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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4541 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 18/10/2022 ed iscritto al n 4541 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Davide Antonello Tramontana (C.F.
) e dall'avv. Antonino Triolo (C.F. C.F._2
), sia unitamente che disgiuntamente, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria alla Via Spagnolio 3/h, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , ente succeduto ex Controparte_1 lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali facenti capo ad ai sensi e Controparte_2 per gli effetti del D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni con Legge n. 225 del 01.12.2016, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, Partita IVA e Codice Fiscale n. , in persona del Procuratore P.IVA_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_3
Giudizio Regione CALABRIA - in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per Notar di Roma del 22.06.23 Rep. 180134 Persona_1
Racc. 12348, rappresentato e difeso in virtù di procura firmata digitalmente apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente dall'avv. Celestina Costagliola ( ), con il quale elettivamente CodiceFiscale_4 domicilia in Marcianise alla Via G. Verdi n.38, che dichiara di voler ricevere
1 comunicazioni presso il fax in intestazione (0823 1546303) e/o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- (C.F. Controparte_4
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_5 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._5
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._6 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_3 raccolta 7313). Si chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_2
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.10.2022 l'odierno ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 09420229004044928000 notifica in data 04/08/2022, limitando la domanda ai seguenti avvisi di addebito ad essa sottesi:
1) n°39420120001830903000 – anni 2002-2004 - notifica il 18/06/2012;
2) n°39420140005579064000 – anni 2011-2012 - notifica il 20/02/2015;
3) n°39420150002380049000 – anno 2013 - notifica il 29/10/2015 Eccepiva che, visto il lasso di tempo intercorrente tra la notifica dei singoli avvisi di addebito suindicati e la notifica della intimazione oggetto di gravame, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale con conseguente venir meno del diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione di crediti ormai prescritti.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio dopo la concessione al ricorrente di nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso, si sono
2 costituiti i convenuti, come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce la carenza di CP_5 CP_5 legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
che quindi deve essere estromessa dal giudizio. Pertanto, Controparte_5 deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della che è CP_5 risultata non essere cessionaria del credito.
§ 3. Nella memoria di costituzione l' allega che: “Parte ricorrente ha CP_5 già impugnato i primi 2 avvisi di addebito, sempre innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento RG 2500/15 definito con sentenza favorevole all' n. 57/18 del 05.04.2018. CP_5
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile non essendo possibile che il Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli effetti dell'art. 2909 CC.”. Sul punto il ricorrente ha preso atto del giudicato ed ha rinunciato formalmente alla domanda avanzata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n°39420120001830903000 e n°39420140005579064000. Pertanto sul punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Con riguardo al rimanente avviso di addebito n. 39420150002380049000 l'eccezione di prescrizione risulta infondata ed il ricorso deve essere rigettato. L'avviso di addebito n. 39420150002380049000 è stato notificato il 29.10.2015, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere (Cass. 6499/2021) un nuovo termine prescrizionale, sempre quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016). Nel caso di specie l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (anteriormente alla notifica il 4.8.2022 dell'intimazione qui impugnata) è costituito dall'intimazione di pagamento 09420179000161863000 notificata il 25.02.17. Tuttavia, come correttamente dedotto dai resistenti, nel calcolo dei termini di prescrizione dovrà anche tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Precisamente occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23
3 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni. Pertanto aggiungendo i 311 giorni di sospensione (disposta dall'articolo 37, c. 2, del D.L. n 18/2020, convertito dalla L. n 27/ 2020, e l'articolo 11, c. 9, del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/ 2021) per il periodo emergenziale da Covid-2019, il quinquennio sarebbe andato a scadere non il 25.02.2022 (cioè dopo cinque anni dall'atto interruttivo notificato il 25.02.2017) ma il 2 gennaio 2023, sicchè la prescrizione è stata validamente interrotta prima con la notifica in data 4.8.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229004044928000 in questa sede impugnata. Ne consegue che l'avviso di addebito n. 39420150002380049000 è attuale e il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso.
§ 4.1. Per completezza sul punto si rileva come siano inconducenti le contestazioni della notifica dell'intimazione di pagamento 09420179000161863000 nella parte relativa alla Lettera di deposito 09497201700418334000 tramite raccomandata 61451736862-0 del 15.02.17 perché effettuata tramite servizio di posta privata Nexive. Invero l'intimazione di pagamento ha carattere di atto “non giudiziario” e risulta, pertanto, legittima la relativa notificazione anche a mezzo servizio di posta privata, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre , Cassazione civile sez. un., 26/03/2019, n.8416; Cassazione civile, 26/05/2020, n.9867; Cass., 05/09/2019 n. 22167, Cass. 25521/2020).
§ 4.2. La tardiva (solo nelle note difensive) contestazione della validità della notifica dell'avviso di addebito n°39420150002380049000 è inammissibile. Infatti il vizio di omessa notifica di un atto presupposto (nella fattispecie l'avviso di addebito) doveva farsi valere con l'impugnazione tempestiva del primo atto successivamente notificato in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella. Precisamente entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del primo atto successivamente notificato (nel caso di specie l'intimazione di pagamento 09420179000161863000). Per di più neppure l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata opposta tempestivamente, infatti a fronte della notifica il 4.8.2022 il ricorso è stato proposto solo il 18.10.2022.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate (al minimo in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere) come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente agli avvisi di addebito n°39420120001830903000 e n°39420140005579064000;
4 - rigetta nel reso il ricorso e dichiara attuale la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 39420150002380049000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_5
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore di
[...]
, che si liquidano in € 3.727,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e IVA come per legge;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore dell' in CP_5 solido con la , che si liquidano in € 3727,00, oltre rimborso CP_5 forfettario spese generali 15%, cpa e IVA se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4541 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 18/10/2022 ed iscritto al n 4541 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Davide Antonello Tramontana (C.F.
) e dall'avv. Antonino Triolo (C.F. C.F._2
), sia unitamente che disgiuntamente, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria alla Via Spagnolio 3/h, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , ente succeduto ex Controparte_1 lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali facenti capo ad ai sensi e Controparte_2 per gli effetti del D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni con Legge n. 225 del 01.12.2016, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, Partita IVA e Codice Fiscale n. , in persona del Procuratore P.IVA_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_3
Giudizio Regione CALABRIA - in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per Notar di Roma del 22.06.23 Rep. 180134 Persona_1
Racc. 12348, rappresentato e difeso in virtù di procura firmata digitalmente apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente dall'avv. Celestina Costagliola ( ), con il quale elettivamente CodiceFiscale_4 domicilia in Marcianise alla Via G. Verdi n.38, che dichiara di voler ricevere
1 comunicazioni presso il fax in intestazione (0823 1546303) e/o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- (C.F. Controparte_4
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_5 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._5
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._6 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_3 raccolta 7313). Si chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_2
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.10.2022 l'odierno ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 09420229004044928000 notifica in data 04/08/2022, limitando la domanda ai seguenti avvisi di addebito ad essa sottesi:
1) n°39420120001830903000 – anni 2002-2004 - notifica il 18/06/2012;
2) n°39420140005579064000 – anni 2011-2012 - notifica il 20/02/2015;
3) n°39420150002380049000 – anno 2013 - notifica il 29/10/2015 Eccepiva che, visto il lasso di tempo intercorrente tra la notifica dei singoli avvisi di addebito suindicati e la notifica della intimazione oggetto di gravame, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale con conseguente venir meno del diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione di crediti ormai prescritti.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio dopo la concessione al ricorrente di nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso, si sono
2 costituiti i convenuti, come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce la carenza di CP_5 CP_5 legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
che quindi deve essere estromessa dal giudizio. Pertanto, Controparte_5 deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della che è CP_5 risultata non essere cessionaria del credito.
§ 3. Nella memoria di costituzione l' allega che: “Parte ricorrente ha CP_5 già impugnato i primi 2 avvisi di addebito, sempre innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento RG 2500/15 definito con sentenza favorevole all' n. 57/18 del 05.04.2018. CP_5
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile non essendo possibile che il Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli effetti dell'art. 2909 CC.”. Sul punto il ricorrente ha preso atto del giudicato ed ha rinunciato formalmente alla domanda avanzata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n°39420120001830903000 e n°39420140005579064000. Pertanto sul punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Con riguardo al rimanente avviso di addebito n. 39420150002380049000 l'eccezione di prescrizione risulta infondata ed il ricorso deve essere rigettato. L'avviso di addebito n. 39420150002380049000 è stato notificato il 29.10.2015, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere (Cass. 6499/2021) un nuovo termine prescrizionale, sempre quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016). Nel caso di specie l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (anteriormente alla notifica il 4.8.2022 dell'intimazione qui impugnata) è costituito dall'intimazione di pagamento 09420179000161863000 notificata il 25.02.17. Tuttavia, come correttamente dedotto dai resistenti, nel calcolo dei termini di prescrizione dovrà anche tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Precisamente occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23
3 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni. Pertanto aggiungendo i 311 giorni di sospensione (disposta dall'articolo 37, c. 2, del D.L. n 18/2020, convertito dalla L. n 27/ 2020, e l'articolo 11, c. 9, del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/ 2021) per il periodo emergenziale da Covid-2019, il quinquennio sarebbe andato a scadere non il 25.02.2022 (cioè dopo cinque anni dall'atto interruttivo notificato il 25.02.2017) ma il 2 gennaio 2023, sicchè la prescrizione è stata validamente interrotta prima con la notifica in data 4.8.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229004044928000 in questa sede impugnata. Ne consegue che l'avviso di addebito n. 39420150002380049000 è attuale e il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso.
§ 4.1. Per completezza sul punto si rileva come siano inconducenti le contestazioni della notifica dell'intimazione di pagamento 09420179000161863000 nella parte relativa alla Lettera di deposito 09497201700418334000 tramite raccomandata 61451736862-0 del 15.02.17 perché effettuata tramite servizio di posta privata Nexive. Invero l'intimazione di pagamento ha carattere di atto “non giudiziario” e risulta, pertanto, legittima la relativa notificazione anche a mezzo servizio di posta privata, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre , Cassazione civile sez. un., 26/03/2019, n.8416; Cassazione civile, 26/05/2020, n.9867; Cass., 05/09/2019 n. 22167, Cass. 25521/2020).
§ 4.2. La tardiva (solo nelle note difensive) contestazione della validità della notifica dell'avviso di addebito n°39420150002380049000 è inammissibile. Infatti il vizio di omessa notifica di un atto presupposto (nella fattispecie l'avviso di addebito) doveva farsi valere con l'impugnazione tempestiva del primo atto successivamente notificato in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella. Precisamente entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del primo atto successivamente notificato (nel caso di specie l'intimazione di pagamento 09420179000161863000). Per di più neppure l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata opposta tempestivamente, infatti a fronte della notifica il 4.8.2022 il ricorso è stato proposto solo il 18.10.2022.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate (al minimo in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere) come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente agli avvisi di addebito n°39420120001830903000 e n°39420140005579064000;
4 - rigetta nel reso il ricorso e dichiara attuale la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 39420150002380049000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_5
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore di
[...]
, che si liquidano in € 3.727,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e IVA come per legge;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore dell' in CP_5 solido con la , che si liquidano in € 3727,00, oltre rimborso CP_5 forfettario spese generali 15%, cpa e IVA se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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