CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 366/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
contro
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
appellati - Controparte_3 Controparte_4 contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 866/2022 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 21.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21.12.2023 il Tribunale di Firenze ha accolto le opposizioni (originariamente distinte e poi riunite) proposte dalla società e dai suoi Controparte_3 amministratori, e Controparte_1 Controparte_2 contro le ordinanze ingiunzioni, emesse dall'ispettorato territoriale di Firenze in loro confronto (le persone fisiche quali trasgressori, la società come responsabile solidale), in relazione alle violazioni contestate con un verbale della D.T.L. del maggio 2013. 2. Più specificamente, all'esito dell'accertamento conclusosi con il verbale citato, a e ai suoi amministratori Controparte_3 era stato contestato di avere impiegato, con le modalità proprie del lavoro subordinato, la prestazione di un geometra responsabile di cantiere ( ), il cui rapporto di Persona_1 lavoro era stato invece formalizzato, nel periodo indicato nel verbale, successivo al maggio 2011, come autonomo, e di avere avuto effettivamente alle proprie dipendenze altri tre lavoratori (Clemente RO, e Persona_2 Per_3
), formalmente subappaltatori di un'altra società,
[...] CP_5
che era stata appaltatrice di per la
[...] Controparte_3 realizzazione di opere di cemento armato. Con le ordinanze ingiunzioni opposte le parti private erano state quindi sanzionate, assumendo la violazione degli artt. 9 bis del D.L.
510/1996, conv. in L. 608/1996, 4 bis comma 2 del D.Lgs.
181/2000, 39 commi 1 e 2 del D.L. 112/2008, conv. in L.
133/2008 e del D.M. 9.07.2008.
3. Gli opponenti avevano agito davanti al Tribunale di Firenze, contestando la fondatezza della pretesa dell'amministrazione e chiedendo l'annullamento o la declaratoria di nullità dei titoli opposti. A sostegno delle domande avevano argomentato la natura effettivamente autonoma del rapporto di lavoro di e la genuinità dell'appalto in essere tra e i suoi Per_1 CP_5 formali subappaltori. In ipotesi, per il caso fosse stata invece accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro di
RO, e , gli opponenti Persona_2 Persona_3 avevano chiesto accertarsene la riferibilità solo a , che CP_4 avevano domandato fosse condannata a tenerli indenne di ogni conseguenza pregiudizievole determinata dagli esiti dell'accertamento citato.
2 Con
4. Si erano costituiti sia sia per resistere. Nelle more CP_5 del giudizio era stata aperta la liquidazione giudiziale di e i giudizi riuniti erano stati interrotti e poi riassunti CP_5 in confronto della curatela;
erano stati sentiti alcuni testimoni.
5. All'esito il Tribunale ha accolto i ricorsi e annullato le ordinanze ingiunzioni opposte, ritenendo che non vi fosse prova certa della natura effettivamente subordinata dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento e, quanto alle posizioni di RO, e , Persona_2 Persona_3 comunque della loro riferibilità alla committente
[...]
Ha dichiarato improcedibili le domande Controparte_3 svolte contro il fallimento CP_5
Con
6. impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e perciò il rigetto delle opposizioni, affidando le proprie ragioni a due motivi, con i quali lamenta che il
Tribunale abbia fatto malgoverno dell'istruttoria, sia in relazione alle posizioni di RO, e Persona_2 Per_3
(primo motivo) sia quanto alla prestazione di
[...] Per_1
(secondo motivo).
7. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe adeguatamente apprezzato le dichiarazioni rese dai quattro lavoratori in sede ispettiva. Dichiarazioni che sarebbero state invece univoche nel senso della natura effettivamente subordinata sia del rapporto di lavoro di Per_1
(che, nel periodo di causa, avrebbe continuato a svolgere le stesse mansioni di responsabile di cantiere, che già gli erano state assegnate nel corso di un precedente rapporto di lavoro con Progetto immobiliare, formalizzato come subordinato), sia di quelli degli altri tre lavoratori, che avrebbero operato nell'organizzazione di impresa della società opponente, senza
3 alcun mezzo proprio, soggetti alle direttive loro impartire da quale preposto di Progetto immobiliare. Per_1
8. Tutti gli appellati ( CP_1 Controparte_2 [...]
e il , pur Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
9. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la
Corte ritiene che effettivamente il Tribunale non abbia correttamente apprezzato le dichiarazioni dei lavoratori in atti, soprattutto quelle rese in sede amministrativa, rilasciate - merita rilevarlo – il 15.11.2012, all'atto del primo accesso ispettivo, quindi, non solo nell'immediatezza dei fatti, ma anche in una situazione in cui gli informatori erano verosimilmente ignari delle conseguenze giuridiche (ed economiche) delle loro dichiarazioni, oltre che, in linea di principio, meno esposti al rischio di condizionamenti esterni.
Dichiarazioni da ritenersi quindi in linea di principio attendibili, ove sufficientemente precise e dettagliate e non valutative.
10. E in quella sede il geometra aveva dichiarato Per_1 testualmente: “sono il geometra di cantiere dal maggio 2011, antecedentemente negli anni 2009 e 2010 (fino al 31 marzo) sono sempre stato il geometra di cantiere. Nel primo periodo ero dipendente della e dal maggio 2011 ho Controparte_3 aperto partita IVA… in qualità di libero professionista…Rispetto
a prima quando ero dipendente, non ho modificato il mio ruolo sul cantiere poiché mi occupo dello stato di avanzamento dei lavori. Infatti la società , tramite accordo Controparte_3 scritto, mi ha ingaggiato con le stesse mansioni di quando ero dipendente… Preciso che sono in pensione dal 1° maggio
2010… Sono io che dico cosa fare ai tre artigiani sig. Clemente, sig. e sig. sulla base dei disegni esecutivi. Il sig. Per_3 Per_4
4 amministratore della non è presente tutti i Per_5 CP_5 giorni, viene solo 2 volte circa a settimana. Alla è stato CP_5 assegnato il compito di completare le strutture di cemento armato…Considerato che il materiale ovvero ferro e cemento vengono forniti dalla Poggio immobiliare io mi occupo di concordare con gli artigiani le fasi del lavoro, come per es. di fissare la data dei getti di cemento durante i quali arriva la betoniera con la pompa, obbligando quindi la compresenza di tutti gli artigiani. I pagamenti per la , si basano sugli CP_4 stadi di avanzamento dei lavori, ma non è previsto un termine fissato per il completamento dei lavori, perché è la
[...]
che stabilisce i tempi di completamento dei lavori. CP_3
E quindi se vi è la necessità di velocizzare i lavori, richiede alla
più manodopera, più lavoratori. Nel caso non trovo CP_5 nessuno sul cantiere richiedo alla le motivazioni poiché CP_5 la stessa ha preso impegno di almeno tre persone eccetto cause di forza maggiore. Vengo qui tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle
13 alle 17, ma con flessibilità”.
11. Si tratta di dichiarazioni rese da un soggetto la cui attendibilità nemmeno nella sentenza impugnata è messa in discussione e che, secondo il collegio, diversamente da quanto assunto dal Tribunale, forniscono elementi univoci nel senso dell'effettività della dedotta subordinazione, quanto alle posizioni di tutti i lavoratori coinvolti nell'accertamento.
12. In primo luogo in relazione a quella dello stesso Per_1 dato che egli ha chiaramente riferito di avere svolto, nel periodo di causa, le medesime mansioni (di geometra di cantiere) già affidategli quando era dipendente di
[...]
e di essere stato presente sul luogo di lavoro CP_3 giornalmente e, seppure “con flessibilità”, per l'intero orario di cantiere. Dalle sue dichiarazioni non emerge quindi alcun
5 profilo di autorganizzazione della propria prestazione lavorativa, tale da poterla qualificare come davvero autonoma.
Per contro ne risulta lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione di impresa della formale committente mentre non rileva, data la natura tecnica dei compiti di l'assenza di una qualche evidenza di direttive nel Per_1 merito, da parte della società. Direttive di cui pure il lavoratore ha detto, sentito nel 2022, quindi dieci anni dopo i fatti, nel corso del giudizio, tuttavia nell'ambito di una dichiarazione molto più generica e in parte in contraddizione con quella resa in sede ispettiva, che quindi deve, per le ragioni già dette, giudicarsi come maggiormente attendibile.
13. Ma da quanto dichiarato da agli ispettori Per_1 emergono, secondo il collegio, importanti elementi per ritenere effettivamente dipendenti di Progetto Immobiliare anche gli altri tre lavoratori, in ragione del carattere solo fittizio, sia dell'appalto in essere tra le due società oggi appellate, sia dei subappalti tra e i lavoratori. In questo senso depone il CP_5 fatto che, secondo le sue dichiarazioni, fosse lo stesso Per_1
a dirigere il lavoro di RO, e Persona_2 Per_3
, ma soprattutto la circostanza che fosse Progetto
[...]
Immobiliare a fornire alla formale appaltatrice i materiali e a stabilire “i tempi di completamento dei lavori” e di conseguenza anche il numero dei lavoratori necessari, che doveva CP_5 inviare a richiesta.
14. Risulta allora da queste dichiarazioni l'evidente assenza, almeno nel cantiere cui si riferisce l'accertamento, di qualsiasi organizzazione di mezzi effettivamente riferibile a che CP_5 si limitava a fornire manodopera, impiegata, nei tempi e nel numero ritenuto necessario, dalla committente nella propria organizzazione di impresa.
6 15. Ed è nota la centralità dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio, quale criterio discretivo dell'appalto rispetto ad altre figure negoziali (in primo luogo la somministrazione di lavoro), secondo la previsione dell'art. 29 del D.L.gs. 276/2003.
16. Già le dichiarazioni di avvalorano quindi in Per_1 modo decisivo la prospettazione dell'amministrazione odierna appellante, in relazione a tutte le posizioni lavorative di cui si discute. Esse sono peraltro confermate dalle altre dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Infatti tutti i lavoratori, dipendenti, anche formalmente, di , sentiti Controparte_3 dagli ispettori ( , Persona_6 Persona_7 Persona_8
cfr. le loro dichiarazioni docc. da B16 a B19 Persona_9 del fascicolo dell' ) hanno riferito di come il loro Parte_1 lavoro fosse diretto e controllato da presente Per_1 quotidianamente in cantiere, a conferma dell'inserimento organico dello stesso nell'organizzazione di impresa Per_1 della società appellata e quindi della natura effettivamente subordinata del suo rapporto di lavoro.
17. Ma anche quanto alle posizioni di RO, Per_2
e , soprattutto le dichiarazioni rese agli
[...] Persona_3 ispettori dagli ultimi due (cfr. doc. B13 e B14 del fascicolo dell'amministrazione) depongono per il carattere solo fittizio dell'appalto e dei subappalti di cui si controverte. Entrambi infatti hanno riferito di essere stati compensati a ore e di non avere avuto attrezzature o mezzi propri e hanno detto di come il loro lavoro fosse diretto e controllato da mentre il Per_1 legale rappresentante di sarebbe stato presente in CP_5 cantiere solo una o due volte la settimana. Solo parzialmente
7 diverse le dichiarazioni di RO (cfr. doc. B29 del fascicolo dell'ispettorato), che pure ha riferito di non avere avuto alcuna propria organizzazione di mezzi e di essere stato pagato a ore, ma ha affermato di ricevere giornalmente istruzioni dal legale rappresentante di Una circostanza questa che CP_5 tuttavia non risulta dalle dichiarazioni di e Persona_2
, per quanto è certo che tutti e tre lavorassero Persona_3 nello stesso contesto e che è smentita anche dalle dichiarazioni di Per_1
18. Sembra allora al collegio che dall'esame del complessivo materiale istruttorio raccolto in sede ispettiva emerga univocamente la natura subordinata e la riferibilità a
[...] di tutti i rapporti di lavoro cui si riferiscono le CP_3 violazioni contestate e che tali risultanze, in quanto acquisite nell'immediatezza dei fatti, precise e dettagliate, debbano essere ritenute maggiormente attendibili di quelle, in parte diverse, fornite in giudizio da (che peraltro, a Persona_3 specifica domanda dell'istruttore, ha dichiarato di confermare quanto riferito agli ispettori) e da BI SP.
19. Entrambi i motivi di appello sono quindi fondati e vanno accolti. Pertanto, in riforma della decisione impugnata, devono essere respinte le domande proposte contro l'
[...]
di da e Controparte_7 Pt_1 Controparte_1 da , in proprio e nella loro qualità di legali Controparte_2 rappresentanti della società Non vi è Controparte_3 luogo ad alcuna pronuncia sulla domanda di manleva svolta dagli odierni appellati nei confronti del fallimento già CP_5 in quanto essa non è stata coltivata dalle parti private, rimaste contumaci in questo grado.
20. Gli appellati e in solido, anche nella CP_1 CP_2 loro qualità di amministratori di Controparte_3
8 devono essere condannati a rifondere all'amministrazione le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo. Vanno invece compensate le spese del doppio grado di pertinenza del fallimento CP_5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte contro l' da Parte_2 Controparte_1
e da , in proprio e nella loro qualità di legali
[...] Controparte_2 rappresentanti della società Controparte_3
Condanna gli appellati e in solido, anche CP_1 CP_2 nella loro qualità di amministratori di a Controparte_3 rifondere all'amministrazione le spese del doppio grado, che liquida in € 2.157,60, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge per il presente grado. Dichiara compensate le spese del doppio grado di pertinenza del fallimento CP_4
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
9