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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 276 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'appello, dall'avv. Giuseppe Pascuzzi;
- APPELLANTI-APPELLATI INCIDENTALI =
CONTRO
Controparte_1 nonché di socio illimitatamente
[...] Controparte_1 responsabile, e di socio illimitatamente responsabile (C.F. E P.IVA Controparte_2
) in persona del Curatore, legale rappresentante pro tempore, Avv. P.IVA_1
Vincenzina Manfredi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Riccardo Folino;
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato alla Controparte_1
nonché di e di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
e proponevano appello avverso la sentenza n. 7/2020 Parte_1 Parte_2
1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.12.2019, pubblicata in data 9.1.2020, con cui il giudice adito aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. e dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposta da essi appellanti nei confronti della curatela del Fallimento Controparte_1
compensando le spese di lite.
[...]
Assumendo l'errato mancato rilievo officioso di cause di nullità del contratto oggetto di giudizio – in quanto abusive e vessatorie – nonché l'errata qualificazione del contratto concluso tra le parti e, infine, l'erroneità della dichiarata improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Si costituiva l'appellata contestando l'avversa impugnazione, di cui domandava la reiezione;
spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese processuali.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
17.6.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma appena citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 6.5.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 17.6.2025.
2 Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
7/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.12.2019, pubblicata in data
9.1.2020, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 276 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'appello, dall'avv. Giuseppe Pascuzzi;
- APPELLANTI-APPELLATI INCIDENTALI =
CONTRO
Controparte_1 nonché di socio illimitatamente
[...] Controparte_1 responsabile, e di socio illimitatamente responsabile (C.F. E P.IVA Controparte_2
) in persona del Curatore, legale rappresentante pro tempore, Avv. P.IVA_1
Vincenzina Manfredi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Riccardo Folino;
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato alla Controparte_1
nonché di e di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
e proponevano appello avverso la sentenza n. 7/2020 Parte_1 Parte_2
1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.12.2019, pubblicata in data 9.1.2020, con cui il giudice adito aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. e dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposta da essi appellanti nei confronti della curatela del Fallimento Controparte_1
compensando le spese di lite.
[...]
Assumendo l'errato mancato rilievo officioso di cause di nullità del contratto oggetto di giudizio – in quanto abusive e vessatorie – nonché l'errata qualificazione del contratto concluso tra le parti e, infine, l'erroneità della dichiarata improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Si costituiva l'appellata contestando l'avversa impugnazione, di cui domandava la reiezione;
spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese processuali.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
17.6.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma appena citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 6.5.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 17.6.2025.
2 Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
7/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.12.2019, pubblicata in data
9.1.2020, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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