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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6176/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042204921000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di Pagamento n. 094 2024
00422049 21 000, notificata tramite il servizio postale in data 11 luglio 2025, avente ad oggetto Quota
Consortile Anno 2023 per un Importo complessivo di euro 454,88 preteso dall'Ente Impositore Consorzio_2 per i Terreni ricadenti nel Comune di Santa Cristina d'Aspromonte di proprietà del Ricorrente.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la notifica dello stesso, la sua sottoscrizione, i poteri del soggetto che lo ha emesso.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che chiamava in causa il consorzio impositore che tuttavia non si costituiva in giudizio.
***
Va innanzitutto sintetizzato l'excursus normativo e giurisprudenziale in ordine al tema dei contributi consortili.
Anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003
n.13), la materia trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 10 del R.D. 215/33, il quale statuisce che «Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza», mentre l'art. 860 c.c. prevede che «
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».
Sulla scorta di dette norme si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del
Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”) e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi,
a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile” Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta, in Calabria, la sopra citata legge della Regione Calabria del
23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003 n.13), la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici.
Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Sulla scorta dei principi generali, ribaditi dal giudice di legittimità e in premessa riportati, il rapporto benefici/ utilità non poteva comunque essere scisso in maniera radicale e così, sempre nell'ambito del medesimo articolo 23, è stato previsto che l'ammontare del contributo consortile di bonifica avrebbe continuato ad essere calcolato sulla base del beneficio per una tipologia di spese, individuata mediante un richiamo ad altra disposizione della medesima legge, vale a dire per quelle spese “riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b)”.
Onde determinare l'ammontare del contributo di dovrebbe operare riferimento al “piano annuale di riparto delle spese allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”
Le spese che dovrebbero così venire calcolate sulla base del beneficio, ai sensi del citato art. 24, comma
1, lettera b), non sono invero di immediata e precisa individuazione. Ed infatti, la norma dopo la premessa
(“Elaborazione e approvazione dei piani di classifica”) prevede al primo comma che l'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto … delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee.
Certamente migliore intelligibilità acquista siffatta espressione se rapportata alla natura del “piano di classifica” esplicitata nel medesimo articolo e che “individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
***
Come è noto, l'anzidetta legislazione regionale ha portato molti giudici di merito a privilegiare quei profili per i quali il contributo consortile -correlato all'attività istituzionale dei Consorzi, permeata dall'utilità generale- diveniva comunque legittimo, anche se applicato nella sua interezza “indipendentemente dal beneficio fondiario”, con la conseguente irrilevanza di più penetranti accertamenti protesi a verificare se, in relazione a tali spese, gli immobili abbiano, direttamente od indirettamente, beneficiato di interventi consortili
Ma la giurisprudenza di legittimità, (cfr per tutti Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent., 15-05-2013, n. 11801), ha ribadito come i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost. e che, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va necessariamente data una lettura costituzionalmente orientata ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
Da ciò, il corollario che non è sufficiente, per giustificare l'imposizione, il fatto che l'immobile sia sito nel comprensorio del Consorzio, costituendo ulteriore indefettibile presupposto che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi debba emergere, o che comunque debba essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
In altri termini, persistente applicabilità, anche con la Legge Regionale Calabria, di quel citato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (Cass. n. 8770/2009, n. 1386/2011, SS. UU. n. 8960/1996, n. 877/1984)
"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga concreto vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene".
Inoltre, la S.C. non aveva mancato di incentrare la propria attenzione sul “Piano di Classifica” e sul “Perimetro di Contribuenza” reso pubblico col mezzo della trascrizione, dai quali, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale trae origine (Cass. n. 1286/2011, n. 8770/2009; Cass. sez. VI n.12860/2012), il potere impositivo dell'Ente e dalla cui adozione discende la presunzione di un concreto vantaggio per l'immobile, nonché l'inversione dell'onere probatorio (Cass. SS.UU. n. 11722/2010, n. 7159/2011, n. 1386/2011), ordinariamente gravante sul Consorzio (Cass. n. 25634/2011);
E così procedendo all'esame alla luce della sopraindicata normativa regionale, dopo avere premesso che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili "acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", ha precisato che di tali atti deve essere fornita, da parte dell'Ente Consortile, idonea dimostrazione. E allorquando ha preso in esame quella disposizione, secondo cui il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ha altresì rilevato che, anche in tale caso, "l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato". Ammontare, quindi, che deve giudizialmente dimostrarsi essere stato
“ritualmente determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
***
Da quanto precede, consegue:
- che, deve essere adeguatamente esplicitata la causale del contributo concretamente richiesto, onde potere valutare se lo stesso venga richiesto in relazione alle sole “spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, ovvero in relazione a quelle altre spese normativamente indicate come “riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b)”, ovvero ancora ad entrambi i titoli, con necessità, in quest'ultima ipotesi, di separata indicazione dell'ammontare per ciascuna tipologia contributiva;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese
“allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato", di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità e sopra riportati, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel «perimetro di contribuenza», e la relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica»,
- che, dalla circostanza che il Consorzio abbia eventualmente dimostrato di essersi ritualmente dotato del
Piano di Classifica e del Perimetro di Contribuenza discende poi -e soprattutto con riferimento a quei contributi non afferenti il conseguimento dei fini istituzionali- non già una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un semplice inversione dell'onere della prova, che non priva il consorziato ricorrente della facoltà di dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile
***
Peraltro, suddetti principi sono stati ribaditi con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 188 del 19.10.2018.
Con detta pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 comma 1 lett. A) della L.R. della Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
La Corte ha infatti affermato che “il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale… Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 è dovuto “in presenza del beneficio – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Altresì la Corte Costituzionale ha evidenziato che la L.R. della Calabria n. 13 del 2017 abbia rimediato per il futuro a tale vulnus “perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della L.R. della Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementare il relativo valore.
***
Se, pertanto, l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato», i presupposti della pretesa, anche a seguito dell'emenda proveniente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, sono del tutto univoci:
a) il fondo deve ricadere nel comprensorio di bonifica;
b) il vantaggio deve essere tratto dall'immobile a seguito di un'opera o di un'attività che ne preservi, conservi o incrementi valore;
c) l'ammontare è quello determinato dal piano di riparto.
Le contestazioni rivolte a confutare ex post i contenuti di una deliberazione amministrativa generale («il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato» ex art. 23 citato) che doveva essere impugnata per via autonoma nella competente sede giurisdizionale e della quale può invocarsi la disapplicazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità: «In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva» (Cassazione civile sez. trib.,
29/03/2022, n.10023).
Ora questa integrazione, come visto, procede lungo due assi: l'individuazione delle opere da eseguire il quale non è suscettibile di alcun sindacato in sede tributaria e la correttezza del piano di riparto delle spese tra i consorziati del quale è elemento indefettibile «il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore».
In assenza di un vantaggio che il Consorzio individua secondo parametri tecnici che stabiliscono la refluenza dell'opera sul singolo cespite, il contributo non risulta dovuto e il provvedimento che ne pretende il pagamento deve essere annullato.
Il tema della ripartizione dell'onere probatorio su questo specifico profilo assume, a tutta evidenza, portata dirimente.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (Cass. nn.9511/2018, 24356/2018, 23220/2014).
Più in dettaglio si è stabilito che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite» (Cassazione sez. trib., 08/04/2022,
n.11431).
D'altronde le Sezioni unite avevano chiarito che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad “un piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (sentenza n.11722/2010).
Ragione per cui solo, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile» (Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, n.20359). La
Commissione non ignora che, individuata la distribuzione dell'onere probatorio si ponga il problema di stabilire in quale modo il consorziato possa assolvervi.
La Cassazione (cfr Cass. n.17066/2010) ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l'insussistenza del beneficio fondiario - sia sotto il profilo della obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che – soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. 546/1992 art.7 comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo (cfr. anche Cassazione n.23251 del 2019).
Ciò chiarito è necessario precisare come possa e debba operare la presunzione relativa delineata dalla
Suprema Corte quando ha affermato, come visto, che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite
» (Cassazione sez. trib., 08/04/2022, n.11431).
Non solo deve rilevarsi che nella motivazione dell'atto impugnato è richiamato un piano di classifica inconferente (non quello del Consorzio_2, ma quello del Consorzio Jonio Catanzarese)
ma deve anche rilevarsi che il piano di classifica approvato delinea solo genericamente gli interventi da porre in essere negli anni futuri, rendendo, di fatto, impossibile per il ricorrente provare un inadempimento rispetto ad essi.
Per essere inadempiente rispetto ad un obbligo (o ad un'obbligazione) è, infatti, necessario che la stessa sia definita e delimitata nei suoi contorni quantomeno generali.
Nel caso di specie, viceversa, la genericità del piano di classifica preclude la possibilità di contestare un inadempimento specifico.
In ragione di ciò non può ritenersi, nonostante la formale approvazione del piano di classifica, operativa la presunzione relativa a favore del Consorzio che avrebbe, quindi, dovuto provare, per chiedere il tributo, il conseguimento, da parte del fondo del ricorrente, di concreti benefici per opere effettivamente realizzate.
Una simile prova non è, tuttavia, stata fornita dal consorzio che ha scelto di restare contumace (nonostante sia stata chiamata in causa da AdER).
Alla soccombenza segua la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite che, alla luce dei parametri di cui all'art. 4 DM 55 del 2014, possono essere liquidate come da dispositivo.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6176/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042204921000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di Pagamento n. 094 2024
00422049 21 000, notificata tramite il servizio postale in data 11 luglio 2025, avente ad oggetto Quota
Consortile Anno 2023 per un Importo complessivo di euro 454,88 preteso dall'Ente Impositore Consorzio_2 per i Terreni ricadenti nel Comune di Santa Cristina d'Aspromonte di proprietà del Ricorrente.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la notifica dello stesso, la sua sottoscrizione, i poteri del soggetto che lo ha emesso.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che chiamava in causa il consorzio impositore che tuttavia non si costituiva in giudizio.
***
Va innanzitutto sintetizzato l'excursus normativo e giurisprudenziale in ordine al tema dei contributi consortili.
Anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003
n.13), la materia trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 10 del R.D. 215/33, il quale statuisce che «Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza», mentre l'art. 860 c.c. prevede che «
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».
Sulla scorta di dette norme si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del
Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”) e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi,
a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile” Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta, in Calabria, la sopra citata legge della Regione Calabria del
23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003 n.13), la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici.
Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Sulla scorta dei principi generali, ribaditi dal giudice di legittimità e in premessa riportati, il rapporto benefici/ utilità non poteva comunque essere scisso in maniera radicale e così, sempre nell'ambito del medesimo articolo 23, è stato previsto che l'ammontare del contributo consortile di bonifica avrebbe continuato ad essere calcolato sulla base del beneficio per una tipologia di spese, individuata mediante un richiamo ad altra disposizione della medesima legge, vale a dire per quelle spese “riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b)”.
Onde determinare l'ammontare del contributo di dovrebbe operare riferimento al “piano annuale di riparto delle spese allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”
Le spese che dovrebbero così venire calcolate sulla base del beneficio, ai sensi del citato art. 24, comma
1, lettera b), non sono invero di immediata e precisa individuazione. Ed infatti, la norma dopo la premessa
(“Elaborazione e approvazione dei piani di classifica”) prevede al primo comma che l'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto … delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee.
Certamente migliore intelligibilità acquista siffatta espressione se rapportata alla natura del “piano di classifica” esplicitata nel medesimo articolo e che “individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
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Come è noto, l'anzidetta legislazione regionale ha portato molti giudici di merito a privilegiare quei profili per i quali il contributo consortile -correlato all'attività istituzionale dei Consorzi, permeata dall'utilità generale- diveniva comunque legittimo, anche se applicato nella sua interezza “indipendentemente dal beneficio fondiario”, con la conseguente irrilevanza di più penetranti accertamenti protesi a verificare se, in relazione a tali spese, gli immobili abbiano, direttamente od indirettamente, beneficiato di interventi consortili
Ma la giurisprudenza di legittimità, (cfr per tutti Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent., 15-05-2013, n. 11801), ha ribadito come i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost. e che, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va necessariamente data una lettura costituzionalmente orientata ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
Da ciò, il corollario che non è sufficiente, per giustificare l'imposizione, il fatto che l'immobile sia sito nel comprensorio del Consorzio, costituendo ulteriore indefettibile presupposto che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi debba emergere, o che comunque debba essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
In altri termini, persistente applicabilità, anche con la Legge Regionale Calabria, di quel citato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (Cass. n. 8770/2009, n. 1386/2011, SS. UU. n. 8960/1996, n. 877/1984)
"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga concreto vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene".
Inoltre, la S.C. non aveva mancato di incentrare la propria attenzione sul “Piano di Classifica” e sul “Perimetro di Contribuenza” reso pubblico col mezzo della trascrizione, dai quali, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale trae origine (Cass. n. 1286/2011, n. 8770/2009; Cass. sez. VI n.12860/2012), il potere impositivo dell'Ente e dalla cui adozione discende la presunzione di un concreto vantaggio per l'immobile, nonché l'inversione dell'onere probatorio (Cass. SS.UU. n. 11722/2010, n. 7159/2011, n. 1386/2011), ordinariamente gravante sul Consorzio (Cass. n. 25634/2011);
E così procedendo all'esame alla luce della sopraindicata normativa regionale, dopo avere premesso che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili "acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", ha precisato che di tali atti deve essere fornita, da parte dell'Ente Consortile, idonea dimostrazione. E allorquando ha preso in esame quella disposizione, secondo cui il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ha altresì rilevato che, anche in tale caso, "l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato". Ammontare, quindi, che deve giudizialmente dimostrarsi essere stato
“ritualmente determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
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Da quanto precede, consegue:
- che, deve essere adeguatamente esplicitata la causale del contributo concretamente richiesto, onde potere valutare se lo stesso venga richiesto in relazione alle sole “spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, ovvero in relazione a quelle altre spese normativamente indicate come “riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b)”, ovvero ancora ad entrambi i titoli, con necessità, in quest'ultima ipotesi, di separata indicazione dell'ammontare per ciascuna tipologia contributiva;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese
“allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato", di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità e sopra riportati, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel «perimetro di contribuenza», e la relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica»,
- che, dalla circostanza che il Consorzio abbia eventualmente dimostrato di essersi ritualmente dotato del
Piano di Classifica e del Perimetro di Contribuenza discende poi -e soprattutto con riferimento a quei contributi non afferenti il conseguimento dei fini istituzionali- non già una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un semplice inversione dell'onere della prova, che non priva il consorziato ricorrente della facoltà di dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile
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Peraltro, suddetti principi sono stati ribaditi con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 188 del 19.10.2018.
Con detta pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 comma 1 lett. A) della L.R. della Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
La Corte ha infatti affermato che “il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale… Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 è dovuto “in presenza del beneficio – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Altresì la Corte Costituzionale ha evidenziato che la L.R. della Calabria n. 13 del 2017 abbia rimediato per il futuro a tale vulnus “perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della L.R. della Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementare il relativo valore.
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Se, pertanto, l'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato», i presupposti della pretesa, anche a seguito dell'emenda proveniente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, sono del tutto univoci:
a) il fondo deve ricadere nel comprensorio di bonifica;
b) il vantaggio deve essere tratto dall'immobile a seguito di un'opera o di un'attività che ne preservi, conservi o incrementi valore;
c) l'ammontare è quello determinato dal piano di riparto.
Le contestazioni rivolte a confutare ex post i contenuti di una deliberazione amministrativa generale («il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato» ex art. 23 citato) che doveva essere impugnata per via autonoma nella competente sede giurisdizionale e della quale può invocarsi la disapplicazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità: «In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva» (Cassazione civile sez. trib.,
29/03/2022, n.10023).
Ora questa integrazione, come visto, procede lungo due assi: l'individuazione delle opere da eseguire il quale non è suscettibile di alcun sindacato in sede tributaria e la correttezza del piano di riparto delle spese tra i consorziati del quale è elemento indefettibile «il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore».
In assenza di un vantaggio che il Consorzio individua secondo parametri tecnici che stabiliscono la refluenza dell'opera sul singolo cespite, il contributo non risulta dovuto e il provvedimento che ne pretende il pagamento deve essere annullato.
Il tema della ripartizione dell'onere probatorio su questo specifico profilo assume, a tutta evidenza, portata dirimente.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (Cass. nn.9511/2018, 24356/2018, 23220/2014).
Più in dettaglio si è stabilito che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite» (Cassazione sez. trib., 08/04/2022,
n.11431).
D'altronde le Sezioni unite avevano chiarito che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad “un piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (sentenza n.11722/2010).
Ragione per cui solo, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile» (Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, n.20359). La
Commissione non ignora che, individuata la distribuzione dell'onere probatorio si ponga il problema di stabilire in quale modo il consorziato possa assolvervi.
La Cassazione (cfr Cass. n.17066/2010) ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l'insussistenza del beneficio fondiario - sia sotto il profilo della obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che – soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. 546/1992 art.7 comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo (cfr. anche Cassazione n.23251 del 2019).
Ciò chiarito è necessario precisare come possa e debba operare la presunzione relativa delineata dalla
Suprema Corte quando ha affermato, come visto, che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite
» (Cassazione sez. trib., 08/04/2022, n.11431).
Non solo deve rilevarsi che nella motivazione dell'atto impugnato è richiamato un piano di classifica inconferente (non quello del Consorzio_2, ma quello del Consorzio Jonio Catanzarese)
ma deve anche rilevarsi che il piano di classifica approvato delinea solo genericamente gli interventi da porre in essere negli anni futuri, rendendo, di fatto, impossibile per il ricorrente provare un inadempimento rispetto ad essi.
Per essere inadempiente rispetto ad un obbligo (o ad un'obbligazione) è, infatti, necessario che la stessa sia definita e delimitata nei suoi contorni quantomeno generali.
Nel caso di specie, viceversa, la genericità del piano di classifica preclude la possibilità di contestare un inadempimento specifico.
In ragione di ciò non può ritenersi, nonostante la formale approvazione del piano di classifica, operativa la presunzione relativa a favore del Consorzio che avrebbe, quindi, dovuto provare, per chiedere il tributo, il conseguimento, da parte del fondo del ricorrente, di concreti benefici per opere effettivamente realizzate.
Una simile prova non è, tuttavia, stata fornita dal consorzio che ha scelto di restare contumace (nonostante sia stata chiamata in causa da AdER).
Alla soccombenza segua la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite che, alla luce dei parametri di cui all'art. 4 DM 55 del 2014, possono essere liquidate come da dispositivo.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.