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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 184/2023
All'udienza del 15/05/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv CHIARA MURACCHIOLI in sostituzione dell'avv. PEGAZZANO FERRANDO ATTILIO . Per parte resistente è presente l'avv. LAURA MAMMOLI anche in sostituzione dell' avv MICHELINI MARCO I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 22.15 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Attilio Pegazzano Ferrando Parte_1
ricorrente contro
on il patrocinio degli avv.ti Laura Mammoli e Marco Michelini Controparte_1 resistente
Oggetto: licenziamento- nullità del patto di prova
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il lavoratore riferisce di aver intrapreso un rapporto lavorativo con la società convenuta, a far data dal 8 giugno 2022 fino al 26 luglio 2022, in forza di un contratto a tempo determinato, con un periodo di prova fissato in 60 giorni, la cui scadenza era prevista per il giorno 31 maggio 2023, con qualifica di impiegato inserito nel livello III previsto dal CCNL DMO- Distribuzione Moderna Organizzata e adibito quale assistente alla regia. Deduceva l'illegittimità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni affidategli ed oggetto della prova, nonché l'eccessiva durata del patto, in quanto non proporzionata alla durata del contratto. Egli lamentava di aver svolto, nonostante la qualifica richiamata nel contratto, mansioni riconducibili al IV livello in violazione di quanto sancito nel patto di prova sottoscritto tra le parti. Il ricorrente a fronte dei fatti esposti impugnava il licenziamento intervenuto in data 26 luglio 2022 nell'ambito del periodo di prova per i motivi sopra esposti, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sua nullità/inefficacia. Si costituiva la società contestando la ricostruzione di fatto e di diritto effettuata da parte ricorrente. Tanto in ordine alla mancata indicazione delle mansioni all'interno del patto di prova, quanto al fatto che le stesse non corrispondessero alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, eccepiva poi la correttezza e la proporzionalità del termine fissato per l'espletamento della prova rispetto alla durata del contratto.
Una volta espletata l'attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito dello scambio di note conclusive e all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso è infondato.
*** Innanzitutto, occorre analizzare la normativa di rifermento, in merito al patto di prova, al fine di poter
1 definire il perimetro normativo dell'odierna controversia. Orbene, l'art. 2096 del codice civile rubricato “assunzione in prova” dispone essenzialmente che: - il patto di prova deve risultare da atto scritto;
- il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova;
- durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso;
- una volta compiuto il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva. L'articolo in parola sancisce la libera recedibilità dal rapporto di lavoro, esercitabile egualmente, da entrambe le parti. La ratio della disposizione normativa è quella di fornire al datore di lavoro un mezzo per poter saggiare le abilità e le capacità professionali nonché le attitudini del lavoratore in prova, ed al contempo l'ordinamento fornisce la possibilità di recedere dal rapporto appena instauratosi, senza dover fornire alcun tipo di giustificativo in merito alla scelta effettuata. Questa tesi, appena esposta, ha trovato conferma in sede giurisprudenziale dove è stato ribadito che il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova ha, quindi, natura discrezionale e non deve essere motivato neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Quindi, laddove il lavoratore contesti il licenziamento intervenuto durante il periodo di prova, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 dovrà provare alternativamente o il positivo superamento della prova oppure, come nel caso di specie, che il recesso sia stato determinato da un motivo illecito, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. 1180/2017; Cass. 23927/2020).
Fatta questa dovuta premessa, ed appurato che in questo caso la legittimità del licenziamento dipende esclusivamente dalla legittimità o meno del patto di prova, corre l'obbligo di esaminare i fatti di causa, così come emersi anche alla luce della documentazione allegata nonché dall'espletata istruttoria testimoniale, al fine di poter effettuare le dovute considerazioni giuridiche in merito.
-Nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni oggetto di prova.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato e che le mansioni oggetto di prova siano indicate all'interno del suddetto contratto anche mediante richiamo per relationem all'inquadramento contrattuale di rifermento meglio specificato all'interno del CCNL di categoria. Infatti, nel documento n. 2 allegato al ricorso - contenente il contratto stipulato tra le parti- si legge che “il lavoratore sarà inquadrato con la qualifica di impiegato e inserito nel III livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro DMO per essere adibito alle seguenti mansioni ASSISTENTE ALLA REGIA”. Pertanto, non manca in radice l'indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova, al più può essere posto in discussione se tali mansioni siano state sufficientemente specificate e se sia legittimo un richiamo a quanto indicato nel CCNL di riferimento. A tal proposito è opportuno richiamare quanto statuito gli sul punto “questa Corte ha più volte Parte_2 ribadito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicche', se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 1099 del 2022)”.
Questo Giudicante ritiene che quanto indicato nel contratto sia sufficiente ad individuare astrattamente le mansioni oggetto del patto di prova, dato che sia il richiamo all'inquadramento contrattuale sia la specificazione di “assistente alla regia”, hanno messo nelle condizioni il ricorrente di porre in contestazione anche la specifica attuazione delle mansioni oggetto di prova, diversamente egli non avrebbe potuto lamentare un discostamento rispetto a quanto indicato nel patto di prova, se le mansioni riconducibili al
2 suo inquadramento fossero state del tutto generiche. Diversamente, si assisterebbe allo svilimento dello stesso inquadramento contrattuale e alle mansioni indicate nelle varie declaratorie presenti nel CCNL, soprattutto con riferimento ad una figura di raccordo quale quella di “assistente alla regia”, che per sua stessa natura si pone quale anello di congiunzione tra la direzione e gli addetti alla vendita ( così come emerso in sede di istruttoria testimoniale) e che pertanto si presta ad una molteplicità di mansioni affini sia all'una che all'altra attività. Inoltre, è stato dimostrato dai testimoni sentiti (teste ) che la figura di “assistente alla Tes_1 Tes_2 regia” era nota nell'ambiente di lavoro quale figura di raccordo tra la direzione e la parte operativa e che vi era un'apposita squadra di regia in cui il ricorrente era stabilmente inserito.
-Corrispondenza tra le mansioni oggetto del patto di prova e quelle in concreto espletate I testi sentiti hanno confermato le mansioni indicate dalla parte resistente oggetto del patto di prova, in particolare i testi e , il primo dei quali ha dichiarato: “confermo che al momento dell'ingresso in Tes_1 Tes_2 negozio del ho provveduto ad illustrandogli le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dell'azienda Parte_1
, pr o a tutto il team del punto vendita e gli ho descritto le attività che avrebbe dovuto svolgere quale diretto CP_1 assistente.” È stato, altresì confermato che il ricorrente è stato introdotto in tutti i settori di attività del punto vendita e che lo stesso ha partecipato alle riunioni del Gruppo di Regia collaborando all'organizzazione e alla gestione del punto vendita. Quanto alle altre attività citate dal ricorrente, le quali non sarebbero compatibili con le mansioni oggetto del patto di prova, a titolo di esempio la pulizia del pavimento, in sede di istruttoria il teste Tes_2 sentito sul punto ha dichiarato che : “la pulizia del punto vendita era affidata ad una ditta esterna Oceania Service;
poteva capitare che nello scarico della merce si sporcasse il pavimento e quindi doveva essere pulito e pertanto qualsiasi dipendente, compreso il Capo Negozio, doveva/deve pulire in quanto il negozio deve essere sempre pulito ed ordinato” . Peraltro, sempre in sede di istruttoria, queste attività sono si emerse, ma con una frequenza pressoché sporadica. Infatti, l'unico teste che ha confermato le mansioni dedotte dal ricorrente è stato un cliente, il quale ha riferito che in alcune occasioni ha visto il ricorrente intento nelle suddette attività. Dichiarazioni di per sé non sufficienti a provare un discostamento effettivo rispetto a quanto sancito nel contratto stipulato tra le parti.
Eccessiva durata del patto di prova Riallacciandoci alla normativa sopra richiamata, possiamo constatare come la stessa non fissi una durata massima della prova, la quale genericamente è fissata all'interno dei contratti collettivi. Tuttavia, una durata massima del periodo di prova è astrattamente evincibile dall'art. 10 della Legge n. 604/1966 che per i lavoratori in prova prevede l'estensione della tutela contro i licenziamenti quando l'assunzione divenga definitiva, e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto. Vi è poi il dall'art. 7 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n.104 il quale, oltre a ribadire quanto indicato nell'art. 10 della Legge n. 604/66 dispone che: “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.” Orbene, nel caso di specie il periodo di prova è stato fissato in 60 giorni a fronte di un rapporto di lavoro a tempo determinato di circa un anno. Tale periodo è compatibile con quanto indicato all'interno della contrattazione collettiva di settore (art. 105 del CCNL documento n. 3 del ricorso) ed appare a questo Giudicante proporzionato rispetto alla durata e alle mansioni cristallizzate all'interno del contratto. Inoltre, si fa presente che l'ultima disposizione normativa richiamata, è stata introdotta nel nostro ordinamento successivamente alla stipula del contratto intervenuto tra le parti.
Per i motivi sopra esposti il presente ricorso deve essere rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, avendo riguardo al relativo scaglione di valore con applicazione dei minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 184/2023
All'udienza del 15/05/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv CHIARA MURACCHIOLI in sostituzione dell'avv. PEGAZZANO FERRANDO ATTILIO . Per parte resistente è presente l'avv. LAURA MAMMOLI anche in sostituzione dell' avv MICHELINI MARCO I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 22.15 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Attilio Pegazzano Ferrando Parte_1
ricorrente contro
on il patrocinio degli avv.ti Laura Mammoli e Marco Michelini Controparte_1 resistente
Oggetto: licenziamento- nullità del patto di prova
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il lavoratore riferisce di aver intrapreso un rapporto lavorativo con la società convenuta, a far data dal 8 giugno 2022 fino al 26 luglio 2022, in forza di un contratto a tempo determinato, con un periodo di prova fissato in 60 giorni, la cui scadenza era prevista per il giorno 31 maggio 2023, con qualifica di impiegato inserito nel livello III previsto dal CCNL DMO- Distribuzione Moderna Organizzata e adibito quale assistente alla regia. Deduceva l'illegittimità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni affidategli ed oggetto della prova, nonché l'eccessiva durata del patto, in quanto non proporzionata alla durata del contratto. Egli lamentava di aver svolto, nonostante la qualifica richiamata nel contratto, mansioni riconducibili al IV livello in violazione di quanto sancito nel patto di prova sottoscritto tra le parti. Il ricorrente a fronte dei fatti esposti impugnava il licenziamento intervenuto in data 26 luglio 2022 nell'ambito del periodo di prova per i motivi sopra esposti, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sua nullità/inefficacia. Si costituiva la società contestando la ricostruzione di fatto e di diritto effettuata da parte ricorrente. Tanto in ordine alla mancata indicazione delle mansioni all'interno del patto di prova, quanto al fatto che le stesse non corrispondessero alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, eccepiva poi la correttezza e la proporzionalità del termine fissato per l'espletamento della prova rispetto alla durata del contratto.
Una volta espletata l'attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito dello scambio di note conclusive e all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso è infondato.
*** Innanzitutto, occorre analizzare la normativa di rifermento, in merito al patto di prova, al fine di poter
1 definire il perimetro normativo dell'odierna controversia. Orbene, l'art. 2096 del codice civile rubricato “assunzione in prova” dispone essenzialmente che: - il patto di prova deve risultare da atto scritto;
- il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova;
- durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso;
- una volta compiuto il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva. L'articolo in parola sancisce la libera recedibilità dal rapporto di lavoro, esercitabile egualmente, da entrambe le parti. La ratio della disposizione normativa è quella di fornire al datore di lavoro un mezzo per poter saggiare le abilità e le capacità professionali nonché le attitudini del lavoratore in prova, ed al contempo l'ordinamento fornisce la possibilità di recedere dal rapporto appena instauratosi, senza dover fornire alcun tipo di giustificativo in merito alla scelta effettuata. Questa tesi, appena esposta, ha trovato conferma in sede giurisprudenziale dove è stato ribadito che il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova ha, quindi, natura discrezionale e non deve essere motivato neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Quindi, laddove il lavoratore contesti il licenziamento intervenuto durante il periodo di prova, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 dovrà provare alternativamente o il positivo superamento della prova oppure, come nel caso di specie, che il recesso sia stato determinato da un motivo illecito, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. 1180/2017; Cass. 23927/2020).
Fatta questa dovuta premessa, ed appurato che in questo caso la legittimità del licenziamento dipende esclusivamente dalla legittimità o meno del patto di prova, corre l'obbligo di esaminare i fatti di causa, così come emersi anche alla luce della documentazione allegata nonché dall'espletata istruttoria testimoniale, al fine di poter effettuare le dovute considerazioni giuridiche in merito.
-Nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni oggetto di prova.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato e che le mansioni oggetto di prova siano indicate all'interno del suddetto contratto anche mediante richiamo per relationem all'inquadramento contrattuale di rifermento meglio specificato all'interno del CCNL di categoria. Infatti, nel documento n. 2 allegato al ricorso - contenente il contratto stipulato tra le parti- si legge che “il lavoratore sarà inquadrato con la qualifica di impiegato e inserito nel III livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro DMO per essere adibito alle seguenti mansioni ASSISTENTE ALLA REGIA”. Pertanto, non manca in radice l'indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova, al più può essere posto in discussione se tali mansioni siano state sufficientemente specificate e se sia legittimo un richiamo a quanto indicato nel CCNL di riferimento. A tal proposito è opportuno richiamare quanto statuito gli sul punto “questa Corte ha più volte Parte_2 ribadito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicche', se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 1099 del 2022)”.
Questo Giudicante ritiene che quanto indicato nel contratto sia sufficiente ad individuare astrattamente le mansioni oggetto del patto di prova, dato che sia il richiamo all'inquadramento contrattuale sia la specificazione di “assistente alla regia”, hanno messo nelle condizioni il ricorrente di porre in contestazione anche la specifica attuazione delle mansioni oggetto di prova, diversamente egli non avrebbe potuto lamentare un discostamento rispetto a quanto indicato nel patto di prova, se le mansioni riconducibili al
2 suo inquadramento fossero state del tutto generiche. Diversamente, si assisterebbe allo svilimento dello stesso inquadramento contrattuale e alle mansioni indicate nelle varie declaratorie presenti nel CCNL, soprattutto con riferimento ad una figura di raccordo quale quella di “assistente alla regia”, che per sua stessa natura si pone quale anello di congiunzione tra la direzione e gli addetti alla vendita ( così come emerso in sede di istruttoria testimoniale) e che pertanto si presta ad una molteplicità di mansioni affini sia all'una che all'altra attività. Inoltre, è stato dimostrato dai testimoni sentiti (teste ) che la figura di “assistente alla Tes_1 Tes_2 regia” era nota nell'ambiente di lavoro quale figura di raccordo tra la direzione e la parte operativa e che vi era un'apposita squadra di regia in cui il ricorrente era stabilmente inserito.
-Corrispondenza tra le mansioni oggetto del patto di prova e quelle in concreto espletate I testi sentiti hanno confermato le mansioni indicate dalla parte resistente oggetto del patto di prova, in particolare i testi e , il primo dei quali ha dichiarato: “confermo che al momento dell'ingresso in Tes_1 Tes_2 negozio del ho provveduto ad illustrandogli le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dell'azienda Parte_1
, pr o a tutto il team del punto vendita e gli ho descritto le attività che avrebbe dovuto svolgere quale diretto CP_1 assistente.” È stato, altresì confermato che il ricorrente è stato introdotto in tutti i settori di attività del punto vendita e che lo stesso ha partecipato alle riunioni del Gruppo di Regia collaborando all'organizzazione e alla gestione del punto vendita. Quanto alle altre attività citate dal ricorrente, le quali non sarebbero compatibili con le mansioni oggetto del patto di prova, a titolo di esempio la pulizia del pavimento, in sede di istruttoria il teste Tes_2 sentito sul punto ha dichiarato che : “la pulizia del punto vendita era affidata ad una ditta esterna Oceania Service;
poteva capitare che nello scarico della merce si sporcasse il pavimento e quindi doveva essere pulito e pertanto qualsiasi dipendente, compreso il Capo Negozio, doveva/deve pulire in quanto il negozio deve essere sempre pulito ed ordinato” . Peraltro, sempre in sede di istruttoria, queste attività sono si emerse, ma con una frequenza pressoché sporadica. Infatti, l'unico teste che ha confermato le mansioni dedotte dal ricorrente è stato un cliente, il quale ha riferito che in alcune occasioni ha visto il ricorrente intento nelle suddette attività. Dichiarazioni di per sé non sufficienti a provare un discostamento effettivo rispetto a quanto sancito nel contratto stipulato tra le parti.
Eccessiva durata del patto di prova Riallacciandoci alla normativa sopra richiamata, possiamo constatare come la stessa non fissi una durata massima della prova, la quale genericamente è fissata all'interno dei contratti collettivi. Tuttavia, una durata massima del periodo di prova è astrattamente evincibile dall'art. 10 della Legge n. 604/1966 che per i lavoratori in prova prevede l'estensione della tutela contro i licenziamenti quando l'assunzione divenga definitiva, e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto. Vi è poi il dall'art. 7 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n.104 il quale, oltre a ribadire quanto indicato nell'art. 10 della Legge n. 604/66 dispone che: “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.” Orbene, nel caso di specie il periodo di prova è stato fissato in 60 giorni a fronte di un rapporto di lavoro a tempo determinato di circa un anno. Tale periodo è compatibile con quanto indicato all'interno della contrattazione collettiva di settore (art. 105 del CCNL documento n. 3 del ricorso) ed appare a questo Giudicante proporzionato rispetto alla durata e alle mansioni cristallizzate all'interno del contratto. Inoltre, si fa presente che l'ultima disposizione normativa richiamata, è stata introdotta nel nostro ordinamento successivamente alla stipula del contratto intervenuto tra le parti.
Per i motivi sopra esposti il presente ricorso deve essere rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, avendo riguardo al relativo scaglione di valore con applicazione dei minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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