Art. 1. Articolo unico.
I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita' previste dall' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , e relative agli onorari e alle indennita' in materia penale e stragiudiziale.
I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita' previste dall' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , e relative agli onorari e alle indennita' in materia penale e stragiudiziale.