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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1616 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F: , in persona Parte_1 C.F._1 CP_1 Parte_2 del legale rappresentante pro- tempore C.F: , P.IVA_1 Parte_3
C.F: , C.F: ,
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
C.F: rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 C.F._4
TT ZA
OPPONENTI
E codice fiscale N. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grillo Giuseppe P.IVA_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 04 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio all'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Per quanto riguarda il rapporto dare/avere tra le parti in causa, la banca sostiene di essere creditrice della somma complessiva di €. 43.703,64 al 17/11/2015, oltre gli interessi di mora per come contrattualmente pattuiti dal 18/11/2015 al soddisfo, in quanto la parte mutuataria si è resa morosa non avendo Parte_6 provveduto al pagamento di rate di ammortamento mensili, scadute dal 26/03/2014 al 26/08/2015 e pertanto con atto di precetto notificato in data 25.1 ne veniva richiesto il pagamento sia per rate scadute che per capitale residuo e interessi di mora.
Così in dettaglio (cfr. atto di precetto):
€. 4.246,26 per n. 20 rate mensili insolute dal 26/03/2014 al 26/10/2015, al netto degli acconti versati;
€. 39.186,03 per capitale residuo alla data di risoluzione del contratto;
€. 8,00 per spese incasso n. 4 rate con scadenza dal 26.7 al 26.10.15;
€. 98,02 per interessi di mora convenzionali sulle rate insolute dalle scadenze al
17/11/2015;
€. 165,33 per rateo interesse sul residuo capitale dal 27/10/2015 al 17/11/2015.
Il credito pertanto trae origine dal contratto di mutuo ipotecario di originari €.
45.225,61, da rimborsarsi mediante n. 177 rate mensili di ammortamento e n. 3 rate mensili di preammortamento tra la e Controparte_3 Parte_6
Il contratto di mutuo stipulato in data 26/06/2012 prevedeva un tasso di interesse fisso annuo nominale del 7% ed un tasso di mora (art. 8 condizioni generali), nella misura del tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti.
Non essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto è stato sottoposto ad esecuzione il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria.
Avverso l'esecuzione così promossa, era proposta opposizione con preliminare istanza di sospensione.
Pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio su tale istanza, il GE con ordinanza del 30.4.2018 rigettava la stessa ed assegnava il termine per la riassunzione del giudizio di merito.
^^^
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, la domanda attrice costituisce un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestandosi il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento all'ammortamento c.d. “alla francese”, applicato nel caso di specie, la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito che “in termini teorici, peraltro, il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio
2015).
E' tuttavia possibile che la banca calcoli gli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento non soltanto sulla quota capitale ma anche sulla quota interessi.
In tal caso si genererebbe, quindi, un fenomeno anatocistico vietato.
Ad ogni modo, considerato che nella fattispecie in esame la società opposta ha richiesto la restituzione del solo capitale oggetto del finanziamento, sul quale applicare gli interessi moratori, è evidente l'insussistenza di qualsiasi fenomeno anatocistico.
^^^
È infondata la doglianza secondo cui il tasso degli interessi moratori sarebbe usurario.
Nel prospettare la doglianza, l'opponente richiama la perizia di parte versata in atti.
In pratica, nella prospettazione dell'opponente il confronto viene fatto tra il tasso di mora pattuito ed il tasso soglia degli interessi corrispetti vi.
Detta operazione risulta in contrasto con quanto statuito dalle più re centi sentenze di legittimità che ritengono che “il tasso soglia morato rio” sia più elevato del tasso soglia ordinario.
Pagina 3 di 7 La sentenza della Cassazione n. 26286/2019 ha ritenuto che il tasso di interesse moratorio è usurario solo quando supera il tasso soglia degli interessi corrispettivi maggiorato del “tasso di soglia di mora”, pari alla media dei tassi convenzionali di mora.
Conferma quest'ultima impostazione la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020 per la quale la verifica dell'usurarietà del tasso moratorio convenzionale non andrebbe effettuata confrontando il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia ordinario, bensì aumentando il TEGM della maggiorazione media dei tassi di mora pattuiti rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, come rilevata dalla Banca d'Italia, in 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale.
Né il superamento del tasso soglia avverrebbe sommando agli inte ressi moratori le spese e commissioni del contratto di finanziamento.
Spesso nelle perizie dei consulenti di parte tale operazione avviene sommando il differenziale tra TAEG e TAN al tasso degli interessi moratori.
Tuttavia le spese e le commissioni vanno sommate agli interessi corri spettivi perché costituiscono un costo del finanziamento;
gli interessi moratori, invece, costituiscono una sanzione per l'inadempimento per cui non avrebbe senso aggiungervi le spese e le commissioni del finanziamento.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 27442/2018, affermando che “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia”, senza aggiungervi punti percentuali derivante dalla sommatoria con altri costi.
Infine l'opponente, anche qui richiamando la perizia di parte, sostiene che il calcolo del TEGM va effettuato tenendo conto degli interessi, delle spese, commissioni e remunerazioni pattuiti e praticati in concreto ed a qualsiasi titolo corrisposti, compresi gli interessi moratori.
Anche questa operazione non è corretta, come sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità, spesso equivocata sul punto.
La nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9/1/2013 non ri chiede, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
Pagina 4 di 7 Neppure l'ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017 afferma che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debbano sommare tasso moratorio e tasso corrispettivo.
Tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia impugnata nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, senza procedere alla verifica dell'usurarietà dei singoli tassi.
Conferma l'impostazione di cui innanzi anche la citata sentenza della Cassazione n.
27442/2018 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I.
7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali", confermando che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma specificando che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto a parte, quindi senza sommarlo al tasso di interessi corrispettivo.
Le più recenti sentenze di legittimità sopra citate (Cass. n. 26286/2019 e Cass. S.U.
n. 19597/2020), si pongono sulla stessa linea ritenendo, come visto, che “il tasso soglia moratorio” sia più elevato del tasso soglia ordinario.
Ed invero le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 19597/2020, hanno chiarito che qualora si volesse comprendere nel tasso soglia gli interessi moratori, si dovrebbe adoperare la seguente formula: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) o, più sinteticamente, (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4).
L'infondatezza delle prospettazioni dell'opponente emergono dalle conclusioni cui
è pervenuto il CTU che questo giudice ritiene senz'altro di poter fare propria - sia in relazione ai metodi d'indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni raggiunte (Cass. 30.1.2003 n. 1512), nella specie “Dallo sviluppo della formula enunciata, considerando i parametri su richiamati, si è ottenuto un T.A.E.G. pari al 7,83 %, che, confrontato con il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di stipula del contratto di mutuo (per le operazioni di mutuo con garanzie reali a tasso fisso) pari al 9,9375% (all. 2), risulta essere inferiore al tasso usura.
Pertanto, a parere del sottoscritto perito, per quanto riguarda il mutuo in questione si può stabilire che la banca nel caso di specie non abbia applicato tassi superiori al c.d. tasso soglia”. “Il presente elaborato ha preso ad esame il solo
Pagina 5 di 7 contratto di mutuo ipotecario, non essendo stata depositata in atti la documentazione relativa agli altri contratti. Per quanto attiene il tasso pattuito, lo stesso nel contratto di mutuo oggetto di causa non ha mai superato nel periodo di riferimento il tasso soglia”.
In relazione a quanto dedotto dagli opponenti in sede di memoria conclusionale in merito alle risultanze della CTP, deve rilevarsi che, avendo il giudizio ad oggetto una ipotesi di responsabilità contrattuale, provato il titolo, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale prova non può certo essere fornita attraverso una CTP, costituente mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II.
Ord. 24 agosto 2017, n. 20347), dovendo, invece, essere prodotta mediante documentazione idonea a dimostrare quanto eccepito ivi compreso i residui contratti, documentazione di cui non v'è traccia in atti.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (fase di studio euro 600,00, fase introduttiva euro 600,00, fase istruttoria euro 1.100,00, fase decisionale euro 1.100,00)
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1616/2028 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 3.300,00 per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 28 ottobre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1616 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F: , in persona Parte_1 C.F._1 CP_1 Parte_2 del legale rappresentante pro- tempore C.F: , P.IVA_1 Parte_3
C.F: , C.F: ,
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
C.F: rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 C.F._4
TT ZA
OPPONENTI
E codice fiscale N. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grillo Giuseppe P.IVA_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 04 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio all'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Per quanto riguarda il rapporto dare/avere tra le parti in causa, la banca sostiene di essere creditrice della somma complessiva di €. 43.703,64 al 17/11/2015, oltre gli interessi di mora per come contrattualmente pattuiti dal 18/11/2015 al soddisfo, in quanto la parte mutuataria si è resa morosa non avendo Parte_6 provveduto al pagamento di rate di ammortamento mensili, scadute dal 26/03/2014 al 26/08/2015 e pertanto con atto di precetto notificato in data 25.1 ne veniva richiesto il pagamento sia per rate scadute che per capitale residuo e interessi di mora.
Così in dettaglio (cfr. atto di precetto):
€. 4.246,26 per n. 20 rate mensili insolute dal 26/03/2014 al 26/10/2015, al netto degli acconti versati;
€. 39.186,03 per capitale residuo alla data di risoluzione del contratto;
€. 8,00 per spese incasso n. 4 rate con scadenza dal 26.7 al 26.10.15;
€. 98,02 per interessi di mora convenzionali sulle rate insolute dalle scadenze al
17/11/2015;
€. 165,33 per rateo interesse sul residuo capitale dal 27/10/2015 al 17/11/2015.
Il credito pertanto trae origine dal contratto di mutuo ipotecario di originari €.
45.225,61, da rimborsarsi mediante n. 177 rate mensili di ammortamento e n. 3 rate mensili di preammortamento tra la e Controparte_3 Parte_6
Il contratto di mutuo stipulato in data 26/06/2012 prevedeva un tasso di interesse fisso annuo nominale del 7% ed un tasso di mora (art. 8 condizioni generali), nella misura del tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti.
Non essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto è stato sottoposto ad esecuzione il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria.
Avverso l'esecuzione così promossa, era proposta opposizione con preliminare istanza di sospensione.
Pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio su tale istanza, il GE con ordinanza del 30.4.2018 rigettava la stessa ed assegnava il termine per la riassunzione del giudizio di merito.
^^^
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, la domanda attrice costituisce un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestandosi il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento all'ammortamento c.d. “alla francese”, applicato nel caso di specie, la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito che “in termini teorici, peraltro, il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio
2015).
E' tuttavia possibile che la banca calcoli gli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento non soltanto sulla quota capitale ma anche sulla quota interessi.
In tal caso si genererebbe, quindi, un fenomeno anatocistico vietato.
Ad ogni modo, considerato che nella fattispecie in esame la società opposta ha richiesto la restituzione del solo capitale oggetto del finanziamento, sul quale applicare gli interessi moratori, è evidente l'insussistenza di qualsiasi fenomeno anatocistico.
^^^
È infondata la doglianza secondo cui il tasso degli interessi moratori sarebbe usurario.
Nel prospettare la doglianza, l'opponente richiama la perizia di parte versata in atti.
In pratica, nella prospettazione dell'opponente il confronto viene fatto tra il tasso di mora pattuito ed il tasso soglia degli interessi corrispetti vi.
Detta operazione risulta in contrasto con quanto statuito dalle più re centi sentenze di legittimità che ritengono che “il tasso soglia morato rio” sia più elevato del tasso soglia ordinario.
Pagina 3 di 7 La sentenza della Cassazione n. 26286/2019 ha ritenuto che il tasso di interesse moratorio è usurario solo quando supera il tasso soglia degli interessi corrispettivi maggiorato del “tasso di soglia di mora”, pari alla media dei tassi convenzionali di mora.
Conferma quest'ultima impostazione la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020 per la quale la verifica dell'usurarietà del tasso moratorio convenzionale non andrebbe effettuata confrontando il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia ordinario, bensì aumentando il TEGM della maggiorazione media dei tassi di mora pattuiti rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, come rilevata dalla Banca d'Italia, in 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale.
Né il superamento del tasso soglia avverrebbe sommando agli inte ressi moratori le spese e commissioni del contratto di finanziamento.
Spesso nelle perizie dei consulenti di parte tale operazione avviene sommando il differenziale tra TAEG e TAN al tasso degli interessi moratori.
Tuttavia le spese e le commissioni vanno sommate agli interessi corri spettivi perché costituiscono un costo del finanziamento;
gli interessi moratori, invece, costituiscono una sanzione per l'inadempimento per cui non avrebbe senso aggiungervi le spese e le commissioni del finanziamento.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 27442/2018, affermando che “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia”, senza aggiungervi punti percentuali derivante dalla sommatoria con altri costi.
Infine l'opponente, anche qui richiamando la perizia di parte, sostiene che il calcolo del TEGM va effettuato tenendo conto degli interessi, delle spese, commissioni e remunerazioni pattuiti e praticati in concreto ed a qualsiasi titolo corrisposti, compresi gli interessi moratori.
Anche questa operazione non è corretta, come sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità, spesso equivocata sul punto.
La nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9/1/2013 non ri chiede, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
Pagina 4 di 7 Neppure l'ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017 afferma che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debbano sommare tasso moratorio e tasso corrispettivo.
Tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia impugnata nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, senza procedere alla verifica dell'usurarietà dei singoli tassi.
Conferma l'impostazione di cui innanzi anche la citata sentenza della Cassazione n.
27442/2018 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I.
7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali", confermando che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma specificando che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto a parte, quindi senza sommarlo al tasso di interessi corrispettivo.
Le più recenti sentenze di legittimità sopra citate (Cass. n. 26286/2019 e Cass. S.U.
n. 19597/2020), si pongono sulla stessa linea ritenendo, come visto, che “il tasso soglia moratorio” sia più elevato del tasso soglia ordinario.
Ed invero le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 19597/2020, hanno chiarito che qualora si volesse comprendere nel tasso soglia gli interessi moratori, si dovrebbe adoperare la seguente formula: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) o, più sinteticamente, (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4).
L'infondatezza delle prospettazioni dell'opponente emergono dalle conclusioni cui
è pervenuto il CTU che questo giudice ritiene senz'altro di poter fare propria - sia in relazione ai metodi d'indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni raggiunte (Cass. 30.1.2003 n. 1512), nella specie “Dallo sviluppo della formula enunciata, considerando i parametri su richiamati, si è ottenuto un T.A.E.G. pari al 7,83 %, che, confrontato con il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di stipula del contratto di mutuo (per le operazioni di mutuo con garanzie reali a tasso fisso) pari al 9,9375% (all. 2), risulta essere inferiore al tasso usura.
Pertanto, a parere del sottoscritto perito, per quanto riguarda il mutuo in questione si può stabilire che la banca nel caso di specie non abbia applicato tassi superiori al c.d. tasso soglia”. “Il presente elaborato ha preso ad esame il solo
Pagina 5 di 7 contratto di mutuo ipotecario, non essendo stata depositata in atti la documentazione relativa agli altri contratti. Per quanto attiene il tasso pattuito, lo stesso nel contratto di mutuo oggetto di causa non ha mai superato nel periodo di riferimento il tasso soglia”.
In relazione a quanto dedotto dagli opponenti in sede di memoria conclusionale in merito alle risultanze della CTP, deve rilevarsi che, avendo il giudizio ad oggetto una ipotesi di responsabilità contrattuale, provato il titolo, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale prova non può certo essere fornita attraverso una CTP, costituente mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II.
Ord. 24 agosto 2017, n. 20347), dovendo, invece, essere prodotta mediante documentazione idonea a dimostrare quanto eccepito ivi compreso i residui contratti, documentazione di cui non v'è traccia in atti.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (fase di studio euro 600,00, fase introduttiva euro 600,00, fase istruttoria euro 1.100,00, fase decisionale euro 1.100,00)
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1616/2028 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 3.300,00 per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 28 ottobre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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