TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritta al n.1973/018 di ruolo generale dell'anno 2018, nonché 6889/018 di ruolo generale dell'anno 2018 del Tribunale di
Treviso e promosse
DA
e , con l'avv.to Alessandra Cipriano e Parte_1 Parte_2
con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia come da mandato a margine degli atti di citazione, nonché presso lo studio dell'avv.to Marco
Francescon in Treviso
-ATTORI-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. con l'avv.to Giampaolo Miotto e domiciliata Controparte_2
presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura alle liti.
-CONVENUTO-
-contumace- Controparte_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: Lesione personale. CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
L'avv. Alessandra Cipriano, proc. e dom. degli attori e Parte_1
richiamate le domande, eccezioni tutte formulate nei propri Parte_2
scritti difensivi anche in udienza nel corso della causa, previo rigetto delle eccezioni e deduzioni avversarie, dichiarando di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI:
PER TR IV
Accertata la responsabilità di nella causazione Controparte_3
del sinistro stradale de quo, condannarsi lo stesso in solido con
[...]
a risarcire all'attore, , tutti i danni - Controparte_1 Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali- subiti e subendi dallo stesso, come individuati in premessa, nella misura che all'esito dell'istruttoria si precisa in €1.370.240,00
(unmilionetrecentosettantamiladuecentoquaranta/00) o in quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, già detratti gli acconti percepiti di €527.500,00,
con la rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e il ristoro dell'ulteriore danno, da liquidarsi in misura quantomeno pari agli interessi legali, derivante dalla mancata disponibilità
immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
PER Parte_1
Accertata la responsabilità del Signor alla Controparte_3
guida del furgone Ford Transit nel verificarsi del sinistro stradale in oggetto,
condannarsi quest'ultimo e a risarcire Controparte_1
2 all'attrice, , tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, propri e Parte_1
riflessi, subiti e subendi dalla stessa in conseguenza delle gravissime lesioni patite dal marito, , nel sinistro de quo, come descritti in narrativa, nella Parte_2
somma che, all'esito dell'istruttoria, si precisa in €.128.650,00
(centoventottomilaseicentocinquanta/00) o in quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e il ristoro dell'ulteriore danno, da liquidarsi in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali, derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
PER ENTRAMBI GLI ATTORI
Condannarsi i convenuti in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite e al compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con la distrazione in favore del difensore delle competenze non riscosse e delle spese anticipate, oltre al rimborso delle spese anticipate per la dott.ssa Per_1
e CTP dott. e dott. su entrambi gli attori.
[...] Per_2 Per_3
Condannarsi, anche d'ufficio, la al pagamento, Controparte_1
a favore degli attori, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
Nella causa civile n. 6889/2018 R.G.:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale attorea come da eccezione al riguardo ritualmente sollevata dalla convenuta;
nel merito: dato atto che l'incidente stradale per cui è causa è avvenuto per colpa concorrente dell'attore signor ed altresì dei pagamenti eseguiti in Parte_2
3 suo favore dalla convenuta nella misura del Controparte_1
complessivo importo di € 527.500,00, da rivalutarsi dalle date dei singoli pagamenti a quella dell'emananda sentenza, dichiararsi null'altro dovuto al medesimo per i titoli dedotto in giudizio e conseguentemente rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite;
in istruttoria: voglia l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore disporre consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva della dinamica dell'incidente sul seguente quesito: “letti gli atti
di causa, raccolta ogni utile informazione e svolti gli opportuni accertamenti,
ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio la dinamica dell'incidente per cui è causa,
evidenziando tutti gli elementi utili a valutare la condotta dei conducenti dei veicoli in
esso coinvolti”.
Nella causa civile n. 1973/2018 R.G.:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale attorea come da eccezione al riguardo ritualmente sollevata dalla convenuta;
nel merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite;
in istruttoria: voglia l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore disporre consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva della dinamica dell'incidente sul seguente quesito: “letti gli atti
di causa, raccolta ogni utile informazione e svolti gli opportuni accertamenti,
ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio la dinamica dell'incidente per cui è causa,
evidenziando tutti gli elementi utili a valutare la condotta dei conducenti dei veicoli in
esso coinvolti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
4 Con atto di citazione ritualmente notificato che generava la causa RG.1973/2018,
, premesso di essere coniugata con , riferiva che il Parte_1 Parte_2
19.8.2012 verso le ore 3,10 il marito mentre ritornava dal lavoro percorrendo la via
Terraglio con direzione Mestre-Preganziol, alla guida del motociclo Aprilia SRV
1000 tg. BH69753 di proprietà dell'attrice, ed assicurato con , superato CP_4
il centro di Mogliano V.to e giunto nei pressi dell'intersezione stradale con via
Mazzini, laterale di destra, gli veniva tagliata la strada dal furgone autocarro Ford
Transit tg BM219LD condotto e di proprietà di Controparte_3
assicurato con , proveniente dall'opposta direzione di Controparte_5
marcia che, svoltando improvvisamente alla propria sinistra per imboccare la via
Mazzini, urtava il ciclomotore collidendo con la parte posteriore della fiancata laterale destra del furgone.
A seguito dell'urto il motoveicolo scarrocciava fino a precipitare nel canale adiacente incendiandosi, mentre il veniva sbalzato nel fossato e ritrovato Parte_2
in coma e con il viso parzialmente sotto il livello dell'acqua.
Poiché a seguito dell'evento quest'ultimo subiva gravissime lesioni, a fronte del grave patema d'animo, della sofferenza psichica subita, della cura prestata al marito durante la lunga degenza e successivamente, , sostenendo Parte_1
di essere affetta da sindrome post-traumatica da stress cronica, di grado medio e in generale di aver patito un danno riflesso, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quale danno biologico iure proprio,
nonché come danno alla vita di relazione che modulava sul pregiudizio per la perdita del rapporto parentale nella percentuale del 75%, quale percentuale di danno biologico riscontrato in capo al marito.
Con atto di citazione ritualmente notificato che generava la causa RG 6889/18,
5 adiva il medesimo che invocando l'esclusiva Parte_3
responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale con personalizzazione soggettiva-
esistenziale al 50%; il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica computata al 100% e il danno emergente anche per spese odontoiatriche preventivate e future, dando atto che la compagnia di assicurazioni aveva già
corrisposto acconti per €.527.500,00.
Previa riunione delle due cause concorrendo i presupposti di legge, nella contumacia di previa escussione di prova testimoniale, Controparte_3
veniva disposta Ctu medico-legale sulla persona di entrambi gli attori, mentre veniva respinta la richiesta di Ctu dinamico-ricostruttiva, essendo già acquisita agli atti di causa la perizia disposta dal giudice penale che nel relativo procedimento aveva condannato l'odierno convenuto.
Per le ragioni esplicitate nell'ordinanza del 9.11.2023, questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, disponeva il rinnovo della Ctu medico-legale sulla persona del con nomina del Dott. di Bologna. Parte_2 Persona_4
All'udienza del 25.7.2024, precisate le conclusioni la causa, trattata con modalità
cartolari, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Dinamica del sinistro – determinazione delle responsabilità.
Il sinistro nella sua verificazione fattuale e con le modalità descritte dagli attori, non ha costituito oggetto di contestazione, mentre è controversa la diversa determinazione delle responsabilità.
Risulta pacifico che l'occorso è imputabile al convenuto il quale omettendo di
6 concedere la precedenza al veicolo antagonista che ne aveva diritto, si è reso responsabile non solo dell'illecito contravvenzionale ex art.145 cds, ma anche della norma di cui all'art.154 cds, avendo intrapreso la manovra di svolta a sinistra alcuni metri prima della laterale, anticipando la predetta manovra e ampliando il raggio di curvatura della svolta, invadendo così la corsia di pertinenza del ciclo motorista diagonalmente, contromano e per un maggior tempo.
Tuttavia, nella produzione dell'evento un apporto causale deve essere riconosciuto anche in capo al . Parte_2
Infatti, il medesimo secondo le risultanze emerse nel processo penale, viaggiava ad una velocità di circa 80 Km/h quando in loco vigeva il limite di 50Km/h e pur dando per acquisito che il sinistro si sarebbe comunque verificato anche se il motociclista avesse tenuto la velocità nei limiti imposti dalla segnaletica stradale, avuto riguardo al momento della percezione del pericolo da parte di quest'ultimo e alla distanza tra i due mezzi, condividendo le argomentazioni spese dal giudice penale, ciò a maggior ragione in ambito civilistico ove vigono criteri presuntivi di diverso contenuto, tale circostanza non è sufficiente per escludere il nesso di causa tra la produzione dell'evento e la condotta colposa dell'attore.
Invero, i limiti rappresentano il massimo della velocità consentita ma non può
essere disatteso ai fini di una declaratoria di corresponsabilità, l'obbligo del conducente di adeguare la propria velocità alla circostanze del caso concreto e nella fattispecie esaminata il medesimo avrebbe dovuto tenere una velocità
conforme al fatto che stava percorrendo un centro abitato, in orario notturno, in luogo caratterizzato da intersezioni, scarsamente illuminate, con attraversamento pedonale, in conformità alla previsione di cui all'art.141 cds, avendo, peraltro, già
superato in precedenza altre autovetture ad una velocità ritenuta “elevatissima” dal
7 teste , sentito nel processo penale e certamente non consona e Testimone_1
conforme allo stato dei luoghi.
Ne consegue che in via prudenziale operata una comparazione tra le due diverse condotte, può essere imputata al convenuto nella produzione dell'evento dannoso,
una percentuale prevalente del 60% e all'attore la percentuale residua Parte_2
nella misura del 40%.
***
2. Parte_2
2.1 Danno non patrimoniale
Ciò premesso, la rinnovata Ctu a firma del Dott. da condividersi Persona_5
perché logica non contraddittoria e sorretta da adeguato approfondimento scientifico, inoltre da preferirsi alla precedente a firma della Dott.ssa S. Nalin in quanto carente per le ragioni già esplicate nell'ordinanza del 9.11.2023, ha acclarato che l'attore, a seguito del sinistro occorsogli ha riportato: “un
politraumatismo. In particolare si evince, quale sintetico quadro lesionale, un trauma
cranio-facciale con interessamento degli elementi dentali 17, 15, 26, 27 e 36, un trauma
toracico con pneumotorace e frattura della scapola destra (trattata conservativamente),
lesione del plesso brachiale destro, un trauma contusivo addominale, una frattura del
femore destro (trattata dapprima con fissatore esterno, quindi con calloclasia aperta di
femore ed osteosintesi con chiodo), un versamento ematico al ginocchio destro e plurime
fratture delle dita del piede destro.”.
E' stata computata una un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.167 gg al
100%, gg.140 al 75%, con un danno biologico permanente al 60-62%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (33 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di
8 sofferenza, è pari ad €.681.837,00 (€.31.280,00 per danno biologico temporaneo;
€.650.557,00 per danno biologico permanente al 61%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dall'espletata istruttoria è emerso che il è soggetto “portatore di Parte_2
postumi ad altro tasso invalidante e con vita notevolmente modificata in pejus rispetto
allo stato quo ante”, come precisato dal Ctu (cfr. pag.84 elaborato peritale); è Per_4
indubbiamente stata notevolmente compromessa la vita sportiva e gli hobbies coltivati dall'attore che praticava gite in moto con gli amici, sci, camminate in montagna e l'attività di body building;
sia il teste che il teste Testimone_2
hanno confermato che dopo il sinistro il ha modificato Tes_3 Parte_2
sensibilmente il suo carattere diventando irascibile, malevolo, dimentica le cose anche le più banali come la data di nascita, ha perso il senso dell'orientamento palesando blocchi mentali, anche la madre che attualmente vive Parte_4
con il figlio, dopo la separazione dalla moglie, ha dichiarato: “…..mio figlio se sente
dei rumori forti o se abbaia il cane si incanta e bisogna toccarlo e scuoterlo”.
9 Inoltre, per quanto attiene al profilo lavorativo, il Ctu ha acclarato una condivisibile incapacità lavorativa generica così precisando: “appare indubbio che il complessivo
quadro menomativo, specie l'esito a carico dell'arto superiore destro, non consentiva la
prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento del sinistro, ovvero quella del
buttafuori, così come non appariva compatibile con la guida dei camion. La
disfunzionalità dell'arto superiore destro comporta inoltre una notevole ripercussione
sull'attività di “montatore/aggiustatore sistemi meccanici”, a tal punto da renderla
pressoché incompatibile, mentre il complesso minorativo non impedisce l'attività di
“conduttore programmatore di sistemi a c.n.c.”, attività difatti intrapresa dal periziando
per più di 5 anni a quadro post-traumatico stabilizzato e cessata per divergenze di
opinioni con i titolari dell'azienda per cui lavorava.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa in atto, vi è da dire che il P. ha dichiarato di
essere stato assunto come categoria protetta e non si ravvedono incompatibilità che
peraltro sarebbero state puntualmente segnalate dal medico del lavoro.
In merito ai riflessi del quadro minorativo sulla capacità lavorativa generica, appare
indubbio che tale analisi risulta particolarmente complessa. Ad ogni modo, alla luce di
quanto viene previsto in tabelle dedicate (tra cui quella prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1992), la stessa appare quantificabile attorno al 50%.”, è evidente che il predetto quadro menomativo ha impedito all'attore di espletare quell'attività per la quale da ultimo prima del sinistro, aveva acquisito il titolo di addetto alla sicurezza;
è rimasto disoccupato per 4 anni e 5 mesi per poi riprendere l'attività lavorativa come invalido civile, assunto nelle categorie protette come lavoratore disabile (cfr.
deposizione del teste ). Testimone_4
Si aggiunga che se è pur vero che non vi è prova che la separazione personale cui sono pervenuti gli attori, dopo circa dieci anni dall'incidente, sia imputabile alle
10 modificate condizioni fisiche, psicologiche ed esistenziali del , è evidente Parte_2
che le stesse hanno avuto certamente, in via presuntiva, una incidenza causale non trascurabile in una valutazione complessiva ai fini della quantificazione del risarcimento richiesto.
Pertanto, valutati i riscontri probatori acquisiti e ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per una personalizzazione, ritiene il giudicante possibile procedere all'aumento complessivo del danno biologico sopra riscontrato nella misura massima tabellarmente prevista del 25% per una somma complessiva di
€.852.296,25.
Va, invece, respinta la domanda per il risarcimento del danno morale, infatti, la percentuale di sofferenza soggettiva equivalente al pretium doloris è già ricompresa nella percentuale di danno biologico liquidato e in particolare nella somma prevista pari ad €.211.322,00.
La valutazione medico-legale che definisce elevata la sofferenza nel periodo di malattia e di grado medio-elevato quella correlata, non pare sufficiente in assenza di allegazioni di segno diverso, per superare la compatibilità di tale pregiudizio rispetto al valore medio computato in presenza di un danno biologico “puro” come quello riportato dall'attore.
Infatti, quanto affermato dal connesso alla sua invalidità come ad Parte_2
esempio: sentirsi handicappato, provare vergogna, manifestare difficoltà nei rapporti sessuali, attengono all'aspetto dinamico relazionale che sono una conseguenza del danno alla salute, peraltro già adeguatamente sopra valorizzato e dunque non un danno diverso, cioè conseguenze sostanzialmente comuni a tutte le persone che dovessero, purtroppo, patire quel particolare tipo di invalidità (cfr. Cass civ n.7513/2018).
11
2.2 Danno Patrimoniale
La disposta Ctu non ha riconosciuto in capo all'attore alcuna incapacità lavorativa specifica ma solo una incapacità lavorativa generica che ha trovato puntuale liquidazione nella personalizzazione del danno.
Ciò pare decisivo al fine di negare una risarcibilità per il titolo sopra invocato.
Si aggiunga che il danneggiato all'attualità svolge attività lavorativa presso un biscottificio con l'impiego di “transpallet elettrico per lo spostamento di bancali e della
motoscopa per la pulizia del pavimento” e non ha documentato in che termini vi sia stata una contrazione reddituale rispetto all'epoca del sinistro, posto che in allora aveva da pochi giorni iniziato a lavorare come “buttafuori” in una situazione non regolarizzata.
Ne consegue che i calcoli proposti dall'attore alle pagg.21 e 22 della comparsa conclusionale, non possono essere condivisi anche perché il profilo pensionistico riguarda un titolo di danno neppure mai prospettato in corso di causa, integrando,
pertanto, una domanda nuova.
Possono, invece, essere riconosciute le seguenti poste quali danno emergente e ritenute per quanto di competenza congrue dal Ctu: spese odontoiatriche per complessivi €.20.456,00, compresa la consulenza tecnica odontoiatrica (cfr. pag.60-
61 elaborato peritale) da ritenersi all'attualità, le ulteriori spese indicate nel doc.15
non possono essere invece riconosciute perché trattasi di un elenco contenete fatture per le quali non è dato capire se saldate o semplici preavvisi, mentre gli scontrini di asseriti farmaci appaiono generici;
€.500,00 in via prudenziale ed equitativa per vestiario andato ragionevolmente distrutto;
€.8.000,00 per consulenze di parte come documentate (cfr. docc. depositati all'udienza del 19.6.2024), somma che si reputa congrua avuto riguardo agli accertamenti espletati, risultando l'importo
12 preteso dall'attore eccessivo rispetto ai costi medi mediamente praticati dai professionisti del settore.
Ne consegue una somma complessiva pari ad €.881.252,25, che tuttavia va depurata dell'apporto causale imputabile all'attore nella produzione del sinistro e pari al 40%, con una somma liquidabile di €.528.751,35.
Poiché la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto: in data CP_1
15.1.2013 €.20.000,00; in data 28.5.2013 €.10.000,00; in data 19.5.2014
€.343.500,00; in data 26.1.2018 €.154.000,00 per complessivi €.527.500,00 che attualizzati ammontano ad €.629.641,00; considerato che la somma liquidabile di
€.528.751,35 è inferiore agli acconti corrisposti ed attualizzati, ma sulla stessa debitamente deflazionate all'epoca del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti
(cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, detratti i predetti acconti rivalutati, qualora da tale operazione derivi una eventuale differenza positiva a favore del danneggiato, i convenuti, in solido tra loro, andranno condannati a pagare tale importo, con interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
3. Parte_1
L'attrice è la moglie di ed ha contratto matrimonio con il medesimo Parte_2
in data 8.10.2001, pertanto all'epoca del sinistro risultava coniugata da quasi undici anni ed attualmente è separata legalmente dopo aver vissuto con il danneggiato per circa dieci anni dopo il sinistro.
13 Ciò premesso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso.
Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente;
la suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette e solo per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso (cfr. Cassazione, sez. III civile, 8 aprile 2020,
n. 7748), ma ciò non esclude che il pregiudizio sia iure proprio.
Inoltre, tale nocumento consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, a causa delle gravi lesioni riportate dal parente in seguito al fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.
In particolare, occorre fare riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari (Cass.
11212/2019; Cass.2788/2019; Cass. 17058/2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, afferma che, in assenza di lesione alla salute, deve essere valutato e accertato ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato.
È necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass. 23469/2018), senza che per questo l'evento lesivo abbia necessariamente comportato uno sconvolgimento totale delle abitudini di vita degli aventi diritto.
Operata tale precisazione, nel caso di specie la disposta Ctu a firma della Dott.ssa
S. Nalin, ha accertato che l'attrice risulta affetta da un disturbo dell'adattamento di
14 lieve grado residuo e perdurante nel tempo in ragione degli eventi occorsi, in particolare, l'esposizione a questi eventi stressanti ha determinato un cambiamento delle condizioni di autonomia e libertà del soggetto con una limitazione ed una compromissione delle varie e diverse attività realizzatrici della propria persona e della propria professione.
Viene certificata una effettiva problematica psicologica della derivante dal Pt_1
trauma patito che nel “vissuto specifico di sconforto e di sofferenza psicologica per
quanto accaduto al proprio coniuge, comporta una sensibile deflessione umorale e una
sintomatologia ansiosa che nel tempo non si è risolta e che va certamente considerata
quale vulnus esistenziale del soggetto”.
A fronte di ciò è stato riscontrato un danno biologico temporaneo parziale al 25% di
4 mesi ed una invalidità psico-somatica permanente dell'8%.
Trattandosi di micro-invalidità di natura psichica tuttavia causata da un evento dannoso verificatosi in conseguenza della circolazione di veicoli, devono trovare applicazione i criteri liquidatori previsti con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25.7.2024, pertanto, tenuto conto di ciò e dell'età della danneggiata secondaria (37 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, è
pari ad €.19.483,50 (€.5.717,34 per danno biologico temporaneo;
€.13.766,16 per danno biologico permanente all'8%).
Accanto a tale danno biologico medicalmente accertato, risulta altresì provato il patimento, quale pretium doloris, sofferto dall'attrice nel condividere e constatare,
giorno per giorno, la sofferenza del proprio marito che è rimasto in coma per 15
giorni, avendo ella svolto costante attività di assistenza e cura sia durante la degenza presso la struttura ospedaliera: “…confermo prendeva due bus, quando era in
rianimazione mio figlio, la moglie andava nel primo pomeriggio e veniva a casa all'ora di
15 cena poi andava tutti i giorni da metà mattina fino a sera per circa sei mesi (cfr.
deposizione della teste , madre dell'attore)”, sia al rientro in casa del Parte_4
ove ha potuto constatare come a fronte delle gravi lesioni il coniuge non Parte_2
fosse più lo stesso non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico ed umorale maturando, come certificato, stress e depressione che hanno comportato,
una modificazione in peius delle relazioni affettive con il marito ma anche uno stravolgimento significativo nella abitudini di vita, con sacrificio degli spazi personali dedicati al riposo, agli hobbies, ai passatempi, al relax, alle amicizie, circostanze da ritenersi provate non solo dalle risultanze complessive acquisite agli atti, ma anche in via presuntiva.
Tuttavia, poiché attualmente la risulta separata dal marito, avendo così Pt_1
necessariamente mutato la sua condizione personale, il danno non patrimoniale come descritto, deve essere circoscritto nel tempo e tenuto conto che il criterio liquidatorio non può che essere equitativo, dovendo comunque ancorare lo stesso a parametri il più possibile obiettivi, si ritiene che possa essere modulato per la durata della inabilità temporanea computata a favore della vittima principale, avendo riguardo alla somma giornaliera calcolata all'attualità con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.7.2024, sopra utilizzato per un importo complessivo di €.15.025,28, oltre spese di Ctp documentate che tuttavia si stima equo liquidare all'attualità nella somma di €.4.000,00 per le ragioni già sopra esposte con riguardo al (cfr. docc. depositati all'udienza del 19.6.2024). Parte_2
Ne consegue un importo complessivo di €.38.508,78, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile al predetto nella produzione del Parte_2
sinistro e quindi €.23.105,26.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato
16 anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in relazione al danno liquidato e tenuto conto degli esiti del giudizio soprattutto per quanto attiene alla posizione del , si ritiene ricorrano i presupposti per Parte_2
una parziale soccombenza nella misura del 50% (€.29.193,00 DM. n.55/2014 come agg. DM. n.147/2022, con aumento del 30% ex art. 4 comma 2, €.37.950,90,
compensazione del 50%)
Le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, accerta e dichiara che il danno riconosciuto in capo a è pari ad €.528.751,35. Parte_2
1a)Poiché la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto acconti CP_1
per complessivi €.527.500,00 che attualizzati ammontano ad €.629.641,00,
17 1b)considerato che la somma liquidabile di €.528.751,35 è inferiore agli acconti corrisposti attualizzati, ma sulla stessa debitamente deflazionate all'epoca del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, in quanto debito di valore,
detratti i predetti acconti rivalutati, qualora da tale operazione derivi una eventuale differenza positiva a favore del danneggiato, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare tale importo all'attore, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
2)Condanna i convenuti in solido tra loro, a pagare a la somma di Parte_1
€.23.105,26.
2a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 19.8.2012, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
2b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3)Liquida le spese di lite nella somma di €.37.950,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifonderle agli attori nella misura di metà, compensando per la restante parte del 50%, con distrazione a favore dell'avv.to Cipriano Alessandra antistatario.
4)Pone le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Treviso 18.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
18
Dott.ssa Daniela Ronzani
19
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritta al n.1973/018 di ruolo generale dell'anno 2018, nonché 6889/018 di ruolo generale dell'anno 2018 del Tribunale di
Treviso e promosse
DA
e , con l'avv.to Alessandra Cipriano e Parte_1 Parte_2
con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia come da mandato a margine degli atti di citazione, nonché presso lo studio dell'avv.to Marco
Francescon in Treviso
-ATTORI-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. con l'avv.to Giampaolo Miotto e domiciliata Controparte_2
presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura alle liti.
-CONVENUTO-
-contumace- Controparte_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: Lesione personale. CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
L'avv. Alessandra Cipriano, proc. e dom. degli attori e Parte_1
richiamate le domande, eccezioni tutte formulate nei propri Parte_2
scritti difensivi anche in udienza nel corso della causa, previo rigetto delle eccezioni e deduzioni avversarie, dichiarando di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI:
PER TR IV
Accertata la responsabilità di nella causazione Controparte_3
del sinistro stradale de quo, condannarsi lo stesso in solido con
[...]
a risarcire all'attore, , tutti i danni - Controparte_1 Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali- subiti e subendi dallo stesso, come individuati in premessa, nella misura che all'esito dell'istruttoria si precisa in €1.370.240,00
(unmilionetrecentosettantamiladuecentoquaranta/00) o in quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, già detratti gli acconti percepiti di €527.500,00,
con la rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e il ristoro dell'ulteriore danno, da liquidarsi in misura quantomeno pari agli interessi legali, derivante dalla mancata disponibilità
immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
PER Parte_1
Accertata la responsabilità del Signor alla Controparte_3
guida del furgone Ford Transit nel verificarsi del sinistro stradale in oggetto,
condannarsi quest'ultimo e a risarcire Controparte_1
2 all'attrice, , tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, propri e Parte_1
riflessi, subiti e subendi dalla stessa in conseguenza delle gravissime lesioni patite dal marito, , nel sinistro de quo, come descritti in narrativa, nella Parte_2
somma che, all'esito dell'istruttoria, si precisa in €.128.650,00
(centoventottomilaseicentocinquanta/00) o in quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e il ristoro dell'ulteriore danno, da liquidarsi in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali, derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
PER ENTRAMBI GLI ATTORI
Condannarsi i convenuti in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite e al compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con la distrazione in favore del difensore delle competenze non riscosse e delle spese anticipate, oltre al rimborso delle spese anticipate per la dott.ssa Per_1
e CTP dott. e dott. su entrambi gli attori.
[...] Per_2 Per_3
Condannarsi, anche d'ufficio, la al pagamento, Controparte_1
a favore degli attori, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
Nella causa civile n. 6889/2018 R.G.:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale attorea come da eccezione al riguardo ritualmente sollevata dalla convenuta;
nel merito: dato atto che l'incidente stradale per cui è causa è avvenuto per colpa concorrente dell'attore signor ed altresì dei pagamenti eseguiti in Parte_2
3 suo favore dalla convenuta nella misura del Controparte_1
complessivo importo di € 527.500,00, da rivalutarsi dalle date dei singoli pagamenti a quella dell'emananda sentenza, dichiararsi null'altro dovuto al medesimo per i titoli dedotto in giudizio e conseguentemente rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite;
in istruttoria: voglia l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore disporre consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva della dinamica dell'incidente sul seguente quesito: “letti gli atti
di causa, raccolta ogni utile informazione e svolti gli opportuni accertamenti,
ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio la dinamica dell'incidente per cui è causa,
evidenziando tutti gli elementi utili a valutare la condotta dei conducenti dei veicoli in
esso coinvolti”.
Nella causa civile n. 1973/2018 R.G.:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale attorea come da eccezione al riguardo ritualmente sollevata dalla convenuta;
nel merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite;
in istruttoria: voglia l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore disporre consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva della dinamica dell'incidente sul seguente quesito: “letti gli atti
di causa, raccolta ogni utile informazione e svolti gli opportuni accertamenti,
ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio la dinamica dell'incidente per cui è causa,
evidenziando tutti gli elementi utili a valutare la condotta dei conducenti dei veicoli in
esso coinvolti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
4 Con atto di citazione ritualmente notificato che generava la causa RG.1973/2018,
, premesso di essere coniugata con , riferiva che il Parte_1 Parte_2
19.8.2012 verso le ore 3,10 il marito mentre ritornava dal lavoro percorrendo la via
Terraglio con direzione Mestre-Preganziol, alla guida del motociclo Aprilia SRV
1000 tg. BH69753 di proprietà dell'attrice, ed assicurato con , superato CP_4
il centro di Mogliano V.to e giunto nei pressi dell'intersezione stradale con via
Mazzini, laterale di destra, gli veniva tagliata la strada dal furgone autocarro Ford
Transit tg BM219LD condotto e di proprietà di Controparte_3
assicurato con , proveniente dall'opposta direzione di Controparte_5
marcia che, svoltando improvvisamente alla propria sinistra per imboccare la via
Mazzini, urtava il ciclomotore collidendo con la parte posteriore della fiancata laterale destra del furgone.
A seguito dell'urto il motoveicolo scarrocciava fino a precipitare nel canale adiacente incendiandosi, mentre il veniva sbalzato nel fossato e ritrovato Parte_2
in coma e con il viso parzialmente sotto il livello dell'acqua.
Poiché a seguito dell'evento quest'ultimo subiva gravissime lesioni, a fronte del grave patema d'animo, della sofferenza psichica subita, della cura prestata al marito durante la lunga degenza e successivamente, , sostenendo Parte_1
di essere affetta da sindrome post-traumatica da stress cronica, di grado medio e in generale di aver patito un danno riflesso, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quale danno biologico iure proprio,
nonché come danno alla vita di relazione che modulava sul pregiudizio per la perdita del rapporto parentale nella percentuale del 75%, quale percentuale di danno biologico riscontrato in capo al marito.
Con atto di citazione ritualmente notificato che generava la causa RG 6889/18,
5 adiva il medesimo che invocando l'esclusiva Parte_3
responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale con personalizzazione soggettiva-
esistenziale al 50%; il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica computata al 100% e il danno emergente anche per spese odontoiatriche preventivate e future, dando atto che la compagnia di assicurazioni aveva già
corrisposto acconti per €.527.500,00.
Previa riunione delle due cause concorrendo i presupposti di legge, nella contumacia di previa escussione di prova testimoniale, Controparte_3
veniva disposta Ctu medico-legale sulla persona di entrambi gli attori, mentre veniva respinta la richiesta di Ctu dinamico-ricostruttiva, essendo già acquisita agli atti di causa la perizia disposta dal giudice penale che nel relativo procedimento aveva condannato l'odierno convenuto.
Per le ragioni esplicitate nell'ordinanza del 9.11.2023, questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, disponeva il rinnovo della Ctu medico-legale sulla persona del con nomina del Dott. di Bologna. Parte_2 Persona_4
All'udienza del 25.7.2024, precisate le conclusioni la causa, trattata con modalità
cartolari, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Dinamica del sinistro – determinazione delle responsabilità.
Il sinistro nella sua verificazione fattuale e con le modalità descritte dagli attori, non ha costituito oggetto di contestazione, mentre è controversa la diversa determinazione delle responsabilità.
Risulta pacifico che l'occorso è imputabile al convenuto il quale omettendo di
6 concedere la precedenza al veicolo antagonista che ne aveva diritto, si è reso responsabile non solo dell'illecito contravvenzionale ex art.145 cds, ma anche della norma di cui all'art.154 cds, avendo intrapreso la manovra di svolta a sinistra alcuni metri prima della laterale, anticipando la predetta manovra e ampliando il raggio di curvatura della svolta, invadendo così la corsia di pertinenza del ciclo motorista diagonalmente, contromano e per un maggior tempo.
Tuttavia, nella produzione dell'evento un apporto causale deve essere riconosciuto anche in capo al . Parte_2
Infatti, il medesimo secondo le risultanze emerse nel processo penale, viaggiava ad una velocità di circa 80 Km/h quando in loco vigeva il limite di 50Km/h e pur dando per acquisito che il sinistro si sarebbe comunque verificato anche se il motociclista avesse tenuto la velocità nei limiti imposti dalla segnaletica stradale, avuto riguardo al momento della percezione del pericolo da parte di quest'ultimo e alla distanza tra i due mezzi, condividendo le argomentazioni spese dal giudice penale, ciò a maggior ragione in ambito civilistico ove vigono criteri presuntivi di diverso contenuto, tale circostanza non è sufficiente per escludere il nesso di causa tra la produzione dell'evento e la condotta colposa dell'attore.
Invero, i limiti rappresentano il massimo della velocità consentita ma non può
essere disatteso ai fini di una declaratoria di corresponsabilità, l'obbligo del conducente di adeguare la propria velocità alla circostanze del caso concreto e nella fattispecie esaminata il medesimo avrebbe dovuto tenere una velocità
conforme al fatto che stava percorrendo un centro abitato, in orario notturno, in luogo caratterizzato da intersezioni, scarsamente illuminate, con attraversamento pedonale, in conformità alla previsione di cui all'art.141 cds, avendo, peraltro, già
superato in precedenza altre autovetture ad una velocità ritenuta “elevatissima” dal
7 teste , sentito nel processo penale e certamente non consona e Testimone_1
conforme allo stato dei luoghi.
Ne consegue che in via prudenziale operata una comparazione tra le due diverse condotte, può essere imputata al convenuto nella produzione dell'evento dannoso,
una percentuale prevalente del 60% e all'attore la percentuale residua Parte_2
nella misura del 40%.
***
2. Parte_2
2.1 Danno non patrimoniale
Ciò premesso, la rinnovata Ctu a firma del Dott. da condividersi Persona_5
perché logica non contraddittoria e sorretta da adeguato approfondimento scientifico, inoltre da preferirsi alla precedente a firma della Dott.ssa S. Nalin in quanto carente per le ragioni già esplicate nell'ordinanza del 9.11.2023, ha acclarato che l'attore, a seguito del sinistro occorsogli ha riportato: “un
politraumatismo. In particolare si evince, quale sintetico quadro lesionale, un trauma
cranio-facciale con interessamento degli elementi dentali 17, 15, 26, 27 e 36, un trauma
toracico con pneumotorace e frattura della scapola destra (trattata conservativamente),
lesione del plesso brachiale destro, un trauma contusivo addominale, una frattura del
femore destro (trattata dapprima con fissatore esterno, quindi con calloclasia aperta di
femore ed osteosintesi con chiodo), un versamento ematico al ginocchio destro e plurime
fratture delle dita del piede destro.”.
E' stata computata una un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.167 gg al
100%, gg.140 al 75%, con un danno biologico permanente al 60-62%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (33 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di
8 sofferenza, è pari ad €.681.837,00 (€.31.280,00 per danno biologico temporaneo;
€.650.557,00 per danno biologico permanente al 61%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dall'espletata istruttoria è emerso che il è soggetto “portatore di Parte_2
postumi ad altro tasso invalidante e con vita notevolmente modificata in pejus rispetto
allo stato quo ante”, come precisato dal Ctu (cfr. pag.84 elaborato peritale); è Per_4
indubbiamente stata notevolmente compromessa la vita sportiva e gli hobbies coltivati dall'attore che praticava gite in moto con gli amici, sci, camminate in montagna e l'attività di body building;
sia il teste che il teste Testimone_2
hanno confermato che dopo il sinistro il ha modificato Tes_3 Parte_2
sensibilmente il suo carattere diventando irascibile, malevolo, dimentica le cose anche le più banali come la data di nascita, ha perso il senso dell'orientamento palesando blocchi mentali, anche la madre che attualmente vive Parte_4
con il figlio, dopo la separazione dalla moglie, ha dichiarato: “…..mio figlio se sente
dei rumori forti o se abbaia il cane si incanta e bisogna toccarlo e scuoterlo”.
9 Inoltre, per quanto attiene al profilo lavorativo, il Ctu ha acclarato una condivisibile incapacità lavorativa generica così precisando: “appare indubbio che il complessivo
quadro menomativo, specie l'esito a carico dell'arto superiore destro, non consentiva la
prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento del sinistro, ovvero quella del
buttafuori, così come non appariva compatibile con la guida dei camion. La
disfunzionalità dell'arto superiore destro comporta inoltre una notevole ripercussione
sull'attività di “montatore/aggiustatore sistemi meccanici”, a tal punto da renderla
pressoché incompatibile, mentre il complesso minorativo non impedisce l'attività di
“conduttore programmatore di sistemi a c.n.c.”, attività difatti intrapresa dal periziando
per più di 5 anni a quadro post-traumatico stabilizzato e cessata per divergenze di
opinioni con i titolari dell'azienda per cui lavorava.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa in atto, vi è da dire che il P. ha dichiarato di
essere stato assunto come categoria protetta e non si ravvedono incompatibilità che
peraltro sarebbero state puntualmente segnalate dal medico del lavoro.
In merito ai riflessi del quadro minorativo sulla capacità lavorativa generica, appare
indubbio che tale analisi risulta particolarmente complessa. Ad ogni modo, alla luce di
quanto viene previsto in tabelle dedicate (tra cui quella prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1992), la stessa appare quantificabile attorno al 50%.”, è evidente che il predetto quadro menomativo ha impedito all'attore di espletare quell'attività per la quale da ultimo prima del sinistro, aveva acquisito il titolo di addetto alla sicurezza;
è rimasto disoccupato per 4 anni e 5 mesi per poi riprendere l'attività lavorativa come invalido civile, assunto nelle categorie protette come lavoratore disabile (cfr.
deposizione del teste ). Testimone_4
Si aggiunga che se è pur vero che non vi è prova che la separazione personale cui sono pervenuti gli attori, dopo circa dieci anni dall'incidente, sia imputabile alle
10 modificate condizioni fisiche, psicologiche ed esistenziali del , è evidente Parte_2
che le stesse hanno avuto certamente, in via presuntiva, una incidenza causale non trascurabile in una valutazione complessiva ai fini della quantificazione del risarcimento richiesto.
Pertanto, valutati i riscontri probatori acquisiti e ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per una personalizzazione, ritiene il giudicante possibile procedere all'aumento complessivo del danno biologico sopra riscontrato nella misura massima tabellarmente prevista del 25% per una somma complessiva di
€.852.296,25.
Va, invece, respinta la domanda per il risarcimento del danno morale, infatti, la percentuale di sofferenza soggettiva equivalente al pretium doloris è già ricompresa nella percentuale di danno biologico liquidato e in particolare nella somma prevista pari ad €.211.322,00.
La valutazione medico-legale che definisce elevata la sofferenza nel periodo di malattia e di grado medio-elevato quella correlata, non pare sufficiente in assenza di allegazioni di segno diverso, per superare la compatibilità di tale pregiudizio rispetto al valore medio computato in presenza di un danno biologico “puro” come quello riportato dall'attore.
Infatti, quanto affermato dal connesso alla sua invalidità come ad Parte_2
esempio: sentirsi handicappato, provare vergogna, manifestare difficoltà nei rapporti sessuali, attengono all'aspetto dinamico relazionale che sono una conseguenza del danno alla salute, peraltro già adeguatamente sopra valorizzato e dunque non un danno diverso, cioè conseguenze sostanzialmente comuni a tutte le persone che dovessero, purtroppo, patire quel particolare tipo di invalidità (cfr. Cass civ n.7513/2018).
11
2.2 Danno Patrimoniale
La disposta Ctu non ha riconosciuto in capo all'attore alcuna incapacità lavorativa specifica ma solo una incapacità lavorativa generica che ha trovato puntuale liquidazione nella personalizzazione del danno.
Ciò pare decisivo al fine di negare una risarcibilità per il titolo sopra invocato.
Si aggiunga che il danneggiato all'attualità svolge attività lavorativa presso un biscottificio con l'impiego di “transpallet elettrico per lo spostamento di bancali e della
motoscopa per la pulizia del pavimento” e non ha documentato in che termini vi sia stata una contrazione reddituale rispetto all'epoca del sinistro, posto che in allora aveva da pochi giorni iniziato a lavorare come “buttafuori” in una situazione non regolarizzata.
Ne consegue che i calcoli proposti dall'attore alle pagg.21 e 22 della comparsa conclusionale, non possono essere condivisi anche perché il profilo pensionistico riguarda un titolo di danno neppure mai prospettato in corso di causa, integrando,
pertanto, una domanda nuova.
Possono, invece, essere riconosciute le seguenti poste quali danno emergente e ritenute per quanto di competenza congrue dal Ctu: spese odontoiatriche per complessivi €.20.456,00, compresa la consulenza tecnica odontoiatrica (cfr. pag.60-
61 elaborato peritale) da ritenersi all'attualità, le ulteriori spese indicate nel doc.15
non possono essere invece riconosciute perché trattasi di un elenco contenete fatture per le quali non è dato capire se saldate o semplici preavvisi, mentre gli scontrini di asseriti farmaci appaiono generici;
€.500,00 in via prudenziale ed equitativa per vestiario andato ragionevolmente distrutto;
€.8.000,00 per consulenze di parte come documentate (cfr. docc. depositati all'udienza del 19.6.2024), somma che si reputa congrua avuto riguardo agli accertamenti espletati, risultando l'importo
12 preteso dall'attore eccessivo rispetto ai costi medi mediamente praticati dai professionisti del settore.
Ne consegue una somma complessiva pari ad €.881.252,25, che tuttavia va depurata dell'apporto causale imputabile all'attore nella produzione del sinistro e pari al 40%, con una somma liquidabile di €.528.751,35.
Poiché la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto: in data CP_1
15.1.2013 €.20.000,00; in data 28.5.2013 €.10.000,00; in data 19.5.2014
€.343.500,00; in data 26.1.2018 €.154.000,00 per complessivi €.527.500,00 che attualizzati ammontano ad €.629.641,00; considerato che la somma liquidabile di
€.528.751,35 è inferiore agli acconti corrisposti ed attualizzati, ma sulla stessa debitamente deflazionate all'epoca del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti
(cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, detratti i predetti acconti rivalutati, qualora da tale operazione derivi una eventuale differenza positiva a favore del danneggiato, i convenuti, in solido tra loro, andranno condannati a pagare tale importo, con interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
3. Parte_1
L'attrice è la moglie di ed ha contratto matrimonio con il medesimo Parte_2
in data 8.10.2001, pertanto all'epoca del sinistro risultava coniugata da quasi undici anni ed attualmente è separata legalmente dopo aver vissuto con il danneggiato per circa dieci anni dopo il sinistro.
13 Ciò premesso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso.
Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente;
la suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette e solo per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso (cfr. Cassazione, sez. III civile, 8 aprile 2020,
n. 7748), ma ciò non esclude che il pregiudizio sia iure proprio.
Inoltre, tale nocumento consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, a causa delle gravi lesioni riportate dal parente in seguito al fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.
In particolare, occorre fare riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari (Cass.
11212/2019; Cass.2788/2019; Cass. 17058/2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, afferma che, in assenza di lesione alla salute, deve essere valutato e accertato ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato.
È necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass. 23469/2018), senza che per questo l'evento lesivo abbia necessariamente comportato uno sconvolgimento totale delle abitudini di vita degli aventi diritto.
Operata tale precisazione, nel caso di specie la disposta Ctu a firma della Dott.ssa
S. Nalin, ha accertato che l'attrice risulta affetta da un disturbo dell'adattamento di
14 lieve grado residuo e perdurante nel tempo in ragione degli eventi occorsi, in particolare, l'esposizione a questi eventi stressanti ha determinato un cambiamento delle condizioni di autonomia e libertà del soggetto con una limitazione ed una compromissione delle varie e diverse attività realizzatrici della propria persona e della propria professione.
Viene certificata una effettiva problematica psicologica della derivante dal Pt_1
trauma patito che nel “vissuto specifico di sconforto e di sofferenza psicologica per
quanto accaduto al proprio coniuge, comporta una sensibile deflessione umorale e una
sintomatologia ansiosa che nel tempo non si è risolta e che va certamente considerata
quale vulnus esistenziale del soggetto”.
A fronte di ciò è stato riscontrato un danno biologico temporaneo parziale al 25% di
4 mesi ed una invalidità psico-somatica permanente dell'8%.
Trattandosi di micro-invalidità di natura psichica tuttavia causata da un evento dannoso verificatosi in conseguenza della circolazione di veicoli, devono trovare applicazione i criteri liquidatori previsti con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25.7.2024, pertanto, tenuto conto di ciò e dell'età della danneggiata secondaria (37 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, è
pari ad €.19.483,50 (€.5.717,34 per danno biologico temporaneo;
€.13.766,16 per danno biologico permanente all'8%).
Accanto a tale danno biologico medicalmente accertato, risulta altresì provato il patimento, quale pretium doloris, sofferto dall'attrice nel condividere e constatare,
giorno per giorno, la sofferenza del proprio marito che è rimasto in coma per 15
giorni, avendo ella svolto costante attività di assistenza e cura sia durante la degenza presso la struttura ospedaliera: “…confermo prendeva due bus, quando era in
rianimazione mio figlio, la moglie andava nel primo pomeriggio e veniva a casa all'ora di
15 cena poi andava tutti i giorni da metà mattina fino a sera per circa sei mesi (cfr.
deposizione della teste , madre dell'attore)”, sia al rientro in casa del Parte_4
ove ha potuto constatare come a fronte delle gravi lesioni il coniuge non Parte_2
fosse più lo stesso non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico ed umorale maturando, come certificato, stress e depressione che hanno comportato,
una modificazione in peius delle relazioni affettive con il marito ma anche uno stravolgimento significativo nella abitudini di vita, con sacrificio degli spazi personali dedicati al riposo, agli hobbies, ai passatempi, al relax, alle amicizie, circostanze da ritenersi provate non solo dalle risultanze complessive acquisite agli atti, ma anche in via presuntiva.
Tuttavia, poiché attualmente la risulta separata dal marito, avendo così Pt_1
necessariamente mutato la sua condizione personale, il danno non patrimoniale come descritto, deve essere circoscritto nel tempo e tenuto conto che il criterio liquidatorio non può che essere equitativo, dovendo comunque ancorare lo stesso a parametri il più possibile obiettivi, si ritiene che possa essere modulato per la durata della inabilità temporanea computata a favore della vittima principale, avendo riguardo alla somma giornaliera calcolata all'attualità con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.7.2024, sopra utilizzato per un importo complessivo di €.15.025,28, oltre spese di Ctp documentate che tuttavia si stima equo liquidare all'attualità nella somma di €.4.000,00 per le ragioni già sopra esposte con riguardo al (cfr. docc. depositati all'udienza del 19.6.2024). Parte_2
Ne consegue un importo complessivo di €.38.508,78, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile al predetto nella produzione del Parte_2
sinistro e quindi €.23.105,26.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato
16 anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in relazione al danno liquidato e tenuto conto degli esiti del giudizio soprattutto per quanto attiene alla posizione del , si ritiene ricorrano i presupposti per Parte_2
una parziale soccombenza nella misura del 50% (€.29.193,00 DM. n.55/2014 come agg. DM. n.147/2022, con aumento del 30% ex art. 4 comma 2, €.37.950,90,
compensazione del 50%)
Le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, accerta e dichiara che il danno riconosciuto in capo a è pari ad €.528.751,35. Parte_2
1a)Poiché la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto acconti CP_1
per complessivi €.527.500,00 che attualizzati ammontano ad €.629.641,00,
17 1b)considerato che la somma liquidabile di €.528.751,35 è inferiore agli acconti corrisposti attualizzati, ma sulla stessa debitamente deflazionate all'epoca del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, in quanto debito di valore,
detratti i predetti acconti rivalutati, qualora da tale operazione derivi una eventuale differenza positiva a favore del danneggiato, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare tale importo all'attore, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
2)Condanna i convenuti in solido tra loro, a pagare a la somma di Parte_1
€.23.105,26.
2a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 19.8.2012, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
2b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3)Liquida le spese di lite nella somma di €.37.950,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifonderle agli attori nella misura di metà, compensando per la restante parte del 50%, con distrazione a favore dell'avv.to Cipriano Alessandra antistatario.
4)Pone le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Treviso 18.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
18
Dott.ssa Daniela Ronzani
19