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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4946/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - IO - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169004056000000 REGISTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catania, al Comune di Catania e alla IO SI Spa in data 31.10.2016, depositato il 9.12.2016, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320169004056014000 per complessivi € 14.581.52, notificata il 10.8.2016, e sei sottostanti cartelle di pagamento asseritamente non notificate, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Il ricorrente deduceva la nullità e l'inesistenza giuridica dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, per mancata allegazione degli atti presupposti e richiamati e delle rispettive relate di notifica in violazione dell'art. 3 L.
7.8.1990 n. 241 e 7 L. 27.7.2000 n. 212; la nullità anche delle cartelle di pagamento nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 30 DPR n. 602/1973 in relazione al computo degli interessi di mora, non dovuti attesa l'omessa notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, contestava i motivi del ricorso e ne chiedeva il rigetto, affermando che le cartelle impugnate erano state regolarmente notificate e che non era stato violato l'obbligo di motivazione, più attenuato per le cartelle di pagamento in quanto precedute dagli accertamenti, e quindi effettuato per relationem.
La IO SI S.p.a., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, risultando regolarmente notificate e non impugnate le cartelle di pagamento oggetto del giudizio con conseguente loro definitività, come da documentazione allegata, e deduceva il proprio difetto di legittimazione per le doglianze relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e la correttezza del proprio operato, considerate la regolare notifica delle cartelle e la definitività dei relativi titoli.
Con memoria integrativa IO SI chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320030115585703000, n. 29320060130228902000, n.
29320080162008374000 e n. 29320090040283081000, con conseguente estinzione del giudizio, per effetto dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018 (convertito dalla legge 17.12.2018 n.
136). Richiamava le argomentazioni già svolte, deducendo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 è unicamente volta ad interrompere i termini prescrizionali ed a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento che l'ha preceduta, decorso il termine annuale di validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati nella cartella medesima.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio, deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la propria estromissione risultando le doglianze mosse relative a vizi della procedura di riscossione.
Con sentenza n. 1038/2022, depositata il 9.02.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 29320030115585703000, n.
29320060130228902000, n. 29320080162008374000 e n. 29320090040283081000 e, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella di pagamento n. 29320050021978002; rigettava nel resto il ricorso e compensava per intero fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice osservava che la cartella oggetto di impugnazione n. 29320050021978002, relativa ad imposta di registro anno 2002 per € 10.803,60, non era stata notificata e, quindi, era fondata la doglianza in ordine al decorso del termine prescrizionale decennale. Invero, trattandosi di tassa di registro per trasferimenti di fabbricati relativi all'anno 2002, il termine prescrizionale veniva a scadere nel 2012. Tale decorso risultava, peraltro, già evincibile dal confronto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento e la data di notifica della cartella asseritamente effettuata il 22.07.2005, come indicata nella intimazione, evidenziante il decorso di un periodo superiore al decennio. Avverso la sentenza n. 1038/2022 l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, col quale chiede, in parziale riforma della pronuncia impugnata, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n.
546/1992 e la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rispetto alle contestazioni ed ai motivi di ricorso aventi ad oggetto gli estratti ruolo delle cartelle di pagamento specificamente elencate;
con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Ufficio, ai sensi dell'art. 58, 2 comma, D.Lgs. 546/1992, produce, come riconosciuto da costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità (v. Corte di Cassazione, sentenza 03-03-2017 n. 5491), la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento n. 29320050021927078, contenente l'iscrizione a ruolo dell'imposta di registro posta in via definitiva a carico del ricorrente con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale n. 514/04/1999, e la notifica di altro atto di intimazione, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale. Al riguardo, la cartella di pagamento suddetta è stata notificata in data 14-07-2005, con deposito presso la Casa Comunale del 19-07-2005 (timbro Comune di
Catania) ed invio della raccomandata del 22-07-2005. Successivamente, con atto n.
29320060000947574000, a mezzo lettera raccomandata AR 60441059262-3 inviata il 3-05-2006, con avviso dell'11-05- 2006, non richiesta nel periodo di giacenza, è stato intimato il pagamento del ruolo.
Con l'avviso di intimazione impugnato nel presente giudizio, è stato nuovamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la contestazione degli atti di notifica delle cartelle di pagamento, impugnate come “estratti ruolo”, potesse essere considerata ammissibile. Innanzitutto, non risulta all'Ufficio che la parte ricorrente abbia prodotto in giudizio stampa degli estratti ruolo con data certa dell'avvenuta – asserita – conoscenza delle suindicate iscrizioni a ruolo.
Tale assenza di documentazione avrebbe dovuto rendere, di per sé, inammissibile il ricorso rispetto agli estratti ruolo e considerare validi solo i “vizi propri” dell'avviso di intimazione. Rispetto, poi, alla pretesa contestazione di omesse o carenti notifiche degli atti prodromici, l'Amministrazione Finanziaria richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale qualunque motivo di ricorso attinente a vizi di notifica di atti divenuti definitivi è da considerare precluso, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte di Cassazione, ordinanza 07-02-2020 n. 3005).
In ogni caso il ricorso del contribuente è da considerare inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/1992, anche nel corso del giudizio di appello, in virtù del principio devolutivo. Resistente_1 in questo grado non si è costituito. All'udienza dell'1 dicembre 2025, sentito il rappresentante dell'Ufficio, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, manca la prova che dopo la notifica della cartella n. 29320050021927078 in data 14-07-2005, con deposito presso la Casa Comunale del 19-07-2005 ed invio della raccomandata del 22-07-2005, siano stati notificati atti interruttivi antecedenti l'intimazione di pagamento n. 29320169004056014000, impugnata nel presente giudizio.
L'appellante sostiene che con atto n. 29320060000947574000, a mezzo lettera raccomandata AR
60441059262-3 inviata il 3-05-2006, con avviso dell'11-05-2006, non richiesta nel periodo di giacenza, era stato intimato il pagamento del ruolo ma non ha fornito la prova della notifica di detto atto.
Di conseguenza, tra la notifica della cartella n. 29320050021927078 e la notifica dell'avviso di intimazione n. 29320169004056014000 in data 10.08.2016 è decorso un periodo di tempo superiore a dieci anni, per cui il relativo credito è prescritto anche considerando il periodo di sospensione (dal 27 dicembre 2013 al
15 marzo 2014) stabilito dall'art 1, comma 623, della L. 27.12.2013 n. 147.
L'eccepita inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo sottostante la cartella esattoriale n.
29320050021927078 non è pertinente perché nella fattispecie in esame il contribuente sta contestando un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti che – a suo dire – non sono stati notificati. Gli estratti di ruolo non possono essere impugnati, salvo alcune limitate eccezioni, in assenza di atti impositivi per carenza di interesse a ricorrere (fattispecie diversa da quella in esame).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Poiché Resistente_1 in questo grado non si è costituito, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SI, sezione 5, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1038/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Catania.
Nulla sulle spese giudiziali di questo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. AS Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4946/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - IO - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169004056000000 REGISTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catania, al Comune di Catania e alla IO SI Spa in data 31.10.2016, depositato il 9.12.2016, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320169004056014000 per complessivi € 14.581.52, notificata il 10.8.2016, e sei sottostanti cartelle di pagamento asseritamente non notificate, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Il ricorrente deduceva la nullità e l'inesistenza giuridica dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, per mancata allegazione degli atti presupposti e richiamati e delle rispettive relate di notifica in violazione dell'art. 3 L.
7.8.1990 n. 241 e 7 L. 27.7.2000 n. 212; la nullità anche delle cartelle di pagamento nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 30 DPR n. 602/1973 in relazione al computo degli interessi di mora, non dovuti attesa l'omessa notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, contestava i motivi del ricorso e ne chiedeva il rigetto, affermando che le cartelle impugnate erano state regolarmente notificate e che non era stato violato l'obbligo di motivazione, più attenuato per le cartelle di pagamento in quanto precedute dagli accertamenti, e quindi effettuato per relationem.
La IO SI S.p.a., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, risultando regolarmente notificate e non impugnate le cartelle di pagamento oggetto del giudizio con conseguente loro definitività, come da documentazione allegata, e deduceva il proprio difetto di legittimazione per le doglianze relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e la correttezza del proprio operato, considerate la regolare notifica delle cartelle e la definitività dei relativi titoli.
Con memoria integrativa IO SI chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320030115585703000, n. 29320060130228902000, n.
29320080162008374000 e n. 29320090040283081000, con conseguente estinzione del giudizio, per effetto dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018 (convertito dalla legge 17.12.2018 n.
136). Richiamava le argomentazioni già svolte, deducendo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 è unicamente volta ad interrompere i termini prescrizionali ed a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento che l'ha preceduta, decorso il termine annuale di validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati nella cartella medesima.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio, deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la propria estromissione risultando le doglianze mosse relative a vizi della procedura di riscossione.
Con sentenza n. 1038/2022, depositata il 9.02.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 29320030115585703000, n.
29320060130228902000, n. 29320080162008374000 e n. 29320090040283081000 e, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella di pagamento n. 29320050021978002; rigettava nel resto il ricorso e compensava per intero fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice osservava che la cartella oggetto di impugnazione n. 29320050021978002, relativa ad imposta di registro anno 2002 per € 10.803,60, non era stata notificata e, quindi, era fondata la doglianza in ordine al decorso del termine prescrizionale decennale. Invero, trattandosi di tassa di registro per trasferimenti di fabbricati relativi all'anno 2002, il termine prescrizionale veniva a scadere nel 2012. Tale decorso risultava, peraltro, già evincibile dal confronto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento e la data di notifica della cartella asseritamente effettuata il 22.07.2005, come indicata nella intimazione, evidenziante il decorso di un periodo superiore al decennio. Avverso la sentenza n. 1038/2022 l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, col quale chiede, in parziale riforma della pronuncia impugnata, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n.
546/1992 e la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rispetto alle contestazioni ed ai motivi di ricorso aventi ad oggetto gli estratti ruolo delle cartelle di pagamento specificamente elencate;
con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Ufficio, ai sensi dell'art. 58, 2 comma, D.Lgs. 546/1992, produce, come riconosciuto da costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità (v. Corte di Cassazione, sentenza 03-03-2017 n. 5491), la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento n. 29320050021927078, contenente l'iscrizione a ruolo dell'imposta di registro posta in via definitiva a carico del ricorrente con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale n. 514/04/1999, e la notifica di altro atto di intimazione, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale. Al riguardo, la cartella di pagamento suddetta è stata notificata in data 14-07-2005, con deposito presso la Casa Comunale del 19-07-2005 (timbro Comune di
Catania) ed invio della raccomandata del 22-07-2005. Successivamente, con atto n.
29320060000947574000, a mezzo lettera raccomandata AR 60441059262-3 inviata il 3-05-2006, con avviso dell'11-05- 2006, non richiesta nel periodo di giacenza, è stato intimato il pagamento del ruolo.
Con l'avviso di intimazione impugnato nel presente giudizio, è stato nuovamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la contestazione degli atti di notifica delle cartelle di pagamento, impugnate come “estratti ruolo”, potesse essere considerata ammissibile. Innanzitutto, non risulta all'Ufficio che la parte ricorrente abbia prodotto in giudizio stampa degli estratti ruolo con data certa dell'avvenuta – asserita – conoscenza delle suindicate iscrizioni a ruolo.
Tale assenza di documentazione avrebbe dovuto rendere, di per sé, inammissibile il ricorso rispetto agli estratti ruolo e considerare validi solo i “vizi propri” dell'avviso di intimazione. Rispetto, poi, alla pretesa contestazione di omesse o carenti notifiche degli atti prodromici, l'Amministrazione Finanziaria richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale qualunque motivo di ricorso attinente a vizi di notifica di atti divenuti definitivi è da considerare precluso, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte di Cassazione, ordinanza 07-02-2020 n. 3005).
In ogni caso il ricorso del contribuente è da considerare inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/1992, anche nel corso del giudizio di appello, in virtù del principio devolutivo. Resistente_1 in questo grado non si è costituito. All'udienza dell'1 dicembre 2025, sentito il rappresentante dell'Ufficio, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, manca la prova che dopo la notifica della cartella n. 29320050021927078 in data 14-07-2005, con deposito presso la Casa Comunale del 19-07-2005 ed invio della raccomandata del 22-07-2005, siano stati notificati atti interruttivi antecedenti l'intimazione di pagamento n. 29320169004056014000, impugnata nel presente giudizio.
L'appellante sostiene che con atto n. 29320060000947574000, a mezzo lettera raccomandata AR
60441059262-3 inviata il 3-05-2006, con avviso dell'11-05-2006, non richiesta nel periodo di giacenza, era stato intimato il pagamento del ruolo ma non ha fornito la prova della notifica di detto atto.
Di conseguenza, tra la notifica della cartella n. 29320050021927078 e la notifica dell'avviso di intimazione n. 29320169004056014000 in data 10.08.2016 è decorso un periodo di tempo superiore a dieci anni, per cui il relativo credito è prescritto anche considerando il periodo di sospensione (dal 27 dicembre 2013 al
15 marzo 2014) stabilito dall'art 1, comma 623, della L. 27.12.2013 n. 147.
L'eccepita inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo sottostante la cartella esattoriale n.
29320050021927078 non è pertinente perché nella fattispecie in esame il contribuente sta contestando un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti che – a suo dire – non sono stati notificati. Gli estratti di ruolo non possono essere impugnati, salvo alcune limitate eccezioni, in assenza di atti impositivi per carenza di interesse a ricorrere (fattispecie diversa da quella in esame).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Poiché Resistente_1 in questo grado non si è costituito, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SI, sezione 5, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1038/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Catania.
Nulla sulle spese giudiziali di questo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. AS Francola