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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICA COSTA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale Randi n. 92
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA Controparte_1 C.F._2
BELLOSI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Le Corbusier n. 33
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 18.03.2025 e del 17.03.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. e 337 bis ss. c.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
[...] disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in atti generalizzati, alla Persona_1 Persona_2 madre sig.ra con stabile collocazione presso la stessa in Gambellara (RA), via del Dottore Parte_1
n. 12, per i motivi in fatto ed in diritto spiegati in narrativa;
2) disporre che i figli vedano il padre solo se e quando gli stessi manifesteranno in tal senso tale desiderio, secondo le loro preferenze, senza obblighi o coercizioni, ma unicamente seguendo le loro volontà, anche relativamente ai tempi di permanenza, per i motivi tutti esposti in narrativa;
3) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 ciascun figlio) da versare entro il giorno 10 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra , rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Ravenna;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a versare l'importo delle spese Controparte_1 straordinarie arretrate da ottobre 2022 a gennaio 2024 per l'importo di € 3.103,54, da detrarre gli acconti parziali versati medio-tempore;
5) assegnazione degli assegni familiari e delle detrazioni a totale favore della madre.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice voglia disporre un calendario di visite padre-figli, tale calendarizzazione sia disposta solo qualora il sig. dimostri seriamente di voler seguire un CP_1 calendario in modo stabile e continuativo e, in ogni caso, disporre che la visita sia possibile solo se i figli manifesteranno in tal senso il loro desiderio e le loro preferenze, per i motivi spiegati in narrativa.
In ogni caso disporre che l'eventuale frequentazione padre-figli debba avvenire sempre e solo nel rispetto degli impegni dei ragazzi, scolastici, sportivi e sociali, e nel rispetto delle loro necessità e inclinazioni, con l'ausilio degli assistenti sociali quantomeno nella fase iniziale”, con vittoria di spese e compensi di legge.
Con decreto di fissazione emesso in data 05.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 04.07.2024.
In data 13.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza dello 04.07.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. Controparte_1 procedeva a sentire personalmente la sig.ra e adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. i Parte_1 Per_ provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con loro collocazione presso la madre, che il diritto-dovere di visita Per_2 paterno nei confronti dei figli, in considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'ultima frequentazione con gli stessi, avvenisse sulla base degli accordi liberamente assunti dal convenuto con la sig.ra tenuto conto della volontà dei minori, che il sig. contribuisse al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli corrispondendo alla sig.ra l'importo complessivo di euro 460,00, pari ad euro 230,00 per Pt_1 ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie pagina 2 di 5 come determinate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per i due figli venisse percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
Il Giudice delegato rinviava quindi il procedimento per l'ascolto dei due figli minori all'udienza del
10.10.2024.
Stante la richiesta di parte attrice motivata dal tentativo in atto di raggiungere un accordo con la parte convenuta, il Giudice delegato, con ordinanza dello 04.10.2024, rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza del 12.03.2025.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 10.03.2025 il sig. al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito, in via definitiva, Per_ A) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza materna;
B) porre a carico di la somma di 460,00 € euro (€ 230,00 cadauno) a titolo di Controparte_1 Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e a versarsi a entro il giorno 25 Per_2 Parte_1 di ogni mese a partire dal marzo 2025;
C) porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Ravenna e corrisponderà mensilmente un contributo fisso Controparte_1 di € 50,00 dal corrente marzo 2025 ed ogni 3 mesi e effettueranno in Parte_1 Controparte_1 concerto il conteggio delle spese e il padre corrisponderà alla madre la differenza;
D) disporre che le detrazioni fiscali spettino ai genitori nella misura del 50% ciascuno mentre
l'Assegno Unico, e/o altro beneficio fiscale, venga percepito al 100% da Parte_1
E) dichiarare debitore di della omnicomprensiva somma di € 5.850,00 – Controparte_1 Parte_1 senza interessi - e tenuto al pagamento del debito in rate di € 250,00 mensili a partire dal mese successivo in cui cesserà di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_
.
F) dichiarare le spese della presente procedura integralmente compensate tra le Parti, con espressa rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, della Legge n.
247/2012”. All'udienza del 12.03.2025, ove comparivano personalmente le parti, il sig. nel riconoscersi CP_1 debitore della somma di euro 5850,00 nei confronti della sig.ra dichiarava che avrebbe cercato di Pt_1 ottenere un mutuo bancario al fine di poter saldare le proprie posizioni debitorie, inclusa quella nei confronti dell'attrice. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo di massima e chiedevano la concessione di un breve termine per precisare conclusioni congiunte, di talché il Giudice delegato rinviava il procedimento all'udienza del 19.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti depositavano le note di trattazione scritta ove precisavano le conclusioni congiunte, debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. rispettivamente nelle date Pt_1 CP_1 del 18.03.2025 e del 17.03.2025.
Con ordinanza emessa in data 22.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 5 Per_ A) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza materna;
B) porre a carico di la somma di 460 € euro (€ 230,00 cadauno) a titolo di contributo Controparte_1 Per_ al mantenimento in favore dei figli e da versarsi a entro il giorno 25 di ogni Per_2 Parte_1 mese a partire dal marzo 2025 mediante bonifico bancario;
C) porre a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Ravenna e corrisponderà mensilmente un contributo fisso Controparte_1 di € 50,00 dal corrente marzo 2025 ed ogni 3 mesi e effettueranno in Parte_1 Controparte_1 concerto il conteggio delle spese e il padre corrisponderà alla madre la differenza;
D) disporre che le detrazioni fiscali spettino ai genitori nella misura del 50 % ciascuno mentre
l'Assegno Unico, e/o altro beneficio fiscale, venga percepito al 100 % da Parte_1
E) dichiarare debitore di della omnicomprensiva somma di € 5850,00 – Controparte_1 Parte_1 senza interessi – e tenuto al pagamento del debito in rate di € 250,00 mensili a partire dal mese successivo in cui terminerà di corrispondere il contributo nel mantenimento del primo tra i figli che diverrà economicamente indipendente oppure dal momento in cui avrà termine il pagamento dei ratei di di cui al punto F); Pt_2
F) dichiarare tenuto al pagamento mensile del rateo di € 271,90 relativo del Controparte_1 finanziamento Agos n. 0000000051519868 intestato a e di cui è garante fino all'estinzione. Parte_1
G) dichiarare le spese della presente procedura integramente compensate tra le parti”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e iano meritevoli di accoglimento, Per_2 in quanto le condizioni ivi stabilite non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei minori.
Osserva il Collegio come le parti non abbiano disciplinato nelle conclusioni congiunte le modalità di frequentazione padre-figli. Posto che, dalle allegazioni di entrambe le parti, risulta che il padre non frequenti i figli da tempo, deve essere stabilito, tenuto conto anche dell'età dei minori, ad integrazione di quanto concordato dalle parti e recependo quanto già stabilito in via provvisoria, che gli incontri padre-figli vengano ripristinati e abbiano luogo sulla base degli accordi assunti dalle stesse parti, tenuto conto della volontà dei minori.
Il Collegio prende invece atto degli accordi tra le parti confluiti alle lett. F) e G) in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte del padre nei confronti dei figli minori avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- PRENDE ATTO degli accordi tra le parti di cui alle lett. F) e G) delle conclusioni congiunte;
pagina 4 di 5 - COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICA COSTA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale Randi n. 92
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA Controparte_1 C.F._2
BELLOSI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Le Corbusier n. 33
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 18.03.2025 e del 17.03.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. e 337 bis ss. c.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
[...] disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in atti generalizzati, alla Persona_1 Persona_2 madre sig.ra con stabile collocazione presso la stessa in Gambellara (RA), via del Dottore Parte_1
n. 12, per i motivi in fatto ed in diritto spiegati in narrativa;
2) disporre che i figli vedano il padre solo se e quando gli stessi manifesteranno in tal senso tale desiderio, secondo le loro preferenze, senza obblighi o coercizioni, ma unicamente seguendo le loro volontà, anche relativamente ai tempi di permanenza, per i motivi tutti esposti in narrativa;
3) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 ciascun figlio) da versare entro il giorno 10 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra , rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Ravenna;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a versare l'importo delle spese Controparte_1 straordinarie arretrate da ottobre 2022 a gennaio 2024 per l'importo di € 3.103,54, da detrarre gli acconti parziali versati medio-tempore;
5) assegnazione degli assegni familiari e delle detrazioni a totale favore della madre.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice voglia disporre un calendario di visite padre-figli, tale calendarizzazione sia disposta solo qualora il sig. dimostri seriamente di voler seguire un CP_1 calendario in modo stabile e continuativo e, in ogni caso, disporre che la visita sia possibile solo se i figli manifesteranno in tal senso il loro desiderio e le loro preferenze, per i motivi spiegati in narrativa.
In ogni caso disporre che l'eventuale frequentazione padre-figli debba avvenire sempre e solo nel rispetto degli impegni dei ragazzi, scolastici, sportivi e sociali, e nel rispetto delle loro necessità e inclinazioni, con l'ausilio degli assistenti sociali quantomeno nella fase iniziale”, con vittoria di spese e compensi di legge.
Con decreto di fissazione emesso in data 05.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 04.07.2024.
In data 13.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza dello 04.07.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. Controparte_1 procedeva a sentire personalmente la sig.ra e adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. i Parte_1 Per_ provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con loro collocazione presso la madre, che il diritto-dovere di visita Per_2 paterno nei confronti dei figli, in considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'ultima frequentazione con gli stessi, avvenisse sulla base degli accordi liberamente assunti dal convenuto con la sig.ra tenuto conto della volontà dei minori, che il sig. contribuisse al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli corrispondendo alla sig.ra l'importo complessivo di euro 460,00, pari ad euro 230,00 per Pt_1 ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie pagina 2 di 5 come determinate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per i due figli venisse percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
Il Giudice delegato rinviava quindi il procedimento per l'ascolto dei due figli minori all'udienza del
10.10.2024.
Stante la richiesta di parte attrice motivata dal tentativo in atto di raggiungere un accordo con la parte convenuta, il Giudice delegato, con ordinanza dello 04.10.2024, rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza del 12.03.2025.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 10.03.2025 il sig. al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito, in via definitiva, Per_ A) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza materna;
B) porre a carico di la somma di 460,00 € euro (€ 230,00 cadauno) a titolo di Controparte_1 Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e a versarsi a entro il giorno 25 Per_2 Parte_1 di ogni mese a partire dal marzo 2025;
C) porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Ravenna e corrisponderà mensilmente un contributo fisso Controparte_1 di € 50,00 dal corrente marzo 2025 ed ogni 3 mesi e effettueranno in Parte_1 Controparte_1 concerto il conteggio delle spese e il padre corrisponderà alla madre la differenza;
D) disporre che le detrazioni fiscali spettino ai genitori nella misura del 50% ciascuno mentre
l'Assegno Unico, e/o altro beneficio fiscale, venga percepito al 100% da Parte_1
E) dichiarare debitore di della omnicomprensiva somma di € 5.850,00 – Controparte_1 Parte_1 senza interessi - e tenuto al pagamento del debito in rate di € 250,00 mensili a partire dal mese successivo in cui cesserà di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_
.
F) dichiarare le spese della presente procedura integralmente compensate tra le Parti, con espressa rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, della Legge n.
247/2012”. All'udienza del 12.03.2025, ove comparivano personalmente le parti, il sig. nel riconoscersi CP_1 debitore della somma di euro 5850,00 nei confronti della sig.ra dichiarava che avrebbe cercato di Pt_1 ottenere un mutuo bancario al fine di poter saldare le proprie posizioni debitorie, inclusa quella nei confronti dell'attrice. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo di massima e chiedevano la concessione di un breve termine per precisare conclusioni congiunte, di talché il Giudice delegato rinviava il procedimento all'udienza del 19.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti depositavano le note di trattazione scritta ove precisavano le conclusioni congiunte, debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. rispettivamente nelle date Pt_1 CP_1 del 18.03.2025 e del 17.03.2025.
Con ordinanza emessa in data 22.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 5 Per_ A) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza materna;
B) porre a carico di la somma di 460 € euro (€ 230,00 cadauno) a titolo di contributo Controparte_1 Per_ al mantenimento in favore dei figli e da versarsi a entro il giorno 25 di ogni Per_2 Parte_1 mese a partire dal marzo 2025 mediante bonifico bancario;
C) porre a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Ravenna e corrisponderà mensilmente un contributo fisso Controparte_1 di € 50,00 dal corrente marzo 2025 ed ogni 3 mesi e effettueranno in Parte_1 Controparte_1 concerto il conteggio delle spese e il padre corrisponderà alla madre la differenza;
D) disporre che le detrazioni fiscali spettino ai genitori nella misura del 50 % ciascuno mentre
l'Assegno Unico, e/o altro beneficio fiscale, venga percepito al 100 % da Parte_1
E) dichiarare debitore di della omnicomprensiva somma di € 5850,00 – Controparte_1 Parte_1 senza interessi – e tenuto al pagamento del debito in rate di € 250,00 mensili a partire dal mese successivo in cui terminerà di corrispondere il contributo nel mantenimento del primo tra i figli che diverrà economicamente indipendente oppure dal momento in cui avrà termine il pagamento dei ratei di di cui al punto F); Pt_2
F) dichiarare tenuto al pagamento mensile del rateo di € 271,90 relativo del Controparte_1 finanziamento Agos n. 0000000051519868 intestato a e di cui è garante fino all'estinzione. Parte_1
G) dichiarare le spese della presente procedura integramente compensate tra le parti”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e iano meritevoli di accoglimento, Per_2 in quanto le condizioni ivi stabilite non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei minori.
Osserva il Collegio come le parti non abbiano disciplinato nelle conclusioni congiunte le modalità di frequentazione padre-figli. Posto che, dalle allegazioni di entrambe le parti, risulta che il padre non frequenti i figli da tempo, deve essere stabilito, tenuto conto anche dell'età dei minori, ad integrazione di quanto concordato dalle parti e recependo quanto già stabilito in via provvisoria, che gli incontri padre-figli vengano ripristinati e abbiano luogo sulla base degli accordi assunti dalle stesse parti, tenuto conto della volontà dei minori.
Il Collegio prende invece atto degli accordi tra le parti confluiti alle lett. F) e G) in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte del padre nei confronti dei figli minori avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- PRENDE ATTO degli accordi tra le parti di cui alle lett. F) e G) delle conclusioni congiunte;
pagina 4 di 5 - COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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