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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
, con l'Avv. Federico Salerno Parte_1
- attrice -
contro
con l'Avv. Leonardo Giani Controparte_1
- convenuto -
nonché contro
, con l'avv. Gerolamo Angotti Controparte_2
- terzo chiamato in giudizio -
e
con gli Avv.ti Marco Ricci e Costanza Ricci Controparte_3
- terza chiamata in giudizio -
Oggetto: responsabilità da cose in custodia pagina 1 di 10 Conclusioni: per come rassegnate a verbale all'udienza del 28 ottobre 2024 da intendersi integralmente richiamato
Fatto e diritto
In fatto
Con atto di citazione notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in data 30 maggio 2015 presso il centro sportivo
“Le Pavoniere” dove, all'uscita dei locali della presso cui aveva noleggiato Controparte_3
dei pattini a rotelle, cadeva a causa di un gradino posto alla fine della piccola rampa utilizzata dagli avventori per uscire dai locali indossando i pattini.
L'attrice ha sostenuto di aver patito una lesione permanente nella misura del 12-13% oltre ad un'invalidità temporanea e ha richiesto che il Comune venisse condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 63.007,00, oltre alle spese mediche sostenute.
Si è costituito il il quale ha preliminarmente eccepito che all'epoca dell'incidente il Controparte_1 complesso immobiliare denominato “Le Pavoniere” era gestito per effetto di un atto di Concessione-
Convenzione dall'Unione Italiana Sport per Tutti (“UISP”) su cui, pertanto, incombeva ogni obbligo di manutenzione e a cui, di conseguenza, doveva essere rivolta la domanda risarcitoria.
Nel merito il ha contestato il fatto che l'incidente si fosse verificato con le modalità asserite CP_1 dall'attrice e che, comunque, si sarebbe dovuto ricondurre alla esclusiva negligenza e/o imperizia di questa che, pur indossando dei pattini a rotelle, quindi in precarie condizioni di stabilità, non prestava la dovuta attenzione o non riusciva a controllare la propria discesa lungo la rampa.
In ogni caso il ha contestato la quantificazione dei danni proposta da parte attrice ed Controparte_1
ha istato per il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata in causa della , la stessa si costituiva evidenziando che non vi fosse prova CP_2 in merito alla dinamica dell'incidente e che in ogni caso la rampa in cui era occorsa la caduta non rientrava tra le “pertinenze” oggetto di concessione dal CP_1
Inoltre la ha chiesto di chiamare in causa la a cui aveva affidato l'uso CP_2 CP_3 Controparte_3
e la custodia di alcuni locali ricevuti in concessione dal e che aveva assunto su di se Controparte_1
anche la responsabilità per eventuali danni causati da carenze nella gestione.
pagina 2 di 10 Autorizzata la chiamata in causa della , la stessa si è costituita limitandosi ad eccepire che CP_3
tra i locali ad essa affidati fosse compresa la rampa in questione;
ragione per cui nessuna responsabilità poteva esserle imputata.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti, con ammissione della prova testimoniale e di Ctu medico legale.
La causa viene decisa dallo scrivente Giudice, subentrato all'udienza di precisazione delle conclusioni alla dott.ssa Zanda, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28 ottobre 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
pagina 3 di 10 Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
La sig.ra ha dedotto di essersi recata in data 30.05.2015 presso il complesso Le Pavonerie Parte_1
e di aver noleggiato dalla ” dei pattini a rotelle per fare un giro all'interno del Controparte_3 CP_1
Parco delle Cascine in . CP_1
pagina 4 di 10 Dopo aver indossato i pattini, nell'uscire dalla struttura e nel percorrere la rampa in cemento all'uopo predisposta, la ha assunto di essere caduta rovinosamente a terra, in quanto la suddetta Parte_1
rampa non declinava sino a raggiungere il livello del suolo, ma s'interrompeva inopinatamente ad un'altezza di diversi centimetri da quest'ultimo ed era priva delle necessarie sponde laterali e/o corrimano alle quali aggrapparsi.
Va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass.n. 17097/2010;
16056/2016; n. 19011/2017).
E ancora, pur essendo il giudice di merito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
A fondamento della domanda la difesa attorea deposita la dichiarazione resa dal testimone oculare sig.
e una fotografia rappresentativa della rampa a causa della quale si sarebbe Testimone_1
verificata la caduta:
Doc. 1
pagina 5 di 10 Doc. 2
Viene poi depositato, sempre dalla difesa attorea, il Verbale di accesso al Pronto Soccorso dell'AOU
Careggi (doc. 3) in cui si legge:
Sulla scorta di tali documenti, la ritiene provata la modalità della caduta imputata alla Parte_1
rampa in cemento rappresentata nella foto doc. 1.
In realtà dal semplice esame della documentazione de qua nulla si evince in merito alle modalità della caduta per cui è causa.
In primis dalla lettura dei docc. 2 e 3 emerge la non coincidenza del punto in cui si è verificata la caduta: 'sulla discesa (rectius rampa)” si legge nella dichiarazione, 'in strada' si legge nel Verbale di accesso al pronto soccorso.
pagina 6 di 10 La dichiarazione del teste poi, è alquanto generica poiché non precisa né se la Tes_1 Parte_1
indossasse o meno i pattini né il perché della caduta né lo imputa ad un 'difetto' della discesa (rectius rampa).
Anche le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno un tenore decisamente non convergente.
Non è in contestazione la presenza e la tipologia della rampa de qua, così come l'assenza di sponde laterali e/o corrimano, piuttosto le modalità della caduta e le lesioni riportate.
L'unico teste attoreo, sig. amico dell'attrice che si sarebbe trovato quel giorno in sua Tes_1 compagnia, ha affermato che i pattini della sig.ra s'incagliavano nel dislivello esistente tra Parte_1
la parte finale della rampa e il suolo ed ha precisato “Anche io avevo i pattini stavo dietro a lei, ho visto che è inciampata e poi a terra. Ha inciampato sulla rampa che aveva uno scalino tipo dislivello di pochi centimetri. Rivista la foto 18 dichiara: sembrerebbe che la foto a sinistra sia un prolungamento della rampa per allungarla eliminando questo dislivello ma quando siamo andati la rampa era quella di destra della foto 18.”
Foto 18
Inoltre, a domanda dell'avv.to Ricci risponde: “non ricordo di precisione se sia caduta in avanti o indietro ma il problema l'ha avuto alla schiena e quindi suppongo fosse caduta indietro, sono passati tanti anni e non ricordo nei dettagli. Quando l'ho soccorsa era supina.”.
Il teste ha dichiarato di non essere “presente quando cadde la ”, ed Testimone_2 Parte_1 ancora “…quando cadde la la rampa era come da foto 18 cioè in cemento senza prolunga Parte_1 in acciaio”.
Infine il teste ha dichiarato “la mi disse sul momento che era caduta dove Tes_3 Parte_1 finiscono i mattoni non nella rampa. Io però non l'ho vista cadere. Non ricordo se aveva i pattini ai piedi.”, “Si è vero mi ha detto così era a circa un metro e mezzo dalla fine della rampa. Mi disse di pagina 7 di 10 essere caduta lì.”, “Io avevo chiesto se aveva bisogno di soccorsi ma lei andò via col suo amico
[...]
sorridendo e tranquilla.”. Tes_1
Le su riportate deposizioni, si elidono vicendevolmente non consentendo di ritenere provata la modalità della caduta stante l'intrinseca inattendibilità del teste attoreo il quale, pur non ricordando se l'attrice fosse caduta in avanti o all'indietro, appare molto sicuro affermando i pattini della Parte_2
[.. ncagliavano proprio nel dislivello creato tra la fine della rampa ed il marciapiede.
Tale sicurezza appare allo scrivente Giudice anomala in quanto il nella dichiarazione scritta Tes_1 resa pochi mesi dopo il sinistro, descriveva genericamente la caduta della “…appena Parte_1
uscita dallo stabile sulla discesa che indirizzava alla piazzetta che poi immetteva al Parco delle
Cascine” senza alcun riferimento ai pattini ed alle cause della stessa.
Indipendentemente dal rilevato ricordo selettivo, il termine 'incagliare' rimanda all'idea di un arresto improvviso da cui scaturisce una perdita di equilibrio ed una caduta. In considerazione che la a detta del teste indossava pattini a rotelle e che al di là del dislivello Tes_4 Tes_5
rampa/marciapiede non vi fossero avvallamenti di sorta, appare poco probabile che giunti al termine della rapa le ruote dei pattini si siano fermate smettendo di girare.
Alle medesime conclusioni si giungerebbe laddove ci si focalizzasse sul termine 'inciampo' che rimanda ad un urto con i pattini contro un ostacolo che nella fattispecie de qua manca.
In realtà, tenuto conto delle lesioni riportate dalla (trauma diretto del rachide DL con Tes_4
frattura amielica D11), più che per un 'incaglio' o per un 'inciampo' la caduta (ove avvenuta con i pattini) appare compatibile più con la perdita di equilibrio non necessariamente avvenuta sulla detta rampa.
L'incaglio o l'inciampo, difatti, avrebbero presumibilmente comportato uno spostamento del peso dell'attrice in avanti e non all'indietro come riscontrato dal consulente di ufficio.
Peraltro, il ctu nominato in corso di causa ha precisato “che tale tipo di lesione (trauma diretto del rachide DL con frattura amielica D11) si sarebbe comunque verificato sia con caduta in discesa su una rampa o per caduta su zona pianeggiante” non fornendo così alcun elemento per poter collocare con certezza la caduta dell'attrice sulla rampa in parola.
Inoltre, questo Giudice non comprende come l'unico soggetto chiamato a testimoniare sia stato l'amico dell'attrice e non anche qualcuna delle altre persone presenti a detta del provvedevano Tes_1
assieme a lui a soccorrerla (vedi dichiarazione scritta . Tes_1
pagina 8 di 10 Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi – come sopra riportate – e da quanto emerge dalle prove documentali (dichiarazione e Verbale di accesso al Pronto Soccorso) non emerge con alcuna Tes_1
certezza circa la collocazione spaziale e la dinamica della caduta e quindi le cause della stessa, stante la loro estrinseca contraddittorietà.
Non si può escludere, difatti, che la sig.ra sia caduta o per essersi sbilanciata sulla rampa Parte_1 ancor prima di arrivare alla fine di essa o che abbia perso l'equilibrio mentre stava percorrendo il marciapiede una volta già scesa la rampa.
Non essendo stato accertato che la caduta si è verificata a causa del dislivello tra la pedana e il marciapiede, manca il primo termine del rapporto di causalità in relazione alla dinamica descritta in citazione non potendosi escludere che la (che non si è mai dichiarata esperta o brava Parte_1
pattinatrice) si sia procurata le lesioni finanche successivamente. Non emerge in atti che la stessa, dopo la dichiarata caduta, abbia tolto i pattini e che quindi non può escludersi che non abbia potuto cadere nuovamente in diverse circostanze di tempo e di luogo e per fatto a sé imputabile. In tal senso deporrebbe il fatto che la stessa si sia recata al pronto soccorso dopo circa 4 ore e 30 dall'evento.
Conclusivamente, le prove raccolte sono insufficienti a ritenere provato il nesso causale, il cui onere probatorio incombeva sulla parte attrice non essendo emerso che la caduta sia dipesa da un difetto della cosa in custodia.
Resta assorbita ogni ulteriore questione (domanda di manleva;
identificazione dell'effettivo gestore/custode del bene).
Le spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese legali, si apprezzano gli estremi per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti alla luce della peculiarità della vicenda sostanziale risoltasi in un rigetto per non essere stati individuati il punto esatto e la causa della caduta, del comportamento equivoco del e dei terzi chiamati in causa, nonché del rilievo che a ogni modo la TU ha CP_1
attestato la compatibilità delle lesioni col sinistro, dunque quanto meno confermando la verificazione dello stesso e le sue circostanze spaziali (caduta), salvo ovviamente quanto in precedenza esposto.
Gli oneri peritali vanno invece definitivamente addebitati alla parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA le spese legali tra tutte le parti del giudizio;
pagina 9 di 10 3) PONE le spese peritali, come liquidate con decreto dell'11-12/7/2024, definitivamente a carico di parte attrice, condannando quest'ultima a rifondere le controparti di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Firenze, lì 22 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
, con l'Avv. Federico Salerno Parte_1
- attrice -
contro
con l'Avv. Leonardo Giani Controparte_1
- convenuto -
nonché contro
, con l'avv. Gerolamo Angotti Controparte_2
- terzo chiamato in giudizio -
e
con gli Avv.ti Marco Ricci e Costanza Ricci Controparte_3
- terza chiamata in giudizio -
Oggetto: responsabilità da cose in custodia pagina 1 di 10 Conclusioni: per come rassegnate a verbale all'udienza del 28 ottobre 2024 da intendersi integralmente richiamato
Fatto e diritto
In fatto
Con atto di citazione notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in data 30 maggio 2015 presso il centro sportivo
“Le Pavoniere” dove, all'uscita dei locali della presso cui aveva noleggiato Controparte_3
dei pattini a rotelle, cadeva a causa di un gradino posto alla fine della piccola rampa utilizzata dagli avventori per uscire dai locali indossando i pattini.
L'attrice ha sostenuto di aver patito una lesione permanente nella misura del 12-13% oltre ad un'invalidità temporanea e ha richiesto che il Comune venisse condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 63.007,00, oltre alle spese mediche sostenute.
Si è costituito il il quale ha preliminarmente eccepito che all'epoca dell'incidente il Controparte_1 complesso immobiliare denominato “Le Pavoniere” era gestito per effetto di un atto di Concessione-
Convenzione dall'Unione Italiana Sport per Tutti (“UISP”) su cui, pertanto, incombeva ogni obbligo di manutenzione e a cui, di conseguenza, doveva essere rivolta la domanda risarcitoria.
Nel merito il ha contestato il fatto che l'incidente si fosse verificato con le modalità asserite CP_1 dall'attrice e che, comunque, si sarebbe dovuto ricondurre alla esclusiva negligenza e/o imperizia di questa che, pur indossando dei pattini a rotelle, quindi in precarie condizioni di stabilità, non prestava la dovuta attenzione o non riusciva a controllare la propria discesa lungo la rampa.
In ogni caso il ha contestato la quantificazione dei danni proposta da parte attrice ed Controparte_1
ha istato per il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata in causa della , la stessa si costituiva evidenziando che non vi fosse prova CP_2 in merito alla dinamica dell'incidente e che in ogni caso la rampa in cui era occorsa la caduta non rientrava tra le “pertinenze” oggetto di concessione dal CP_1
Inoltre la ha chiesto di chiamare in causa la a cui aveva affidato l'uso CP_2 CP_3 Controparte_3
e la custodia di alcuni locali ricevuti in concessione dal e che aveva assunto su di se Controparte_1
anche la responsabilità per eventuali danni causati da carenze nella gestione.
pagina 2 di 10 Autorizzata la chiamata in causa della , la stessa si è costituita limitandosi ad eccepire che CP_3
tra i locali ad essa affidati fosse compresa la rampa in questione;
ragione per cui nessuna responsabilità poteva esserle imputata.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti, con ammissione della prova testimoniale e di Ctu medico legale.
La causa viene decisa dallo scrivente Giudice, subentrato all'udienza di precisazione delle conclusioni alla dott.ssa Zanda, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28 ottobre 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
pagina 3 di 10 Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
La sig.ra ha dedotto di essersi recata in data 30.05.2015 presso il complesso Le Pavonerie Parte_1
e di aver noleggiato dalla ” dei pattini a rotelle per fare un giro all'interno del Controparte_3 CP_1
Parco delle Cascine in . CP_1
pagina 4 di 10 Dopo aver indossato i pattini, nell'uscire dalla struttura e nel percorrere la rampa in cemento all'uopo predisposta, la ha assunto di essere caduta rovinosamente a terra, in quanto la suddetta Parte_1
rampa non declinava sino a raggiungere il livello del suolo, ma s'interrompeva inopinatamente ad un'altezza di diversi centimetri da quest'ultimo ed era priva delle necessarie sponde laterali e/o corrimano alle quali aggrapparsi.
Va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass.n. 17097/2010;
16056/2016; n. 19011/2017).
E ancora, pur essendo il giudice di merito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
A fondamento della domanda la difesa attorea deposita la dichiarazione resa dal testimone oculare sig.
e una fotografia rappresentativa della rampa a causa della quale si sarebbe Testimone_1
verificata la caduta:
Doc. 1
pagina 5 di 10 Doc. 2
Viene poi depositato, sempre dalla difesa attorea, il Verbale di accesso al Pronto Soccorso dell'AOU
Careggi (doc. 3) in cui si legge:
Sulla scorta di tali documenti, la ritiene provata la modalità della caduta imputata alla Parte_1
rampa in cemento rappresentata nella foto doc. 1.
In realtà dal semplice esame della documentazione de qua nulla si evince in merito alle modalità della caduta per cui è causa.
In primis dalla lettura dei docc. 2 e 3 emerge la non coincidenza del punto in cui si è verificata la caduta: 'sulla discesa (rectius rampa)” si legge nella dichiarazione, 'in strada' si legge nel Verbale di accesso al pronto soccorso.
pagina 6 di 10 La dichiarazione del teste poi, è alquanto generica poiché non precisa né se la Tes_1 Parte_1
indossasse o meno i pattini né il perché della caduta né lo imputa ad un 'difetto' della discesa (rectius rampa).
Anche le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno un tenore decisamente non convergente.
Non è in contestazione la presenza e la tipologia della rampa de qua, così come l'assenza di sponde laterali e/o corrimano, piuttosto le modalità della caduta e le lesioni riportate.
L'unico teste attoreo, sig. amico dell'attrice che si sarebbe trovato quel giorno in sua Tes_1 compagnia, ha affermato che i pattini della sig.ra s'incagliavano nel dislivello esistente tra Parte_1
la parte finale della rampa e il suolo ed ha precisato “Anche io avevo i pattini stavo dietro a lei, ho visto che è inciampata e poi a terra. Ha inciampato sulla rampa che aveva uno scalino tipo dislivello di pochi centimetri. Rivista la foto 18 dichiara: sembrerebbe che la foto a sinistra sia un prolungamento della rampa per allungarla eliminando questo dislivello ma quando siamo andati la rampa era quella di destra della foto 18.”
Foto 18
Inoltre, a domanda dell'avv.to Ricci risponde: “non ricordo di precisione se sia caduta in avanti o indietro ma il problema l'ha avuto alla schiena e quindi suppongo fosse caduta indietro, sono passati tanti anni e non ricordo nei dettagli. Quando l'ho soccorsa era supina.”.
Il teste ha dichiarato di non essere “presente quando cadde la ”, ed Testimone_2 Parte_1 ancora “…quando cadde la la rampa era come da foto 18 cioè in cemento senza prolunga Parte_1 in acciaio”.
Infine il teste ha dichiarato “la mi disse sul momento che era caduta dove Tes_3 Parte_1 finiscono i mattoni non nella rampa. Io però non l'ho vista cadere. Non ricordo se aveva i pattini ai piedi.”, “Si è vero mi ha detto così era a circa un metro e mezzo dalla fine della rampa. Mi disse di pagina 7 di 10 essere caduta lì.”, “Io avevo chiesto se aveva bisogno di soccorsi ma lei andò via col suo amico
[...]
sorridendo e tranquilla.”. Tes_1
Le su riportate deposizioni, si elidono vicendevolmente non consentendo di ritenere provata la modalità della caduta stante l'intrinseca inattendibilità del teste attoreo il quale, pur non ricordando se l'attrice fosse caduta in avanti o all'indietro, appare molto sicuro affermando i pattini della Parte_2
[.. ncagliavano proprio nel dislivello creato tra la fine della rampa ed il marciapiede.
Tale sicurezza appare allo scrivente Giudice anomala in quanto il nella dichiarazione scritta Tes_1 resa pochi mesi dopo il sinistro, descriveva genericamente la caduta della “…appena Parte_1
uscita dallo stabile sulla discesa che indirizzava alla piazzetta che poi immetteva al Parco delle
Cascine” senza alcun riferimento ai pattini ed alle cause della stessa.
Indipendentemente dal rilevato ricordo selettivo, il termine 'incagliare' rimanda all'idea di un arresto improvviso da cui scaturisce una perdita di equilibrio ed una caduta. In considerazione che la a detta del teste indossava pattini a rotelle e che al di là del dislivello Tes_4 Tes_5
rampa/marciapiede non vi fossero avvallamenti di sorta, appare poco probabile che giunti al termine della rapa le ruote dei pattini si siano fermate smettendo di girare.
Alle medesime conclusioni si giungerebbe laddove ci si focalizzasse sul termine 'inciampo' che rimanda ad un urto con i pattini contro un ostacolo che nella fattispecie de qua manca.
In realtà, tenuto conto delle lesioni riportate dalla (trauma diretto del rachide DL con Tes_4
frattura amielica D11), più che per un 'incaglio' o per un 'inciampo' la caduta (ove avvenuta con i pattini) appare compatibile più con la perdita di equilibrio non necessariamente avvenuta sulla detta rampa.
L'incaglio o l'inciampo, difatti, avrebbero presumibilmente comportato uno spostamento del peso dell'attrice in avanti e non all'indietro come riscontrato dal consulente di ufficio.
Peraltro, il ctu nominato in corso di causa ha precisato “che tale tipo di lesione (trauma diretto del rachide DL con frattura amielica D11) si sarebbe comunque verificato sia con caduta in discesa su una rampa o per caduta su zona pianeggiante” non fornendo così alcun elemento per poter collocare con certezza la caduta dell'attrice sulla rampa in parola.
Inoltre, questo Giudice non comprende come l'unico soggetto chiamato a testimoniare sia stato l'amico dell'attrice e non anche qualcuna delle altre persone presenti a detta del provvedevano Tes_1
assieme a lui a soccorrerla (vedi dichiarazione scritta . Tes_1
pagina 8 di 10 Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi – come sopra riportate – e da quanto emerge dalle prove documentali (dichiarazione e Verbale di accesso al Pronto Soccorso) non emerge con alcuna Tes_1
certezza circa la collocazione spaziale e la dinamica della caduta e quindi le cause della stessa, stante la loro estrinseca contraddittorietà.
Non si può escludere, difatti, che la sig.ra sia caduta o per essersi sbilanciata sulla rampa Parte_1 ancor prima di arrivare alla fine di essa o che abbia perso l'equilibrio mentre stava percorrendo il marciapiede una volta già scesa la rampa.
Non essendo stato accertato che la caduta si è verificata a causa del dislivello tra la pedana e il marciapiede, manca il primo termine del rapporto di causalità in relazione alla dinamica descritta in citazione non potendosi escludere che la (che non si è mai dichiarata esperta o brava Parte_1
pattinatrice) si sia procurata le lesioni finanche successivamente. Non emerge in atti che la stessa, dopo la dichiarata caduta, abbia tolto i pattini e che quindi non può escludersi che non abbia potuto cadere nuovamente in diverse circostanze di tempo e di luogo e per fatto a sé imputabile. In tal senso deporrebbe il fatto che la stessa si sia recata al pronto soccorso dopo circa 4 ore e 30 dall'evento.
Conclusivamente, le prove raccolte sono insufficienti a ritenere provato il nesso causale, il cui onere probatorio incombeva sulla parte attrice non essendo emerso che la caduta sia dipesa da un difetto della cosa in custodia.
Resta assorbita ogni ulteriore questione (domanda di manleva;
identificazione dell'effettivo gestore/custode del bene).
Le spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese legali, si apprezzano gli estremi per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti alla luce della peculiarità della vicenda sostanziale risoltasi in un rigetto per non essere stati individuati il punto esatto e la causa della caduta, del comportamento equivoco del e dei terzi chiamati in causa, nonché del rilievo che a ogni modo la TU ha CP_1
attestato la compatibilità delle lesioni col sinistro, dunque quanto meno confermando la verificazione dello stesso e le sue circostanze spaziali (caduta), salvo ovviamente quanto in precedenza esposto.
Gli oneri peritali vanno invece definitivamente addebitati alla parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA le spese legali tra tutte le parti del giudizio;
pagina 9 di 10 3) PONE le spese peritali, come liquidate con decreto dell'11-12/7/2024, definitivamente a carico di parte attrice, condannando quest'ultima a rifondere le controparti di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Firenze, lì 22 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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