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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 134 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Paolo Popolini in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata digitalmente presso quest'ultimo all'indirizzo Pec indicato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1 - rigettare la domanda formulata in primo grado dal Sig. relativamente alle CP_2
somme pretese a titolo di conto individuale;
- revocare la condanna alle spese;
- dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte al CP_1
Sig. all'esito della statuizione di primo grado;
CP_2
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 aprile 2020 premesso di essere un dipendente CP_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l'I.N.P.D.A.P., infine confluito nell' CP_3
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all' CP_1
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_3
posizione previdenziale pari ad euro 37.423,000, nonché del T.F.R in ragione di euro
65.934,000, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso CP_1
rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 929/2022 del 9 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme 2 depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 37.423,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo articolato motivo di appello l' contesta la fondatezza della CP_1
sentenza di primo grado laddove ha ritenuto applicabile al caso di specie, onde legittimare la rivendicazione del quanto alla percezione delle somme accantonate a titolo di conto CP_2
individuale, l'art. 6 comma 2 lett. c) del regolamento succitato che recita testualmente:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Secondo la tesi dell'appellante è sempre lo stato di occupazione o meno del lavoratore che funge da elemento distintivo e lo stato di non occupazione nel Regolamento è CP_1
l'elemento costitutivo indefettibile del diritto alla liquidazione del conto individuale prima del raggiungimento del 65° anno di età.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dal CP_2
difettando, appunto, la necessaria condizione di non occupazione come poc'anzi delineata.
2. Con un secondo motivo di gravame il ha contestato la sentenza resa in prime cure CP_2
nella parte in cui ha ritenuto dirimente, onde escludere l'assoggettamento del lavoratore al regime previdenziale gestito dalla la natura pubblica dell'Ente presso il quale CP_1
egli attualmente presta servizio. 3 Al riguardo ha sostenuto, richiamando a tal fine il disposto degli artt. 35 e 37 della legge regionale sarda n. 8/2016 che indicano le finalità istituzionali perseguite da ,. Parte_1
che quest'ultima ha svolto e svolge attività agricola in modo esclusivo o, comunque, prevalente. Ne consegue che la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett.
f), Legge 1655/1962 è assoggettata al regime previdenziale integrativo dell . CP_1
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata non si è costituita in giudizio, né risulta che la stessa sia stata ritualmente evocata in causa per la udienza del 9 luglio 2025.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 9 luglio 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, stante l'esito sfavorevole rispetto alle tesi sostenute dalla di alcuni recenti giudizi CP_1
celebrati dinanzi alla Corte di Cassazione, ove il diritto alla percezione degli accantonamenti a titolo di conto individuale è stato ritenuto definitivamente fondato.
Ha conseguentemente chiesto dichiararsi estinto il processo.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la 4 rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui […….] non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass.
n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 5 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e Cass. n. 25485/2018).
per questi motivi
6 La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato CP_2
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 134 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Paolo Popolini in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata digitalmente presso quest'ultimo all'indirizzo Pec indicato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1 - rigettare la domanda formulata in primo grado dal Sig. relativamente alle CP_2
somme pretese a titolo di conto individuale;
- revocare la condanna alle spese;
- dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte al CP_1
Sig. all'esito della statuizione di primo grado;
CP_2
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 aprile 2020 premesso di essere un dipendente CP_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l'I.N.P.D.A.P., infine confluito nell' CP_3
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all' CP_1
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_3
posizione previdenziale pari ad euro 37.423,000, nonché del T.F.R in ragione di euro
65.934,000, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso CP_1
rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 929/2022 del 9 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme 2 depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 37.423,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo articolato motivo di appello l' contesta la fondatezza della CP_1
sentenza di primo grado laddove ha ritenuto applicabile al caso di specie, onde legittimare la rivendicazione del quanto alla percezione delle somme accantonate a titolo di conto CP_2
individuale, l'art. 6 comma 2 lett. c) del regolamento succitato che recita testualmente:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Secondo la tesi dell'appellante è sempre lo stato di occupazione o meno del lavoratore che funge da elemento distintivo e lo stato di non occupazione nel Regolamento è CP_1
l'elemento costitutivo indefettibile del diritto alla liquidazione del conto individuale prima del raggiungimento del 65° anno di età.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dal CP_2
difettando, appunto, la necessaria condizione di non occupazione come poc'anzi delineata.
2. Con un secondo motivo di gravame il ha contestato la sentenza resa in prime cure CP_2
nella parte in cui ha ritenuto dirimente, onde escludere l'assoggettamento del lavoratore al regime previdenziale gestito dalla la natura pubblica dell'Ente presso il quale CP_1
egli attualmente presta servizio. 3 Al riguardo ha sostenuto, richiamando a tal fine il disposto degli artt. 35 e 37 della legge regionale sarda n. 8/2016 che indicano le finalità istituzionali perseguite da ,. Parte_1
che quest'ultima ha svolto e svolge attività agricola in modo esclusivo o, comunque, prevalente. Ne consegue che la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett.
f), Legge 1655/1962 è assoggettata al regime previdenziale integrativo dell . CP_1
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata non si è costituita in giudizio, né risulta che la stessa sia stata ritualmente evocata in causa per la udienza del 9 luglio 2025.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 9 luglio 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, stante l'esito sfavorevole rispetto alle tesi sostenute dalla di alcuni recenti giudizi CP_1
celebrati dinanzi alla Corte di Cassazione, ove il diritto alla percezione degli accantonamenti a titolo di conto individuale è stato ritenuto definitivamente fondato.
Ha conseguentemente chiesto dichiararsi estinto il processo.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la 4 rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui […….] non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass.
n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 5 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e Cass. n. 25485/2018).
per questi motivi
6 La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato CP_2
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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