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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 311 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Parte_1
Fabrizio Allegrini e Giovanni Foresta
Appellante
E
con l'Avv. Mirko Campagna Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della Controparte_1 Pt_1 malattia professionale denunciata in data 16.01.2019 e l'erogazione della relativa prestazione economica. Deduceva di aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo dal 1982 al 2018, presso il con mansioni di idraulico forestale Controparte_2 comportanti l'utilizzo di strumenti vibranti, movimentazione di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue, che avevano determinato l'insorgenza di patologie a carico del sistema osteoarticolare. Riferito l'inutile esaurimento della fase amministrativa, chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo correlato alla patologia denunciata, nella misura da accertarsi in corso di causa.
Costituitosi in giudizio, l' contestava integralmente la domanda attorea, chiedendone il Pt_1 rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Il Tribunale di Crotone, assunta la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “bulging discale L3-L4, protrusione discale diffusa del disco intersomatico L4- L5 , ernia del disco mediana del disco intersomatico L5- S1 con gravi disturbi trofico sensitivi”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%; per l'effetto, ha condannato l' alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo ai sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, Pt_1 dalla data della domanda amministrativa (16.01.2019), nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, con interessi legali come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto:
1.provato, all'esito dell'istruttoria testimoniale, lo svolgimento da parte del lavoratore della descritta attività di idraulico forestale. Ha rilevato che i testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 21.07.2021 avevano confermato lo svolgimento, in modo
[...] continuativo per decenni, dell'attività caratterizzata dall'utilizzo quotidiano di strumenti vibranti “tagliaerba, motoseghe e picconi” e assunzione di posture incongrue (“sempre in piedi”), per otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì.
2.accertato dal CTU, dott. , il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le Persona_1 patologie riscontrate (spondilodiscopatie lombari ed ernia discale), ricomprese tra quelle ad elevata probabilità di origine professionale ai sensi del D.M. 27/04/2004. Ha evidenziato che il CTU ha rilevato un'esposizione prolungata e significativa a fattori di rischio lavorativi
(movimentazione di carichi, uso di strumenti vibranti, posture incongrue) tale da giustificare la diagnosi e la quantificazione del danno biologico nel 12%;
3.infondate le osservazioni formulate alla CTU dal CTP dell' , dott.ssa dirette Pt_1 Per_2
a sconfessare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le patologie accertate. I rilievi in parola, infatti, si ritenevano irrilevanti rispetto al quadro clinico e testimoniale e basati su presupposti non documentati (DVR non allegato). Il CTU ha infatti ribadito che, anche in assenza di movimentazione di carichi superiori a 25 kg, l'attività svolta
(scavi manuali, costruzione di gabbioni, uso di strumenti vibranti e posture lesive) è sufficiente a determinare le patologie denunciate.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' , contestando le conclusioni cui era Pt_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, ritenute viziate da erronea valutazione del rischio lavorativo e da una non corretta applicazione dei criteri medico-legali.
In particolare, l'appellante ha censurato la mancata considerazione della documentazione aziendale (cartella sanitaria, DVR, giudizio medico competente), che evidenziava un divieto assoluto alla movimentazione manuale dei carichi già dal 2015, nonché l'assenza di prova del
Pag. 2 di 5 rischio specifico, poiché la sola postura incongrua, in assenza di movimentazione di carichi superiori a 25 kg, non potrebbe determinare l'insorgenza di un'ernia discale, che è una patologia multifattoriale. Ciò ha lamentato alla luce del fatto che, nella valutazione del rischio e della sua incidenza ai fini dell'insorgenza di una ernia discale, è proprio la movimentazione dei carichi, e non la postura, a provocare quelle sollecitazioni che si concentrano sui bordi dei corpi vertebrali, precisando che non esistono ernie discali provocate solo da posture incongrue, in quanto non rientranti nel meccanismo eziopatogenetico di insorgenza della predetta patologia. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata con il rigetto dell'originaria domanda formulata dall'assicurato.
Nella resistenza della parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Il dott. nominato ctu in questa sede, ha evidenziato: Persona_3 che il periziando è affetto da protrusioni discali a livello tra la terza e la quarta vertebra lombare e tra la quarta e la quinta vertebra lombare e da ernia del disco a livello tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale emerse in occasione di una TC del rachide lombo - sacrale praticata in data 11.04.2018 presso la Struttura Complessa di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di Crotone che ha, inoltre, evidenziato anche alterazioni discoartrosiche di modesta entità a carico del tratto di colonna in questione;
che oltre che nell' il periziando ha lavorato presso il Controparte_3 Controparte_2
per la manutenzione del verde pubblico utilizzando anche in questo caso
[...] attrezzature quali decespugliatore e utensili edili con esposizione a movimenti ripetitivi a carico degli arti e del rachide ed a movimentazione manuale dei carichi;
che l'esposizione a tali rischi è, altresì, confermata dalle prove testimoniali rese all'udienza del 21.07.2021 presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Crotone dai colleghi di lavoro del periziando;
che dalla documentazione allegata ai fascicoli di causa emerge che solo a partire dal 2015 il
Medico Competente ha valutato il soggetto idoneo con la prescrizione di evitare la movimentazione manuale dei carichi e successivamente, nel 2016, l'ha ritenuto idoneo con prescrizione di non movimentare manualmente carichi superiori ai 10 Kg e nel 2017 idoneo con la prescrizione di non effettuare “lavori su terreni scoscesi. mmc tab simli 1”.
Pag. 3 di 5 che il protocollo sanitario valutato dal Medico Competente nel 2016 e nel 2017 riporta quali fattori di rischio in base al D.Lgs. 81/2008: movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni (mano, braccio e corpo intero), sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, radiazioni ultraviolette naturali e posture a cui il soggetto è esposto ed in base ai quali il
Medico Competente stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti sul lavoratore. Si sottolinea che il protocollo sanitario è stabilito dal Medico Competente in base alla valutazione del documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ha concluso che sussiste il nesso causale tra la patologia discale e l'attività lavorativa svolta dal Sig. in quanto il soggetto è stato esposto a più rischi e senza dubbio in via CP_1 continuativa a vibrazioni a corpo intero, come riportato nei vari giudizi di idoneità agli atti.
Tuttavia, quanto alla valutazione del grado di menomazione formulata in primo grado (pari al
12%), il ctu non ha ritenuto potesse trovare riscontro nella complessiva valutazione clinico- funzionale del quadro esaminato, individuando, con criteri oggettivi, una percentuale di danno biologico dell'8%, più conforme alla reale incidenza funzionale della patologia riscontrata in capo al periziato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.01.2019, facendo riferimento alla voce n. 213 delle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, ma tenendo, tuttavia, conto dell'effettivo quadro anatomo - funzionale riscontrato.
Tale rideterminazione non incide sul tipo di prestazione riconoscibile all'assicurato - rimanendo nel range che va dal 6% al 15% - che ha comunque diritto alla liquidazione in capitale dell'indennizzo, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si conferma la regolamentazione delle spese del primo grado e quelle del secondo grado, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono compensate per un terzo, ponendosi i restanti due terzi e le spese di ctu a carico dell' appellante. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 22.04.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Crotone Sez Lavoro n. 284/2022 così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a favore dell'appellato l'indennizzo di cui all'art. Pt_1
Pag. 4 di 5 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di menomazione pari al 8% per malattia professionale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. liquida le spese del secondo grado di giudizio in complessivi € 2906,00, oltre accessori di legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell' con Pt_1 distrazione in favore del difensore antistatario;
3. conferma nel resto;
4.pone le spese relative all'espletata ctu di secondo grado, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 311 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Parte_1
Fabrizio Allegrini e Giovanni Foresta
Appellante
E
con l'Avv. Mirko Campagna Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della Controparte_1 Pt_1 malattia professionale denunciata in data 16.01.2019 e l'erogazione della relativa prestazione economica. Deduceva di aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo dal 1982 al 2018, presso il con mansioni di idraulico forestale Controparte_2 comportanti l'utilizzo di strumenti vibranti, movimentazione di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue, che avevano determinato l'insorgenza di patologie a carico del sistema osteoarticolare. Riferito l'inutile esaurimento della fase amministrativa, chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo correlato alla patologia denunciata, nella misura da accertarsi in corso di causa.
Costituitosi in giudizio, l' contestava integralmente la domanda attorea, chiedendone il Pt_1 rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Il Tribunale di Crotone, assunta la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “bulging discale L3-L4, protrusione discale diffusa del disco intersomatico L4- L5 , ernia del disco mediana del disco intersomatico L5- S1 con gravi disturbi trofico sensitivi”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%; per l'effetto, ha condannato l' alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo ai sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, Pt_1 dalla data della domanda amministrativa (16.01.2019), nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, con interessi legali come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto:
1.provato, all'esito dell'istruttoria testimoniale, lo svolgimento da parte del lavoratore della descritta attività di idraulico forestale. Ha rilevato che i testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 21.07.2021 avevano confermato lo svolgimento, in modo
[...] continuativo per decenni, dell'attività caratterizzata dall'utilizzo quotidiano di strumenti vibranti “tagliaerba, motoseghe e picconi” e assunzione di posture incongrue (“sempre in piedi”), per otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì.
2.accertato dal CTU, dott. , il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le Persona_1 patologie riscontrate (spondilodiscopatie lombari ed ernia discale), ricomprese tra quelle ad elevata probabilità di origine professionale ai sensi del D.M. 27/04/2004. Ha evidenziato che il CTU ha rilevato un'esposizione prolungata e significativa a fattori di rischio lavorativi
(movimentazione di carichi, uso di strumenti vibranti, posture incongrue) tale da giustificare la diagnosi e la quantificazione del danno biologico nel 12%;
3.infondate le osservazioni formulate alla CTU dal CTP dell' , dott.ssa dirette Pt_1 Per_2
a sconfessare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le patologie accertate. I rilievi in parola, infatti, si ritenevano irrilevanti rispetto al quadro clinico e testimoniale e basati su presupposti non documentati (DVR non allegato). Il CTU ha infatti ribadito che, anche in assenza di movimentazione di carichi superiori a 25 kg, l'attività svolta
(scavi manuali, costruzione di gabbioni, uso di strumenti vibranti e posture lesive) è sufficiente a determinare le patologie denunciate.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' , contestando le conclusioni cui era Pt_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, ritenute viziate da erronea valutazione del rischio lavorativo e da una non corretta applicazione dei criteri medico-legali.
In particolare, l'appellante ha censurato la mancata considerazione della documentazione aziendale (cartella sanitaria, DVR, giudizio medico competente), che evidenziava un divieto assoluto alla movimentazione manuale dei carichi già dal 2015, nonché l'assenza di prova del
Pag. 2 di 5 rischio specifico, poiché la sola postura incongrua, in assenza di movimentazione di carichi superiori a 25 kg, non potrebbe determinare l'insorgenza di un'ernia discale, che è una patologia multifattoriale. Ciò ha lamentato alla luce del fatto che, nella valutazione del rischio e della sua incidenza ai fini dell'insorgenza di una ernia discale, è proprio la movimentazione dei carichi, e non la postura, a provocare quelle sollecitazioni che si concentrano sui bordi dei corpi vertebrali, precisando che non esistono ernie discali provocate solo da posture incongrue, in quanto non rientranti nel meccanismo eziopatogenetico di insorgenza della predetta patologia. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata con il rigetto dell'originaria domanda formulata dall'assicurato.
Nella resistenza della parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Il dott. nominato ctu in questa sede, ha evidenziato: Persona_3 che il periziando è affetto da protrusioni discali a livello tra la terza e la quarta vertebra lombare e tra la quarta e la quinta vertebra lombare e da ernia del disco a livello tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale emerse in occasione di una TC del rachide lombo - sacrale praticata in data 11.04.2018 presso la Struttura Complessa di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di Crotone che ha, inoltre, evidenziato anche alterazioni discoartrosiche di modesta entità a carico del tratto di colonna in questione;
che oltre che nell' il periziando ha lavorato presso il Controparte_3 Controparte_2
per la manutenzione del verde pubblico utilizzando anche in questo caso
[...] attrezzature quali decespugliatore e utensili edili con esposizione a movimenti ripetitivi a carico degli arti e del rachide ed a movimentazione manuale dei carichi;
che l'esposizione a tali rischi è, altresì, confermata dalle prove testimoniali rese all'udienza del 21.07.2021 presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Crotone dai colleghi di lavoro del periziando;
che dalla documentazione allegata ai fascicoli di causa emerge che solo a partire dal 2015 il
Medico Competente ha valutato il soggetto idoneo con la prescrizione di evitare la movimentazione manuale dei carichi e successivamente, nel 2016, l'ha ritenuto idoneo con prescrizione di non movimentare manualmente carichi superiori ai 10 Kg e nel 2017 idoneo con la prescrizione di non effettuare “lavori su terreni scoscesi. mmc tab simli 1”.
Pag. 3 di 5 che il protocollo sanitario valutato dal Medico Competente nel 2016 e nel 2017 riporta quali fattori di rischio in base al D.Lgs. 81/2008: movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni (mano, braccio e corpo intero), sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, radiazioni ultraviolette naturali e posture a cui il soggetto è esposto ed in base ai quali il
Medico Competente stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti sul lavoratore. Si sottolinea che il protocollo sanitario è stabilito dal Medico Competente in base alla valutazione del documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ha concluso che sussiste il nesso causale tra la patologia discale e l'attività lavorativa svolta dal Sig. in quanto il soggetto è stato esposto a più rischi e senza dubbio in via CP_1 continuativa a vibrazioni a corpo intero, come riportato nei vari giudizi di idoneità agli atti.
Tuttavia, quanto alla valutazione del grado di menomazione formulata in primo grado (pari al
12%), il ctu non ha ritenuto potesse trovare riscontro nella complessiva valutazione clinico- funzionale del quadro esaminato, individuando, con criteri oggettivi, una percentuale di danno biologico dell'8%, più conforme alla reale incidenza funzionale della patologia riscontrata in capo al periziato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.01.2019, facendo riferimento alla voce n. 213 delle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, ma tenendo, tuttavia, conto dell'effettivo quadro anatomo - funzionale riscontrato.
Tale rideterminazione non incide sul tipo di prestazione riconoscibile all'assicurato - rimanendo nel range che va dal 6% al 15% - che ha comunque diritto alla liquidazione in capitale dell'indennizzo, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si conferma la regolamentazione delle spese del primo grado e quelle del secondo grado, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono compensate per un terzo, ponendosi i restanti due terzi e le spese di ctu a carico dell' appellante. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 22.04.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Crotone Sez Lavoro n. 284/2022 così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a favore dell'appellato l'indennizzo di cui all'art. Pt_1
Pag. 4 di 5 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di menomazione pari al 8% per malattia professionale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. liquida le spese del secondo grado di giudizio in complessivi € 2906,00, oltre accessori di legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell' con Pt_1 distrazione in favore del difensore antistatario;
3. conferma nel resto;
4.pone le spese relative all'espletata ctu di secondo grado, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
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