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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6854/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Molfetta Barbara che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Maurizio Resmini che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 08.01.2025 ed il 13.01.2025):
“Dichiarare che è divenuta economicamente indipendente ed in grado di provvedere Parte_2 al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, emessa in data 14.12.2020 dal Tribunale di Torino, R.G. 31774/2019 - revocare il contributo dovuto per il mantenimento della stessa e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
, quale contributo al mantenimento della propria figlia maggiorenne ed Parte_1 Pt_2 economicamente indipendente, con decorrenza dal mese di luglio 2024.”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17/04/2024 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 4463/2020 in punto contributo al mantenimento della figlia instando per la revoca dello stesso con decorrenza dalla data della Pt_2 domanda, con richiesta di restituzione di tutte le somme già versate dal ricorrente successivamente a tale data.
Con comparsa depositata in data 14.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti a definizione della
[...] complessiva vertenza nei termini di cui alla comparsa stessa.
Con istanza congiunta le parti chiedevano, quindi, disporsi la revoca della già fissata udienza di comparizione dinanzi al GOP per il tentativo di conciliazione, con concessione di un termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Con note scritte di udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate. All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo economico delle parti, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4463/2020 del 14.12.2020, così provvede:
DISPONE la revoca del contributo dovuto per il mantenimento della stessa e/o comunque dichiara non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo Parte_1 al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, con decorrenza Pt_2 dal mese di luglio 2024;
CONFERMA, nel resto, la sentenza di divorzio n. 4463/2020;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6854/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Molfetta Barbara che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Maurizio Resmini che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 08.01.2025 ed il 13.01.2025):
“Dichiarare che è divenuta economicamente indipendente ed in grado di provvedere Parte_2 al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, emessa in data 14.12.2020 dal Tribunale di Torino, R.G. 31774/2019 - revocare il contributo dovuto per il mantenimento della stessa e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
, quale contributo al mantenimento della propria figlia maggiorenne ed Parte_1 Pt_2 economicamente indipendente, con decorrenza dal mese di luglio 2024.”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17/04/2024 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 4463/2020 in punto contributo al mantenimento della figlia instando per la revoca dello stesso con decorrenza dalla data della Pt_2 domanda, con richiesta di restituzione di tutte le somme già versate dal ricorrente successivamente a tale data.
Con comparsa depositata in data 14.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti a definizione della
[...] complessiva vertenza nei termini di cui alla comparsa stessa.
Con istanza congiunta le parti chiedevano, quindi, disporsi la revoca della già fissata udienza di comparizione dinanzi al GOP per il tentativo di conciliazione, con concessione di un termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Con note scritte di udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate. All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo economico delle parti, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4463/2020 del 14.12.2020, così provvede:
DISPONE la revoca del contributo dovuto per il mantenimento della stessa e/o comunque dichiara non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo Parte_1 al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, con decorrenza Pt_2 dal mese di luglio 2024;
CONFERMA, nel resto, la sentenza di divorzio n. 4463/2020;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento