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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 239 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(Cod. Fisc.: ) e (Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Salaria per Roma n.9 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Alessandro Brucchietti che li rappresenta e difende come da delega rilasciata su foglio separato in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Maddaloni (CE) il 26.10.1996, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1996, parte 2, serie A, n. 224), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...], ed in data 22.10.2004. Persona_1 Persona_2
è al momento disoccupato e svolge attività di lavoratrice dipendente Parte_1 Parte_2
c/o ed è titolare della Ditta Individuale e gode di un reddito medio annuo imponibile di €. CP_1
299.200 circa.
I coniugi sopra indicati, deducendo l'intollerabilità della convivenza, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e saranno liberi di fissare la residenza dove vorranno;
2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale, comunque, reciprocamente rinunciano;
3) il figlio maggiorenne, dimorato per lavoro in Bologna, risulta economicamente autosufficiente. Pertanto, nulla, Per_1 allo stato, dovrà disporsi in ordine all'affidamento ed al mantenimento dello stesso. Per_
4) la GL , maggiorenne, è studente universitaria alla facoltà di psicologia e filosofia a Perugia, città dove dimora, pur risultando residente in [...], presso l'abitazione familiare. Pertanto, nulla, allo stato, dovrà disporsi in ordine all'affidamento. In ordine al mantenimento della stessa, non economicamente autosufficiente, il padre,
SI. , verserà alla GL l'importo di €. 200,00 mensili;
Parte_1
Per_ 6) le spese straordinarie per la GL , in linea con il Protocollo del Tribunale di Rieti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno;
5) il SI. ha provveduto, anteriormente al deposito del presente atto, al prelievo di tutti i suoi beni personali Parte_1 asportandoli dall'abitazione della SI.ra sita in Rieti al Viale Fassini n. 24; Parte_2
6) gli istanti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
All'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate tenuto conto della situazione economica delle parti e dell'attuale stato di disoccupazione del padre.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese data la domanda congiunta delle parti rappresentata da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Maddaloni (CE) il 26.10.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Maddaloni (CE) (anno 1996, parte 2, serie A, atto n. 224);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(Cod. Fisc.: ) e (Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Salaria per Roma n.9 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Alessandro Brucchietti che li rappresenta e difende come da delega rilasciata su foglio separato in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Maddaloni (CE) il 26.10.1996, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1996, parte 2, serie A, n. 224), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...], ed in data 22.10.2004. Persona_1 Persona_2
è al momento disoccupato e svolge attività di lavoratrice dipendente Parte_1 Parte_2
c/o ed è titolare della Ditta Individuale e gode di un reddito medio annuo imponibile di €. CP_1
299.200 circa.
I coniugi sopra indicati, deducendo l'intollerabilità della convivenza, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e saranno liberi di fissare la residenza dove vorranno;
2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale, comunque, reciprocamente rinunciano;
3) il figlio maggiorenne, dimorato per lavoro in Bologna, risulta economicamente autosufficiente. Pertanto, nulla, Per_1 allo stato, dovrà disporsi in ordine all'affidamento ed al mantenimento dello stesso. Per_
4) la GL , maggiorenne, è studente universitaria alla facoltà di psicologia e filosofia a Perugia, città dove dimora, pur risultando residente in [...], presso l'abitazione familiare. Pertanto, nulla, allo stato, dovrà disporsi in ordine all'affidamento. In ordine al mantenimento della stessa, non economicamente autosufficiente, il padre,
SI. , verserà alla GL l'importo di €. 200,00 mensili;
Parte_1
Per_ 6) le spese straordinarie per la GL , in linea con il Protocollo del Tribunale di Rieti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno;
5) il SI. ha provveduto, anteriormente al deposito del presente atto, al prelievo di tutti i suoi beni personali Parte_1 asportandoli dall'abitazione della SI.ra sita in Rieti al Viale Fassini n. 24; Parte_2
6) gli istanti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
All'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate tenuto conto della situazione economica delle parti e dell'attuale stato di disoccupazione del padre.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese data la domanda congiunta delle parti rappresentata da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Maddaloni (CE) il 26.10.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Maddaloni (CE) (anno 1996, parte 2, serie A, atto n. 224);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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