Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1950 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1950/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LARONCA LUCA BATTISTA e LONGO Parte_1
MARIA CARMELA
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1
ANNA
Resistente
Risarcimento danni da usura psico-fisica;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 15.02.2023, l'istante in epigrafe indicato, dipendente dal 01/09/1993 al 05/02/2023 di , con profilo professionale di Dirigente veterinario, con inquadramento nel CCNL CP_1
Comparto Sanità della Dirigenza, premesso di aver effettuato, su richiesta della parte datoriale, turni di pronta disponibilità in misura superiore a dieci nei mesi intercorsi nel periodo dal gennaio 2014 al febbraio 2023, così eccedenti il limite mensile stabilito dall'art. 17, co. 4, del CCNL Dirigenti Medici e Veterinari del 03/11/2005, per complessivi turni n. 897, ha lamentato di non avere fruito di periodi di riposo adeguati e di non avere potuto godere a pieno del proprio tempo extralavorativo, dovendosi rendere prontamente reperibile anche oltre i limiti previsti dal CCNL di categoria.
Ha, poi, segnalato come (ratione temporis poi confluita nella dal CP_1 Parte_2 CP_1
01/01/2007) sino all'anno 2007 avesse provveduto a corrispondere a tutti i dirigenti un'indennità di
€ 60,00 per ogni turno di pronta disponibilità effettuato in misura eccedente il numero di dieci per mese, in virtù di un accordo sindacale sottoscritto con le OO. SS. nell'anno 2006, così riconoscendo un aumento di € 39,34 rispetto ai € 20,66 pagati a titolo di indennità per i primi dieci turni svolti nel mese, salvo, tuttavia, successivamente all'anno 2007, compensare anche i turni di pronta disponibilità eccedenti i dieci mensili con la minor somma di € 20,66, in violazione del cennato dettato contrattuale. Pertanto, ha rivendicato le somme differenziali spettanti in virtù dell'accordo sindacale del 2006, quantificate nell'importo di € 36.992,93 (pari a € 39,34 in più per 897 turni in eccesso), per il periodo gennaio 2104 - febbraio 2023.
Dolendosi, dunque, della violazione dell'art. 17, co. 4, del CCNL di categoria, nonché dell'accordo sindacale del 2006 e, in ogni caso, dell'illegittimità della condotta dell'azienda sanitaria convenuta adottata in violazione dell'art. 36 Cost., per le conseguenze patite in termini di mancato riposo, ha chiesto la condanna dell'azienda datrice di lavoro al pagamento in proprio favore della somma di € 36.992,93, in subordine anche a titolo risarcitorio, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre ad accessori come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Cont Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Come visto, parte ricorrente ha allegato di avere effettuato, su richiesta della parte datoriale, turni di pronta disponibilità in misura superiore a 10 mensili nel periodo dal gennaio 2014 al febbraio 2023, così eccedenti il limite stabilito dall'art. 17, co. 4, del CCNL Dirigenti Medici e Veterinari del 03/11/2005, lamentando di non avere fruito di periodi di riposo adeguati e di non avere potuto godere a pieno del proprio tempo extralavorativo, dovendosi rendere prontamente reperibile anche oltre i limiti previsti dal CCNL di categoria.
Occorre premettere che l'art.17 del CCNL Dirigenza Medica del 03/11/2005 prevede:
“1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996”.
Appare, ora, utile riportare quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di esegesi della disposizione contrattuale sopra richiamata, secondo cui:
“6. Ai fini dell'interpretazione della disposizione contrattuale in oggetto deve ricordarsi (v., ex aliis, Cass., n. 24699 del 2021) che nella ricerca della volontà delle parti assume valore fondamentale l'elemento letterale, sia pure esaminato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 c.c.: infatti, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione testuale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone e non già una parte soltanto. Il tutto va valutato sempre tenendo presente lo scopo pratico perseguito dalle parti.
7. L'art. 17 del CCNL 2002-2005, Comparto sanità, dirigenza medico-veterinaria, disciplina il "servizio di pronta disponibilità"; analoga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti (art. 20 del
CCNL 5 dicembre 1996 e art. 16, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000) e successivi (CCNL 19 dicembre 2019, art. 27, comma 6).
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il servizio di pronta disponibilità "è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui (...)".
L'art. 17, comma 4, stabilisce che "il servizio di pronta disponibilità ha di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese".
Il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisce che la pronta disponibilità dà diritto ad un'indennità, modulata secondo l'orario prestato. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
8. La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale. Si è così affermato che l'art. 17, comma 5, nel prevedere il diritto, del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione, di percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, di usufruire d'un corrispondente recupero orario, non esclude che l' sanitaria debba inoltre garantire al medico, anche senza sua Pt_3 richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile (Cass. n. 5465 del 2016).
… omissis … Con l'ordinanza n. 28938 del 2019, proprio in sede di interpretazione dell'art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002-2005, si è affermato che la proposizione
"di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l'ipotesi di abuso.
8.1. Va poi rilevato che l'ordinanza n. 436 del 2021 (si v. anche Cass. 25380 del 2017), in relazione alla disciplina contrattuale dei turni di pronta disponibilità del personale infermieristico (art. 7 del
CCNL, Comparto sanità del 20 settembre 2001), ha statuito che in tema di servizio di pronta disponibilità il limite ai sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva;
il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall'art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.
E' poi rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità.
9. Dunque, dall'interpretazione dell'art. 17, comma 4, sia in ragione del tenore letterale già di per sé chiaro, ma anche considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati, nonché i principi già affermati da questa Corte, l'art. 17 del CCNL non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto ai dieci mensili previsti "di regola", che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari. Pertanto, anche per i turni prestati in eccedenza va riconosciuta l'indennità di cui all'art. 17, comma
5, che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia e che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e continuativa (Cass., S.U., 9279 del 2016).
… omissis … E' pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli, ma, proprio a conferma di tale principio, si
è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto, come avvenuto per l'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità (si v., Cass., n. 16855 del 2021, e giurisprudenza nella stessa richiamata).
Tale principio vale anche per i turni di pronta disponibilità (oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria), di talché questi ultimi, allorché l'Azienda ha inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall'art. 17, comma 4, del CCNL, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio. 10. In ragione delle argomentazioni sopra esposte, va quindi affermato che la previsione (contenuta nell'art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005) secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili stabilito "di regola" dall'art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, 2002/2005 va corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo CCNL, senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022, n. 36839).
È stato, altresì, osservato “che in base a consolidati orientamenti di questa Corte la normativa contrattuale del settore (nella specie: art. 17, comma 4, del CCNL 2002-2005, di contenuto analogo a norme contrattuali precedenti) secondo cui "di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese", non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l'ipotesi di abuso (per numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze), di cui in giudizio si può vagliare a contrarietà alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13935; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380); che, peraltro, in base ad altro fermo indirizzo - ricordato nella sentenza impugnata - la reperibilità anche "passiva", prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, pertanto il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, anche se limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice (Cass. 19 novembre 2008, n. 27477; Cass. 28 giugno 2011, n. 14288)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, n. 28938).
Del resto, nell'ambito di una controversia in cui l'oggetto del contendere riguardava la denunziata illegittimità della richiesta di prestazioni di pronta disponibilità assicurate dal lavoratore nel tempo perché avvenuta in misura abnorme rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva ed il danno che da ciò sarebbe derivato, Cass. civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934 ha significativamente affermato:
“in proposito, questa S.C., interpretando analoga norma dell'Area medica, ha fissato il principio, da prendere a base del ragionamento da svolgere in questa sede, in forza del quale la previsione secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal CCNL di comparto nel senso che "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese") va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;
pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci
(qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo CCNL (qui, art. 7, comma 6, CCNL comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938; 3.1 si possono poi richiamare altri precedenti, dai quali emerge la distinzione tra varie situazioni, differenziate anche dalla natura dei riposi spettanti e rispetto al cui diritto si postula la violazione, nel senso complessivo che possono esservi:
- riposi il cui mancato riconoscimento, con richiesta della prestazione, non è in sé illecito, perché la contrattazione collettiva non nega la possibilità che ciò accada, pur imponendo il riconoscimento di un corrispettivo retributivo, talora maggiorato ed eventualmente anche recuperi compensativi (casi di cui è menzione in Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 8 novembre 2019, n. 28938);
- riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e/o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno (ancora Cass. 24563/2016 cit.; Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710; Cass. 10 maggio 2019, n. 12538); il caso di specie intercetta una variante ulteriore della prima ipotesi, non ignota ad altri precedenti
(v. Cass. 5 agosto 2020, n. 16711, in tema di straordinario dei medici, ma anche la massima citata di Cass. 36839/2022 cit.), perché la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, a far sorgere il diritto al risarcimento in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (Cost., art. 35 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore che deriva dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
in sostanza, in casi come quello di specie, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come "di regola", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo;
3.2 tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa;
a questo proposito, il ragionamento della Corte territoriale, oltre all'errore sul numero normale di turni (sei, invece che dieci), ha ritenuto non eccessivo un numero di essi che, mediamente, si è attestato attorno a dieci turni eccedentari mensili (120 annui, afferma infatti la Corte territoriale), ovverosia su un'entità quantitativa che, al di là della determinazione esatta che qui non può avere corso, si colloca manifestamente al di fuori da ogni proporzione;
è vero che, trattandosi di prestazione di mera disponibilità, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione esorbitante è comunque tale da interferire senza alcun dubbio sulla vita privata dell'interessato, condizionata per quasi metà del mese (i sei turni regolamentari, più i dieci aggiuntivi) nel proprio libero svolgimento;
l'affermazione della Corte territoriale secondo cui quella richiesta di turni fosse di "non eccessiva entità", è manifestamente irragionevole e coglie nel segno la censura del ricorrente sotto il profilo della violazione della norma collettiva, nel senso che quest'ultima, nel fissare un parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui "ictu oculi" i turni fatti svolgere sono al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa;
qui non è problema di valutazioni di merito, perché le misure dell'accaduto sono tali da valicare senza altre possibilità il limite - se si vuole poi comunque imposto anche da regole di buona fede che fanno della proporzionalità rispetto alla vicenda reale il proprio fondamento ultimo - che è implicito nella previsione collettiva;
3.3 è quindi indubbio che il profilo dell'inadempimento sia stato mal apprezzato e che la norma collettiva non consenta di individuare un diritto dell'ente sanitario di richiedere prestazioni con tali abnormi modalità quantitative;
4. conclusioni non diverse valgono sotto il profilo del danno;
i precedenti di questa S.C. sono chiari nel precisare che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno- conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, di cui non vi è traccia nelle difese del ricorrente, qualora venga in gioco la violazione (in una delle forme di cui si è sopra detto al punto 3.1) del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass.
14710/2015; Cass., 16398/2004 citt.); nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi che almeno in media sono stati pari a circa metà di ogni mese, se non di più, si è determinata una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro;
ma poi, riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine;
non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (Cost., art. 2) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3), oltre che di riconoscimento in fonti Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429 del 1923); tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, dunque, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale;
4.1 questione diversa, rispetto alla quale valgono evidentemente cauti apprezzamenti di natura equitativa, è quella delle modalità di stima di tale danno, ma non si può dire che il pregiudizio non sia stato dimostrato, perché si è determinata in sé l'alterazione di una dinamica personale - quella del distanziamento dal lavoro in direzione del riposo - la cui tutela è indefettibile sulla base dei parametri di principio sopra richiamati;
5. neppure ha rilievo, sotto il profilo dell'inadempimento datoriale, il fatto che il lavoratore non abbia mai mosso rilievi rispetto alle richieste di assicurazione di quella pronta disponibilità; la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (v. Cass. 12538/2019 cit.);”.
Ancor più di recente, Cass. civile sez. lav., 04/01/2024, n. 261, secondo cui “ … l'art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005 va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito "di regola" dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002-2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.
Peraltro, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato - nel caso di turni festivi - da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.
10. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il tetto previsto dall'art. 17 del CCNL 2002/2005 non costituisce un limite invalicabile ed affermato che le possono imporre ai Parte_4 dirigenti medici in servizio "turni eccedenti" legittimamente ed esaustivamente remunerati con l'indennità prevista dalla fonte pattizia, ha riconosciuto in concreto l'abuso commesso e lo stress psicofisico cagionato al dipendente in ragione del carattere continuativo ed ininterrotto della sua adibizione a turni di reperibilità eccedenti i 10 mensili e per dieci anni e della specificità dell'attività svolta, in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede (ipotesi in cui è possibile il ricorso agli strumenti di carattere risarcitorio qualora dalla condotta datoriale sia derivato un danno anche non patrimoniale al dipendente), così facendo corretta applicazione di tali principi.”.
Calando i suesposti principi nella fattispecie che ci occupa, si osserva che l'odierno istante, su richiesta della parte datoriale, ha effettuato turni di pronta disponibilità in misura superiore ai dieci mensili nel periodo dal gennaio 2014 al febbraio 2023, così eccedenti il limite stabilito dall'art. 17, co. 4, del CCNL Dirigenti Medici e Veterinari del 03/11/2005, per complessivi turni n. 897 analiticamente indicati in ricorso.
Le circostanze in fatto - che, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica ed efficace contestazione da parte della resistente (v. infra) - risultano dalla documentazione prodotta (cfr. fogli di presenza al lavoro straordinario in pronta disponibilità e cartellini marcatempo in atti) la quale dimostra che parte ricorrente, come analiticamente dedotto in ricorso (v. tabelle analitiche da pag. 8 a pag. 42 dell'atto introduttivo del giudizio), nel complessivo periodo dal gennaio 2014 al febbraio 2023, ha effettuato n. 897 turni di pronta disponibilità eccedenti il limite di dieci turni mensili stabilito dall'art. 17, co. 4, del CCNL di categoria.
Al riguardo, le obiezioni mosse da parte resistente - che si appuntano, particolarmente, sulla entità della media dei turni di pronta disponibilità eccedenti il limite mensile, nonché sulla distinzione tra turni di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva) e turni di reperibilità passiva -vanno disattese in considerazione del dato documentale relativo alla media mensile dei turni di reperibilità complessivamente effettuati dalla parte ricorrente, che si attesta all'incirca su n. 20 turni per mese, nonché alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati (v., in particolare, Cass. civile sez. lav., 21/07/2023, n. 21934, secondo cui “è vero che, trattandosi di prestazione di mera disponibilità, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione esorbitante è comunque tale da interferire senza alcun dubbio sulla vita privata dell'interessato, condizionata per quasi metà del mese (i sei turni regolamentari, più i dieci aggiuntivi) nel proprio libero svolgimento;
”).
Invero, nell'ipotesi in esame, tenuto conto dell'entità dei turni complessivamente effettuati dal ricorrente nel periodo in causa, nonché di quelli eccedenti il limite mensile di dieci, non può non ravvisarsi il “superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa”, dovendo reputarsi eccessivo il numero di essi che, mediamente, si è attestato attorno a dieci turni eccedentari mensili (e, dunque, mediamente, circa 20 turni mensili), “ovverosia su un'entità quantitativa che, …, si colloca manifestamente al di fuori da ogni proporzione”.
Ciò posto, si osserva che la domanda attorea - al di là dell'allegato inadempimento dell'accordo sindacale del 2006, per vero, non oggetto di produzione, ma nemmeno oggetto di qualsivoglia controdeduzione di parte resistente - ha anche ad oggetto il risarcimento del danno relativo al mancato godimento dell'adeguato riposo settimanale, atteso che l'istante ha invocato l'irrinunciabilità dello stesso.
In punto di diritto, per ragioni di completezza espositiva, giova pure richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884) in fattispecie in cui il dipendente, per le ipotesi di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva), aveva rivendicato il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi, negato dalla decisione gravata.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato:
“19. le questioni poste dal ricorrente sono già state affrontate da questa Corte (Cass. n. 33550 del 2018; n. 18655 del 2017; n. 18654 del 2017; n. 6491 del 2016; n. 5465 del 2016), che, nell'escludere la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive, ha evidenziato che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001
e l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva;
20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n.
142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
22. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
23. i principi appena richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l'art. 26 del CCNL 7.4.1999 prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
24. va osservato, altresì, che il D. Lgs. n. 66 del 2003 nel testo applicabile "ratione temporis" (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.
n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016); 25. la Corte territoriale nell'escludere il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale, si è discostata dai principi sopra richiamati;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884).
Pertanto, a fronte del rilevato inadempimento datoriale, va affermato il diritto al risarcimento del danno.
Invero, va riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno per abusiva richiesta di prestazioni di pronta disponibilità assicurate dal lavoratore nel tempo, avvenuta in misura abnorme rispetto alla regola posta dall'art. 17 del CCNL Dirigenti Medici e Veterinari del 03/11/2005, con conseguenti inevitabili ricadute sul godimento di un adeguato riposo ex art. 36 Cost..
Il ricorrente ha specificamente dedotto la mancata fruizione del riposo settimanale, fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno ...” (cfr. Cass.
1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U.
7.1.2013 n. 142).
Ne discende che al ricorrente spetta il risarcimento del danno commisurato all'aumento di € 39,34 per ciascun turno eccedente il limite dei dieci mensili rispetto all'importo di € 20,66 già percepiti a titolo di indennità, quantificato nella complessiva somma di € 36.992,93 (pari a € 39,34 per 897 turni in eccesso), per il periodo gennaio 2104 - febbraio 2023, oltre ad accessori di legge.
In proposito, appare congruo il criterio di liquidazione proposto in ricorso, atteso che è parametrato all'indennità di € 60,00 (anziché € 20,66 versati a titolo di indennità per i primi dieci turni svolti nel mese) per ogni turno di pronta disponibilità effettuato in misura eccedente il numero di dieci per mese Cont prevista in favore dei dirigenti dall'accordo sindacale del 2006, in relazione al quale nulla la convenuta ha inteso controdedurre od obiettare.
Ciò posto, per la quantificazione può farsi riferimento ai conteggi di parte sufficientemente analitici, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale da usura psico-fisica, quantificato nella complessiva somma di € 36.992,93, oltre ad accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 15.02.2023, così CP_2 provvede:
-accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento in favore della parte ricorrente del danno da usura psico-fisica, in relazione al periodo dal gennaio 2014 al febbraio 2023, da quantificarsi nella somma di € 36.992,93, oltre ad accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 3.700,00 per compensi, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella