Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 24 aprile 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2109/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
a Via Vico San Carlo, n. 8 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale
Biondi (C.F. , e con lo stesso domiciliato CodiceFiscale_2 telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 627/2024 pubbl. il 28/01/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13-9-2022 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI il lavoratore in epigrafe – già dipendente della – Parte_2 espose:
-di essere stato già dipendente della S.E.P.S.A. s.p.a, e di prestare, a decorrere dal 21 novembre 2012, attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
[..
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed Parte_3 indeterminato;
-di essere stato inquadrato, per il periodo dal 01/01/2016al 30/04/2018, nel profilo professionale di “operatore tecnico”, con parametro retributivo 170, per il periodo dal 01/05/2018 a tutt'oggi, nel profilo professionale di “collaboratore di esercizio”, di cui al CCNL Autoferrotranvieri e, attualmente, di prestare la propria opera con residenza di servizio nel deposito aziendale di Ischia. Chiese il riconoscimento del diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa/compensativa, di turno e domenicale, con conseguente condanna dell' al pagamento, in suo favore, per i predetti CP_2 titoli, della somma di € 850,26 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali. Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, dichiarò il diritto del ricorrente di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa/compensativa e dell'indennità di turno e domenicale, per l'effetto condannò l' al pagamento, in suo favore, per i CP_2 predetti titoli, della somma di € 850,26 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del singolo credito al soddisfo;
compensate le spese. Con atto di appello depositato il 25.7.2024 il lavoratore in epigrafe ha contestato il governo delle spese legali, a suo avviso ingiustamente compensate;
nelle conclusioni ha invocato la liquidazione delle stesse secondo soccombenza nel rispetto dei parametri vigenti, con distrazione e con vittoria di spese del secondo grado. Comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. e disposta la trattazione scritta, pure ritualmente comunicata, la parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile. Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante,
2 previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c. (come da ordinanza collegiale ritualmente comunicata). In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite. Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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