Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/06/2025, n. 12446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12446 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5238 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto di assenza ingiustificata dal servizio Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 23.02.2022, notificato in data 05.04.2022 ed emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane –a firma del Direttore Centrale;
- della comunicazione di assenza ingiustificata emessa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 20.01.2022, notificata in data 11.03.2022 a firma del Comandante;
per il risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento di immediata sospensione, Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 29.12.2021, notificato il 29.12.2021 emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a firma del Comandante;
- ivi compreso l’invito a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di assenza ingiustificata e di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e per la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di assenza ingiustificata e di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l’accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento;
nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, intitolato “ Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico ”, convertito con modificazioni nella Legge n. 87 del 17 giungo 2021 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”;
previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giungo 2021 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio operativo alle dipendenze del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Roma, con la proposizione del presente ricorso ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata comunicata e decretato la sua assenza ingiustificata dal servizio ai sensi dell’articolo 9- quinquies , comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in quanto privo della certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
2. Il ricorrente, con il ricorso in esame, ha contestato la legittimità dei gravati atti e provvedimenti con due articolati motivi di ricorso, chiedendone l’annullamento ed esperendo altresì una domanda risarcitoria in relazione ai presunti danni subiti per effetto dell’accertamento, operato dal comandante del Comando di appartenenza in data 28 dicembre 2021, dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, dal quale è discesa la sua immediata sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
2.1. In estrema sintesi, il ricorrente con il primo motivo di ricorso ha lamentato l’illegittimità dell’operato provvedimentale dell’amministrazione resistente sull’assunto che nessun inadempimento dell’obbligo vaccinale fosse ad essa imputabile, in quanto: i) il medico curante, in data 20 dicembre 2021, gli avrebbe rilasciato un certificato medico idoneo al differimento dell’obbligo vaccinale e tale documentazione era stata prodotta al Comando di appartenenza, che la aveva illegittimamente apprezzata in maniera non favorevole; ii) il datore di lavoro, in forza di quanto previsto dall’articolo 25 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, potrebbe richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se ciò sia disposto dal medico competente.
2.1.1. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso – articolato in subordine nel caso in cui si accerti la conformità dei gravati provvedimenti alle previsioni di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, e al già citato d.-l. n. 52/2021 – ha prospettato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute in tali corpi normativi per violazione degli articoli 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36 e 117 della Costituzione, sotto tale ultimo profilo per violazione degli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo, dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dell’articolo 8 della Carta di Nizza, del regolamento 953/2021/UE e della dichiarazione di Helsinki.
2.2. Il Ministero dell’Interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in data 18 maggio 2022, si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio e con memoria depositata in pari data hanno eccepito l’infondatezza del gravame e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 18 aprile 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del gravame.
2.4. La parte ricorrente, in data 20 maggio 2025, ha depositato una istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti e degli atti depositati.
2.5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, considerata anche la citata istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
4. Ad avviso del Collegio non è meritevole di pregio il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti gravati in ragione della asserita insussistenza del contestato inadempimento dell’obbligo vaccinale ascritto alla parte ricorrente.
4.1. Innanzitutto, vale evidenziare che il certificato medico di differimento prodotto dal ricorrente non può ritenersi idoneo allo scopo previsto dall’articolo 4, comma 2, del d.-l. n. 44/2021, a mente del quale “ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita ”.
In proposito, va evidenziato che è questa la disposizione applicabile al ricorrente e non quella menzionata nel certificato medico in questione, atteso che l’articolo 3 del d.-l. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, trova applicazione al lavoro privato, come indicato nella stessa rubrica “ Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato ”.
L’articolo 4 del d.-l. n. 44/2021, infatti, detta la disciplina degli “ Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ” applicabile, ratione temporis , anche al personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4- ter e seguenti del d.-l. n. 44/2021.
4.2. Giova, poi, evidenziare che, nel caso di specie, il certificato rilasciato al ricorrente dal medico di medicina generale e poi prodotto all’amministrazione di appartenenza per giustificare il mancato possesso del c.d. green pass , riporta quanto segue “ Differito fino a completamento diagnostico dalla vaccinazione anti COVID-19, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DL. 21 settembre 2021, n. 127, in relazione alle sue concrete e documentate condizioni di salute (riservate ai sensi della normativa sul lavoro e sulla privacy) deve essere differita fino a completamento diagnostico ”.
4.3. Orbene, poiché l’articolo 4, comma 2, del d.-l. n. 44/2021 attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare lo “ accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ”, ne deriva, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che “ di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all’uopo rilasciata: l’attestazione delle ‘specifiche condizioni cliniche documentate’, quindi, non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza ‘ab externo’, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle ‘specifiche condizioni cliniche documentate’ sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al ‘pericolo per la salute’ dell’interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma ‘minima’ e ‘mediata’ della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro ‘minimo’ di ‘attendibilità’, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista (Consiglio di Stato, sentenza n. 8454, del 20.12.2021) ” (cfr. T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. III, sent. n. 2828 del 30 novembre 2023, passata in giudicato).
4.4. Nella fattispecie in esame, quindi, il certificato medico prodotto dalla parte ricorrente non documenta le specifiche condizioni cliniche che avrebbero legittimato il differimento del trattamento vaccinale, il che priva detto certificato dell’idoneità allo scopo previsto dalla legge, donde la legittimità dell’operato dell’amministrazione resistente nel disporre la gravata sospensione dal servizio sotto tale divisato aspetto, oggetto del primo profilo di censura articolato con il primo motivo di ricorso.
4.5. Il Collegio ritiene che sia del pari infondato il secondo profilo di censura articolato con il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità dei gravati provvedimenti per violazione dell’articolo 25 del d.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “ Il medico competente […] collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria […] programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’illegittimità dei gravati provvedimenti risiederebbe anche nel fatto che l’amministrazione di appartenenza non avrebbe potuto esigere l’adempimento di alcun obbligo vaccinale in relazione al virus Sars-CoV-2, poiché i medici curanti non hanno evidenziato, a riguardo, la necessità di procedere alla effettuazione dei test seriologici. Peraltro, secondo la prospettazione del ricorrente, il gravato provvedimento risulterebbe illegittimo anche perché in contrasto con gli articoli 18, comma 1, lett. d) , e 74 del d.lgs. n. 81/2008, essendo dovere del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sicché non sarebbe stato esigibile imporre, a spese dei lavoratori, l’acquisto dei dispositivi personali di protezione e l’effettuazione del tampone.
4.6. Tali profili di censura risultano infondati in quanto i gravati provvedimenti sono stati adottati in forza di disposizioni normative successive a quelle dettate dal d.lgs. n. 81/2008 e invocate dalla parte ricorrente, vale a dire l’articolo 4- ter del d.-l. n. 44/2021 (per ciò che concerne la sospensione dal servizio) e l’articolo 9- quinquies del d.-l. n. 52/2021 (quanto al provvedimento che decreta l’assenza ingiustificata dal servizio), che hanno introdotto uno specifico obbligo vaccinale per arginare il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2, che, come verrà esposto nel prosieguo, risulta anche pienamente conforme ai principi sanciti dalla Carta costituzionale.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ la sospensione del lavoratore non vaccinato è in sintonia con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro; evidenziando che, con riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e della sicurezza prescritti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dall’art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469).
Siccome il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti della parte ricorrente costituisce il presupposto – rimasto, peraltro, inoppugnato – del gravato decreto di assenza ingiustificata, la legittimità di tale provvedimento alla stregua delle considerazioni innanzi svolte e degli indirizzi pretori richiamati, rende legittimo il successivo (e gravato) provvedimento di assenza ingiustificata, stante l’inscindibile nesso di presupposizione-conseguenza che lega detti provvedimenti.
5. Il Collegio, per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, ritiene che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alle previsioni contenute nel d.-l. n. 72/2021 e nel d.-l. n. 52 del 22 aprile 2021, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36 e 117 della Costituzione, sotto tale ultimo profilo per violazione degli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo, dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dell’articolo 8 della Carta di Nizza, del regolamento 953/2021/UE e della dichiarazione di Helsinki.
5.1. In proposito, è sufficiente evidenziare che con plurime pronunce la Corte costituzionale ha già ampiamente chiarito come l’architettura normativa approntata durante l’emergenza pandemica (limitazioni alla circolazione, all’esercizio di attività economiche, all’accesso a soggetti non in possesso del green pass , obblighi di vaccinazione, sospensione dal servizio dei lavorati che non potevano esibire il green pass etc.) sia pienamente compatibile con le regole fondamentali dell’ordinamento italiano (cfr. Corte cost., sentt. nn. 188/2024 e 14 e 15 del 2023). Tale orientamento è stato poi fatto proprio in numerose pronunce del giudice amministrativo vertenti su fattispecie analoghe a quella per cui è causa, in quanto relative alla questione sostanziale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, presupposto logico-giuridico del gravato provvedimento di assenza ingiustificata (cfr., tra alcune delle pronunce più recenti, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 8636 del 5 maggio 2025; T.A.R. Lazio, sez. V, sent. n. 5025 del 10 marzo 2025).
Tali arresti della giurisprudenza costituzionale risultano suscettibili di essere estesi anche alla previsione di cui all’articolo 9- quinquies , comma 6, del d.-l. n. 52/2021, trattandosi di una disposizione normativa che si inserisce e completa il novero delle misure urgenti adottate dallo Stato italiano per fronteggiare il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2 e, quindi, possiede la medesima ratio che caratterizza le disposizioni normative scrutinate dalla Corte costituzionali e risultate costituzionalmente compatibili.
5.2. Il Collegio, inoltre, ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione sia manifestamente infondata anche in ragione del fatto che la giurisprudenza, tanto sovranazionale quanto amministrativa, ha già avuto modo di chiarire che non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni interne e quelle sovranazionali invocate con il motivo di ricorso in esame.
In particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu, 1° settembre 2021, ricorso n. 41994/21) e il Tribunale dell’Unione europea (TribUE, ord., 29 ottobre 2021, in causa T-527/21 R) hanno accertato la legittimità delle disposizioni interne adottate da diverse nazioni per limitare, con sistemi differenti, alcune libertà fondamentali in ragione dell’emergenza sanitaria, tra le quali va annoverata anche l’Italia che ha imposto l’obbligo vaccinale ed ha approntato idonee misure per rendere cogente tale obbligo, quali quelle della cui legittimità si controverte nel presente giudizio.
5.3. Peraltro, anche questo Tribunale, di recente, ha ribadito la legittimità delle disposizioni richiamate con riguardo ai profili inerenti la loro conformità con il diritto sovranazionale, affermando che “ Non vi è, invero, violazione degli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, atteso che lo stesso articolo 52 consente limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, purchè previste dalla legge e rispettose del loro contenuto fondamentale e, inoltre, le consente se necessarie e rispondenti a finalità di interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Come innanzi visto, la Corte costituzionale ha riconosciuto nell’imposizione dell’obbligo vaccinale il perseguimento di finalità di interesse generale e, in particolare, di tutela del diritto alla salute nella sua dimensione sia collettiva che individuale.
Le considerazioni svolte dal giudice delle leggi, innanzi richiamate, evidenziano, altresì, il pieno rispetto, da parte delle disposizioni legislative di cui trattasi (e, di conseguenza, dei provvedimenti amministrativi adottati in loro applicazione), del principio della proporzionalità delle misure rispetto al fine perseguito.
L’invocato articolo 8 della C.E.D.U. neppure è violato, atteso che lo stesso consente l’ingerenza dell’autorità pubblica quando essa risulti necessaria, come nella specie, alla “protezione della salute”, finalità questa non revocabile in dubbio nella normativa emergenziale in esame.
Le disposizioni legislative in esame risultano, infine, non discriminatorie e, dunque, non in contrasto con i parametri convenzionali e comunitari indicati in ricorso. Invero, come sopra esposto, le misure previste in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale sono legittimamente e ragionevolmente giustificate, in quanto si ricollegano al volontario mancato adempimento di un obbligo di sicurezza gravante sul dipendente che viene ad incidere sul rapporto sinallagmatico proprio del rapporto di lavoro e regolamentano, pertanto, una fattispecie peculiare alla quale non sono in alcun modo assimilabili quelle altre (diverse) in cui la legge prevede la corresponsione di un assegno alimentare o di una indennità pur in ipotesi di sospensione ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 6469 del 31 marzo 2025).
6. L’accertata legittimità della condotta delle amministrazioni resistenti esclude la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alle stesse, stante l’insussistenza di due indefettibili elementi strutturali della fattispecie risarcitoria aquiliana invocata dalla parte ricorrente, ossia la realizzazione di una condotta contra ius e non iure e la causazione di un danno ingiusto a danno del ricorrente.
6.1. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico e consolidato, ha in plurime occasioni affermato che la responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sono quelli sanciti dall’articolo 2043 cod. civ., vale a dire “ sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3094 del 27 marzo 2023).
6.2. Per quel che concerne l’elemento della ingiustizia del danno, nelle ipotesi di responsabilità aquiliana dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che lo stesso si correla alla dimensione sostanzialistica di tali situazioni giuridiche soggettive, per cui “ solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021). Pertanto, laddove il giudice amministrativo accerti che l’operato dell’amministrazione sia legittimo – come nel caso di specie – viene meno uno degli elementi strutturali della fattispecie risarcitoria, ossia la condotta contra ius e non iure , e, quindi, non può fondatamente essere lamentato alcun danno ingiusto a carico della parte ricorrente, non venendo proprio ad esistenza una lesione giuridicamente rilevante della sua sfera giuridica.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
8. Si ravvisa la sussistenza di giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, anche tenuto conto della natura dei contrapposti interessi coinvolti nella presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.