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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/08/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1290/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Como (est. Ortore) n. 192/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franca Milena Castronovo, presso il cui studio in
Como, viale Varese n. 83, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto di al riscatto degli anni Parte_1 di studi universitari così come richiesto con la domanda amministrativa del 17.8.1988 e con la successiva richiesta di estinzione del residuo debito del riscatto del 28.3.2006; e CP_ per l'effetto ordinare all' di Como di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare del residuo Parte_1 debito alla data dell' 1.4.2006, nonché le modalità ed il termine per l'adempimento. Con vittoria di spese e onorari professionali anche del primo grado di giudizio”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare
l'inammissibilità, in fatto e diritto, dell'avverso atto di appello unitamente a tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 192/2024 pubblicata il 17/07/2024 nella causa R.G. 293/2023.
Con la condanna dell'appellante alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 293/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande del Parte_1 ricorrente, il quale agiva per sentir accertare il proprio diritto “al riscatto degli anni di studi universitari così come richiesto con la domanda amministrativa del 17.8.1988 e con la successiva richiesta di estinzione del residuo debito del riscatto del 28.3.2006; e CP_ per l'effetto ordinare all' di Como di quantificare e comunicare al ricorrente
l'ammontare del residuo debito alla data dell' 1.4.2006, nonché le Parte_1 modalità ed il termine per l'adempimento”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di avere presentato il 27 giugno 1988, quand'era medico chirurgo dipendente dell'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, domanda di riscatto per il corso di laurea in medicina e chirurgia, per il servizio di leva e per il corso di specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia;
- che l'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, con lettera del 20 agosto 1998, gli aveva trasmesso determina datata 8 giugno 1998, con cui l' aveva CP_2 riconosciuto “utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante riscatto, i periodi pari complessivamente ad anni 09 mesi 01 e giorni 13, cui corrisponde un contributo di L. 26.700.220 in unica soluzione oppure ratealmente con trattenuta mensile di L. 232.585 per anni 15”;
- di aver accettato il riscatto come indicato nella determina ed espresso la volontà di pagare il contributo in forma rateale, autorizzando l'ente datore di lavoro a trattenere sullo stipendio l'importo mensile suindicato, fino a completa estinzione del debito;
- di aver presentato all' , in data 28 marzo 2006, richiesta di estinzione del CP_2 residuo debito, senza ricevere risposta;
CP_
- di aver appreso, a seguito di richiesta di accesso agli atti presentata all' in data 31 maggio 2022, che in precedenza, con raccomandata del 19 luglio 2017, l' aveva inviato una comunicazione recante indicazione delle modalità di CP_3
pag. 2/10 pagamento delle residue 88 rate, per un totale di € 9.363,98;
- che, tuttavia, per un errore dell'ente previdenziale, la raccomandata non era stata inviata al ricorrente, bensì a tale Parte_1 [...]
sicché il ricorrente non aveva potuto prenderne conoscenza, né Per_1 effettuare il versamento del residuo debito così come da istruzioni dell'Istituto; CP_
- di avere chiesto all' in data 13 settembre 2022, tramite il Patronato INAS, di inviargli una nuova comunicazione all'indirizzo effettivo al fine di potere procedere con il versamento in un'unica soluzione del riscatto;
CP_
- che, in data 10 gennaio 2023, l' aveva risposto tramite email affermando che: il ricorrente era decaduto dal beneficio;
il riscatto era stato accreditato in estratto in proporzione all'onere pagato;
dal 28 marzo 2006, data di richiesta di versamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, non risultavano presentate istanze o solleciti che avessero interrotto la prescrizione. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha allegato che il ricorrente, da marzo 2006, aveva cessato ogni versamento degli oneri di riscatto ed aveva iniziato un'attività di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato ed il
12 maggio 2017 aveva presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa CP_ presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell' che era stata accolta il
31 ottobre 2022. In conseguenza di ciò erano stati cancellati, fin dall'origine, tutti i periodi assicurativi maturati presso la Gestione ex . CP_2
L'ente previdenziale ha eccepito, preliminarmente, la decadenza del ricorrente dalla facoltà di riscattare i periodi del corso di laurea e del corso di specializzazione, nonché la prescrizione dell'asserito diritto di riscatto, essendo decorsi ben più dei dieci anni dall'ultimo atto interruttivo (individuato nella richiesta di versamento dell'onere residuo, risalente a marzo 2006).
Ha altresì dedotto l'inammissibilità della domanda per effetto della sopravvenuta cancellazione dell'iscrizione assicurativa del ricorrente nella gestione previdenziale dei pubblici dipendenti, in quanto, nel 2017, il ricorrente aveva presentato, ai sensi dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 322, domanda di costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti CP_ istituito, per i lavoratori del settore privato, presso l'
Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ed infondato, in fatto e diritto, il ricorso avversario, in uno con tutte le domande ed eccezioni in esso svolte.
Il Tribunale, ricostruiti i fatti sulla base delle allegazioni delle parti e della CP_ documentazione in atti, ha ritenuto corretta la tesi dell' secondo cui non sarebbe possibile per il ricorrente completare il pagamento della somma richiesta per il riscatto degli studi universitari, in quanto il 12 maggio 2017 “aveva Parte_1 presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo pensioni CP_ lavoratori dipendenti istituito presso l' poi accolta il 31/10/2022 per cui erano stati cancellati, fin dall'origine, dalla sua posizione previdenziale, tutti i periodi assicurativi
pag. 3/10 già maturati presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici con la CP_ conseguente costituzione presso l' dei medesimi periodi quale lavoratore subordinato del settore privato.
In ragione di detta cancellazione, non sarebbe più possibile per il ricorrente, CP_ secondo l' versare oggi la somma residua, dovuta per completare il riscatto degli studi universitari e del periodo di servizio militare di leva obbligatorio, in quanto il calcolo del relativo onere, per la costituzione della riserva matematica, era stato elaborato in funzione di un soggetto iscritto all e quindi, a seguito della sua CP_2 CP_ fusione con l' alla Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, e comunque, il venire meno dell'iscrizione in questa, gli precludeva ogni ulteriore accredito di CP_ contributi. La tesi dell' appare corretta in quanto per effetto dell'accoglimento della domanda del ricorrente di variazione della posizione assicurativa nell'AGO e nel relativo
Fondo lavoratori dipendenti, è stata disposta la cancellazione di tutti i periodi di assicurazione presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, dove pertanto non può essere più accreditata ulteriore contribuzione, come quella derivante dall'ultimazione del riscatto degli studi universitari e del periodo di servizio militare di leva obbligatorio, calcolata peraltro, in riferimento agli oneri posti a carico di un pubblico dipendente”.
Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico articolato motivo censura la pronuncia per non aver “tenuto conto né della normativa che regola la materia né delle circolari e messaggi che ha emesso lo stesso sul tema, accogliendo acriticamente quanto Controparte_4 eccepito dall' ”. CP_3
Deduce che “la richiesta di costituzione di posizione assicurativa, ai sensi della legge n. 322/1958, all'epoca vigente, non ha dato origine alla cancellazione dei contributi esistenti a favore dello bensì alla costituzione, per il Parte_1 corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità la vecchiaia ed i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione, e questo successivamente, come risulta per tabulas, all'accoglimento della domanda di riscatto”.
Critica, inoltre, l'argomento posto a base della decisione, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità di accreditare altri contributi nella nuova gestione in base alle regole stabilite per quella precedente, ormai definitivamente cessata.
Osserva al riguardo che “il conteggio era già stata effettuato nel 1998 e nel
2017 e solo l'errore commesso dall' , che ha inviato la raccomandata con CP_3
l'indicazione di quanto era dovuto dallo a soggetto sbagliato, ha impedito Parte_1 che l'appellante potesse, all'epoca, procedere al riscatto richiesto, versando quanto dovuto in un'unica soluzione”.
pag. 4/10 Contesta, infine, la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza CP_ formulate dall' ed assorbite dalla decisione di primo grado.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice del lavoro adito;
nel merito ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado, riproponendo, altresì, le eccezioni di decadenza e di prescrizione svolte nel giudizio di primo grado.
All'udienza dell'11 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice CP_ ordinario in favore della Corte dei Conti, formulata dall' nella memoria ex art. 436
c.p.c..
L'eccezione, proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello, è inammissibile.
Il testo dell'art. 37 c.p.c., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ed applicabile ratione temporis (in quanto la causa è stata introdotta il 29 marzo 2023), è il seguente: “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”.
Il Tribunale si è pronunciato sul merito della controversia, con ciò ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. CP_ L' risultato vittorioso nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per investire questa Corte d'appello della questione, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato interno sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello (in tal senso, anche nella vigenza del precedente testo dell'art. 37 c.p.c., cfr.
Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008 n. 25246; Cass., SS.UU., 28 gennaio 2011 n. 2067; Cass.,
SS.UU., 23 febbraio 2012 n. 2752; Cass., 2 febbraio 2018 n. 2605). Pertanto, non essendo stata espressamente impugnata con appello incidentale (eventualmente condizionato) la decisione sulla giurisdizione implicitamente adottata dal giudice di primo grado, l'eccezione di difetto di pag. 5/10 CP_ giurisdizione proposta in questa sede dall' è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla questione.
Si osserva peraltro – e l'argomentazione costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione sul punto - che l'eccezione è comunque infondata.
E', infatti, pacifico in causa che l'odierno appellante ha costituito una posizione assicurativa presso il sicché l'odierna Controparte_5 controversia, relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, non ha ad oggetto una questione funzionale o connessa al trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti e non appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti
a norma del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, bensì a quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tanto premesso, l'appello proposto da è fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I fatti di causa sono pacifici tra le parti e possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
In data 27 giugno 1988 l'odierno appellante, in qualità di medico pubblico dipendente, ha presentato domanda di riscatto degli anni di studi universitari (cfr. doc.
1 fascicolo appellante di primo grado).
La domanda è stata accolta con determinazione dell' - sede di Como CP_2 dell'8 giugno 1998 (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado). ha accettato il riscatto alle condizioni indicate in detto Parte_1 provvedimento, optando per il pagamento rateale dei relativi oneri mediante trattenuta sullo stipendio, cui ha provveduto il datore di lavoro (dapprima l'Ospedale
S. Anna di Como e successivamente l'Ospedale di Garbagnate Milanese).
Il 28 marzo 2006 l'appellante, essendo prossimo a cessare il servizio quale dipendente pubblico, ha presentato all' richiesta di estinzione del residuo CP_2 debito (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado). In data 12 maggio 2017 - avendo cessato ogni rapporto di pubblico impiego fin dal 2006, epoca in cui aveva iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato presso datore di lavoro privato - egli ha inoltrato domanda di costituzione di posizione CP_ assicurativa presso il Fondo istituito presso l' (cfr. Controparte_5 doc. 2 fascicolo appellato di primo grado). CP_ La domanda è stata accolta con provvedimento dell' in data 31 ottobre
2022 di “costituzione posizione assicurativa” ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n.
228 (cfr. doc. 3 fascicolo appellato di primo grado).
Con lettera raccomandata del 19 luglio 2017 l'Inps – Gestione ex Inpdap, in riposta alla richiesta di estinzione del debito di riscatto presentata dall'appellante il 28 marzo 2006, ha quantificato gli oneri residui in € 9.363,98 e determinato le relative modalità di pagamento. La comunicazione, tuttavia, è stata erroneamente indirizzata ed inviata ad anziché ad e non è stata, Persona_1 Parte_1
pag. 6/10 perciò, ricevuta da quest'ultimo, il quale ne ha avuto conoscenza solo a seguito di istanza di accesso agli atti in data 31 maggio 2022 (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo appellante di primo grado).
Così ricostruiti i fatti di causa, si osserva che la facoltà di riscatto dei periodi universitari, prevista per i dipendenti statali dall'art. 13 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092, è stata riconosciuta a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali, ai fondi sostitutivi ed esclusivi ed anche ai soggetti inoccupati dall'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184.
Con riguardo alle modalità di pagamento degli oneri di riscatto dei dipendenti pubblici, la legge 8 agosto 1991 n. 274 (recante “acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale
e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”) ha stabilito, all'art. 10, commi
2 e 3, quanto segue: “Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.
3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale;
qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a metà;
b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale;
se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto”.
Nel caso di specie, la determinazione di riscatto dell' in data 17 agosto CP_2
1998 ha disposto la rateazione degli oneri di riscatto per un periodo di 15 anni, in conformità al citato art. 10 legge 8 agosto 1991 n. 274.
Nel corso del pagamento rateale, essendo cessato dal servizio quale dipendente pubblico, ha presentato all' , in data 28 marzo Parte_1 CP_2
2006, richiesta di estinzione del debito residuo alla data dell'1 aprile 2006, pure in conformità alle disposizioni sopra richiamate.
Il pagamento non ha potuto avere luogo in quanto l'ente previdenziale non ha dato riscontro alla richiesta, non avendo comunicato all'appellante il valore capitale delle rate residue, né le modalità di pagamento: come precedentemente evidenziato, la comunicazione dell' ex Gestione datata 19 luglio 2017, recante la CP_1 CP_2 determinazione del residuo debito di riscatto, è stata, infatti, erroneamente inviata ad un soggetto diverso da il quale ne ha avuto conoscenza solo a Parte_1 seguito di istanza di accesso agli atti in data 31 maggio 2022.
pag. 7/10 CP_ Deve, pertanto, ritenersi che il contegno omissivo dell' (ora a CP_2 fronte della richiesta di estinzione del debito avanzata da abbia Parte_1 impedito a quest'ultimo di adempiere l'obbligo di pagamento degli oneri di riscatto.
Ne deriva che l'appellante non può ritenersi decaduto, per non aver esaurito il pagamento del contributo dovuto entro il termine di 15 anni stabilito dal provvedimento di riscatto, in quanto il mancato tempestivo pagamento non è imputabile a responsabilità del medesimo, bensì dell'ente previdenziale.
Se è dunque vero che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al termine per il pagamento degli oneri di riscatto natura di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457
c.c. (cfr. Cass., 22 dicembre 2021 n. 41274: “in tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il quale
l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità”), è altresì vero che, ove la mancata osservanza del termine derivi da causa imputabile all'ente previdenziale creditore e non al beneficiario del riscatto obbligato al pagamento, non può operare alcuna decadenza ai danni di quest'ultimo, al quale dev'essere pertanto riconosciuta la facoltà di provvedere al pagamento anche dopo la scadenza del termine. CP_ L'eccezione di decadenza formulata dall' in relazione al mancato rispetto delle modalità di adempimento ex art. 1457 c.c. (assorbita dalla decisione di primo grado) dev'essere, quindi, respinta. Ritiene inoltre il Collegio, discostandosi dall'impostazione della sentenza di prime cure, che il diritto al riscatto non sia venuto meno per il fatto che Parte_1 CP_ ha presentato all' il 12 maggio 2017 domanda di costituzione di
[...] posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, accolta il 31 ottobre 2022, con conseguente cumulo dei periodi assicurativi presso l'AGO ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 228. CP_ La tesi dell' recepita dal giudice di prime cure, secondo cui a seguito della costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
l'odierno appellante non potrebbe più completare il pagamento del residuo onere di riscatto, essendo stati cancellati i periodi assicurativi maturati presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, non pare accoglibile, non trovando fondamento nella legge 24 dicembre 2012 n. 228, né in alcun'altra disposizione disciplinante la materia.
pag. 8/10 Depongono, semmai, in senso contrario all'accoglimento della tesi anzidetta anche la considerazione che l' , a cui l'appellante era iscritto quale dipendente CP_2 CP_ pubblico, è confluito nell' a cui sono state trasferite le relative funzioni (sicché non vi è alterità tra il soggetto che ha accolto la domanda di riscatto ed il soggetto al quale dovrebbe essere versata la parte residua della c.d. riserva matematica), nonché il CP_ rilievo che lo stesso provvedimento dell' in data 31 ottobre 2022 di costituzione di posizione assicurativa presso il FPLD ha computato tra i contributi da trasferire anche quelli relativi al riscatto, come emerge dal “prospetto dei contributi da trasferire” e dalla nota “R1 = Riscatto RISCATTO TITOLO dal 27/07/1976 al 24/03/1981 (Domanda presentata il 17/08/1988)”.
Ritenuto, dunque, ammissibile il pagamento dei residui oneri di riscatto da parte di pur a seguito di costituzione di posizione assicurativa Parte_1 presso il Lavoratori Dipendenti, deve per altro verso escludersi che CP_5 operi nel caso di specie la decadenza ex art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, alla luce del condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale” (cfr. Cass., 2 luglio 2020 n. 13630). CP_ Neppure si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall' (ed assorbita dalla pronuncia di prime cure), in quanto l'appellante ha esercitato il diritto di riscattare gli anni di studi universitari attraverso la domanda presentata in data 17 CP_ agosto 1998 ed accolta dall' (ora con la determinazione in data 8 giugno CP_2
1998, che ha individuato i periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza tramite riscatto. Il provvedimento in parola non è mai stato revocato ed ha anzi trovato successiva conferma nella determinazione del debito residuo del contributo di riscatto CP_ da parte dell' in data 19 luglio 2017 e nella costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in data 31 ottobre 2022.
Dopo l'accoglimento della domanda di riscatto non può configurarsi prescrizione del diritto al riscatto (già esercitato), ma solo eventuale decadenza del beneficiario per inosservanza del termine essenziale stabilito per il versamento della cd. riserva matematica ex art. 1457 c.c. (ipotesi, questa, come evidenziato non pag. 9/10 ravvisabile nel caso di specie, per essere l'inosservanza del termine non imputabile all'odierno appellante, bensì all'ente previdenziale).
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 192/2024 del
Tribunale di Como va accertato il diritto di al riscatto degli anni di Parte_1 studi universitari come da domanda amministrativa del 17 giugno 1988, con pagamento del debito residuo del contributo di riscatto alla data dell'1 aprile 2006 da CP_ quantificarsi a cura dell'
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Como, accerta il diritto di al riscatto degli anni di studi universitari come da Parte_1 domanda amministrativa del 17 giugno 1988, con pagamento del debito residuo del contributo di riscatto alla data dell'1 aprile 2006 da quantificarsi a CP_ cura dell'
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1290/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Como (est. Ortore) n. 192/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franca Milena Castronovo, presso il cui studio in
Como, viale Varese n. 83, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto di al riscatto degli anni Parte_1 di studi universitari così come richiesto con la domanda amministrativa del 17.8.1988 e con la successiva richiesta di estinzione del residuo debito del riscatto del 28.3.2006; e CP_ per l'effetto ordinare all' di Como di quantificare e comunicare al ricorrente l'ammontare del residuo Parte_1 debito alla data dell' 1.4.2006, nonché le modalità ed il termine per l'adempimento. Con vittoria di spese e onorari professionali anche del primo grado di giudizio”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare
l'inammissibilità, in fatto e diritto, dell'avverso atto di appello unitamente a tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 192/2024 pubblicata il 17/07/2024 nella causa R.G. 293/2023.
Con la condanna dell'appellante alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 293/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande del Parte_1 ricorrente, il quale agiva per sentir accertare il proprio diritto “al riscatto degli anni di studi universitari così come richiesto con la domanda amministrativa del 17.8.1988 e con la successiva richiesta di estinzione del residuo debito del riscatto del 28.3.2006; e CP_ per l'effetto ordinare all' di Como di quantificare e comunicare al ricorrente
l'ammontare del residuo debito alla data dell' 1.4.2006, nonché le Parte_1 modalità ed il termine per l'adempimento”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di avere presentato il 27 giugno 1988, quand'era medico chirurgo dipendente dell'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, domanda di riscatto per il corso di laurea in medicina e chirurgia, per il servizio di leva e per il corso di specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia;
- che l'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, con lettera del 20 agosto 1998, gli aveva trasmesso determina datata 8 giugno 1998, con cui l' aveva CP_2 riconosciuto “utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante riscatto, i periodi pari complessivamente ad anni 09 mesi 01 e giorni 13, cui corrisponde un contributo di L. 26.700.220 in unica soluzione oppure ratealmente con trattenuta mensile di L. 232.585 per anni 15”;
- di aver accettato il riscatto come indicato nella determina ed espresso la volontà di pagare il contributo in forma rateale, autorizzando l'ente datore di lavoro a trattenere sullo stipendio l'importo mensile suindicato, fino a completa estinzione del debito;
- di aver presentato all' , in data 28 marzo 2006, richiesta di estinzione del CP_2 residuo debito, senza ricevere risposta;
CP_
- di aver appreso, a seguito di richiesta di accesso agli atti presentata all' in data 31 maggio 2022, che in precedenza, con raccomandata del 19 luglio 2017, l' aveva inviato una comunicazione recante indicazione delle modalità di CP_3
pag. 2/10 pagamento delle residue 88 rate, per un totale di € 9.363,98;
- che, tuttavia, per un errore dell'ente previdenziale, la raccomandata non era stata inviata al ricorrente, bensì a tale Parte_1 [...]
sicché il ricorrente non aveva potuto prenderne conoscenza, né Per_1 effettuare il versamento del residuo debito così come da istruzioni dell'Istituto; CP_
- di avere chiesto all' in data 13 settembre 2022, tramite il Patronato INAS, di inviargli una nuova comunicazione all'indirizzo effettivo al fine di potere procedere con il versamento in un'unica soluzione del riscatto;
CP_
- che, in data 10 gennaio 2023, l' aveva risposto tramite email affermando che: il ricorrente era decaduto dal beneficio;
il riscatto era stato accreditato in estratto in proporzione all'onere pagato;
dal 28 marzo 2006, data di richiesta di versamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, non risultavano presentate istanze o solleciti che avessero interrotto la prescrizione. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha allegato che il ricorrente, da marzo 2006, aveva cessato ogni versamento degli oneri di riscatto ed aveva iniziato un'attività di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato ed il
12 maggio 2017 aveva presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa CP_ presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell' che era stata accolta il
31 ottobre 2022. In conseguenza di ciò erano stati cancellati, fin dall'origine, tutti i periodi assicurativi maturati presso la Gestione ex . CP_2
L'ente previdenziale ha eccepito, preliminarmente, la decadenza del ricorrente dalla facoltà di riscattare i periodi del corso di laurea e del corso di specializzazione, nonché la prescrizione dell'asserito diritto di riscatto, essendo decorsi ben più dei dieci anni dall'ultimo atto interruttivo (individuato nella richiesta di versamento dell'onere residuo, risalente a marzo 2006).
Ha altresì dedotto l'inammissibilità della domanda per effetto della sopravvenuta cancellazione dell'iscrizione assicurativa del ricorrente nella gestione previdenziale dei pubblici dipendenti, in quanto, nel 2017, il ricorrente aveva presentato, ai sensi dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 322, domanda di costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti CP_ istituito, per i lavoratori del settore privato, presso l'
Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ed infondato, in fatto e diritto, il ricorso avversario, in uno con tutte le domande ed eccezioni in esso svolte.
Il Tribunale, ricostruiti i fatti sulla base delle allegazioni delle parti e della CP_ documentazione in atti, ha ritenuto corretta la tesi dell' secondo cui non sarebbe possibile per il ricorrente completare il pagamento della somma richiesta per il riscatto degli studi universitari, in quanto il 12 maggio 2017 “aveva Parte_1 presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo pensioni CP_ lavoratori dipendenti istituito presso l' poi accolta il 31/10/2022 per cui erano stati cancellati, fin dall'origine, dalla sua posizione previdenziale, tutti i periodi assicurativi
pag. 3/10 già maturati presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici con la CP_ conseguente costituzione presso l' dei medesimi periodi quale lavoratore subordinato del settore privato.
In ragione di detta cancellazione, non sarebbe più possibile per il ricorrente, CP_ secondo l' versare oggi la somma residua, dovuta per completare il riscatto degli studi universitari e del periodo di servizio militare di leva obbligatorio, in quanto il calcolo del relativo onere, per la costituzione della riserva matematica, era stato elaborato in funzione di un soggetto iscritto all e quindi, a seguito della sua CP_2 CP_ fusione con l' alla Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, e comunque, il venire meno dell'iscrizione in questa, gli precludeva ogni ulteriore accredito di CP_ contributi. La tesi dell' appare corretta in quanto per effetto dell'accoglimento della domanda del ricorrente di variazione della posizione assicurativa nell'AGO e nel relativo
Fondo lavoratori dipendenti, è stata disposta la cancellazione di tutti i periodi di assicurazione presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, dove pertanto non può essere più accreditata ulteriore contribuzione, come quella derivante dall'ultimazione del riscatto degli studi universitari e del periodo di servizio militare di leva obbligatorio, calcolata peraltro, in riferimento agli oneri posti a carico di un pubblico dipendente”.
Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico articolato motivo censura la pronuncia per non aver “tenuto conto né della normativa che regola la materia né delle circolari e messaggi che ha emesso lo stesso sul tema, accogliendo acriticamente quanto Controparte_4 eccepito dall' ”. CP_3
Deduce che “la richiesta di costituzione di posizione assicurativa, ai sensi della legge n. 322/1958, all'epoca vigente, non ha dato origine alla cancellazione dei contributi esistenti a favore dello bensì alla costituzione, per il Parte_1 corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità la vecchiaia ed i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione, e questo successivamente, come risulta per tabulas, all'accoglimento della domanda di riscatto”.
Critica, inoltre, l'argomento posto a base della decisione, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità di accreditare altri contributi nella nuova gestione in base alle regole stabilite per quella precedente, ormai definitivamente cessata.
Osserva al riguardo che “il conteggio era già stata effettuato nel 1998 e nel
2017 e solo l'errore commesso dall' , che ha inviato la raccomandata con CP_3
l'indicazione di quanto era dovuto dallo a soggetto sbagliato, ha impedito Parte_1 che l'appellante potesse, all'epoca, procedere al riscatto richiesto, versando quanto dovuto in un'unica soluzione”.
pag. 4/10 Contesta, infine, la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza CP_ formulate dall' ed assorbite dalla decisione di primo grado.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice del lavoro adito;
nel merito ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado, riproponendo, altresì, le eccezioni di decadenza e di prescrizione svolte nel giudizio di primo grado.
All'udienza dell'11 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice CP_ ordinario in favore della Corte dei Conti, formulata dall' nella memoria ex art. 436
c.p.c..
L'eccezione, proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello, è inammissibile.
Il testo dell'art. 37 c.p.c., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ed applicabile ratione temporis (in quanto la causa è stata introdotta il 29 marzo 2023), è il seguente: “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”.
Il Tribunale si è pronunciato sul merito della controversia, con ciò ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. CP_ L' risultato vittorioso nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per investire questa Corte d'appello della questione, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato interno sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello (in tal senso, anche nella vigenza del precedente testo dell'art. 37 c.p.c., cfr.
Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008 n. 25246; Cass., SS.UU., 28 gennaio 2011 n. 2067; Cass.,
SS.UU., 23 febbraio 2012 n. 2752; Cass., 2 febbraio 2018 n. 2605). Pertanto, non essendo stata espressamente impugnata con appello incidentale (eventualmente condizionato) la decisione sulla giurisdizione implicitamente adottata dal giudice di primo grado, l'eccezione di difetto di pag. 5/10 CP_ giurisdizione proposta in questa sede dall' è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla questione.
Si osserva peraltro – e l'argomentazione costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione sul punto - che l'eccezione è comunque infondata.
E', infatti, pacifico in causa che l'odierno appellante ha costituito una posizione assicurativa presso il sicché l'odierna Controparte_5 controversia, relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, non ha ad oggetto una questione funzionale o connessa al trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti e non appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti
a norma del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, bensì a quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tanto premesso, l'appello proposto da è fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I fatti di causa sono pacifici tra le parti e possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
In data 27 giugno 1988 l'odierno appellante, in qualità di medico pubblico dipendente, ha presentato domanda di riscatto degli anni di studi universitari (cfr. doc.
1 fascicolo appellante di primo grado).
La domanda è stata accolta con determinazione dell' - sede di Como CP_2 dell'8 giugno 1998 (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado). ha accettato il riscatto alle condizioni indicate in detto Parte_1 provvedimento, optando per il pagamento rateale dei relativi oneri mediante trattenuta sullo stipendio, cui ha provveduto il datore di lavoro (dapprima l'Ospedale
S. Anna di Como e successivamente l'Ospedale di Garbagnate Milanese).
Il 28 marzo 2006 l'appellante, essendo prossimo a cessare il servizio quale dipendente pubblico, ha presentato all' richiesta di estinzione del residuo CP_2 debito (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado). In data 12 maggio 2017 - avendo cessato ogni rapporto di pubblico impiego fin dal 2006, epoca in cui aveva iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato presso datore di lavoro privato - egli ha inoltrato domanda di costituzione di posizione CP_ assicurativa presso il Fondo istituito presso l' (cfr. Controparte_5 doc. 2 fascicolo appellato di primo grado). CP_ La domanda è stata accolta con provvedimento dell' in data 31 ottobre
2022 di “costituzione posizione assicurativa” ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n.
228 (cfr. doc. 3 fascicolo appellato di primo grado).
Con lettera raccomandata del 19 luglio 2017 l'Inps – Gestione ex Inpdap, in riposta alla richiesta di estinzione del debito di riscatto presentata dall'appellante il 28 marzo 2006, ha quantificato gli oneri residui in € 9.363,98 e determinato le relative modalità di pagamento. La comunicazione, tuttavia, è stata erroneamente indirizzata ed inviata ad anziché ad e non è stata, Persona_1 Parte_1
pag. 6/10 perciò, ricevuta da quest'ultimo, il quale ne ha avuto conoscenza solo a seguito di istanza di accesso agli atti in data 31 maggio 2022 (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo appellante di primo grado).
Così ricostruiti i fatti di causa, si osserva che la facoltà di riscatto dei periodi universitari, prevista per i dipendenti statali dall'art. 13 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092, è stata riconosciuta a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali, ai fondi sostitutivi ed esclusivi ed anche ai soggetti inoccupati dall'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184.
Con riguardo alle modalità di pagamento degli oneri di riscatto dei dipendenti pubblici, la legge 8 agosto 1991 n. 274 (recante “acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale
e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”) ha stabilito, all'art. 10, commi
2 e 3, quanto segue: “Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.
3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale;
qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a metà;
b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale;
se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto”.
Nel caso di specie, la determinazione di riscatto dell' in data 17 agosto CP_2
1998 ha disposto la rateazione degli oneri di riscatto per un periodo di 15 anni, in conformità al citato art. 10 legge 8 agosto 1991 n. 274.
Nel corso del pagamento rateale, essendo cessato dal servizio quale dipendente pubblico, ha presentato all' , in data 28 marzo Parte_1 CP_2
2006, richiesta di estinzione del debito residuo alla data dell'1 aprile 2006, pure in conformità alle disposizioni sopra richiamate.
Il pagamento non ha potuto avere luogo in quanto l'ente previdenziale non ha dato riscontro alla richiesta, non avendo comunicato all'appellante il valore capitale delle rate residue, né le modalità di pagamento: come precedentemente evidenziato, la comunicazione dell' ex Gestione datata 19 luglio 2017, recante la CP_1 CP_2 determinazione del residuo debito di riscatto, è stata, infatti, erroneamente inviata ad un soggetto diverso da il quale ne ha avuto conoscenza solo a Parte_1 seguito di istanza di accesso agli atti in data 31 maggio 2022.
pag. 7/10 CP_ Deve, pertanto, ritenersi che il contegno omissivo dell' (ora a CP_2 fronte della richiesta di estinzione del debito avanzata da abbia Parte_1 impedito a quest'ultimo di adempiere l'obbligo di pagamento degli oneri di riscatto.
Ne deriva che l'appellante non può ritenersi decaduto, per non aver esaurito il pagamento del contributo dovuto entro il termine di 15 anni stabilito dal provvedimento di riscatto, in quanto il mancato tempestivo pagamento non è imputabile a responsabilità del medesimo, bensì dell'ente previdenziale.
Se è dunque vero che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al termine per il pagamento degli oneri di riscatto natura di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457
c.c. (cfr. Cass., 22 dicembre 2021 n. 41274: “in tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il quale
l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità”), è altresì vero che, ove la mancata osservanza del termine derivi da causa imputabile all'ente previdenziale creditore e non al beneficiario del riscatto obbligato al pagamento, non può operare alcuna decadenza ai danni di quest'ultimo, al quale dev'essere pertanto riconosciuta la facoltà di provvedere al pagamento anche dopo la scadenza del termine. CP_ L'eccezione di decadenza formulata dall' in relazione al mancato rispetto delle modalità di adempimento ex art. 1457 c.c. (assorbita dalla decisione di primo grado) dev'essere, quindi, respinta. Ritiene inoltre il Collegio, discostandosi dall'impostazione della sentenza di prime cure, che il diritto al riscatto non sia venuto meno per il fatto che Parte_1 CP_ ha presentato all' il 12 maggio 2017 domanda di costituzione di
[...] posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, accolta il 31 ottobre 2022, con conseguente cumulo dei periodi assicurativi presso l'AGO ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 228. CP_ La tesi dell' recepita dal giudice di prime cure, secondo cui a seguito della costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
l'odierno appellante non potrebbe più completare il pagamento del residuo onere di riscatto, essendo stati cancellati i periodi assicurativi maturati presso la Gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, non pare accoglibile, non trovando fondamento nella legge 24 dicembre 2012 n. 228, né in alcun'altra disposizione disciplinante la materia.
pag. 8/10 Depongono, semmai, in senso contrario all'accoglimento della tesi anzidetta anche la considerazione che l' , a cui l'appellante era iscritto quale dipendente CP_2 CP_ pubblico, è confluito nell' a cui sono state trasferite le relative funzioni (sicché non vi è alterità tra il soggetto che ha accolto la domanda di riscatto ed il soggetto al quale dovrebbe essere versata la parte residua della c.d. riserva matematica), nonché il CP_ rilievo che lo stesso provvedimento dell' in data 31 ottobre 2022 di costituzione di posizione assicurativa presso il FPLD ha computato tra i contributi da trasferire anche quelli relativi al riscatto, come emerge dal “prospetto dei contributi da trasferire” e dalla nota “R1 = Riscatto RISCATTO TITOLO dal 27/07/1976 al 24/03/1981 (Domanda presentata il 17/08/1988)”.
Ritenuto, dunque, ammissibile il pagamento dei residui oneri di riscatto da parte di pur a seguito di costituzione di posizione assicurativa Parte_1 presso il Lavoratori Dipendenti, deve per altro verso escludersi che CP_5 operi nel caso di specie la decadenza ex art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, alla luce del condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale” (cfr. Cass., 2 luglio 2020 n. 13630). CP_ Neppure si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall' (ed assorbita dalla pronuncia di prime cure), in quanto l'appellante ha esercitato il diritto di riscattare gli anni di studi universitari attraverso la domanda presentata in data 17 CP_ agosto 1998 ed accolta dall' (ora con la determinazione in data 8 giugno CP_2
1998, che ha individuato i periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza tramite riscatto. Il provvedimento in parola non è mai stato revocato ed ha anzi trovato successiva conferma nella determinazione del debito residuo del contributo di riscatto CP_ da parte dell' in data 19 luglio 2017 e nella costituzione di posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in data 31 ottobre 2022.
Dopo l'accoglimento della domanda di riscatto non può configurarsi prescrizione del diritto al riscatto (già esercitato), ma solo eventuale decadenza del beneficiario per inosservanza del termine essenziale stabilito per il versamento della cd. riserva matematica ex art. 1457 c.c. (ipotesi, questa, come evidenziato non pag. 9/10 ravvisabile nel caso di specie, per essere l'inosservanza del termine non imputabile all'odierno appellante, bensì all'ente previdenziale).
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono (dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione), in riforma della sentenza n. 192/2024 del
Tribunale di Como va accertato il diritto di al riscatto degli anni di Parte_1 studi universitari come da domanda amministrativa del 17 giugno 1988, con pagamento del debito residuo del contributo di riscatto alla data dell'1 aprile 2006 da CP_ quantificarsi a cura dell'
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Como, accerta il diritto di al riscatto degli anni di studi universitari come da Parte_1 domanda amministrativa del 17 giugno 1988, con pagamento del debito residuo del contributo di riscatto alla data dell'1 aprile 2006 da quantificarsi a CP_ cura dell'
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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