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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1464/2021
PROMOSSA DA con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, capitale e riserve Parte_1
€ 806.104.989,00, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – C.F. , aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_1
Tutela dei Depositi, appartenente al , in persona di Controparte_1 CP_2 nato ad Alessandria, il [...], in [...] poteri a Lui conferiti in forza di Procura per Atto Notaio Dott. – Notaio in Biella, iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Biella e Ivrea – del 26.11.2020 Rep.n. 163.383 e Racc. n. 33.373, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Biella il 30.11.2020 al n. 5438 serie 1T, elettivamente domiciliata in Torino, Via Duchessa Jolanda 17, presso lo studio degli Avv.ti
Roberto Marchetti, C.F. e Giorgia Marchetti, C.F. C.F._1
, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine C.F._2 dell'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
, Codice Fiscale nata a [...], il CP C.F._3
13.04.1951, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Sacchi del Foro di Alessandria,
Codice Fiscale , ed elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via C.F._4
Sant'Agostino n. 13 presso lo studio dell'Avv. Stefania Narissi del Foro di Torino, Codice
Fiscale , giusta delega in atti APPELLATA C.F._5
E NEL CONTRADDITTORIO CON
, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, , ,
[...] CP_12 CP Controparte_14
APPELLATI CONTUMACI
[...]
Pag. n. 1 di 21 IN CUI E' INTERVENUTA EX ART. 111 CPC in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_15
Dott. con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA Controparte_16
, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario P.IVA_2
(TUB) al numero 8074, procuratrice speciale di società unipersonale, Parte_2 costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza-Brianza Lodi n. 10365730968, iscritta al n. 355362 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi dell'articolo 4 CP_17 del Provvedimento di del 7 giugno 2017, in virtù di procura speciale del CP_17
18.01.2022 per atto Notaio Avv. n. 8013 di Repertorio, registrata il Persona_2
20.01.2022 al n. 3420 serie 1T, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Le Fosse (C.F. ) C.F._6 ed Alessandro Audino (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._7 lo studio di quest'ultimo in Torino (TO), Via Giuseppe Piazzi n. 51/B
Udienza collegiale del 7.1.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis :
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 696/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile,
Giudice Dott. Corrado Croci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4028/2019, depositata in cancelleria in data 7.09.2021
In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione formulata dalla sig.ra in CP quanto tardiva per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito
In via principale
- rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra in quanto non ha provato CP
l'acquisto per usucapione e/o la mera titolarità del diritto reale in capo al terzo opponente per tutti i motivi esposti sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare legittima, valida ed efficace l'esecuzione immobiliare n. 68/2009 promossa sugli immobili di cui al Lotto 1 rivendicati da parte resistente siti in Alessandria, Fr. Valmadonna censiti al Catasto Fg.
26, mapp.le 98, 19, 75, 17 e 97
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi in cui la Corte D'Appello ritenesse comunque provato l'acquisto per usucapione e/o in ogni caso il mero accertamento della titolarità del diritto reale in
Pag. n. 2 di 21 capo alla sig.ra dichiarare comunque valida ed efficace l'esecuzione CP immobiliare n. 68/2009 promossa sugli immobili di cui al Lotto 1 rivendicati da parte resistente siti in Alessandria, Fr. Valmadonna censiti al Catasto Fg. 26, mapp.le 98, 19,
75, 17 e 97 in quanto il diritto acquisito da nell'intervallo del ventennio Parte_1 non è venuto meno per i motivi tutti esposti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Ci si oppone sin da ora ad eventuali domande nuove formulate dalle controparti.
Con ossequio”.
Per l'appellata
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare la nullità della citazione e/o della rinnovazione della citazione in appello
(nonché della notificazione) effettuata da e la conseguente estinzione, ai Parte_1 sensi dell'art. 307, comma 3, cpc, del presente giudizio o con ogni altra conseguente statuizione, per quanto meglio argomentato in atti;
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis cpc, l'appello proposto da per le ragioni meglio indicate in atti;
Parte_1
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, ove reiterata da , in quanto infondata in fatto e in diritto, carente Parte_1 dei presupposti di legge e comunque espressamente rinunciata;
NEL MERITO:
- Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
, confermando la sentenza n. 696/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Parte_1
Alessandria, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Corrado Croci, nel procedimento R.G. n. 4028/2019, in data 02.09.2021, depositata in cancelleria il
07.09.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice contro la SI
, per i motivi esposti in narrativa;
CP
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
e puntualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Pag. n. 3 di 21 E, nello specifico: l'ammissione dei capitoli di prova esclusi, dedotti nella memoria ex art.
183 VI comma cpc n. 2 datata 15.02.2021 e depositata il 17.02.2021 (in particolare del capitolo n. 35 con i testi e e per interrogatorio formale della Testimone_1 Testimone_2
SI ), l'ammissione di tutti gli ulteriori testi indicati nella citata Parte_3 memoria non escussi in primo grado e l'acquisizione integrale del fascicolo dell'esecuzione immobiliare RGE n. 68/2009+70/2009, G.E. Dott.ssa Roberta Brera (già
G.E. Dott.ssa Camilla Milani) e del relativo sub-procedimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio.”
Per l'intervenuta rappresentata in giudizio da Parte_2 Controparte_15
“nel riportarsi al contenuto di tutti i propri atti e scritti difensivi, da intendersi qui integralmente trascritto,
INSISTE preliminarmente perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti normativamente, e disposto che le parti processuali qui costituite esprimano il proprio consenso ex artt. 108 e 111 c.p.c., si pronunci in relazione alla avanzata istanza di estromissione dell'originaria titolare del credito Controparte_18
[...]
E SI RIMETTE nel merito della controversia, alle determinazioni che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di dover adottare.
Con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha promosso dinanzi al Tribunale di Alessandria l'esecuzione Parte_1 immobiliare r.g. 68/2009, pignorando una serie di beni intestati a e CP_14 CP
, tra cui gli immobili siti in Alessandria, fraz. Valmadonna, censiti a fg. 26,
[...] mapp.li 98 (fabbricato denominato “Cascina Villa”), 19, 75, 17 e 97 (terreni agricoli), tutti ricompresi nel lotto 1 formato dal perito stimatore.
L'esecuzione è stata riunita ad altra iscritta a r.g. 70/2009, promossa dalla
, ora . Parte_4 CP_4
Con ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 cpc depositato in data 05.07.2019 CP chiedeva, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare
[...]
RGE n. 68/2009+70/2009, limitatamente alla vendita del residuo Lotto Uno e, nel merito,
l'accertamento dell'intervenuto acquisto in capo alla predetta della proprietà dei beni immobili ivi ricompresi, pignorati in odio a e a titolo CP_14 Parte_3 originario per maturata usucapione, con conseguente estraneità dei citati beni alla responsabilità patrimoniale dei debitori.
Il G.E. disponeva la sospensione cautelare dell'esecuzione ex art. 624 cpc limitatamente al
Pag. n. 4 di 21 Lotto Uno e fissava termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.12.2019 , radicava il Parte_1 giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.01.2020 si costituiva CP chiedendo il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili ricompresi nel Lotto Uno e quindi l'accoglimento dell'opposizione dalla stessa spiegata.
All'udienza del 26.05.2020, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata la contumacia di , , CP_4 Controparte_19 [...]
, , , CP_20 CP_7 Controparte_8 CP_21
e : Controparte_22 CP_12 Parte_3 considerato che l'istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente di CP_14 non era ancora stata definita, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.07.2020.
A tale udienza veniva ordinata ex art. 102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente di ad iniziativa della parte più CP_14 diligente nel termine perentorio di quarantacinque giorni: la causa veniva rinviata per trattazione all'udienza del 17.12.2020.
A tale udienza, vista la regolarità della notifica, il Tribunale dichiarava la contumacia anche della curatela dell'eredità giacente di , concedeva i termini di cui all'art. 183 CP_14
VI comma cpc richiesti dalle parti e fissava per gli incombenti di cui all'art. 184 cpc l'udienza del 20.04.2021.
La causa veniva quindi istruita a mezzo assunzione di prova orale.
All'udienza del 13.7.2021 le parti costituite e precisarono Parte_1 CP le rispettive conclusioni: la causa venne quindi trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali (trenta giorni per le comparse conclusionali e venti per repliche).
2. Con sentenza n. 696/2021, pubblicata in data 7.9.2021 il Tribunale di
Alessandria dichiarava la nullità dell'esecuzione promossa sui beni rivendicati da CP
, siti in Comune di Alessandria, fraz. Valmadonna, censiti a fg. 26, mapp.li 98,
[...]
19, 75, 17 e 97, per essere gli stessi beni da lei stati acquistati per usucapione e condannava i convenuti in opposizione, in solido tra loro - comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c. -, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento
Pag. n. 5 di 21 delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha respinto l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione di terzo;
b) laddove ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi dell'istituto dell'usucapione;
c) laddove, pur avendo accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni per cui è processo in capo a ha dichiarato la nullità dell'esecuzione promossa sui beni CP dalla stessa rivendicati;
d) laddove ha ritenuto valide le testimonianze dei sig.ri e Testimone_3
Testimone_4
La ha pure proposto istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza Pt_1 di primo grado ex artt. 283 e 351 cpc, successivamente rinunciata.
4. Con comparsa depositata in data 15.2.2022 si costituiva in giudizio CP eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 o 348 bis cpc e, nel
[...] merito, chiedendone il rigetto siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 9.3.2022 la Corte, visto l'art. 164 commi 1 e 2
c.p.c., ordinava la rinnovazione della citazione in appello entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 nei confronti di tutte le parti appellate eccetto e fissava nuova CP udienza di prima comparizione (quanto a ai fini di cui all'art. 164 comma 3 CP
c.p.c.) al 12 luglio 2022 disponendone la trattazione scritta.
6. Con ordinanza pubblicata in data 13.7.2022 la Corte, rilevato che le parti appellate diverse da non si erano costituite neppure a seguito della CP rinnovazione della citazione in appello, e che la notifica dell'atto di citazione in appello era stata loro fatta presso i procuratori domiciliatari nell'esecuzione immobiliare anche se nel giudizio di primo grado non si erano costituite ed erano state dichiarate contumaci, e rilevato altresì che per la parte , la notifica, regolarmente eseguita alla parte CP_12 personalmente, si era perfezionata soltanto il 27.04.2022, ordinava la rinnovazione della citazione in appello entro il termine perentorio del 2 settembre 2022 nei confronti di tutte le parti appellate contumaci in primo grado con notifica alla parte personalmente e fissava nuova udienza di prima comparizione al 13 dicembre 2022 disponendone la trattazione scritta.
7. Con comparsa depositata in data 7.12.2022 interveniva in giudizio ex art. 111 cpc a mezzo della procuratore speciale , quale Parte_2 CP_15 cessionaria di a sua volta cessionaria di Controparte_23 [...]
chiedendo l'estromissione di : precisava che oggetto CP_5 Controparte_5 del presente giudizio erano beni immobili sui quali l'esponente non vantava alcun diritto di credito né alcun tipo di privilegio, e che peraltro erano i soli colpiti dall'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., e quindi si rimetteva alle determinazioni della Corte circa la
Pag. n. 6 di 21 decisione nel merito della controversia.
8. Con ordinanza pubblicata in data 14.12.2022 la Corte, ritenuto che la rinnovazione della citazione in appello alle parti non costituite in primo grado risultava tempestiva e regolare, dichiarava la contumacia di tutte le parti appellate diverse da CP
e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 settembre 2023 ore
[...]
10,00 della quale veniva successivamente disposta la trattazione scritta.
9. Con ordinanza pubblicata in data 22.9.2023 la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 17 ottobre 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
10. Con successiva ordinanza pubblicata in data 4.1.2024 la Corte rimetteva la causa sul ruolo, revocava la dichiarazione di contumacia di Controparte_24 [...]
, , CP_20 CP_4 CP Controparte_11 CP_12
, Curatore dell'eredità giacente di , Controparte_5 CP_14 CP_7 di cui all'ordinanza 13.12.2022, dichiarava la nullità della citazione in Controparte_8 rinnovazione dell'appello e visto l'art. 164 comma 2 c.p.c., ordinava la rinnovazione della citazione in appello a tutte le parti appellate non costituite entro il termine perentorio del
28 febbraio 2024, fissando nuova udienza di prima comparizione al 18 giugno 2024
e disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
11. Con ordinanza pubblicata in data 20.6.2024 la Corte, rilevato che era stato integrato il contraddittorio nei termini indicati, ritenuto che dovesse essere dichiarata la contumacia delle parti non costituite e che dovesse essere fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, dichiarava la contumacia de Controparte_12 CP
[...] Controparte_4 Controparte_20 Controparte_5 CP_24
eredità giacente di e
[...] Controparte_11 CP_14 Controparte_8
e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 22.10.24 CP_7 disponendone la trattazione scritta, successivamente differita al 7.1.2025.
12. Con ordinanza pubblicata in data 17.1.2025 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con cui erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Pag. n. 7 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Preliminarmente occorre rettificare la dichiarazione di contumacia pronunciata con ordinanza pubblicata in data 20.6.2024: erroneamente è stata dichiarata la contumacia di , in luogo dell'incorporante a cui è stato ritualmente Controparte_20 CP_6 notificato l'atto di rinnovazione della citazione in appello.
Va dunque dichiarata la contumacia di CP_6
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di rito sollevate da parte appellata.
La presente sede decisoria esclude la valutazione positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c., senza necessità di approfondimenti ulteriori sul punto.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Si passa quindi ad esaminare i singoli motivi di gravame.
13.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione.
Parte appellante richiama le censure sub 3.a) precisando che l'art. 615, II c.p.c – nella versione modificata rispettivamente dal D.L. 27.06.2015 n. 83 e dal D.L.
3.05.2016 n. 59
Pag. n. 8 di 21 – dispone che “(…) nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552
e 569 salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per cause a lui non imputabili”.
Nel caso di specie la sig.ra si è costituita nella procedura esecutiva in data CP
8.10.2018, l'ordinanza che disponeva la vendita è del 1.02.2019 ed il ricorso in opposizione veniva depositato in data 5.07.2019.
L'opposizione sarebbe quindi inammissibile in quanto proposta dopo che il G.E. aveva disposto la vendita dei beni pignorati nominando il Professionista Delegato e non si fonda su fatti nuovi e/o sopravvenuti.
La tardività dell'opposizione può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio dal Giudice, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale.
13.1.1 Il motivo di gravame è privo di pregio.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“L'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare non è soggetta ad alcuna limitazione temporale. Il termine dell'art. 620 c.p.c. si riferisce alla sola esecuzione su beni mobili e va, evidentemente, letto in relazione alla possibilità di acquisto a non domino in una espropriazione mobiliare (art. 2920 c.c.), quando invece è pacifica, per il carattere derivativo dell'acquisto in una vendita forzata immobiliare (art. 2919 c.c.), la possibilità di rivendica anche oltre la vendita forzata, ed anche contro il terzo aggiudicatario del bene immobile. L'eccezione di tardività dell'opposizione, che sarebbe stata proposta dopo che il perito stimatore aveva provveduto all'accesso per la stima degli immobili (non è comunque mai stata autorizzata la vendita), va perciò respinta”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile: la circostanza che, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, la vendita del Lotto Uno fosse già stata autorizzata con ordinanza in data 01.02.2019, ovvero prima del deposito del ricorso ex art. 619 cpc, è del tutto inconferente ai fini di causa.
Il Giudice di prime cure ha statuito che l'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare non è soggetta ad alcuna limitazione temporale, precisando che è pacifica, per il carattere derivativo dall'acquisto in una vendita forzata immobiliare (art. 2919 c.c.), la possibilità di rivendica anche oltre la vendita forzata, ed anche contro il terzo aggiudicatario del bene immobile.
Rileva la Corte che l'opposizione di terzo all'esecuzione consente al terzo, estraneo alla procedura esecutiva e che pretenda di avere la proprietà del bene pignorato, di opporsi all'esecuzione.
A differenza dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 cpc, tesa a contestare l'an della procedura esecutiva e dunque il diritto stesso posto alla base dell'esecuzione forzata, e parimenti, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc,
Pag. n. 9 di 21 diretta a lamentarne il quomodo e la scorrettezza formale, l'opposizione di terzo è finalizzata ad ottenere la proprietà di un bene oggetto di pignoramento o il rispetto di altro diritto reale che il terzo pretenda di avere sul bene staggito.
Pertanto, il terzo non contesta né il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, né il modo in cui l'esecuzione ha avuto corso, essendo interessato unicamente ad ottenere il bene sul quale insiste erroneamente il vincolo pignoratizio.
Del resto, secondo risalente ma incontestata giurisprudenza, nemmeno potrebbe contestare nient'altro, essendo unicamente “legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (cfr. Cass.Civ. 10810/2000).
Ciò di cui si duole il terzo, in particolare, è la non assoggettabilità del bene al pignoramento, in quanto non appartenente al debitore esecutato e di conseguenza, la sua illegittima sottoposizione alla procedura esecutiva.
Dunque non appare in termini il richiamo operato da parte appellante alla previsione del secondo comma dell'art. 615 cpc, riconducibile al tema delle opposizioni all'esecuzione da parte del debitore (Sezione I, Capo I, Titolo V cpc) e non a quello delle opposizioni di terzi.
A mente dell'art. 619 c.p.c l'opposizione di terzo all'esecuzione va proposta con ricorso al Giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni: sul punto, la Suprema Corte, ha chiarito che “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde
l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria” (cfr. Cass.Civ. 8205/2013).
Dunque il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 619 cpc è rappresentato dall'emissione del decreto di trasferimento, motivo per il quale l'opposizione
è esperibile anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile e quindi in un momento successivo rispetto all'ordinanza di vendita.
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Vale la pena ricordare che la situazione di esistenza della proprietà del bene pignorato, per intervenuto acquisto a titolo di usucapione, fatta valere dal terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è una situazione che non presuppone l'avvenuto accertamento della stessa in via giudiziale anteriormente al momento in cui il terzo propone l'opposizione.
L'oggetto dell'azione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., si identifica nella pretesa di accertamento
Pag. n. 10 di 21 dell'esistenza della detta situazione giuridica in quanto incompatibile con la realizzazione del diritto di credito del creditore sul bene quale effetto della responsabilità patrimoniale del suo debitore (o del terzo che risponda per questi) e prevalente su quella del creditore.
L'oggetto precipuo dell'azione è, pertanto, proprio l'accertamento della situazione del terzo opponente in quanto avente le dette caratteristiche.
Ne consegue che con l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. l'opponente può far valere una situazione di proprietà del bene o di titolarità di altro diritto reale sul bene che assuma di avere già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione (così in motivazione Cass. Civ. n. 27668/2009).
13.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi dell'istituto dell'usucapione.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“3. – Nel merito, l'ampia istruttoria svolta e la documentazione riversata in atti hanno consentito di appurare che i beni qui rivendicati da sono da lei stati CP acquisiti per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. e restano, come tali, sottratti all'esecuzione contro e . CP_14 CP
... 3.2 – Gli immobili per cui è processo risultano intestati ai due esecutati e CP_14
per essere loro pervenuti in forza di successione a causa di morte di CP
, già proprietario dell'intero, deceduto il 28.02.1985 (eredi Persona_3 CP_14 e , avendo la vedova rinunciato all'eredità) e
[...] CP Persona_4 CP_1 per aver successivamente ceduto la sua quota al fratello , coniugato CP in regime di comunione legale con . Parte_3
Ora, risiede in modo continuativo ed ininterrotto quanto meno dal 1993 CP nel fabbricato detto “Cascina Villa” e dispone, dallo stesso periodo, dei terreni annessi;
è intestataria delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che paga regolarmente, si è sempre occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (fabbricato
e terreni), direttamente o per tramite di soggetti terzi da lei personalmente autorizzati e facendosi carico delle spese;
ha inoltre sempre concorso alla manutenzione periodica della strada vicinale di accesso al fabbricato e ai terreni. Le opere e i lavori eseguiti, di cui concordemente parlano i testimoni, hanno assunto nel tempo una consistenza e un costo complessivo tali da evidenziare la sussistenza dell'animus possidendi, riuscendo sicuramente incompatibili con una situazione di detenzione nomine alieno, anche qualificata, ed ancor meno con una situazione di mera disponibilità di fatto per tolleranza dei proprietari, fratello e cognata dell'attrice in opposizione. Ulteriore elemento per affermare la disponibilità animo domini degli immobili in questione (quanto meno per i terreni concessi in affitto agrario) è poi la circostanza che a partire dalla metà degli anni '80 ha concesso in affitto CP agrario, dapprima a (oggi deceduto) e poi al figlio i terreni, Persona_5 Tes_4 ricompresi nel lotto 1, censiti ai mapp.li. 17, 49, 75 e 97, percependo i relativi canoni”.
13.2.1 Parte appellante deduce che la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione deve essere ancora più pregnante quando sussistano rapporti di parentela tra le parti come nel caso di specie (si tratta di due fratelli).
Nel caso di specie non sarebbe stata fornita alcuna prova degli elementi costitutivi richiesti per l'usucapione ed in particolare:
Pag. n. 11 di 21 - l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui “la sig.ra risiede in CP modo continuativo dal 1993 (..) e che la stessa è intestataria delle utenza domestiche e della tassa rifiuti che paga regolarmente(..)” sarebbe privo di fondamento posto che non è stata prodotta documentazione riguardante pagamenti di tributi e/o di bollette effettuati dalla sig.ra CP
Le stesse infatti sino al 2006 erano intestate alla mamma dei sig.ri inoltre dal doc. CP
13 di controparte non si evince chi e che cosa sia stato pagato;
- l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la sig.ra “si è sempre CP occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (fabbricato e terreni) direttamente o per tramite di soggetti terzi da lei personalmente autorizzati e facendosi carico delle spese” sarebbe parimenti infondato posto che non è stato dimostrato il pagamento di nessuna opera straordinaria effettuata e pagata dalla sig.ra non sono CP state prodotte fatture che dimostrino l'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie né tantomeno il pagamento delle stesse nel ventennio.
L'unico elemento emerso dalle prove testimoniali è che all'interno del complesso immobiliare vi è un'unica strada inghiaiata che porta all'accesso delle varie ville;
la manutenzione della strada viene gestita e pagata da tutti gli occupanti delle rispettive abitazioni, e ciò sarebbe pacifico posto che la sig.ra per poter accedere alla propria CP abitazione deve provvedere al mantenimento ed alle spese della strada di accesso: condizione questa che non dimostra un diritto di proprietà ma unicamente un normale ed agibile godimento del bene;
- non è stato dimostrato che nei primi anni 1990 la sig.ra ha sostituito il portone CP
d'ingresso ed ha effettuato il rifacimento di parte dei pavimenti;
– non è stata dimostrata la coltivazione del fondo: nessun teste (ritenuto attendibile) ricorda un orto coltivato dalla sig.ra CP
Condizione particolare se si tiene presente che tutti i testi erano vicini di casa.
Qualora si ritenga valida la testimonianza del figlio e quindi comprovata la coltivazione dei terreni da parte della convenuta, rileva l'appellante che tale condizione non è comunque sufficiente a dimostrare attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, sia accompagnata da univoci indizi, nel caso di specie insufficienti;
- anche il “dichiarato acquisto” da parte della sig.ra della motozappa la cui foto CP viene prodotta sub doc. n.18 fasc. appellata non dimostra che detto mezzo agricolo sia stato acquistato nel 1993 e nessun teste ha dichiarato di essere a conoscenza dell'acquisto e dell'utilizzo di tale mezzo.
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Pag. n. 12 di 21 Oltre a quanto sopra, secondo parte appellante il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di altri elementi che individuerebbero la mancanza dell'animus possidendi:
- gli immobili facenti parte del Lotto 1, a seguito del decesso del sig. e Persona_3 della rinuncia all'eredità del coniuge superstite, cadevano in successione per la quota di ½ CP_1 ciascuno tra i figli e Quest'ultima con atto rogito Notaio del CP Per_6
2.11.1988 cedeva la propria quota pari a 1/2 al fratello (sposato in comunione CP_14 legale con la sig.ra . CP
La sig.ra dunque, prima avrebbe ceduto i beni di sua proprietà in favore del CP fratello per poi rivendicarne l'usucapione, peraltro solo dopo la morte del fratello esecutato e non prima;
- non ha mai pagato imposte e/o tributi fiscali relativi all'immobile (come CP ad es. ICI, l'IMU ecc.) e comunque non ha allegato alcuna ricevuta di pagamento.
Al contrario le imposte sull'immobile venivano pagate dal fratello, legittimo proprietario insieme alla moglie della casa e dei terreni (cfr. doc. 2 fasc. . Pt_1
L'immobile di cui è causa nell'anno 2004 rientrava tra i beni indicati nella dichiarazione dei redditi dei sig.ri e della moglie, ovvero nove anni dopo l'occupazione da CP_14 parte della stessa convenuta;
- altra circostanza rilevante secondo la in data 14.12.2004 i sigg.ri e Pt_1 CP_14 concedevano ipoteca di primo grado in favore dell'istituto appellante a CP garanzia di un finanziamento (cfr. doc. 6B - fasc. . Pt_1
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Secondo parte appellante le circostanze ed i fatti emersi nel Giudizio di Primo grado avvalorerebbero la tesi secondo cui e avevano concesso in CP CP_14 comodato d'uso gratuito alla sorella di quest'ultimo sig.ra l'immobile CP oggetto del presente giudizio in quanto convivente con la madre malata sino al 2006 (data della sua morte).
13.2.2. Rileva la Corte che il motivo di gravame è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, come visto, ha valorizzato i seguenti elementi ai fini della decisione:
- risiede in modo continuativo ed ininterrotto quanto meno dal 1993 nel CP fabbricato detto Cascina Villa;
- l'odierna appellata dispone, dallo stesso periodo, dei terreni annessi, ed è intestataria delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che paga regolarmente;
- la stessa si è sempre occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
(fabbricato e terreni), direttamente o per il tramite di soggetti terzi da lei personalmente autorizzati e facendosi carico delle spese;
- ha inoltre sempre concorso alla manutenzione periodica della strada vicinale di accesso
Pag. n. 13 di 21 al fabbricato e ai terreni.
Prima di passare in esame le circostanze di cui sopra, è opportuno ricordare che gli immobili di cui al Lotto 1, oggetto di pignoramento in odio ai debitori sig.ri CP_14
e e di cui la sig.ra rivendica l'acquisto per usucapione, CP CP constano di una serie di terreni con fabbricato residenziale ed accessorio (magazzino- fienile) nominato “Cascina Villa” ubicati alla periferia di Alessandria (AL) frazione sobborgo Valmadonna.
Il fabbricato è accessibile con viabilità privata da Via Gabriella ed è costituito da una parte adibita a locale residenziale ed abitativo.
Detto questo, la circostanza che risieda in modo continuativo ed ininterrotto, CP quanto meno dal 1993, nel fabbricato detto Cascina Villa è stata confermata dai testi Tes_ escussi: in particolare, i testi , , e Tes_5 Tes_7 Tes_2
La circostanza che la predetta sia intestataria delle utenze domestiche e della tassa rifiuti e che provveda al relativo pagamento trova riscontro nei documenti prodotti dall'odierna appellata ai nn. 14, 15, 16 e 17.
La circostanza che l'odierna appellata si sia da sempre occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione, sia personalmente, sia tramite soggetti terzi all'uopo espressamente incaricati e si sia da sempre fatta integralmente carico di tutte le relative spese, ha trovato conferma nelle risultanze delle prove testimoniali espletate, e segnatamente:
- sistemazione periodica del tratto di strada vicinale di accesso esclusivo al compendio immobiliare, concorso nelle spese per la sistemazione periodica del tratto “comune” della
Strada Gabriella: testi , , Tes_4 Tes_5 Tes_8 Tes_9 Tes_2
- rifacimento delle condutture dell'acqua e della pavimentazione del bagno della cascina,
e rifacimento delle tubazioni che portano l'acqua del pozzo agli impianti di distribuzione domestica: testi , che ha eseguito i lavori, e Tes_5 Tes_4 Tes_2
- interventi sul tetto per la sistemazione dei coppi e la sostituzione di traversine e travi danneggiate: testi e Tes_4 Tes_2
- l'acquisto di una caldaia a pellet per il riscaldamento dell'immobile: testi e Tes_4
Tes_2
- la sostituzione dei termosifoni scoppiati per il gelo con ripristino dell'impianto di riscaldamento domestico: testi e Tes_5 Tes_2
- acquisto e sostituzione della pompa sommersa per l'estrazione dell'acqua dal pozzo: testi e Tes_5 Tes_2 Tes_
- il concorso nelle spese per allacciamento all'acquedotto comunale: testi e Tes_2
- la potatura degli argini anche con conferimento dell'incarico a terzi: teste Tes_4
- la realizzazione e la posa di una finestra, teste . Tes_11
Pag. n. 14 di 21 I lavori e le opere di cui sopra integrano opere di manutenzione straordinaria, necessarie e talvolta urgenti degli immobili: ha fornito quindi la prova di aver eseguito o CP fatto eseguire gli interventi sopra descritti.
Correttamente quindi il Tribunale ha rilevato che: “Le opere e i lavori eseguiti, di cui concordemente parlano i testimoni, hanno assunto nel tempo una consistenza ed un costo complessivo tali da evidenziare la sussistenza dell'animus possidendi, riuscendo sicuramente incompatibili con una situazione di detenzione nomine alieno, anche qualificata, ed ancor meno con una situazione di mera disponibilità di fatto per tolleranza dei proprietari, fratello e cognata dell'attrice in opposizione”.
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Ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale ai fini della decisione è il fatto che CP
a partire dalla metà degli anni '80, ha concesso in affitto agrario, dapprima al
[...]
NO (oggi deceduto) e poi al di lui figlio i terreni Persona_5 Testimone_4 ricompresi nel Lotto Uno di cui alla procedura esecutiva opposta, censiti al N.C.T. del
Comune di Alessandria al Foglio 26, rispettivamente, mappali n. 17, 49, 75 e 97, percependone i relativi canoni: hanno confermato tale circostanza i testi e Tes_4 Tes_8
Tes_2
I testi hanno pure confermato la circostanza che la coltivasse un orto nei terreni CP della “Cascina Villa” (testi e ed anche la circostanza della Tes_4 Tes_5 Tes_2 sostituzione del portoncino d'ingresso (teste . Tes_4
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Quanto invece alle circostanze che, secondo parte appellante, il Tribunale non avrebbe valorizzato e che invece confermerebbero la mancanza dell'animus possidendi, si osserva quanto segue.
I presupposti affinché si verifichi l'usucapione sono: il possesso del bene (non rileva la buona ovvero la mala fede del possessore), che deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, il decorso di un certo periodo di tempo e l'animus possidendi, ossia l'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto, corrispondente al diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) che si protragga per il tempo stabilito dalla legge, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Mediante il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. (norma che disciplina la prescrizione in generale), la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi del termine utile per la prescrizione acquisitiva, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione
Pag. n. 15 di 21 della prescrizione non ammette equipollenti (Cass. Civ. n. 14659/2012; Cass. Civ. n.
4892/2003).
Va peraltro considerato che il rinvio dell'art. 1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale (in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione) incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione; pertanto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ne deriva che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna dei beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, non valgono invece ad interrompere il termine utile per usucapire né gli atti di diffida né quelli di messa in mora (pur essendo tali atti idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione), in quanto il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (così, in motivazione, Cass. Civ. n.
15927/2016, che richiama Cass. Civ. n. 9845/2003; Cass. Civ. n. 15199/2011).
Per le medesime ragioni, nessuna efficacia interruttiva può essere riconosciuta ai meri atti dispositivi del diritto dominicale: l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo (cfr.
Cass. Civ. n. 20611/2017; Cass. Civ. n. 1530/2000).
Dunque non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, perché elemento essenziale della fattispecie dell'usucapione è il possesso, quale potere di fatto sulla cosa, continuato ed ininterrotto, mentre l'atto di disposizione, nonostante, sia esercizio del diritto di proprietà, è esplicazione della titolarità formale del diritto di proprietà, che non incide sul potere di fatto dell'usucapiente (cfr. Cass. Civ. n. 18095/2014).
Gli stessi principi valgono per gli atti costitutivi di garanzie reali sul bene da parte del proprietario.
Quindi correttamente il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza all'asserito (e comunque indimostrato: il documento n. 2 fasc. ovvero la dichiarazione dei redditi Pt_1 di relativa al periodo di imposta 2003, non offre indicazioni precise) CP_14 pagamento delle imposte sugli immobili da parte di , né alla concessione di CP_14
Pag. n. 16 di 21 ipoteca di primo grado da parte di e trattandosi di atti CP_14 CP ininfluenti rispetto all'esercizio della signoria di fatto sul bene.
Alla luce di quanto sin qui detto, è parimenti condivisibile la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui dagli atti del giudizio non risultava che all'origine della disponibilità materiale degli immobili per cui è causa da parte dell'odierna opponente vi fosse un contratto, anche tacito, di comodato o costitutivo di un diritto personale di godimento da parte degli intestatari catastali e , o che CP_14 Parte_3 tale disponibilità materiale nascesse, all'inizio, come detenzione nomine alieno, e non corrispondesse invece ad una disponibilità animo domini.
Resta solo da dire che, nel caso di specie, è irrilevante ai fini dell'acquisto dei beni per usucapione da parte della odierna appellata la circostanza che la stessa avesse nel 1988, ceduto al fratello la quota di spettanza dei predetti: dalle risultanze in atti è infatti possibile qualificare in termini di possesso sin dal 1993 la relazione fattuale della con gli CP immobili, assimilabile ad una signoria di fatto sugli stessi, ovvero connotata dall'animus rem sibi habendi.
La situazione dell'ex-proprietario che permanga nella disponibilità del bene potrebbe configurarsi come costituto possessorio laddove sussista un accordo delle parti sul trasferimento del bene, anche tacito, occorrendo quindi una indagine sulla volontà delle stesse per stabilire quale sia l'animus dell'alienante trattenente il bene (Cass. Sez. Il,
6893/2014; 6331/2003; 1156/1996).
In altre parole, ciò che conta ai fini dell'acquisto per usucapione è l'accertamento che la continuazione dell'esercizio, da parte dell'alienante, del potere di fatto sulla cosa sia effettivamente accompagnata dall'animus rem sibi habendi: nel caso di specie può certamente ritenersi che il potere di fatto esercitato dalla sui beni fosse qualificabile CP in termini di possesso, utile ai fini dell'usucapione, in quanto caratterizzato dall'intenzione di tenere presso di sé detti beni come proprietaria, quantomeno dal 1993.
13.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo accertato l'acquisto per usucapione in capo a ha dichiarato la CP nullità dell'esecuzione promossa sui beni dalla stessa rivendicati.
Parte appellante richiama le censure sub 3.c), precisando che, anche nell'ipotesi denegata di intervenuto acquisto per usucapione e/o di mero accertamento della titolarità del diritto reale in capo al terzo opponente, il pignoramento rimarrebbe valido ed efficace, poiché non potrebbe pregiudicare i diritti dei terzi acquistati dal proprietario nell'intervallo del ventennio.
Il Tribunale non avrebbe considerato che e in data CP_14 CP
14.12.2004 concedevano ipoteca di primo grado in favore dell'istituto appellante a garanzia di un finanziamento: la garanzia rilasciata dai debitori esecutati in favore di Banca
Pag. n. 17 di 21 resterebbe valida ed efficace, poiché non sussiste una incompatibilità logica tra Parte_1
l'usucapione di un bene e la permanenza sul medesimo bene di pretese altrui.
Dunque, anche nel caso in cui si ritenga che abbia posseduto l'immobile per CP oltre vent'anni, l'esecuzione immobiliare ad oggi pendente sarebbe valida ed efficace e dovrebbe proseguire.
13.3.1. La censura non coglie nel segno.
Rileva la Corte che, come statuito dal Tribunale, la sentenza che decide sull'opposizione di terzo non fa stato in ordine al diritto vantato dal ricorrente, ma solo riguardo alla assoggettabilità o meno dei beni pignorati all'azione esecutiva: l'accertamento del diritto del terzo è pronunciato in via incidentale, essendo tale attività volta unicamente a impedire l'aggressione esecutiva sul bene (cfr. Cass. Civ. n. 15968/2012). enoipacusu'l ehc avelir is ,òic otteD isatuipmoc otise'lla id ossessop elannetnev otaticrese ad nu otteggos ovirp id olotit ottircsart eugnitse el inoizircsi e inoizircsart itnatlusir a emon led etnedecerp proprietario. elaT otteffe ovitnitse non av ottodnocir da anu atnuserp oipacusu ,sitatrebil ìsneb ednepid aicaciffe'llad avittaorter enoipacusu'lled assets .)9102/52392 .n .viC .ssaC .rfc(
Il diritto di ipoteca non è insensibile all'accertamento dell'usucapione ventennale a favore di un terzo: l'usucapione ventennale, comportando l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, estingue il diritto di ipoteca gravante su di esso (cfr. Cass. Civ. n.
15698/2012).
Dunque l'usucapione è destinata a prevalere rispetto al pignoramento del bene che, formalmente, appare ancora del precedente proprietario, reso esecutato, ma, di fatto, sul piano sostanziale, è ormai del terzo.
Ciò vale anche per l'iscrizione di un diritto reale di garanzia: così anche l'ipoteca iscritta prima del maturare dell'usucapione, a carico del proprietario debitore o datore di ipoteca,
è inopponibile a colui che matura poi a suo favore l'acquisto per usucapione.
In funzione di ciò interviene la c.d. retroattività reale dell'usucapione in forza della quale l'usucapiente è come se fosse stato proprietario fin dall'inizio del possesso ad usucapionem
(cfr. Cass. Civ., 23.12.2015 n. 25964).
Quindi la normale efficacia retroattiva erga omnes dell'acquisto per usucapione comporta automaticamente la prevalenza del diritto per come retroattivamente acquistato sulla posizione del creditore pignorante: l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 8792 del 2000).
La situazione di possesso ad usucapionem rimane insensibile al pignoramento e, se mantiene i suoi caratteri, può senz'altro consolidarsi successivamente al pignoramento ed esser fatta valere dal terzo quando si è consolidata.
Pag. n. 18 di 21 Dopo di che la normale efficacia retroattiva erga omnes dell'acquisto per usucapione comporta automaticamente la prevalenza del diritto per come retroattivamente acquistato sulla posizione del creditore pignorante (cfr. Cass. n. 27668/2009)
13.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valide le testimonianze dei sig.ri e Testimone_3 [...]
Tes_4
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Vanno anzitutto respinte le eccezioni e i rilievi avanzati da riguardo ai Parte_1 testi Tes_4 Tes_2
Quanto al primo, la circostanza che egli, su domanda del Giudice e dopo avervi fatto riferimento nelle sue dichiarazioni, abbia dichiarato di conoscere il doc. 26 delle produzioni attoree non sembra inficiare la prova del fatto dichiarato (ossia la concessione in affitto agrario di alcuni dei fondi pignorati da parte di , che avrebbe in CP questo modo agito uti domina), dal momento che tale fatto trova conferma anche nelle deposizioni di altri testimoni. Quanto al figlio dell'opponente e con lei convivente nell'abitazione al mapp. 98, Tes_2 il solo fatto di risiedere nell'abitazione occupata da non trasforma per ciò CP solo il testimone in un compossessore, titolare di un interesse qualificato che lo legittimerebbe ad intervenire nel processo agli effetti dell'art. 246 c.p.c.: vero è, infatti, che la semplice residenza in un'abitazione, per ragioni familiari, non equivale a possesso ai fini dell'art. 1158 c.c., per il quale occorre, oltre alla disponibilità esclusiva o concorrente con gli altri compossessori, anche l'animus domini (art. 1140 c.c.). La decisione all'udienza di reiezione dell'eccezione di incapacità a testimoniare va pertanto confermata in questa sede”.
13.4,1 Parte appellante richiama le censure sub 3.d) reiterando l'istanza di incapacità a testimoniare del teste figlio della sig.ra e rileva Tes_2 CP
l'inattendibilità del teste per i seguenti motivi: Tes_4
a) Sul teste Testimone_3
Deduce la Banca che il Giudice di avrebbe erroneamente respinto le due istanze Parte_5 formulate, di cui l'ultima a verbale del 8.07.2021, sull'incapacità a testimoniare del teste in relazione alla sua posizione di figlio e compossessore dell'immobile oggetto del Tes_2 presente giudizio nonché convivente con parte appellata: lo stesso ha dichiarato di abitare stabilmente all'interno dell'immobile de quo e di avere la propria residenza.
Sarebbe quindi palese l'interesse del sig. a veder conclusa la vertenza con un esito Tes_2 favorevole alla di lui madre con la quale convive.
b) Sul teste Testimone_4
La ribadisce l'inattendibilità del teste in quanto reso edotto da controparte sul Pt_1 procedimento, sui capitoli di prova e sui documenti prodotti.
Il sig. infatti durante l'escussione ha dichiarato di conoscere il doc. 26 ed ha Tes_4 comunicato il numero del documento, cercando successivamente di correggersi.
13.4.1. La censura è inammissibile.
Si tratta di doglianze aspecifiche: le deduzioni difensive non contengono una censura,
Pag. n. 19 di 21 precisa e ragionata alla sentenza.
Quanto al teste il Tribunale ha rilevato che il semplice fatto di risiedere Tes_2 nell'abitazione della mamma non trasformava il in un compossessore, titolare di un Tes_2 interesse qualificato ex art. 246 cpc, e tale statuizione non è stata specificamente impugnata.
Quanto al teste il Tribunale ha precisato che il fatto dichiarato dallo stesso ha Tes_4 trovato conferma anche nelle deposizioni degli altri testi, ed anche tale statuizione non è stata specificamente impugnata.
Le doglianze svolte da parte appellante risultano estremamente generiche: come già detto, ogni eventuale contestazione non può prescindere - pena l'inammissibilità - dalla circostanziata evidenza delle ragioni dirette a sostenere il motivo di censura.
In sostanza, il motivo di gravame, assolutamente generico ed indeterminato, non risulta idoneo a denotare l'errore che il Tribunale avrebbe compiuto: da qui la sua inammissibilità.
14. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese di CP lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Nel rapporto processuale tra e , Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_24 Controparte_11
, le spese CP_11 CP_12 CP Controparte_14 vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia delle parti appellate.
Nel rapporto processuale tra e rappresentata in giudizio Parte_1 Parte_2 da le spese vanno invece compensate. Controparte_15
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
Pag. n. 20 di 21 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da ., e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
696/2021 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 7.9.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. RG 4028/2019;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 CP giudizio di secondo grado liquidate in € 9.991,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di secondo grado nel rapporto processuale tra e , Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_24 Controparte_11 CP_12
attesa la contumacia delle parti CP Controparte_14 appellate;
- compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 Parte_2 rappresentata in giudizio da Controparte_15
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.5.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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