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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO Massimiliano
- Ricorrente – contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora COLETTA
- Convenuto –
OGGETTO: “Indennizzo Per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 maggio 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a cagione delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (epicondilite bilaterale e rizoartrosi bilaterale) da cumularsi con i postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 14%, e conseguentemente condannare l al pagamento delle relative somme CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata consulenza tecnica, la causa, (istruita documentalmente) è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da malattia professionale “epicondilite bilaterale e rizoartrosi bilaterale”.
In ordine agli aspetti medico-legali, deve rilevarsi che Il dott. , Persona_1
nell'elaborato peritale depositato, ha accertato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica non riconosciuta in sede amministrativa.
In particolare il CTU ha accertato che a tale affezione corrisponde un danno biologico nella misura del 8%( epicondilite bilaterale con un danno biologico del 2%; rizoartrosi bilaterale con un danno biologico del 6%) che, cumulato con le affezioni derivanti dalla malattia professionale già accertata, quantificate nella misura del 14 %, determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 21 (ventuno )%, con decorrenza dal
(non è indicata decorrenza nella consulenza si presume) dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr.
Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta e conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - essendo comunque il grado di menomazione per inabilità permanente al lavoro e danno biologico complessivamente pari, al 21 (ventuno)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Cass. Lav. 19 luglio 2002 n°
10626).
Pertanto l deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei CP_1
maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la costituzione dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 21 % (ventuno) per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l al pagamento CP_1
dei relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. Del Vecchio
Massimiliano, dichiaratisi anticipatario;
1. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 26.4.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro dott.ssa Viviana Di Palma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO Massimiliano
- Ricorrente – contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora COLETTA
- Convenuto –
OGGETTO: “Indennizzo Per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 maggio 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a cagione delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (epicondilite bilaterale e rizoartrosi bilaterale) da cumularsi con i postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 14%, e conseguentemente condannare l al pagamento delle relative somme CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata consulenza tecnica, la causa, (istruita documentalmente) è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da malattia professionale “epicondilite bilaterale e rizoartrosi bilaterale”.
In ordine agli aspetti medico-legali, deve rilevarsi che Il dott. , Persona_1
nell'elaborato peritale depositato, ha accertato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica non riconosciuta in sede amministrativa.
In particolare il CTU ha accertato che a tale affezione corrisponde un danno biologico nella misura del 8%( epicondilite bilaterale con un danno biologico del 2%; rizoartrosi bilaterale con un danno biologico del 6%) che, cumulato con le affezioni derivanti dalla malattia professionale già accertata, quantificate nella misura del 14 %, determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 21 (ventuno )%, con decorrenza dal
(non è indicata decorrenza nella consulenza si presume) dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr.
Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta e conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - essendo comunque il grado di menomazione per inabilità permanente al lavoro e danno biologico complessivamente pari, al 21 (ventuno)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Cass. Lav. 19 luglio 2002 n°
10626).
Pertanto l deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei CP_1
maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la costituzione dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 21 % (ventuno) per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l al pagamento CP_1
dei relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. Del Vecchio
Massimiliano, dichiaratisi anticipatario;
1. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 26.4.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro dott.ssa Viviana Di Palma