TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1881 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1881 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma alla Via dei Savorelli n. 103 presso lo studio degli avv.ti RO Pierro e
RO TE che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
DA. in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma al Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52,
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di . Con CP_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per DA CP_1
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma al Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale,
diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la gestione di bar, tavole calde, rosticcerie, friggitorie, birrerie, pub, paninoteche e ristoranti, pizzerie,
trattorie, nonché l'assunzione e la gestione di contratti di franchising con creazione dei relativi punti vendita, la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di mense, discoteche e sale da ballo,
l'organizzazione di rinfreschi e ricevimenti, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, è
pari ad € 52.220,77, ivi compresi interessi e spese legali, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con la parte ricorrente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalla medesima, dal trasferimento dell'attività in luogo ignoto (cfr. verbale di pignoramento mobiliare del 19/11/2024) e dal mancato deposito dei bilanci dal 2021 in poi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di . Con CP_1
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Roma al Contr CP_1 P.IVA_1
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del
21/10/2025 ore 9,30;
GN
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11/6/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1881 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma alla Via dei Savorelli n. 103 presso lo studio degli avv.ti RO Pierro e
RO TE che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
DA. in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma al Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52,
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di . Con CP_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per DA CP_1
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma al Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale,
diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la gestione di bar, tavole calde, rosticcerie, friggitorie, birrerie, pub, paninoteche e ristoranti, pizzerie,
trattorie, nonché l'assunzione e la gestione di contratti di franchising con creazione dei relativi punti vendita, la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di mense, discoteche e sale da ballo,
l'organizzazione di rinfreschi e ricevimenti, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, è
pari ad € 52.220,77, ivi compresi interessi e spese legali, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con la parte ricorrente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalla medesima, dal trasferimento dell'attività in luogo ignoto (cfr. verbale di pignoramento mobiliare del 19/11/2024) e dal mancato deposito dei bilanci dal 2021 in poi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di . Con CP_1
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Roma al Contr CP_1 P.IVA_1
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 52;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del
21/10/2025 ore 9,30;
GN
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11/6/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente