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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG VG 69/2025
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente relatore dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione n. 69/2025 V.G. promosso da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso la quale ex lege domicilia in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Sandro Riceputi, presso il quale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
AVVERSO il decreto della Corte di Appello di Genova, sez. I, n. cronol. 11/2025, emesso in data
14/01/2025 a definizione del giudizio RG VG 345/2024, recante accoglimento della richiesta di equa riparazione formulata ai sensi della l. 89/2001.
Esaminati gli atti del procedimento;
viste le note scritte depositate dalle parti;
osserva quanto segue:
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 20/12/2023 presso questa Corte, Controparte_1 chiedeva il riconoscimento dell'equa riparazione per la non ragionevole durata della procedura fallimentare dell'impresa della quale era titolare, che si era aperta dinnanzi al
Tribunale di Sanremo con sentenza n. 2/2004 in data 21/01/2004 e si era conclusa dinnanzi al Tribunale di Imperia in data 30/06/2023, per una durata complessiva di 19 anni, 5 mesi e 9 giorni.
Rilevato che il giudizio aveva ecceduto la durata ragionevole di 13 anni, 5 mesi e 7 giorni, il Consigliere delegato liquidava in favore del ricorrente un indennizzo pari ad 5.200,00 euro a titolo di equo indennizzo, riconoscendogli, altresì, le spese di lite.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il , chiedendo che Parte_1 fosse dichiarato inefficace in ragione della violazione dell'art. 5, c. 2 l. 89/2001, per il mancato rispetto dei termini in esso previsti. , infatti, avrebbe notificato il Controparte_1
ricorso e il decreto emesso dal Consigliere delegato oltre i termini ex lege previsti. Il
lamentava, altresì, l'assenza di ius postulandi del dott. Dott. Parte_1
non essendo la materia passibile di patrocinio da parte di praticante abilitato. Persona_1
Si costituiva nel giudizio che, ritenute fondate le argomentazioni Controparte_1
esposte dal , chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia Parte_1
del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
-.-.-.-.-.-
L'art. 5 l. 89/2001 prevede espressamente che il ricorso debba essere notificato unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, a pena di inefficacia del decreto stesso.
La giurisprudenza della Cassazione è orientata nel senso di interpretare la norma in questione in maniera strettamente aderente al dato legislativo, come si può evincere, tra le altre, da Cass. civ., sez. II, 10879/2018, secondo la quale “nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa”.
Il decreto del Consigliere delegato di questa Corte è stato depositato in data 14/01/2025 e in pari data comunicato.
La notifica del ricorso congiuntamente al decreto è avvenuta, come è possibile evincere dalla documentazione in atti, in data 17/02/2025, quindi, una volta decorsi più di 30 giorni dal deposito del provvedimento.
Deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia del decreto opposto. Questa Corte ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti, tenendo in considerazione sia il fatto che è risultato vittorioso nella fase monitoria Controparte_1
del presente giudizio, sia il fatto che ha prestato acquiescenza rispetto alle argomentazioni esposte dal Ministero della Giustizia in sede di opposizione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento della proposta opposizione, dichiara l'inefficacia del decreto opposto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Genova, 29/05/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno