,eppur tuttavia, posto che non risulta dalla documentazione in atti che la sentenza del Giudice investito dalla opposizione ex art. 668 c.p.c. sia stata impugnata nelle forme e nei termini di legge, l'accertato inadempimento non determina automaticamente l'accoglimento della domanda risarcitoria in assenza di allegazione e prova del c.d. giudizio controfattuale.
In altri termini l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare che ove la querela di falso fosse stata proposta dall'Avv. CP_1 la stessa, secondo la regola del più probabile che non sarebbe stata accolta e che la accertata falsità avrebbe condotto all'accoglimento della opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c..
Nulla è stato allegato e dimostrato al riguardo dall'attore.
Va anzi evidenziato che la circostanza fattuale che il Pt_1 sia un pensionato - argomentazione posta a fondamento dell'atto di opposizione per suffragare l'errore in cui sarebbe incorso l'ufficiale giudiziario, che avrebbe consegnato l'atto direttamente al portiere senza prima sincerarsi della presenza in casa del Pt_1 - non implica in senso assoluto che questi sia sempre e costantemente atteso che qualunque persona è legittimata ad uscire di casa- salvo la documentata in casa
,
presenza di patologie che consiglino od impongano di restare a casa- non solo per andare al lavoro ma anche per ragioni di svago o per il disbrigo di commissioni della più svariata natura.
Inoltre, fermo il principio generale secondo cui la proposizione della querela di falso implica che il querelante indichi i mezzi di prova a sostegno della falsità del documento, non consta nel caso di specie che l'attore abbia anche solo accennato nel libello introduttivo ai mezzi di prova da indicare ai fini della proposizione della querela di falso (nel caso di specie trattasi di falso ideologico).
Devesi inoltre evidenziare che, come già rilevato dal Giudice dell'opposizione nella sentenza del
2019, il fatto che la moglie convivente del Pt_1 co-conduttrice dell'immobile, abbia ricevuto
,
identico atto di intimazione di sfratto rende assai poco verosimile la circostanza che l'odierno attore non avesse avuto contezza della instaurazione di un procedimento di convalida di sfratto (anche) nei suoi confronti . In assenza di allegazione e prova del giudizio prognostico si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore convenuta le
-
stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere la convenuta del contributo unificato per la chiamata del terzo, chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della CP_4 chiamata in manleva, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando detta و
statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019); liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati da parte convenuta nei confronti dell'attore, tenuto conto del fatto che è stato comunque ravvisato un inadempimento della professionista nell'espletamento del mandato per quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
وb) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore della convenuta che si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dalla convenuta per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri