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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10874/2018 R.G., promossa
DA
, nata in [...] il [...], (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Pulvirenti C.F._1
Ernesto, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato in [...] il [...], Controparte_1
(CF: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 28/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2018 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio civile con il resistente in
Riviere des Anguilles il 09.12.2004, che dall'unione sono nati i figli Per_1
il 18.10.2003 e il 22.02.2007, e che la causa della crisi coniugale Per_2
sarebbe da ricondursi alle condotte violente assunte in suo danno dal coniuge.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso la madre, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 400,00 nonché di essa ricorrente con un assegno di € 200.
Non si è costituito , sebbene regolarmente Controparte_1
citato.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.7.2019 è stato disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, è stato posto a carico del marito l'obbligo di mantenere i figli con un assegno di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed è stata rigettata la domanda di mantenimento per la moglie.
Istruita la causa mediante incarico al Centro di psicodiagnostica e consulenza di S. Pietro LA di accertare la personalità e la capacità
del resistente (valutazione che non è stato possibile compiere a causa della mancata presentazione del convenuto), la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente.
_______________
2 In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito va rigettata.
Va premesso, in linea generale, che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi,
la dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c. nonché la prova del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16
novembre 2005, n. 23071).
Il richiamato nesso causale che deve intercorrere tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e la rottura del vincolo coniugale incontra un limite nei casi di deduzioni di violenza, causa di per sé
sufficiente a rendere fondata la domanda di addebito.
Va evidenziato, infatti, che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima
3 di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n. 5397 del 1989; n. 6976 del 1988)
In ogni caso, ai sensi dell'art 2697 c.c., la parte che richiede la pronuncia di addebito deve dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere stata vittima durante il matrimonio delle violenze fisiche -
finanche di natura sessuale - perpetrate dal marito nei suoi confronti
Più nello specifico, ha esposto di aver sopportato per anni le angherie del marito, il quale, anche per motivi pretestuosi, era solito ingiuriarla e cagionarle del male fisico, anche in presenza dei figli.
Tali allegazioni, all'esito dell'attività istruttoria, sono rimaste,
tuttavia, prive di sufficiente riscontro probatorio, non avendo parte attrice fornito adeguata prova sul punto.
Invero, la ricorrente a sostegno della propria domanda si è limitata a produrre una querela sporta nei confronti del coniuge in data 26.2.2016,
senza, tuttavia, allegare alcunché in ordine all'esito di tale querela (e, segnatamente, sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico del marito).
Va, poi, osservato che a supporto della domanda non sono stati forniti altri elementi probatori
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte attrice.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio entrambi i figli sono diventati maggiorenni.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento e collocamento.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, va posto a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autonomi.
4 Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c.,
il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
5 Nel caso di specie, (di anni 22) e (di anni 18) entrambi Per_1 Per_2
conviventi con la madre, non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Stante la giovane età - in assenza di deduzioni in ordine alla
eventuale prosecuzione del percorso di studi - si presume che costoro non abbiano ancora fruito di un sufficiente arco temporale per la ricerca di un'occupazione, sicché continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo contribuire al loro mantenimento.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento, in assenza di documentazione reddituale, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti - nello specifico, la ricorrente ha dedotto di non
espletare attività lavorativa, mentre il resistente svolgerebbe, - secondo le allegazioni della moglie, l'attività di operaio - e delle esigenze basilari della prole, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del resistente per entrambi i figli nella misura di € 400,00 dalla data del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese.
Per il periodo pregresso, intercorrente dalla data della domanda al momento della presente decisione, il contributo al mantenimento in capo al resistente resta dovuto nella misura prevista dal Tribunale con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.7.2019.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto Parte_1
con la medesima coabitano i figli.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Con riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla sig.ra
, deve premettersi che l'accertamento del diritto Parte_1 all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza
6 dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n.
30119/2024).
In proposito, giova rilevare che in applicazione dei generali principi ex art. 2697 c.c. grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al mantenimento la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, per come appena elencati, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel corso del giudizio non è stato allegato né tampoco documentato il divario economico sussistente tra le parti, siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quale necessario presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge
“debole”.
Sul punto va osservato che la ricorrente, sebbene tenuta, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, in tal modo impedendo al
Tribunale di ricostruire la propria posizione economico - patrimoniale e di compiere le ulteriori valutazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
7 A ciò si aggiunga la piena capacità di lavoro della ricorrente desumibile sia dall'età (peraltro, al momento della separazione di fatto dei coniugi, ella aveva appena quarantadue anni) sia dall'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative (quali, ad esempio, la presenza di patologie invalidanti).
Alla luce delle suddette ragioni va rigettata la domanda di mantenimento.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status,
che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10874/2018 R.G.
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Assegna la casa coniugale a , con le pertinenze Parte_1 ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro Controparte_1
giorno 5 di ogni mese a , per il mantenimento di Parte_1 Per_1
e un assegno quantificato dalla data della presente decisione in Per_2 complessivi € 400,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, salvo il pregresso per il periodo anteriore;
Rigetta la domanda di mantenimento per la moglie e di addebito della separazione a;
Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10874/2018 R.G., promossa
DA
, nata in [...] il [...], (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Pulvirenti C.F._1
Ernesto, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato in [...] il [...], Controparte_1
(CF: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 28/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2018 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio civile con il resistente in
Riviere des Anguilles il 09.12.2004, che dall'unione sono nati i figli Per_1
il 18.10.2003 e il 22.02.2007, e che la causa della crisi coniugale Per_2
sarebbe da ricondursi alle condotte violente assunte in suo danno dal coniuge.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso la madre, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 400,00 nonché di essa ricorrente con un assegno di € 200.
Non si è costituito , sebbene regolarmente Controparte_1
citato.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.7.2019 è stato disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, è stato posto a carico del marito l'obbligo di mantenere i figli con un assegno di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed è stata rigettata la domanda di mantenimento per la moglie.
Istruita la causa mediante incarico al Centro di psicodiagnostica e consulenza di S. Pietro LA di accertare la personalità e la capacità
del resistente (valutazione che non è stato possibile compiere a causa della mancata presentazione del convenuto), la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente.
_______________
2 In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito va rigettata.
Va premesso, in linea generale, che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi,
la dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c. nonché la prova del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16
novembre 2005, n. 23071).
Il richiamato nesso causale che deve intercorrere tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e la rottura del vincolo coniugale incontra un limite nei casi di deduzioni di violenza, causa di per sé
sufficiente a rendere fondata la domanda di addebito.
Va evidenziato, infatti, che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima
3 di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n. 5397 del 1989; n. 6976 del 1988)
In ogni caso, ai sensi dell'art 2697 c.c., la parte che richiede la pronuncia di addebito deve dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel caso di specie la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto di essere stata vittima durante il matrimonio delle violenze fisiche -
finanche di natura sessuale - perpetrate dal marito nei suoi confronti
Più nello specifico, ha esposto di aver sopportato per anni le angherie del marito, il quale, anche per motivi pretestuosi, era solito ingiuriarla e cagionarle del male fisico, anche in presenza dei figli.
Tali allegazioni, all'esito dell'attività istruttoria, sono rimaste,
tuttavia, prive di sufficiente riscontro probatorio, non avendo parte attrice fornito adeguata prova sul punto.
Invero, la ricorrente a sostegno della propria domanda si è limitata a produrre una querela sporta nei confronti del coniuge in data 26.2.2016,
senza, tuttavia, allegare alcunché in ordine all'esito di tale querela (e, segnatamente, sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico del marito).
Va, poi, osservato che a supporto della domanda non sono stati forniti altri elementi probatori
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte attrice.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio entrambi i figli sono diventati maggiorenni.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento e collocamento.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, va posto a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autonomi.
4 Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 -septies c.c.,
il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155 -quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
5 Nel caso di specie, (di anni 22) e (di anni 18) entrambi Per_1 Per_2
conviventi con la madre, non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Stante la giovane età - in assenza di deduzioni in ordine alla
eventuale prosecuzione del percorso di studi - si presume che costoro non abbiano ancora fruito di un sufficiente arco temporale per la ricerca di un'occupazione, sicché continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo contribuire al loro mantenimento.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento, in assenza di documentazione reddituale, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti - nello specifico, la ricorrente ha dedotto di non
espletare attività lavorativa, mentre il resistente svolgerebbe, - secondo le allegazioni della moglie, l'attività di operaio - e delle esigenze basilari della prole, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del resistente per entrambi i figli nella misura di € 400,00 dalla data del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese.
Per il periodo pregresso, intercorrente dalla data della domanda al momento della presente decisione, il contributo al mantenimento in capo al resistente resta dovuto nella misura prevista dal Tribunale con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.7.2019.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto Parte_1
con la medesima coabitano i figli.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Con riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla sig.ra
, deve premettersi che l'accertamento del diritto Parte_1 all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza
6 dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n.
30119/2024).
In proposito, giova rilevare che in applicazione dei generali principi ex art. 2697 c.c. grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al mantenimento la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, per come appena elencati, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel corso del giudizio non è stato allegato né tampoco documentato il divario economico sussistente tra le parti, siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quale necessario presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge
“debole”.
Sul punto va osservato che la ricorrente, sebbene tenuta, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, in tal modo impedendo al
Tribunale di ricostruire la propria posizione economico - patrimoniale e di compiere le ulteriori valutazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
7 A ciò si aggiunga la piena capacità di lavoro della ricorrente desumibile sia dall'età (peraltro, al momento della separazione di fatto dei coniugi, ella aveva appena quarantadue anni) sia dall'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative (quali, ad esempio, la presenza di patologie invalidanti).
Alla luce delle suddette ragioni va rigettata la domanda di mantenimento.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status,
che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10874/2018 R.G.
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Assegna la casa coniugale a , con le pertinenze Parte_1 ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro Controparte_1
giorno 5 di ogni mese a , per il mantenimento di Parte_1 Per_1
e un assegno quantificato dalla data della presente decisione in Per_2 complessivi € 400,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, salvo il pregresso per il periodo anteriore;
Rigetta la domanda di mantenimento per la moglie e di addebito della separazione a;
Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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