Articolo 1 della Legge 7 novembre 1957, n. 1051
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1 dicembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita' previste dall' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , e relative agli onorari e alle indennita' in materia penale e stragiudiziale.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1957
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