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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 26 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1231/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Antilia, alla via del Mediterraneo, n. 60, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Alfonso Lisanti e
Germano Nicoletti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo;
appellante-opponente
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonia
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici, al corso Garibaldi, n. 254;
2. “ , con Parte_4
sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_2
, in persona del responsabile dell'unità organizzativa preposta alla gestione P.IVA_3
del contenzioso agevolato, dott. , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guido Roma, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via di San Valentino, n. 24; appellati-opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 453/2024 DEL
TRIBUNALE DI LO EL NI – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare: … sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia di primo grado ….
1. nel merito: - riformare la ridetta sentenza di primo grado resa Tribunale di Vallo LL AN … distinta con n. 453/2024 resa il 22/04/2024 e pubblicata il successivo 23/04/2024 (giudizio n. 294/2023 R.G.) non notificata e, per l'effetto, dichiarare la nullità del ruolo n. 2021/001694 dichiarato esecutivo il 23/03/2021 generante la cartella di pagamento distinta con n.
10020210009806531000 e, per l'effetto, emanare declaratoria di annullamento di essa ridetta impugnata cartella di pagamento con la forma ritenuta meglio acconcia attesi, si ripete, i duplici motivi fondanti l'interposto gravame, ovvero sia l'inesistenza LL notifica avvenuta a mezzo P.E.C., sia illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese;
2. in ordine alle spese: - con condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, comunque, in via di estremo subordine sul punto … riformare la pronuncia di primo grado rimodulando la quantificazione di esse spese alla luce di quanto già punto oggetto di espressa censura”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione Parte_2
e risposta) – “• in via preliminare respingere la formulata domanda cautelare in quanto non supportata da fumus boni iuris né da periculum in mora;
• dichiarare la inammissibilità dell'avverso atto di appello, in quanto tardivamente proposto;
• dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità dell'avverso atto di appello per la evidente violazione degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.; • rigettare l'avverso atto di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2024 resa dal Tribunale di Vallo LL AN in data 23.04.2024; • condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado in favore del , da determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. CP_2
55/2014; • in via meramente gradata ed in caso di accoglimento dell'avverso gravame: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- rigettare l'avversa CP_2
domanda nella misura in cui è rivolta al , in quanto totalmente infondata CP_2
in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
- disporre la compensazione delle spese di
2 giudizio in favore del Concessionario, atteso il suo legittimo operare come provato dalla documentazione depositata in atti”; per l'appellato “ (come da Parte_4 comparsa di costituzione e risposta) – “respingere tutte le deduzioni e le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto;
accogliere per contro tutte le deduzioni svolte da questa difesa, confermando le statuizioni rese nella sentenza impugnata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO EL DECISIONE
Con sentenza n. 453/2022, il Tribunale di Vallo LL AN, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e LL , Parte_2 Controparte_3
ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione spiegata avverso la cartella esattoriale n.
10020210009806531000, emessa dall' per il recupero Parte_2
LL somma di euro 19.460,94, erogata dalla “Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale s.c.p.a.”, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma
100, lett. a), legge n. 662/1996, alla “Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e LL
AN s.c.p.a.”, creditrice del in virtù del contratto di mutuo chirografario di euro Pt_1
25.000,00 del 9 febbraio 2017, n. 04/21/00468; 2) condannava il alla refusione delle Pt_1 spese processuali in favore dell' e LL Parte_2 [...]
. Controparte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato il Pt_1
25 novembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale di Vallo LL
AN concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) la notifica LL cartella esattoriale n. 10020210009806531000 era inesistente, essendo stata effettuata dall' da un indirizzo non risultante dai pubblici Parte_2
registri, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non era suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo;
3) la
[...]
, nel surrogarsi nei diritti vantati dalla Controparte_3 [...]
in forza del contratto di mutuo del 9 Parte_5
febbraio 2017, era divenuta titolare di un credito di natura privatistica e non pubblicistica, con la conseguenza che, al fine di introdurre il procedimento di riscossione esattoriale, avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999; 4) il Tribunale di Vallo LL AN aveva erroneamente condannato l'opponente alla
3 refusione, in favore delle opposte, non solo dei compensi difensivi, ma anche di spese mai sostenute dalle controparti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 febbraio 2025, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Parte_2
per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 marzo 2025, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, Parte_4
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma LL sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione LL sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 LL citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di
4 opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità LL sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto LL parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
In particolare, l'opposizione alla cartella esattoriale costituisce un'opposizione pre- esecutiva, ai sensi dell'art. 615, comma 1, e/o dell'art. 617, comma 2, c.p.c., in rapporto alla natura delle contestazioni articolate, atteso che tale atto, con il quale l'
[...]
preannuncia al destinatario inadempiente l'esercizio dell'azione Parte_2
espropriativa, a norma dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, è funzionalmente equiparabile ad un precetto (cfr., ex ceteris, Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021;
Cass. 11 marzo 2021, n. 6833), sicché il rimedio processuale di cui trattasi non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali.
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Vallo LL
AN, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda proposta dal avverso la cartella esattoriale n. 10020210009806531000, per essere la doglianza Pt_1 relativa alla violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 riconducibile nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, e l'eccezione di inesistenza LL notifica dell'atto in quello dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata pubblicata il 23 aprile 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità LL sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione
(limitatamente al motivo di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere la decisione di
5 prime cure solo ricorribile per cassazione in relazione al motivo di cui all'art. 617, comma
1, c.p.c., a norma dell'art. 618, comma 3, c.p.c.) spirava non lunedì 25 novembre 2024
(giorno era da prorogare la scadenza di sabato 23 novembre 2024, ex art. 155, comma 4 e
5, c.p.c.), ma il 23 ottobre 2024, data entro la quale il soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, il , sull'erroneo presupposto dell'operatività LL sospensione dei termini Pt_1 di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 25 novembre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato LL sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi LL potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini LL decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione LL pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del , Pt_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposta cartella esattoriale n. 10020210009806531000, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.060,00 per compensi, di cui euro 3.200,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed euro 2.860,00 (euro Parte_2
1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale) in favore del , Parte_4
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
6 Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Vallo LL AN con Parte_1
atto di citazione notificato il 25 novembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 6.060,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.200,00
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed Parte_2
euro 2.860,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale) in favore del Parte_4
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli
[...] artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto LL sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 26 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1231/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Antilia, alla via del Mediterraneo, n. 60, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Alfonso Lisanti e
Germano Nicoletti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo;
appellante-opponente
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonia
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici, al corso Garibaldi, n. 254;
2. “ , con Parte_4
sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_2
, in persona del responsabile dell'unità organizzativa preposta alla gestione P.IVA_3
del contenzioso agevolato, dott. , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guido Roma, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via di San Valentino, n. 24; appellati-opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 453/2024 DEL
TRIBUNALE DI LO EL NI – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare: … sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia di primo grado ….
1. nel merito: - riformare la ridetta sentenza di primo grado resa Tribunale di Vallo LL AN … distinta con n. 453/2024 resa il 22/04/2024 e pubblicata il successivo 23/04/2024 (giudizio n. 294/2023 R.G.) non notificata e, per l'effetto, dichiarare la nullità del ruolo n. 2021/001694 dichiarato esecutivo il 23/03/2021 generante la cartella di pagamento distinta con n.
10020210009806531000 e, per l'effetto, emanare declaratoria di annullamento di essa ridetta impugnata cartella di pagamento con la forma ritenuta meglio acconcia attesi, si ripete, i duplici motivi fondanti l'interposto gravame, ovvero sia l'inesistenza LL notifica avvenuta a mezzo P.E.C., sia illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese;
2. in ordine alle spese: - con condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, comunque, in via di estremo subordine sul punto … riformare la pronuncia di primo grado rimodulando la quantificazione di esse spese alla luce di quanto già punto oggetto di espressa censura”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione Parte_2
e risposta) – “• in via preliminare respingere la formulata domanda cautelare in quanto non supportata da fumus boni iuris né da periculum in mora;
• dichiarare la inammissibilità dell'avverso atto di appello, in quanto tardivamente proposto;
• dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità dell'avverso atto di appello per la evidente violazione degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.; • rigettare l'avverso atto di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2024 resa dal Tribunale di Vallo LL AN in data 23.04.2024; • condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado in favore del , da determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. CP_2
55/2014; • in via meramente gradata ed in caso di accoglimento dell'avverso gravame: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- rigettare l'avversa CP_2
domanda nella misura in cui è rivolta al , in quanto totalmente infondata CP_2
in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
- disporre la compensazione delle spese di
2 giudizio in favore del Concessionario, atteso il suo legittimo operare come provato dalla documentazione depositata in atti”; per l'appellato “ (come da Parte_4 comparsa di costituzione e risposta) – “respingere tutte le deduzioni e le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto;
accogliere per contro tutte le deduzioni svolte da questa difesa, confermando le statuizioni rese nella sentenza impugnata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO EL DECISIONE
Con sentenza n. 453/2022, il Tribunale di Vallo LL AN, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e LL , Parte_2 Controparte_3
ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione spiegata avverso la cartella esattoriale n.
10020210009806531000, emessa dall' per il recupero Parte_2
LL somma di euro 19.460,94, erogata dalla “Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale s.c.p.a.”, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma
100, lett. a), legge n. 662/1996, alla “Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e LL
AN s.c.p.a.”, creditrice del in virtù del contratto di mutuo chirografario di euro Pt_1
25.000,00 del 9 febbraio 2017, n. 04/21/00468; 2) condannava il alla refusione delle Pt_1 spese processuali in favore dell' e LL Parte_2 [...]
. Controparte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato il Pt_1
25 novembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale di Vallo LL
AN concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) la notifica LL cartella esattoriale n. 10020210009806531000 era inesistente, essendo stata effettuata dall' da un indirizzo non risultante dai pubblici Parte_2
registri, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non era suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo;
3) la
[...]
, nel surrogarsi nei diritti vantati dalla Controparte_3 [...]
in forza del contratto di mutuo del 9 Parte_5
febbraio 2017, era divenuta titolare di un credito di natura privatistica e non pubblicistica, con la conseguenza che, al fine di introdurre il procedimento di riscossione esattoriale, avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999; 4) il Tribunale di Vallo LL AN aveva erroneamente condannato l'opponente alla
3 refusione, in favore delle opposte, non solo dei compensi difensivi, ma anche di spese mai sostenute dalle controparti.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 febbraio 2025, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Parte_2
per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 marzo 2025, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, Parte_4
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma LL sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione LL sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 LL citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di
4 opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità LL sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto LL parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
In particolare, l'opposizione alla cartella esattoriale costituisce un'opposizione pre- esecutiva, ai sensi dell'art. 615, comma 1, e/o dell'art. 617, comma 2, c.p.c., in rapporto alla natura delle contestazioni articolate, atteso che tale atto, con il quale l'
[...]
preannuncia al destinatario inadempiente l'esercizio dell'azione Parte_2
espropriativa, a norma dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, è funzionalmente equiparabile ad un precetto (cfr., ex ceteris, Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021;
Cass. 11 marzo 2021, n. 6833), sicché il rimedio processuale di cui trattasi non soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali.
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Vallo LL
AN, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda proposta dal avverso la cartella esattoriale n. 10020210009806531000, per essere la doglianza Pt_1 relativa alla violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 riconducibile nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, e l'eccezione di inesistenza LL notifica dell'atto in quello dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata pubblicata il 23 aprile 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità LL sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione
(limitatamente al motivo di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere la decisione di
5 prime cure solo ricorribile per cassazione in relazione al motivo di cui all'art. 617, comma
1, c.p.c., a norma dell'art. 618, comma 3, c.p.c.) spirava non lunedì 25 novembre 2024
(giorno era da prorogare la scadenza di sabato 23 novembre 2024, ex art. 155, comma 4 e
5, c.p.c.), ma il 23 ottobre 2024, data entro la quale il soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, il , sull'erroneo presupposto dell'operatività LL sospensione dei termini Pt_1 di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 25 novembre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato LL sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi LL potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini LL decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione LL pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del , Pt_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposta cartella esattoriale n. 10020210009806531000, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.060,00 per compensi, di cui euro 3.200,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed euro 2.860,00 (euro Parte_2
1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale) in favore del , Parte_4
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
6 Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Vallo LL AN con Parte_1
atto di citazione notificato il 25 novembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 6.060,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.200,00
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed Parte_2
euro 2.860,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale) in favore del Parte_4
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli
[...] artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto LL sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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