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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3229/2022 R.G. (cui è riunita la r.g. 3237/2022) vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cosimetti Pt_1
Appellante principale
Appellato incidentale rappresentato e difeso dall'avv. e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Appellante principale
Appellato incidentale e
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Musti e dall'avv. Guglielmo Controparte_4
Barbagato
Appellata principale
Appellata incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5638/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.04.2018 e notificato la (di seguito Controparte_4 ha convenuto in giudizio l' CP_4 Controparte_5
e l' per sentir accertare e dichiarare l'insussistenza
[...] CP_1 delle violazioni contestate dall' resistente e dei crediti previdenziali vantati dallo stesso CP_5 mediante verbale unico di accertamento n. 78/2017 del 19.10.2017 fino all'agosto 2017 per la somma complessiva di € 353.372,00, di cui:
- € 236.678,00 a titolo di contributi gestione sostitutiva dell'AGO (per tutti i soggetti escluso
[...]
; CP_6
-€99.738,00 a titolo di sanzioni sui contributi gestione sostitutiva dell'AGO (per tutti i soggetti escluso;
Controparte_6
-€10.340,73 a titolo di contributi gestione separata (per il solo;
Controparte_6
-€6.615,75 a titolo di sanzioni sui contributi gestione separata (per il solo . Controparte_6
La ricorrente, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si fosse ritenuta l'inesattezza dell'inquadramento presso l' anziché presso l' dei rapporti di lavoro CP_1 Pt_1
subordinato intrattenuti con da e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ha chiesto la condanna dell' alla restituzione di tutti contributi erroneamente ed
[...] CP_1
indebitamente ad esso pagati.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la violazione delle norme sull'onere della prova da parte dell' attore in senso sostanziale. Pt_1
Nel merito ha contestato i rilievi dell'ente resistente riguardanti:
-la qualità giornalistica- e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI (anziché dell' ) gestione sostitutiva dell'AGO - dei (pacifici) rapporti di lavoro subordinato intrattenuti CP_1
con da e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- la natura subordinata (e non co.co.co. o autonoma) dell'attività giornalistica -e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI gestione sostitutiva dell'AGO - delle prestazioni rese dai giornalisti , e prima della loro assunzione Parte_3 Parte_4 Controparte_7
(rispettivamente dal febbraio 2013 al settembre 2015, dal novembre 2011 all'ottobre 2012, dal marzo
2015 all'ottobre 2016), nonché con i giornalisti pubblicisti e nel Controparte_8 CP_9 periodo dal gennaio 2013 all'agosto 2017;
-la natura di co.co.co. (e non autonoma) delle prestazioni di lavoro giornalistiche rese da
[...] dal gennaio 2014 al marzo 2015 e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI CP_6
gestione separata;
- le omesse registrazioni dei pretesi rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato e di tutti i compensi ritenuti dall' mponibili ai fini contributivi. Pt_1
La ricorrente, in subordine, ha eccepito l'eccessiva quantificazione delle somme richieste dall' Pt_1 e, in estremo subordine, l'intervenuta prescrizione.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle Pt_1
domande perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con conferma dell'impugnato verbale ispettivo n. 78/2017, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente società al pagamento a favore di esso Istituto della somma complessiva di €
353.372,48, per contributi ed accessori, oltre sanzioni.
Lo stesso in via subordinata, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento in suo Pt_1
favore di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituto l' , che ha sostenuto rientrare nella competenza dell'autorità giudiziaria CP_1
l'accertamento della natura del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra e gli Controparte_4
anzidetti lavoratori.
Lo stesso ente previdenziale ha concluso, nell'ipotesi di riconoscimento dell'attività giornalistica dei lavoratori e nel senso di dichiarare l' tenuto a trasferire all' Pt_2 Parte_3 Pt_4 CP_1 Pt_1
ovvero a ripetere alla società ricorrente -comunque nei limiti della prescrizione- i soli contributi versati, escludendo ogni importo accessorio in quanto non dovuto per legge ed escludendo in ogni caso dall'obbligo di restituzione la contribuzione che fosse già stata utilizzata ai fini pensionistici ovvero utilizzata per erogare prestazioni di carattere previdenziale/assistenziale.
Espletata la fase istruttoria, all'esito dell'escussione dei testi, il Tribunale ha così deciso: “- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'insussistenza delle violazioni contestate dall' Pt_1
con il verbale unico di accertamento n. 78/2017 e, per l'effetto, dichiara insussistenti i crediti vantati dallo stesso Istituto;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' Pt_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida per Pt_1
compensi in € 5.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % ed oltre IVA e CAP;
-nulla per le spese nei confronti dell' . CP_1
2.1Proponeva gravame l'INPGI (radicando la causa r.g. 3229/2022) il quale- premesso che nelle more era avvenuto il trasferimento della Gestione Sostitutiva Previdenziale (A.G.O.) dall' Parte_1 all' a decorrere dal 01.07.2022 Competenza dell' - Gestione Separata dal CP_1 Parte_1
01.07.2022 limitatamente ai rapporti di co.co.co. e di lavoro autonomo per effetto della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” (legge di Bilancio 2022)-precisava che il suo appello era limitato ai soli addebiti di cui alla Sezione 2 Punto C) del Verbale Ispettivo n. 78/17 (Omesso versamento contributivo sulla collaborazione coordinata e continuativa intercorsa con il giornalista per i seguenti motivi: Controparte_6 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. travisamento dei fatti, errata interpretazione delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di istruttoria, carenza di motivazione su fatti decisivi emersi dall'istruttoria stessa e dai documenti prodotti dalle parti in causa;
-erronea applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di lavoro giornalistico con riferimento alle mansioni di natura giornalistica degli addetti stampa;
- carenza e genericità della motivazione;
- errata valutazione dell'attività giornalistica svolta dal in regime di rapporto di co.co.co. CP_6
nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2015.
Per l'effetto così concludeva: “In via principale:
In accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia, in riforma della sentenza quivi impugnata
n. 5638/2022 del Tribunale di Roma e per quanto di attuale competenza dell' respingere Parte_1
l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. C Verbale Controparte_4
Ispettivo n. 78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista n quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma Controparte_6
dei relativi addebiti di cui al verbale ispettivo n.78/2017 e con conseguente condanna della
[...]
- al pagamento in favore dell' ei contributi e delle sanzioni per cui vi è causa in CP_4 Pt_1 relazione all'addebito specifico di attuale competenza dell' ari a complessivi € 16.956,48 (di Pt_1 cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' Parte_1 oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare la al pagamento in favore dell' di quella Controparte_4 Parte_1
diversa minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
Si ripropongono ove necessario tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni contenute in tutti gli scritti difensivi di primo grado, che devono quindi intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
2.2Proponeva separato gravame l' (radicando la causa r.g. 3237/2022) impugnando CP_1
parzialmente la sentenza citata limitatamente alle pretese concernenti la:
-Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 (Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti “dipendenti” e erroneamente Parte_2 Parte_3 Parte_4
assicurati ad altro ente previdenziale);
-Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 (Sussistenza rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti: , e Controparte_8 Parte_3 Parte_4 CP_9 [...]
), CP_7
per i seguenti motivi: -erronea applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di lavoro giornalistico con riferimento alle mansioni di natura giornalistica degli addetti stampa;
-contraddittorietà della sentenza ed erronea valutazione delle prove.
Per l'effetto così concludeva: “In accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia, in parziale riforma della sentenza quivi impugnata n. 5638/2022, respingere l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Controparte_4
Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017
Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti “dipendenti” Parte_2 [...]
e erroneamente assicurati ad altro ente previdenziale Parte_3 Parte_4
Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017
Sussistenza rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti: , Controparte_8 Parte_3
e , Parte_4 CP_9 Controparte_7
in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma dei relativi addebiti di cui al verbale ispettivo n.78/2017 e con conseguente condanna della - sottratta la Controparte_4 posizione (sottratti cioè €. 16.956,48 ai 353.372,48 per cui si procedeva. Si veda, al Controparte_6
riguardo, specifica del credito depositata nel fascicolo di costituzione del medesimo in Pt_1 CP_5 all. 4) - al pagamento in favore dell' di €. 336.416,00 a titolo di contributi e sanzioni per cui vi CP_1
è causa, come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' (ora per quanto attiene alla ex Gestione AGO INPGI), oltre alle Pt_1 CP_1 ulteriori sanzioni da calcolarsi dalla maturazione alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare la al pagamento in favore dell' di quella diversa Controparte_4 CP_1
minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
Si ripropongono ove necessario tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni contenute in tutti gli scritti difensivi di primo grado, che devono quindi intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
2.3Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto di entrambi gli appelli e così concludeva: “- Respingere l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, ovvero comunque accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate dall' on il Pt_1 verbale unico di accertamento n. 78/17, e per l'effetto revocare il verbale stesso, dichiarando
l'insussistenza dei crediti vantati mediante di esso dall'istituto previdenziale appellante, e assolvendo
l'attrice dalle pretese avanzate nei suoi confronti mediante il verbale unico di Controparte_4 accertamento predetto;
rigettare le domande riconvenzionali dell' in primo grado, anche Pt_1 eventualmente e per quanto di ragione, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire”.
2.4Riuniti i procedimenti, matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. Va premesso in diritto quanto segue.
3.1 Per quanto concerne la natura giornalistica dell'attività svolta secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e anche di questa Corte n. 2856/2024 (est. Zaccardi)-cui si intende dare continuità- l'obbligo assicurativo presso l' icorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL Pt_1
applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Si tratta di condizioni che devono coesistere e non sono alternative.
Ai sensi della vigente normativa (legge n. 1564/51, I. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 - come sostituito dall'art.76 della legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista
(professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all' Pt_1
L'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell' a pretendere che si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti CP_5
contributi.
Va premesso che (tra le altre, Cassazione 29411/2018) com'è noto, nell'ambito del lavoro giornalistico, né la legge professionale del 3/2/1963, n. 69 né il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto dell'attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità - chiamata a dirimere controversie tra editori e giornalisti - ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa. Sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola
(servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa (sin da Cass. 2 luglio 1985, n. 3998).
Si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell'ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale.
Così si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l'attività giornalistica si contraddistingue in primis per l'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio
(scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (v.
Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 5 luglio 1997, n. 6083; Cass. 22 novembre 2010, n. 23625;
Cass. 29 agosto 2011, n. 17723).
In tal senso “L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica
e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all Controparte_5
che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e
[...] dal contratto collettivo applicabile al rapporto” (Cass. S.U. 21764/2021).
In parte motiva la Corte ha così diffusamente motivato per quanto qui d'interesse:
“(…)
9.14. D'altra parte, è stato ritenuto da questa Corte di legittimità (Cass. 20 luglio 2007, n. 16147, pronuncia richiamata anche da Corte cost. n. 112 del 2020) che "perché sorga l'obbligo di iscrizione all è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto Pt_1
attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista. La natura del datore di lavoro è indifferente, sicché questo può essere un ente pubblico territoriale (e il giornalista dipendente un impiegato comunale: Cass. 26 giugno 2004, n. 11944) o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante assegnandogli mansioni di carattere giornalistico". Tale portata generale
è stata ribadita da questa Corte nelle decisioni 12 gennaio 2016, n. 11407 e n. 15162/2019 cit. rese proprio con riferimento a pubblicisti addetti a uffici stampa istituiti presso pubbliche amministrazioni. Il principio è stato applicato anche per affermare l'obbligo contributivo nei confronti dell in presenza di un accertamento di attività giornalistica da parte di società Pt_1
(Matrix S.p.A.) che applicava il c.c.n.l. CI (v. Cass. 22 giugno 2016, n. 12897). Nel medesimo alveo si colloca Cass. 25 giugno 2018, n. 16691 che egualmente ha attribuito centralità all'attività giornalistica espletata che costituisce il presupposto di riferimento per ritenere l'obbligo di iscrizione all Ancora più di recente è stato ribadito (Cass. 25 maggio 2021, n. 14391), richiamando i Pt_1
requisiti di iscrizione di cui al regolamento che l'obbligo assicurativo presso l' icorre Pt_1 Pt_1
nei casi in cui, a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (1. n. 1564 del 1951,1. n. 1122 del 1955, art. 38 della 1. n. 416 del 1981 - come sostituito dall'art. 76 della 1. n. 388 del 2000 -, Statuto e Regolamento dell , dunque, il Pt_1
giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito - per i Pt_1
dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005. Ai sensi di tale più recente pronuncia, l'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell a pretendere che CP_5
si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.(…) Va anche considerato che questa
Corte di legittimità (Cass. n. 16691/2018 cit.) ha già affermato che la qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 Cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva (resa efficace erga omnes con
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un compendio normativo costituito dalla Costituzione, dalla 1. 3 febbraio 1963, n. 69 e dal regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, efficace ezgl omnes (v., per le prime affermazioni del principio appenaenunciato, le decisioni di questa Corte in tema di qualificazione come giornalistica dell'attività dei telecinefotoperatori, fra le altre, Cass. 2 luglio 1985, n. 3998 e 21 aprile 1986, n. 2780 e numerose successive conformi;
fra le più recenti, in tema di attività giornalistica radiotelevisiva ravvisata in programmi di intrattenimento o svago, Cass. 19 gennaio
2016, n. 830). Anche il legislatore del 2001, con la 1. n. 62 del 2001, art. 1, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione on line, dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3-bis introdotto dalla 1. 26 ottobre 2016, n. 198, il contenuto della testata giornalistica costituita da unquotidiano on line. Dalla citata sentenza si evince, altresì, che la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella on line, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (cfr., fra le altre, CGUE 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun ed ulteriori precedenti Persona_1
richiamati da Cass., Sez. Un. pen., n. 31022 del 2015 e Cass. 18 novembre 2016, n. 23469). Anche la CorteEuropea dei diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi As c/Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone tale equiparazione, ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti internet contribuiscono grandemente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonché 10 Persona_2
marzo 2009, Tirnes Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27). 11.6.
I suddetti principi rilevano quando, come nel caso in esame, la struttura 'ufficio stampa' sia stata istituita e gli addetti a tale ufficio siano stati inquadrati in modo diverso rispetto alla specifica qualificazione dei c.c.n.l. (che non è quella che dovrebbe risultare dall'apposita contrattazione di area speciale ma che, come detto, fornisce significative indicazioni sulla qualificazione dell'attività di cui al profilo dello "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico')”.
3.2 Per quanto concerne la natura subordinata dell'attività giornalistica è stato sancito che: “Mette conto, innanzitutto, evidenziare che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (Cfr.per tutte
Cass.3320/08,18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e
5693/98), la subordinazione ex art. 2094 cc, intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e rtAARI suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori ° e ciò tenuto anche conto che nel 2 lavoro giornalistico, per gli evidenziati 7 aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa liberta' di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e
3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attivita' quotidiana, la quale invece contraddistingue quella del redattore ( Cass. 7012/00), e che l'attivita' informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che ancora l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attivita' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuita' e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione
e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute ( Cass.
6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilita' nell'intervallo fra una prestazione e l'altra ( Cass. 5223/87). Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorche' continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ( Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il 11 del lavoratore, pur 10 datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano,come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio,i1 mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.”
(Cass. N. 22882/2008).
Al contrario, per quanto concerne la parasubordinazione nell'attività giornalistica, va richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte n. 1994/2017 secondo cui il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira;
il coordinamento va ravvisato, dunque, qualora l'attività lavorativa si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive.
4.Ciò premesso in diritto, l'appello proposto dall' fondato a va accolto. Pt_1
4.1Il giudice di prime cure ha così motivato: “1.I rilievi mossi dall'INPGI con il verbale ispettivo, come già in precedenza evidenziato, sono nel senso di ricondurre nell'ambito dell'attività giornalistica il lavoro svolto tra il gennaio 2012 e l'aprile 2017 da parte dei lavoratori Pt_2
nonché le prestazioni di lavoro rese dal collaboratore coordinato e continuativo Parte_5
Controparte_6
Tale prospettazione è stata contestata dalla società ricorrente, la quale ha dedotto di non essere una azienda editoriale, risultando come da visura camerale che essa svolge attività di prestazione di servizi a benefici di aziende clienti e che tali prestazioni non ricadono nell'ambito applicativo della legge n. 416 del 1981, ed in particolare art. 38, che attribuisce all' a gestione della previdenza Pt_1
obbligatoria dei giornalisti.
La ricorrente ha sottolineato che non edita alcuna testata giornalistica e di elaborare ed attuare progetti di “relazioni pubbliche e di marketing communication” per conto di imprese, prevalentemente nel settore farmaceutico, nonché di effettuare indagini di mercato e consulenza a fine di meglio valorizzare l'immagine del cliente.
(…)
Orbene calando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata, si è potuto constatare che tutti i dipendenti in questione svolgevano una attività di comunicazione più che giornalistica.
Tale conclusione trova il suo sostegno soprattutto nelle dichiarazioni dei testi escussi.
(…) Analoghe considerazioni valgono per che ad avviso dell' prima della Controparte_6 Pt_1
sua assunzione con mansioni dirigenziali avrebbe intrattenuto con la ricorrente società una collaborazione coordinata e continuativa a contenuto giornalistico dal gennaio 2014 all'aprile 2015.
Anche le attività svolte dal a prescindere dal ruolo dirigenziale assunto, avevano lo stesso CP_6
contenuto non giornalistico di quello degli altri dipendenti (si rimanda nel dettaglio alla risposta fornita dallo stesso, interrogato liberamente, in relazione al capitolo 2 del ricorso)”.
4.2 Ora, nel caso oggetto del presente giudizio è emerso in concreto che tutti i soggetti interessati dal verbale de quo -anticipandosi qui quanto si dirà al punto 5.2-avessero svolto attività di ufficio stampa per enti o società private, occupandosi di redigere comunicati stampa e/o rassegna stampa quotidiana, stesura testi per newsletter e magazine di informazione, produzione di contenuti per i sociali network, gestione dei media, organizzazione e/o partecipazione a conferenze stampa.
Ciò emerge, in primo luogo, dal verbale di accertamento ispettivo del 19.10.2017. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito al riguardo che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 11751/2004).
La Suprema Corte ha, tuttavia precisato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 3525/2005), oppure può valutarlo congiuntamente con gli altri elementi acquisiti al processo.
In particolare il aveva stipulato un “contratto di lavoro autonomo giornalistico” il CP_10
17.12.2013 in atti (doc. 3 fasc. secondo grado INPGI)- in sede di ispezione ha rilasciato una dichiarazione (in atti) che non lascia alcun dubbio in ordine alle mansioni giornalistiche espletate in qualità di addetto stampa: “… nel periodo in cui ho collaborato come giornalista mi sono occupato soprattutto dell'Ufficio Stampa del Cliente - Pertanto scrivevo comunicati stampa, Per_3 tenevo rapporti con la stampa, organizzavo e partecipavo a conferenze stampa.(…) Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore autonomo esterno la modalità di svolgimento era la seguente: mi coordinavo direttamente con il Presidente incontrandolo e sentendolo al telefono Parte_6 quasi quotidianamente e informandolo delle indicazioni ricevute dal Cliente.”
Assai pregnante in tal senso è il contenuto dei comunicati stampa in atti (all. 23 fasc. INPGI) che palesano la rielaborazione delle notizie e degli eventi, corredata da link ad altri articoli d'interesse ed inserzioni di immagini (es. a titolo esemplificativo il comunicato stampa “Nuvole di ossigeno”;
“nuovi studi dell'Ospedale San Raffaele e dell'Istituto dei Tumori definiscono il ruolo chiave del sistema immunitario nel tumore mammario”).
Del resto i contratti commerciali (doc. 6 fasc. parte stipulati dalla con i propri CP_4 CP_4 clienti (es. con l'istituto ortopedico “PINI”) avevano ad oggetto esattamente la gestione dell'ufficio stampa;
si aggiunga che quello concluso con la Federazione dei farmacisti italiani, oltre alla promozione dell'immagine, contemplava l'obbligo di provvedere all'ufficio stampa declinato all'art. 2 specificamente nel dover: “1.monitorare le informazioni;
selezionare le informazioni che per rilevanza e attualità rivestano interesse istituzionale..;3. Assistere e supportare la Federazione nel selezionare le informazioni in possesso dell'ente e le iniziative dallo stesso attivate;
4. Realizzare iniziative per la diffusione.. valutazione e proposte della Federazione;
5.svolgere attività di media relations..l'ufficio stampa deve inoltre: predisporre comunicati stampa anche sulla base delle notizie dei mass media;
raccogliere ed archiviare documentazione riguardante l'ente; eseguire la rassegna stampa quotidiana sul sito Internet della Federazione;
curare la pubblicazione nell'apposito spazio dedicato del sito internet della Federazione di una sintetica rassegna stampa quotidiana denominata
“Primo Piano” anche utilizzando fonti diverse da quelle di cui al punto precedente;
…verificare fonti, notizie…predisporre articoli e relazioni…la rassegna stampa con analisi quali/quantitativa dei risultati”.
Le attività di cui sopra, lungi dal richiedere la mera raccolta, riordino e trasmissione di dati esigevano l'iniziativa, l'autonomia, l'apporto creativo, la rielaborazione e la sintesi direttamente forniti dai singoli addetti all'ufficio stampa- che infatti, non a caso, erano tutti giornalisti pubblicisti o professionisti- e in ciò la censura dell'appellante è fondata e va condivisa.
Infatti nella fattispecie che qui occupa tutti i lavoratori di cui al verbale ispettivo non si limitavano a riportare il testo di dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali o ad annunziare un evento, ma introducevano e commentavano la notizia collocandola all'interno di un elaborato più organico simile ad un articolo di un comune quotidiano, con l'utilizzazione di un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistici.
4.3 Per quanto concerne la natura del rapporto di lavoro intercorso tra il la CP_6 CP_4
nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2015 (cfr. Sez. 2 lett. C Verbale Ispettivo - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista la tesi dell' Controparte_6 Pt_1
secondo cui non si sarebbe trattato di lavoro autonomo ma di collaborazione coordinata e continuativa coglie nel segno.
In primo luogo negli stessi “contratti di lavoro autonomo giornalistico” intervenuti tra le parti (doc.
4-5 fasc. secondo grado INPGI) si fa riferimento espressamente ad una collaborazione (“la committente intende avvalersi della collaborazione redazionale del dott. in qualitò di CP_6
“collaboratore” e che le parti intendono porre in essere un' “attività di collaborazione redazionale” avente ad oggetto l'attività di consulenza in ambito di pubbliche relazioni e giornalistica intesa come diffusione di tutti i servizi della società; il compenso è al lordo della contribuzione e CP_1 dell'eventuale contribuzione il opererà con le modalità del lavoro autonomo ex art. Pt_1 CP_6
2222 c.c. e chiederà autorizzazione al (legale rappresentante della per prestare Parte_6 CP_4
attività lavorativa a favore di terzi”).
In sede ispettiva il ha dichiarato “Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore CP_6 autonomo esterno la modalità di svolgimento era la seguente: mi coordinavo direttamente con il
Presidente incontrandolo e sentendolo al telefono quasi quotidianamente e Parte_6 informandolo delle indicazioni ricevute dal Cliente.”
La prestazione lavorativa del ra dunque stabile e continuativa nel tempo, personale e CP_6
coordinata -tanto da richiedere contatti quotidiani per il periodo di riferimento-e si inseriva nell'organizzazione aziendale del preponente, risultando collegata con gli scopi di essa, e, pur nei limiti compatibili con l'autonomia professionale, era assoggettata alle ingerenze del personale della
CP_4
Per la posizione del on si pongono, poi, questioni di prescrizione o di compensazione CP_6
dei contributi.
In conclusione sul punto la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettato l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. C Verbale Ispettivo n. Controparte_4
78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista
[...] con conseguente condanna della al pagamento in favore dell' dei CP_6 CP_4 Pt_1
contributi e delle sanzioni per cui vi è causa in relazione all'addebito specifico pari a complessivi €
16.956,48 (di cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo. Parte_1
5.L'appello proposto dall' è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono. CP_1
5.1 Il giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “(…) Orbene calando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata, si è potuto constatare che tutti i dipendenti in questione svolgevano una attività di comunicazione più che giornalistica.
Tale conclusione trova il suo sostegno soprattutto nelle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare la teste ha affermato che per tutte le persone citate nella sua dichiarazione Parte_3
l'attività era di comunicazione più che giornalistica, precisando che tutti i dipendenti svolgevano gli stessi compiti, essendo assegnati ad una azienda e seguendo aree specifiche nel campo della medicina
e dei clienti.
La stessa teste ha aggiunto che l'attività svolta si concretizzava in una consulenza (elaborazione di progetto e di comunicazione), in una stesura e diffusione attraverso mailing list di comunicati stampa, diffusione che avveniva dopo che il cliente aveva approvato e corretto il comunicato stampa.
A seguito di ciò, ha ulteriormente rimarcato la teste, veniva elaborato un report di tutte le uscite media che aveva ripreso il comunicato stampa. Un lavoro di reportistica essenzialmente, cui seguiva il giornalino aziendale fatto anche con (cfr dichiarazioni di : “Ci Parte_4 Parte_3 trovavamo una volta al mese con l'azienda che ci diceva quali erano stati gli eventi e i temi importanti per loro, noi scrivevamo il pezzettino per questo giornalino e lo rimandavamo a loro in approvazione, poi finalmente c'era la pubblicazione”).
L'attività dei dipendenti così ricostruita riguardava anche i dipendenti anzidetti prima della loro assunzione e , nonché e , nessun rilievo Controparte_7 Controparte_8 CP_9
assumendo il fatto che alcuni di essi fossero inquadrati ai fini previdenziali come lavoratori autonomi, stante la natura non giornalistica dell'attività svolta.
In particolare ha riferito che in Value lo stesso redigeva un comunicato stampa Controparte_7
che veniva inviato al cliente il quale effettuava una revisione in base alle sue esigenze di comunicazione aziendale, con la conseguenza che i contenuti erano stabiliti in accordo con il cliente che dava l'input e forniva i punti chiave”.
5.2.1 Ciò posto, per quanto concerne la contestazione di cui alla Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti già formalmente
“dipendenti” e ma erroneamente assicurati Parte_2 Parte_3 Parte_4
presso altro ente previdenziale, si osserva quanto segue.
In primo luogo è pacifica la natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro, essendo in contestazione esclusivamente l'inquadramento previdenziale nell' anziché nell'INGI per effetto CP_1 della natura giornalistica dell'attività svolta dalle lavoratrici.
La natura giornalistica dell'attività svolta emerge dall'applicazione dei principi di diritto sopra espressi e da quanto già esposto al punto 4.2, qui richiamato per quanto d'interesse relativamente alle dipendenti in questione (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva).
Sul punto il riferimento effettuato dalla teste in primo grado- (valevole Testimone_1 anche per gli altri addetti all'ufficio stampa) ad un'attività di mera comunicazione piuttosto che giornalistica, diversamente da quanto dalla stessa riferito in sede ispettiva, non induce a concludere diversamente, in quanto non motivato e ,comunque, in buona sostanza valutativo, mentre ciò che rileva è quanto riferito dalla teste che specifica “quando scrivevo un articolo sceglievo il contenuto”, al di là del fatto che poi ne fosse necessaria l'approvazione da parte del cliente.
La teste a significativamente dichiarato che redigeva comunicati stampa, che era un lavoro Pt_4 di squadra, e ha aggiunto: “essendo ovvio che non posso andare contro i parametri dell'attività giornalistica, io mi informavo, assumevo delle informazioni e poi mi confrontavo con il responsabile ed il cliente prima che il comunicato stampa venisse divulgato. Adr:per l'istituto di tumori l'ufficio comunicazione dell' dava indicazioni della necessità di preparare comunicati stampa , noi CP_5
raccoglievamo tutte le informazioni e facevamo le interviste ai medici, stendevamo il comunicato stampa e poi c'era il confronto finale con il medico per capire se era corretto ed anche il responsabile. A volte capitava che l'idea di un comunicato stampa nascesse da noi e quindi proposto se c'era un argomento che ritenevamo notiziabile e di interesse per la stampa. …noi forniamo tutti gli elementi affinchè il giornalista possa formare un articolo . Tali elementi nascono o da un'intervista o da una racoclta di informazioni che ci vengono fornite o che noi cerchiamo. Può anche trattarsi di studi scientifici, ciò dipende dall'argomento”.
In sede ispettiva la veva confermato che svolgevano le stesse mansioni di addetto stampa Pt_4
anche, tra gli altri, , e Controparte_8 Controparte_6 Controparte_7
. Parte_2
La teste ha, poi, dichiarato: “io portavo in una serie di informazioni che mi venivano CP_9 CP_4 fornite dai clenti come già detto e c'era un'elaborazione che veniva però approvata o rielaborata ulteromente dall'azienda cliente. Non si trattava di schede ma erano elaborati”.
La suddetta rielaborazione-tipica dell'attività giornalistica-emerge anche dall'esame dei comunicati stampa in atti (all. 19,23,26,32 fasc. INPGI).
Né rileva in senso contrario alla tesi dell' la circostanza che i contratti di lavoro in atti (fasc. Pt_1 ricorrente primo grado) di , E recassero l'inquadramento Pt_2 Pt_4 Parte_3
rispettivamente di II/III livello CCNL terziario, con le mansioni di MEDIA RELATIONS
SPECIALIST e, infine, III con mansioni di ACCOUNT EXECUTIVE, assumendo rilievo ai fini del corretto inquadramento contributivo la concreta natura dell'attività svolta.
In conclusione risulta fondata la pretesa contributiva come avanzata nel verbale ispettivo de quo per i giornalisti già formalmente “dipendenti” e Parte_2 Parte_3 Parte_4 siccome erroneamente assicurati presso l' anziché presso l' CP_1 Pt_1
5.2.2 A questo punto va rilevato che l'appellata ha eccepito nel grado l'intervenuta carenza di interesse ad agire in parte qua dell' per effetto del trasferimento dall' all' della CP_1 Pt_1 CP_1
Gestione sostitutiva dell'AGO contributi nei confronti dei giornalisti già formalmente “dipendenti”
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
L'eccezione non coglie nel segno, in quanto il predetto trasferimento non ha fatto venir meno la distinzione delle singole gestioni.
Né, nel merito, risulta applicabile l'1189 c.c. invocato dalla per difetto del requisito della CP_4
buona fede.
L'art. 1189 c.c., infatti, presuppone pur sempre l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), da escludersi nel caso di specie, nel quale la ben sapeva quale fosse l'attività lavoratoriva svolta CP_4
dalle persone assunte.
Il difetto della buona fede del contribuente rende inapplicabile altresì l'art. 116 legge N. 388/2000
(“20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”).
5.3.1 Per quanto concerne la Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 relativa alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi di riferimento con i giornalisti:
[...]
, e si osserva CP_8 Parte_3 Parte_4 CP_9 Controparte_7
quanto segue.
In primo luogo, per quanto concerne la natura giornalistica dell'attività svolta, la stessa risulta sostanzialmente pacifica e, comunque, ad ogni buon conto, si richiama quanto già esposto al punto
5.2.1, qui richiamato per quanto d'interesse.
E' piuttosto in contestazione la natura dei rispettivi rapporti di lavoro intercorrenti con la per CP_4
i periodi di riferimento.
Sotto il profilo formale la la avevano un contratto di co.co.co. Pt_4 CP_8
La prima (successivamente assunta come dipendente dalla nel novembre 2012), escussa CP_4
come teste in primo grado, ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva (doc. 8 fasc. INPGI primo grado) ove tra l'altro si legge: “Fin dall'inizio (periodo di co.co.co./2011) il mio impegno è stato quotidiano a tempo pieno con presenza in ufficio o presso i clienti per circa 8/9 ore al giorno da lunedì al venerdì. Tra i due periodi (collaborazione e dipendenza) non c'è stata alcuna differenza tra le modalità di svolgimento delle attività giornalistiche. I referenti con cui concordavo l'attività sono stati e oltre all'amministratore Controparte_6 CP_9 [...]
. Parte_6
La in sede ispettiva ha dichiarato di essere stata stabilmente inserita all'interno degli CP_8
uffici della per cinque giorni alla settimana, di avervi avuto una postazione e di aver usato i CP_4
beni strumentali della aggiungendo che i suoi referenti, da cui riceveva gli incarichi, erano CP_4
i “diversi colleghi responsabili dei singoli clienti”; che in caso di assenza per forza maggiore doveva
“informare” e che le ferie non le concordava, ma le comunicava per ragioni organizzative;
si occupava inoltre del coordinamento dei dipendenti e dei collaboratori della (due social junior). CP_4
Gli altri lavoratori in questione avevano invece stipulato un contratto di lavoro autonomo giornalistico.
In particolare la (successivamente assunta come dipendente dalla il 1°- Parte_3 CP_4
10.2015) ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva di essere stabilmente inserita all'interno dell'ufficio della ove possedeva una postazione fissa con pc e telefono fisso, che il referente CP_4 dal quale riceveva incarichi o con cui concordava l'attività da svolgere era oltre Parte_6
a , che comunicava le assenze per forza maggiore e concordava le ferie qualora al di CP_9 fuori del mese di agosto (mese in cui l'agenzia era chiusa), e, assai significativamente, ha negato che ci fossero state differenze nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa tra il periodo di lavoro svolto come lavoratrice formalmente autonoma e e quello successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.
, poi, ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva afferenti il suo stabile CP_9 inserimento all'interno degli uffici della per cinque giorni alla settimana, ove disponeva di una CP_4
postazione fissa, pc e telefono;
il referente era il e le ferie coincidevano con la chiusura Parte_6 dell'agenzia.
Il fatto che ella non avesse vincoli di orario, tanto che a volte era in agenzia ed altre volte direttamente presso i clienti della non esclude, ma anzi conferma che fosse stabilmente disponibile a CP_4 favore dell'appellata; peraltro la stessa ha riferito che anche “prima di tale momento (ndr l'assunzione della con contratto di lavoro subordinato) come me la non aveva Parte_3 Parte_3
vincoli di orari, ma di informazione nel senso che si doveva coordinare”, e per quanto supra, deve ritenersi che la prestasse lavoro in regime di subordinazione anche prima della relativa Parte_3
formalizzazione.
Infine, nel periodo della prestazione del presunto lavoro autonomo aveva Controparte_7
una postazione fissa in sede (con pc), come dichiarato in sede ispettiva e confermato dal teste, era coordinato da responsabile digital, era tenuto a recarsi 3,4 volte a settimana Controparte_8
rispettando gli orari aziendali ed aveva una mail personalizzata con dominio CP_4
In tale contesto probatorio risulta evidente il carattere stabile e continuo della prestazione lavorativa a favore della per il periodo in contestazione, risultando decisivo il fatto che fosse garantita CP_4
l'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore (addetto stampa) tramite tutti i predetti lavoratori il cui operato, lungi dall'essere in mera connessione funzionale con l'obiettivo aziendale, era strutturalmente inserito nell'organizzazione dell'appellata, in quanto soggetto al quotidiano potere direttivo e di controllo datoriale, con ciò assumendo i connotati tipici della subordinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c.
5.3.2 Sotto il profilo del quantum l'appellata reitera nel grado le eccezioni afferenti la pretesa eccessiva quantificazione delle somme già richieste dall' Pt_1
E' fondata solo una delle quattro doglianze, nei termini che seguono.
In particolare:
- con riferimento alla posizione della Bonfante-per la quale la lamenta che non risulterebbe CP_4
concretamente operata la compensazione tra i contributi versati alla gestione separata quelli Pt_1
di maggiore ammontare pretesi con il verbale di accertamento-si dà atto che nel verbale di accertamento de quo detta compensazione risulta già effettuata (pag. 5) e non sono stati offerti elementi deduttivi e probatori per ritenere il contrario;
- con riferimento alle posizioni , e ordine ai quali la eccepisce CP_7 Parte_3 Parte_7 CP_4
l'omessa compensazione tra i contributi già versati all' a titolo di lavoro giornalistico Pt_1
autonomo, e quelli di maggiore ammontare pretesi con il verbale di accertamento- si rileva il difetto di legittimazione attiva dell'appellata, trattandosi al più di contributi versati unicamente dai predetti quali giornalisti autonomi;
- ancora con riferimento alla la quale la lamenta che gli imponibili (pretesi) Parte_8 CP_4
in relazione al periodo ottobre 2015 / agosto 2016 sono stati calcolati in misura nettamente superiore alla retribuzione contrattuale di Euro 26.000,00 lordi ripartiti su 14 mensilità-si osserva che invero la somma dei contributi a tal fine indicati è inferiore a € 26.000,00, mentre, nel resto, la censura è generica.
Coglie, invece, nel segno, con riferimento alla posizione della l'eccezione di prescrizione Pt_4 parziale dei contributi pretesi dall' ino al 19 ottobre 2012 (posto che il verbale di accertamento Pt_1
opposto è stato notificato alla società in data 19 ottobre 2017).
Sul punto preme, infatti, sottolineare che il verbale di primo accesso datato 11 maggio 2017 non può in alcun modo essere considerato quale atto idoneo ad interrompere gli effetti prescrittivi di cui all'art. 3, comma 9 L. 8 agosto 1995 n. 335.
Sul punto ritiene il Collegio di dovere prestare ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione
(sentenza 32181/2019), enunciato in materia di recupero di crediti previdenziali, secondo il quale, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(Cass. n. 15714 del 14/06/2018, Cass. 4/07/2017, n. 16465).
Deve dunque trattarsi di qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, che espliciti la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 12/02/2010,
n. 3371).
Nel caso di specie il primo ed unico atto avente tali caratteristiche è stato il verbale di accertamento opposto notificato alla società il 19 ottobre 2017, mentre il verbale di primo accesso datato 11 maggio
2017 non conteneva alcuna richiesta di pagamento e come tale era inidoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
In conclusione sul punto la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettato, nel resto,
l'originario ricorso proposto dalla e, per l'effetto, dev'essere condannata la Controparte_4 [...] al pagamento in favore dell' dei contributi e sanzioni di cui al verbale di CP_4 CP_1
accertamento n. 78/17 quanto ai soggetti , Parte_2 Parte_3
(a decorrere dal 20 ottobre 2012), Parte_4 Controparte_8 CP_9
, come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria
[...] Controparte_7 difensiva di costituzione in primo grado dall' oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi dalla Parte_1 maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo.
6.In conclusione la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui sopra.
7.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la prevalente e sostanziale soccombenza dell'appellata nei rispettivi rapporti processuali ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto dall' in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
- rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. Controparte_4
C Verbale Ispettivo n. 78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista Controparte_6
- per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dell' dei contributi e Controparte_4 Pt_1 delle sanzioni pari a complessivi € 16.956,48 (di cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
b)in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , in riforma della sentenza impugnata, CP_1
- dichiara prescritti i contributi relativi alla posizione di on riferimento Parte_4
al periodo anteriore al 19 ottobre 2012;
-rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado proposto dalla Controparte_4
-per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dell' dei contributi e Controparte_4 CP_1
sanzioni di cui al verbale di accertamento n. 78/17 quanto ai soggetti Parte_2
, (a decorrere dal 20 ottobre 2012), Parte_3 Parte_4 [...]
, oltre alle ulteriori sanzioni da CP_8 CP_9 Controparte_7 calcolarsi dalla maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
-condanna la alla corresponsione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_4
a favore dell' he liquida in € 2.500,00 per il primo grado ed € 2.775,00 per il presente grado, Pt_1
oltre accessori, oltre c.u. per il doppio grado ove versato;
-condanna la alla corresponsione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_4 a favore dell' che liquida in € 9.992,50 per il primo grado ed € 7.120,00 per il presente grado, CP_1
oltre accessori, oltre c.u. per il doppio grado ove versato.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3229/2022 R.G. (cui è riunita la r.g. 3237/2022) vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cosimetti Pt_1
Appellante principale
Appellato incidentale rappresentato e difeso dall'avv. e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Appellante principale
Appellato incidentale e
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Musti e dall'avv. Guglielmo Controparte_4
Barbagato
Appellata principale
Appellata incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5638/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.04.2018 e notificato la (di seguito Controparte_4 ha convenuto in giudizio l' CP_4 Controparte_5
e l' per sentir accertare e dichiarare l'insussistenza
[...] CP_1 delle violazioni contestate dall' resistente e dei crediti previdenziali vantati dallo stesso CP_5 mediante verbale unico di accertamento n. 78/2017 del 19.10.2017 fino all'agosto 2017 per la somma complessiva di € 353.372,00, di cui:
- € 236.678,00 a titolo di contributi gestione sostitutiva dell'AGO (per tutti i soggetti escluso
[...]
; CP_6
-€99.738,00 a titolo di sanzioni sui contributi gestione sostitutiva dell'AGO (per tutti i soggetti escluso;
Controparte_6
-€10.340,73 a titolo di contributi gestione separata (per il solo;
Controparte_6
-€6.615,75 a titolo di sanzioni sui contributi gestione separata (per il solo . Controparte_6
La ricorrente, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si fosse ritenuta l'inesattezza dell'inquadramento presso l' anziché presso l' dei rapporti di lavoro CP_1 Pt_1
subordinato intrattenuti con da e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ha chiesto la condanna dell' alla restituzione di tutti contributi erroneamente ed
[...] CP_1
indebitamente ad esso pagati.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la violazione delle norme sull'onere della prova da parte dell' attore in senso sostanziale. Pt_1
Nel merito ha contestato i rilievi dell'ente resistente riguardanti:
-la qualità giornalistica- e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI (anziché dell' ) gestione sostitutiva dell'AGO - dei (pacifici) rapporti di lavoro subordinato intrattenuti CP_1
con da e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- la natura subordinata (e non co.co.co. o autonoma) dell'attività giornalistica -e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI gestione sostitutiva dell'AGO - delle prestazioni rese dai giornalisti , e prima della loro assunzione Parte_3 Parte_4 Controparte_7
(rispettivamente dal febbraio 2013 al settembre 2015, dal novembre 2011 all'ottobre 2012, dal marzo
2015 all'ottobre 2016), nonché con i giornalisti pubblicisti e nel Controparte_8 CP_9 periodo dal gennaio 2013 all'agosto 2017;
-la natura di co.co.co. (e non autonoma) delle prestazioni di lavoro giornalistiche rese da
[...] dal gennaio 2014 al marzo 2015 e dunque il preteso inquadramento nell'ambito dell'INPGI CP_6
gestione separata;
- le omesse registrazioni dei pretesi rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato e di tutti i compensi ritenuti dall' mponibili ai fini contributivi. Pt_1
La ricorrente, in subordine, ha eccepito l'eccessiva quantificazione delle somme richieste dall' Pt_1 e, in estremo subordine, l'intervenuta prescrizione.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle Pt_1
domande perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con conferma dell'impugnato verbale ispettivo n. 78/2017, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente società al pagamento a favore di esso Istituto della somma complessiva di €
353.372,48, per contributi ed accessori, oltre sanzioni.
Lo stesso in via subordinata, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento in suo Pt_1
favore di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituto l' , che ha sostenuto rientrare nella competenza dell'autorità giudiziaria CP_1
l'accertamento della natura del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra e gli Controparte_4
anzidetti lavoratori.
Lo stesso ente previdenziale ha concluso, nell'ipotesi di riconoscimento dell'attività giornalistica dei lavoratori e nel senso di dichiarare l' tenuto a trasferire all' Pt_2 Parte_3 Pt_4 CP_1 Pt_1
ovvero a ripetere alla società ricorrente -comunque nei limiti della prescrizione- i soli contributi versati, escludendo ogni importo accessorio in quanto non dovuto per legge ed escludendo in ogni caso dall'obbligo di restituzione la contribuzione che fosse già stata utilizzata ai fini pensionistici ovvero utilizzata per erogare prestazioni di carattere previdenziale/assistenziale.
Espletata la fase istruttoria, all'esito dell'escussione dei testi, il Tribunale ha così deciso: “- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'insussistenza delle violazioni contestate dall' Pt_1
con il verbale unico di accertamento n. 78/2017 e, per l'effetto, dichiara insussistenti i crediti vantati dallo stesso Istituto;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' Pt_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida per Pt_1
compensi in € 5.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % ed oltre IVA e CAP;
-nulla per le spese nei confronti dell' . CP_1
2.1Proponeva gravame l'INPGI (radicando la causa r.g. 3229/2022) il quale- premesso che nelle more era avvenuto il trasferimento della Gestione Sostitutiva Previdenziale (A.G.O.) dall' Parte_1 all' a decorrere dal 01.07.2022 Competenza dell' - Gestione Separata dal CP_1 Parte_1
01.07.2022 limitatamente ai rapporti di co.co.co. e di lavoro autonomo per effetto della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” (legge di Bilancio 2022)-precisava che il suo appello era limitato ai soli addebiti di cui alla Sezione 2 Punto C) del Verbale Ispettivo n. 78/17 (Omesso versamento contributivo sulla collaborazione coordinata e continuativa intercorsa con il giornalista per i seguenti motivi: Controparte_6 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. travisamento dei fatti, errata interpretazione delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di istruttoria, carenza di motivazione su fatti decisivi emersi dall'istruttoria stessa e dai documenti prodotti dalle parti in causa;
-erronea applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di lavoro giornalistico con riferimento alle mansioni di natura giornalistica degli addetti stampa;
- carenza e genericità della motivazione;
- errata valutazione dell'attività giornalistica svolta dal in regime di rapporto di co.co.co. CP_6
nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2015.
Per l'effetto così concludeva: “In via principale:
In accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia, in riforma della sentenza quivi impugnata
n. 5638/2022 del Tribunale di Roma e per quanto di attuale competenza dell' respingere Parte_1
l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. C Verbale Controparte_4
Ispettivo n. 78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista n quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma Controparte_6
dei relativi addebiti di cui al verbale ispettivo n.78/2017 e con conseguente condanna della
[...]
- al pagamento in favore dell' ei contributi e delle sanzioni per cui vi è causa in CP_4 Pt_1 relazione all'addebito specifico di attuale competenza dell' ari a complessivi € 16.956,48 (di Pt_1 cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' Parte_1 oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare la al pagamento in favore dell' di quella Controparte_4 Parte_1
diversa minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
Si ripropongono ove necessario tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni contenute in tutti gli scritti difensivi di primo grado, che devono quindi intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
2.2Proponeva separato gravame l' (radicando la causa r.g. 3237/2022) impugnando CP_1
parzialmente la sentenza citata limitatamente alle pretese concernenti la:
-Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 (Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti “dipendenti” e erroneamente Parte_2 Parte_3 Parte_4
assicurati ad altro ente previdenziale);
-Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 (Sussistenza rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti: , e Controparte_8 Parte_3 Parte_4 CP_9 [...]
), CP_7
per i seguenti motivi: -erronea applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di lavoro giornalistico con riferimento alle mansioni di natura giornalistica degli addetti stampa;
-contraddittorietà della sentenza ed erronea valutazione delle prove.
Per l'effetto così concludeva: “In accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia, in parziale riforma della sentenza quivi impugnata n. 5638/2022, respingere l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Controparte_4
Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017
Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti “dipendenti” Parte_2 [...]
e erroneamente assicurati ad altro ente previdenziale Parte_3 Parte_4
Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017
Sussistenza rapporti di lavoro subordinato con i giornalisti: , Controparte_8 Parte_3
e , Parte_4 CP_9 Controparte_7
in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma dei relativi addebiti di cui al verbale ispettivo n.78/2017 e con conseguente condanna della - sottratta la Controparte_4 posizione (sottratti cioè €. 16.956,48 ai 353.372,48 per cui si procedeva. Si veda, al Controparte_6
riguardo, specifica del credito depositata nel fascicolo di costituzione del medesimo in Pt_1 CP_5 all. 4) - al pagamento in favore dell' di €. 336.416,00 a titolo di contributi e sanzioni per cui vi CP_1
è causa, come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' (ora per quanto attiene alla ex Gestione AGO INPGI), oltre alle Pt_1 CP_1 ulteriori sanzioni da calcolarsi dalla maturazione alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare la al pagamento in favore dell' di quella diversa Controparte_4 CP_1
minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
Si ripropongono ove necessario tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni contenute in tutti gli scritti difensivi di primo grado, che devono quindi intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
2.3Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto di entrambi gli appelli e così concludeva: “- Respingere l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, ovvero comunque accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate dall' on il Pt_1 verbale unico di accertamento n. 78/17, e per l'effetto revocare il verbale stesso, dichiarando
l'insussistenza dei crediti vantati mediante di esso dall'istituto previdenziale appellante, e assolvendo
l'attrice dalle pretese avanzate nei suoi confronti mediante il verbale unico di Controparte_4 accertamento predetto;
rigettare le domande riconvenzionali dell' in primo grado, anche Pt_1 eventualmente e per quanto di ragione, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire”.
2.4Riuniti i procedimenti, matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. Va premesso in diritto quanto segue.
3.1 Per quanto concerne la natura giornalistica dell'attività svolta secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e anche di questa Corte n. 2856/2024 (est. Zaccardi)-cui si intende dare continuità- l'obbligo assicurativo presso l' icorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL Pt_1
applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Si tratta di condizioni che devono coesistere e non sono alternative.
Ai sensi della vigente normativa (legge n. 1564/51, I. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 - come sostituito dall'art.76 della legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista
(professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all' Pt_1
L'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell' a pretendere che si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti CP_5
contributi.
Va premesso che (tra le altre, Cassazione 29411/2018) com'è noto, nell'ambito del lavoro giornalistico, né la legge professionale del 3/2/1963, n. 69 né il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto dell'attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità - chiamata a dirimere controversie tra editori e giornalisti - ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa. Sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola
(servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa (sin da Cass. 2 luglio 1985, n. 3998).
Si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell'ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale.
Così si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l'attività giornalistica si contraddistingue in primis per l'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio
(scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (v.
Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 5 luglio 1997, n. 6083; Cass. 22 novembre 2010, n. 23625;
Cass. 29 agosto 2011, n. 17723).
In tal senso “L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica
e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all Controparte_5
che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e
[...] dal contratto collettivo applicabile al rapporto” (Cass. S.U. 21764/2021).
In parte motiva la Corte ha così diffusamente motivato per quanto qui d'interesse:
“(…)
9.14. D'altra parte, è stato ritenuto da questa Corte di legittimità (Cass. 20 luglio 2007, n. 16147, pronuncia richiamata anche da Corte cost. n. 112 del 2020) che "perché sorga l'obbligo di iscrizione all è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto Pt_1
attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista. La natura del datore di lavoro è indifferente, sicché questo può essere un ente pubblico territoriale (e il giornalista dipendente un impiegato comunale: Cass. 26 giugno 2004, n. 11944) o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante assegnandogli mansioni di carattere giornalistico". Tale portata generale
è stata ribadita da questa Corte nelle decisioni 12 gennaio 2016, n. 11407 e n. 15162/2019 cit. rese proprio con riferimento a pubblicisti addetti a uffici stampa istituiti presso pubbliche amministrazioni. Il principio è stato applicato anche per affermare l'obbligo contributivo nei confronti dell in presenza di un accertamento di attività giornalistica da parte di società Pt_1
(Matrix S.p.A.) che applicava il c.c.n.l. CI (v. Cass. 22 giugno 2016, n. 12897). Nel medesimo alveo si colloca Cass. 25 giugno 2018, n. 16691 che egualmente ha attribuito centralità all'attività giornalistica espletata che costituisce il presupposto di riferimento per ritenere l'obbligo di iscrizione all Ancora più di recente è stato ribadito (Cass. 25 maggio 2021, n. 14391), richiamando i Pt_1
requisiti di iscrizione di cui al regolamento che l'obbligo assicurativo presso l' icorre Pt_1 Pt_1
nei casi in cui, a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (1. n. 1564 del 1951,1. n. 1122 del 1955, art. 38 della 1. n. 416 del 1981 - come sostituito dall'art. 76 della 1. n. 388 del 2000 -, Statuto e Regolamento dell , dunque, il Pt_1
giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito - per i Pt_1
dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005. Ai sensi di tale più recente pronuncia, l'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell a pretendere che CP_5
si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.(…) Va anche considerato che questa
Corte di legittimità (Cass. n. 16691/2018 cit.) ha già affermato che la qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 Cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva (resa efficace erga omnes con
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un compendio normativo costituito dalla Costituzione, dalla 1. 3 febbraio 1963, n. 69 e dal regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, efficace ezgl omnes (v., per le prime affermazioni del principio appenaenunciato, le decisioni di questa Corte in tema di qualificazione come giornalistica dell'attività dei telecinefotoperatori, fra le altre, Cass. 2 luglio 1985, n. 3998 e 21 aprile 1986, n. 2780 e numerose successive conformi;
fra le più recenti, in tema di attività giornalistica radiotelevisiva ravvisata in programmi di intrattenimento o svago, Cass. 19 gennaio
2016, n. 830). Anche il legislatore del 2001, con la 1. n. 62 del 2001, art. 1, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione on line, dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3-bis introdotto dalla 1. 26 ottobre 2016, n. 198, il contenuto della testata giornalistica costituita da unquotidiano on line. Dalla citata sentenza si evince, altresì, che la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella on line, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (cfr., fra le altre, CGUE 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun ed ulteriori precedenti Persona_1
richiamati da Cass., Sez. Un. pen., n. 31022 del 2015 e Cass. 18 novembre 2016, n. 23469). Anche la CorteEuropea dei diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi As c/Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone tale equiparazione, ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti internet contribuiscono grandemente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonché 10 Persona_2
marzo 2009, Tirnes Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27). 11.6.
I suddetti principi rilevano quando, come nel caso in esame, la struttura 'ufficio stampa' sia stata istituita e gli addetti a tale ufficio siano stati inquadrati in modo diverso rispetto alla specifica qualificazione dei c.c.n.l. (che non è quella che dovrebbe risultare dall'apposita contrattazione di area speciale ma che, come detto, fornisce significative indicazioni sulla qualificazione dell'attività di cui al profilo dello "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico')”.
3.2 Per quanto concerne la natura subordinata dell'attività giornalistica è stato sancito che: “Mette conto, innanzitutto, evidenziare che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (Cfr.per tutte
Cass.3320/08,18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e
5693/98), la subordinazione ex art. 2094 cc, intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e rtAARI suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori ° e ciò tenuto anche conto che nel 2 lavoro giornalistico, per gli evidenziati 7 aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa liberta' di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e
3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attivita' quotidiana, la quale invece contraddistingue quella del redattore ( Cass. 7012/00), e che l'attivita' informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che ancora l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attivita' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuita' e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione
e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute ( Cass.
6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilita' nell'intervallo fra una prestazione e l'altra ( Cass. 5223/87). Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorche' continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ( Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il 11 del lavoratore, pur 10 datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano,come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio,i1 mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.”
(Cass. N. 22882/2008).
Al contrario, per quanto concerne la parasubordinazione nell'attività giornalistica, va richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte n. 1994/2017 secondo cui il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira;
il coordinamento va ravvisato, dunque, qualora l'attività lavorativa si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive.
4.Ciò premesso in diritto, l'appello proposto dall' fondato a va accolto. Pt_1
4.1Il giudice di prime cure ha così motivato: “1.I rilievi mossi dall'INPGI con il verbale ispettivo, come già in precedenza evidenziato, sono nel senso di ricondurre nell'ambito dell'attività giornalistica il lavoro svolto tra il gennaio 2012 e l'aprile 2017 da parte dei lavoratori Pt_2
nonché le prestazioni di lavoro rese dal collaboratore coordinato e continuativo Parte_5
Controparte_6
Tale prospettazione è stata contestata dalla società ricorrente, la quale ha dedotto di non essere una azienda editoriale, risultando come da visura camerale che essa svolge attività di prestazione di servizi a benefici di aziende clienti e che tali prestazioni non ricadono nell'ambito applicativo della legge n. 416 del 1981, ed in particolare art. 38, che attribuisce all' a gestione della previdenza Pt_1
obbligatoria dei giornalisti.
La ricorrente ha sottolineato che non edita alcuna testata giornalistica e di elaborare ed attuare progetti di “relazioni pubbliche e di marketing communication” per conto di imprese, prevalentemente nel settore farmaceutico, nonché di effettuare indagini di mercato e consulenza a fine di meglio valorizzare l'immagine del cliente.
(…)
Orbene calando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata, si è potuto constatare che tutti i dipendenti in questione svolgevano una attività di comunicazione più che giornalistica.
Tale conclusione trova il suo sostegno soprattutto nelle dichiarazioni dei testi escussi.
(…) Analoghe considerazioni valgono per che ad avviso dell' prima della Controparte_6 Pt_1
sua assunzione con mansioni dirigenziali avrebbe intrattenuto con la ricorrente società una collaborazione coordinata e continuativa a contenuto giornalistico dal gennaio 2014 all'aprile 2015.
Anche le attività svolte dal a prescindere dal ruolo dirigenziale assunto, avevano lo stesso CP_6
contenuto non giornalistico di quello degli altri dipendenti (si rimanda nel dettaglio alla risposta fornita dallo stesso, interrogato liberamente, in relazione al capitolo 2 del ricorso)”.
4.2 Ora, nel caso oggetto del presente giudizio è emerso in concreto che tutti i soggetti interessati dal verbale de quo -anticipandosi qui quanto si dirà al punto 5.2-avessero svolto attività di ufficio stampa per enti o società private, occupandosi di redigere comunicati stampa e/o rassegna stampa quotidiana, stesura testi per newsletter e magazine di informazione, produzione di contenuti per i sociali network, gestione dei media, organizzazione e/o partecipazione a conferenze stampa.
Ciò emerge, in primo luogo, dal verbale di accertamento ispettivo del 19.10.2017. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito al riguardo che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 11751/2004).
La Suprema Corte ha, tuttavia precisato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 3525/2005), oppure può valutarlo congiuntamente con gli altri elementi acquisiti al processo.
In particolare il aveva stipulato un “contratto di lavoro autonomo giornalistico” il CP_10
17.12.2013 in atti (doc. 3 fasc. secondo grado INPGI)- in sede di ispezione ha rilasciato una dichiarazione (in atti) che non lascia alcun dubbio in ordine alle mansioni giornalistiche espletate in qualità di addetto stampa: “… nel periodo in cui ho collaborato come giornalista mi sono occupato soprattutto dell'Ufficio Stampa del Cliente - Pertanto scrivevo comunicati stampa, Per_3 tenevo rapporti con la stampa, organizzavo e partecipavo a conferenze stampa.(…) Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore autonomo esterno la modalità di svolgimento era la seguente: mi coordinavo direttamente con il Presidente incontrandolo e sentendolo al telefono Parte_6 quasi quotidianamente e informandolo delle indicazioni ricevute dal Cliente.”
Assai pregnante in tal senso è il contenuto dei comunicati stampa in atti (all. 23 fasc. INPGI) che palesano la rielaborazione delle notizie e degli eventi, corredata da link ad altri articoli d'interesse ed inserzioni di immagini (es. a titolo esemplificativo il comunicato stampa “Nuvole di ossigeno”;
“nuovi studi dell'Ospedale San Raffaele e dell'Istituto dei Tumori definiscono il ruolo chiave del sistema immunitario nel tumore mammario”).
Del resto i contratti commerciali (doc. 6 fasc. parte stipulati dalla con i propri CP_4 CP_4 clienti (es. con l'istituto ortopedico “PINI”) avevano ad oggetto esattamente la gestione dell'ufficio stampa;
si aggiunga che quello concluso con la Federazione dei farmacisti italiani, oltre alla promozione dell'immagine, contemplava l'obbligo di provvedere all'ufficio stampa declinato all'art. 2 specificamente nel dover: “1.monitorare le informazioni;
selezionare le informazioni che per rilevanza e attualità rivestano interesse istituzionale..;3. Assistere e supportare la Federazione nel selezionare le informazioni in possesso dell'ente e le iniziative dallo stesso attivate;
4. Realizzare iniziative per la diffusione.. valutazione e proposte della Federazione;
5.svolgere attività di media relations..l'ufficio stampa deve inoltre: predisporre comunicati stampa anche sulla base delle notizie dei mass media;
raccogliere ed archiviare documentazione riguardante l'ente; eseguire la rassegna stampa quotidiana sul sito Internet della Federazione;
curare la pubblicazione nell'apposito spazio dedicato del sito internet della Federazione di una sintetica rassegna stampa quotidiana denominata
“Primo Piano” anche utilizzando fonti diverse da quelle di cui al punto precedente;
…verificare fonti, notizie…predisporre articoli e relazioni…la rassegna stampa con analisi quali/quantitativa dei risultati”.
Le attività di cui sopra, lungi dal richiedere la mera raccolta, riordino e trasmissione di dati esigevano l'iniziativa, l'autonomia, l'apporto creativo, la rielaborazione e la sintesi direttamente forniti dai singoli addetti all'ufficio stampa- che infatti, non a caso, erano tutti giornalisti pubblicisti o professionisti- e in ciò la censura dell'appellante è fondata e va condivisa.
Infatti nella fattispecie che qui occupa tutti i lavoratori di cui al verbale ispettivo non si limitavano a riportare il testo di dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali o ad annunziare un evento, ma introducevano e commentavano la notizia collocandola all'interno di un elaborato più organico simile ad un articolo di un comune quotidiano, con l'utilizzazione di un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistici.
4.3 Per quanto concerne la natura del rapporto di lavoro intercorso tra il la CP_6 CP_4
nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2015 (cfr. Sez. 2 lett. C Verbale Ispettivo - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista la tesi dell' Controparte_6 Pt_1
secondo cui non si sarebbe trattato di lavoro autonomo ma di collaborazione coordinata e continuativa coglie nel segno.
In primo luogo negli stessi “contratti di lavoro autonomo giornalistico” intervenuti tra le parti (doc.
4-5 fasc. secondo grado INPGI) si fa riferimento espressamente ad una collaborazione (“la committente intende avvalersi della collaborazione redazionale del dott. in qualitò di CP_6
“collaboratore” e che le parti intendono porre in essere un' “attività di collaborazione redazionale” avente ad oggetto l'attività di consulenza in ambito di pubbliche relazioni e giornalistica intesa come diffusione di tutti i servizi della società; il compenso è al lordo della contribuzione e CP_1 dell'eventuale contribuzione il opererà con le modalità del lavoro autonomo ex art. Pt_1 CP_6
2222 c.c. e chiederà autorizzazione al (legale rappresentante della per prestare Parte_6 CP_4
attività lavorativa a favore di terzi”).
In sede ispettiva il ha dichiarato “Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore CP_6 autonomo esterno la modalità di svolgimento era la seguente: mi coordinavo direttamente con il
Presidente incontrandolo e sentendolo al telefono quasi quotidianamente e Parte_6 informandolo delle indicazioni ricevute dal Cliente.”
La prestazione lavorativa del ra dunque stabile e continuativa nel tempo, personale e CP_6
coordinata -tanto da richiedere contatti quotidiani per il periodo di riferimento-e si inseriva nell'organizzazione aziendale del preponente, risultando collegata con gli scopi di essa, e, pur nei limiti compatibili con l'autonomia professionale, era assoggettata alle ingerenze del personale della
CP_4
Per la posizione del on si pongono, poi, questioni di prescrizione o di compensazione CP_6
dei contributi.
In conclusione sul punto la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettato l'originario ricorso proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. C Verbale Ispettivo n. Controparte_4
78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista
[...] con conseguente condanna della al pagamento in favore dell' dei CP_6 CP_4 Pt_1
contributi e delle sanzioni per cui vi è causa in relazione all'addebito specifico pari a complessivi €
16.956,48 (di cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado dall' oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi alla data dell'effettivo soddisfo. Parte_1
5.L'appello proposto dall' è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono. CP_1
5.1 Il giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “(…) Orbene calando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata, si è potuto constatare che tutti i dipendenti in questione svolgevano una attività di comunicazione più che giornalistica.
Tale conclusione trova il suo sostegno soprattutto nelle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare la teste ha affermato che per tutte le persone citate nella sua dichiarazione Parte_3
l'attività era di comunicazione più che giornalistica, precisando che tutti i dipendenti svolgevano gli stessi compiti, essendo assegnati ad una azienda e seguendo aree specifiche nel campo della medicina
e dei clienti.
La stessa teste ha aggiunto che l'attività svolta si concretizzava in una consulenza (elaborazione di progetto e di comunicazione), in una stesura e diffusione attraverso mailing list di comunicati stampa, diffusione che avveniva dopo che il cliente aveva approvato e corretto il comunicato stampa.
A seguito di ciò, ha ulteriormente rimarcato la teste, veniva elaborato un report di tutte le uscite media che aveva ripreso il comunicato stampa. Un lavoro di reportistica essenzialmente, cui seguiva il giornalino aziendale fatto anche con (cfr dichiarazioni di : “Ci Parte_4 Parte_3 trovavamo una volta al mese con l'azienda che ci diceva quali erano stati gli eventi e i temi importanti per loro, noi scrivevamo il pezzettino per questo giornalino e lo rimandavamo a loro in approvazione, poi finalmente c'era la pubblicazione”).
L'attività dei dipendenti così ricostruita riguardava anche i dipendenti anzidetti prima della loro assunzione e , nonché e , nessun rilievo Controparte_7 Controparte_8 CP_9
assumendo il fatto che alcuni di essi fossero inquadrati ai fini previdenziali come lavoratori autonomi, stante la natura non giornalistica dell'attività svolta.
In particolare ha riferito che in Value lo stesso redigeva un comunicato stampa Controparte_7
che veniva inviato al cliente il quale effettuava una revisione in base alle sue esigenze di comunicazione aziendale, con la conseguenza che i contenuti erano stabiliti in accordo con il cliente che dava l'input e forniva i punti chiave”.
5.2.1 Ciò posto, per quanto concerne la contestazione di cui alla Sezione 1 Punto A) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 Omissione contributiva nei confronti dei giornalisti già formalmente
“dipendenti” e ma erroneamente assicurati Parte_2 Parte_3 Parte_4
presso altro ente previdenziale, si osserva quanto segue.
In primo luogo è pacifica la natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro, essendo in contestazione esclusivamente l'inquadramento previdenziale nell' anziché nell'INGI per effetto CP_1 della natura giornalistica dell'attività svolta dalle lavoratrici.
La natura giornalistica dell'attività svolta emerge dall'applicazione dei principi di diritto sopra espressi e da quanto già esposto al punto 4.2, qui richiamato per quanto d'interesse relativamente alle dipendenti in questione (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva).
Sul punto il riferimento effettuato dalla teste in primo grado- (valevole Testimone_1 anche per gli altri addetti all'ufficio stampa) ad un'attività di mera comunicazione piuttosto che giornalistica, diversamente da quanto dalla stessa riferito in sede ispettiva, non induce a concludere diversamente, in quanto non motivato e ,comunque, in buona sostanza valutativo, mentre ciò che rileva è quanto riferito dalla teste che specifica “quando scrivevo un articolo sceglievo il contenuto”, al di là del fatto che poi ne fosse necessaria l'approvazione da parte del cliente.
La teste a significativamente dichiarato che redigeva comunicati stampa, che era un lavoro Pt_4 di squadra, e ha aggiunto: “essendo ovvio che non posso andare contro i parametri dell'attività giornalistica, io mi informavo, assumevo delle informazioni e poi mi confrontavo con il responsabile ed il cliente prima che il comunicato stampa venisse divulgato. Adr:per l'istituto di tumori l'ufficio comunicazione dell' dava indicazioni della necessità di preparare comunicati stampa , noi CP_5
raccoglievamo tutte le informazioni e facevamo le interviste ai medici, stendevamo il comunicato stampa e poi c'era il confronto finale con il medico per capire se era corretto ed anche il responsabile. A volte capitava che l'idea di un comunicato stampa nascesse da noi e quindi proposto se c'era un argomento che ritenevamo notiziabile e di interesse per la stampa. …noi forniamo tutti gli elementi affinchè il giornalista possa formare un articolo . Tali elementi nascono o da un'intervista o da una racoclta di informazioni che ci vengono fornite o che noi cerchiamo. Può anche trattarsi di studi scientifici, ciò dipende dall'argomento”.
In sede ispettiva la veva confermato che svolgevano le stesse mansioni di addetto stampa Pt_4
anche, tra gli altri, , e Controparte_8 Controparte_6 Controparte_7
. Parte_2
La teste ha, poi, dichiarato: “io portavo in una serie di informazioni che mi venivano CP_9 CP_4 fornite dai clenti come già detto e c'era un'elaborazione che veniva però approvata o rielaborata ulteromente dall'azienda cliente. Non si trattava di schede ma erano elaborati”.
La suddetta rielaborazione-tipica dell'attività giornalistica-emerge anche dall'esame dei comunicati stampa in atti (all. 19,23,26,32 fasc. INPGI).
Né rileva in senso contrario alla tesi dell' la circostanza che i contratti di lavoro in atti (fasc. Pt_1 ricorrente primo grado) di , E recassero l'inquadramento Pt_2 Pt_4 Parte_3
rispettivamente di II/III livello CCNL terziario, con le mansioni di MEDIA RELATIONS
SPECIALIST e, infine, III con mansioni di ACCOUNT EXECUTIVE, assumendo rilievo ai fini del corretto inquadramento contributivo la concreta natura dell'attività svolta.
In conclusione risulta fondata la pretesa contributiva come avanzata nel verbale ispettivo de quo per i giornalisti già formalmente “dipendenti” e Parte_2 Parte_3 Parte_4 siccome erroneamente assicurati presso l' anziché presso l' CP_1 Pt_1
5.2.2 A questo punto va rilevato che l'appellata ha eccepito nel grado l'intervenuta carenza di interesse ad agire in parte qua dell' per effetto del trasferimento dall' all' della CP_1 Pt_1 CP_1
Gestione sostitutiva dell'AGO contributi nei confronti dei giornalisti già formalmente “dipendenti”
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
L'eccezione non coglie nel segno, in quanto il predetto trasferimento non ha fatto venir meno la distinzione delle singole gestioni.
Né, nel merito, risulta applicabile l'1189 c.c. invocato dalla per difetto del requisito della CP_4
buona fede.
L'art. 1189 c.c., infatti, presuppone pur sempre l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), da escludersi nel caso di specie, nel quale la ben sapeva quale fosse l'attività lavoratoriva svolta CP_4
dalle persone assunte.
Il difetto della buona fede del contribuente rende inapplicabile altresì l'art. 116 legge N. 388/2000
(“20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”).
5.3.1 Per quanto concerne la Sezione 2 Punto B) del Verbale ispettivo n. 78 del 2017 relativa alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi di riferimento con i giornalisti:
[...]
, e si osserva CP_8 Parte_3 Parte_4 CP_9 Controparte_7
quanto segue.
In primo luogo, per quanto concerne la natura giornalistica dell'attività svolta, la stessa risulta sostanzialmente pacifica e, comunque, ad ogni buon conto, si richiama quanto già esposto al punto
5.2.1, qui richiamato per quanto d'interesse.
E' piuttosto in contestazione la natura dei rispettivi rapporti di lavoro intercorrenti con la per CP_4
i periodi di riferimento.
Sotto il profilo formale la la avevano un contratto di co.co.co. Pt_4 CP_8
La prima (successivamente assunta come dipendente dalla nel novembre 2012), escussa CP_4
come teste in primo grado, ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva (doc. 8 fasc. INPGI primo grado) ove tra l'altro si legge: “Fin dall'inizio (periodo di co.co.co./2011) il mio impegno è stato quotidiano a tempo pieno con presenza in ufficio o presso i clienti per circa 8/9 ore al giorno da lunedì al venerdì. Tra i due periodi (collaborazione e dipendenza) non c'è stata alcuna differenza tra le modalità di svolgimento delle attività giornalistiche. I referenti con cui concordavo l'attività sono stati e oltre all'amministratore Controparte_6 CP_9 [...]
. Parte_6
La in sede ispettiva ha dichiarato di essere stata stabilmente inserita all'interno degli CP_8
uffici della per cinque giorni alla settimana, di avervi avuto una postazione e di aver usato i CP_4
beni strumentali della aggiungendo che i suoi referenti, da cui riceveva gli incarichi, erano CP_4
i “diversi colleghi responsabili dei singoli clienti”; che in caso di assenza per forza maggiore doveva
“informare” e che le ferie non le concordava, ma le comunicava per ragioni organizzative;
si occupava inoltre del coordinamento dei dipendenti e dei collaboratori della (due social junior). CP_4
Gli altri lavoratori in questione avevano invece stipulato un contratto di lavoro autonomo giornalistico.
In particolare la (successivamente assunta come dipendente dalla il 1°- Parte_3 CP_4
10.2015) ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva di essere stabilmente inserita all'interno dell'ufficio della ove possedeva una postazione fissa con pc e telefono fisso, che il referente CP_4 dal quale riceveva incarichi o con cui concordava l'attività da svolgere era oltre Parte_6
a , che comunicava le assenze per forza maggiore e concordava le ferie qualora al di CP_9 fuori del mese di agosto (mese in cui l'agenzia era chiusa), e, assai significativamente, ha negato che ci fossero state differenze nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa tra il periodo di lavoro svolto come lavoratrice formalmente autonoma e e quello successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.
, poi, ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva afferenti il suo stabile CP_9 inserimento all'interno degli uffici della per cinque giorni alla settimana, ove disponeva di una CP_4
postazione fissa, pc e telefono;
il referente era il e le ferie coincidevano con la chiusura Parte_6 dell'agenzia.
Il fatto che ella non avesse vincoli di orario, tanto che a volte era in agenzia ed altre volte direttamente presso i clienti della non esclude, ma anzi conferma che fosse stabilmente disponibile a CP_4 favore dell'appellata; peraltro la stessa ha riferito che anche “prima di tale momento (ndr l'assunzione della con contratto di lavoro subordinato) come me la non aveva Parte_3 Parte_3
vincoli di orari, ma di informazione nel senso che si doveva coordinare”, e per quanto supra, deve ritenersi che la prestasse lavoro in regime di subordinazione anche prima della relativa Parte_3
formalizzazione.
Infine, nel periodo della prestazione del presunto lavoro autonomo aveva Controparte_7
una postazione fissa in sede (con pc), come dichiarato in sede ispettiva e confermato dal teste, era coordinato da responsabile digital, era tenuto a recarsi 3,4 volte a settimana Controparte_8
rispettando gli orari aziendali ed aveva una mail personalizzata con dominio CP_4
In tale contesto probatorio risulta evidente il carattere stabile e continuo della prestazione lavorativa a favore della per il periodo in contestazione, risultando decisivo il fatto che fosse garantita CP_4
l'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore (addetto stampa) tramite tutti i predetti lavoratori il cui operato, lungi dall'essere in mera connessione funzionale con l'obiettivo aziendale, era strutturalmente inserito nell'organizzazione dell'appellata, in quanto soggetto al quotidiano potere direttivo e di controllo datoriale, con ciò assumendo i connotati tipici della subordinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c.
5.3.2 Sotto il profilo del quantum l'appellata reitera nel grado le eccezioni afferenti la pretesa eccessiva quantificazione delle somme già richieste dall' Pt_1
E' fondata solo una delle quattro doglianze, nei termini che seguono.
In particolare:
- con riferimento alla posizione della Bonfante-per la quale la lamenta che non risulterebbe CP_4
concretamente operata la compensazione tra i contributi versati alla gestione separata quelli Pt_1
di maggiore ammontare pretesi con il verbale di accertamento-si dà atto che nel verbale di accertamento de quo detta compensazione risulta già effettuata (pag. 5) e non sono stati offerti elementi deduttivi e probatori per ritenere il contrario;
- con riferimento alle posizioni , e ordine ai quali la eccepisce CP_7 Parte_3 Parte_7 CP_4
l'omessa compensazione tra i contributi già versati all' a titolo di lavoro giornalistico Pt_1
autonomo, e quelli di maggiore ammontare pretesi con il verbale di accertamento- si rileva il difetto di legittimazione attiva dell'appellata, trattandosi al più di contributi versati unicamente dai predetti quali giornalisti autonomi;
- ancora con riferimento alla la quale la lamenta che gli imponibili (pretesi) Parte_8 CP_4
in relazione al periodo ottobre 2015 / agosto 2016 sono stati calcolati in misura nettamente superiore alla retribuzione contrattuale di Euro 26.000,00 lordi ripartiti su 14 mensilità-si osserva che invero la somma dei contributi a tal fine indicati è inferiore a € 26.000,00, mentre, nel resto, la censura è generica.
Coglie, invece, nel segno, con riferimento alla posizione della l'eccezione di prescrizione Pt_4 parziale dei contributi pretesi dall' ino al 19 ottobre 2012 (posto che il verbale di accertamento Pt_1
opposto è stato notificato alla società in data 19 ottobre 2017).
Sul punto preme, infatti, sottolineare che il verbale di primo accesso datato 11 maggio 2017 non può in alcun modo essere considerato quale atto idoneo ad interrompere gli effetti prescrittivi di cui all'art. 3, comma 9 L. 8 agosto 1995 n. 335.
Sul punto ritiene il Collegio di dovere prestare ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione
(sentenza 32181/2019), enunciato in materia di recupero di crediti previdenziali, secondo il quale, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(Cass. n. 15714 del 14/06/2018, Cass. 4/07/2017, n. 16465).
Deve dunque trattarsi di qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, che espliciti la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 12/02/2010,
n. 3371).
Nel caso di specie il primo ed unico atto avente tali caratteristiche è stato il verbale di accertamento opposto notificato alla società il 19 ottobre 2017, mentre il verbale di primo accesso datato 11 maggio
2017 non conteneva alcuna richiesta di pagamento e come tale era inidoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
In conclusione sul punto la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettato, nel resto,
l'originario ricorso proposto dalla e, per l'effetto, dev'essere condannata la Controparte_4 [...] al pagamento in favore dell' dei contributi e sanzioni di cui al verbale di CP_4 CP_1
accertamento n. 78/17 quanto ai soggetti , Parte_2 Parte_3
(a decorrere dal 20 ottobre 2012), Parte_4 Controparte_8 CP_9
, come da domanda riconvenzionale formulata nella memoria
[...] Controparte_7 difensiva di costituzione in primo grado dall' oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi dalla Parte_1 maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo.
6.In conclusione la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui sopra.
7.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la prevalente e sostanziale soccombenza dell'appellata nei rispettivi rapporti processuali ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto dall' in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
- rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla con riferimento alla Sez. 2 lett. Controparte_4
C Verbale Ispettivo n. 78/2017 - contributi obbligatori, periodo 01/2014-03/2015 - rapporto di co.co.co. giornalista Controparte_6
- per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dell' dei contributi e Controparte_4 Pt_1 delle sanzioni pari a complessivi € 16.956,48 (di cui € 10.340,73 per contributi ed € 6.615,75 per sanzioni alla data del 19.10.2017), oltre alle ulteriori sanzioni da calcolarsi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
b)in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , in riforma della sentenza impugnata, CP_1
- dichiara prescritti i contributi relativi alla posizione di on riferimento Parte_4
al periodo anteriore al 19 ottobre 2012;
-rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado proposto dalla Controparte_4
-per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dell' dei contributi e Controparte_4 CP_1
sanzioni di cui al verbale di accertamento n. 78/17 quanto ai soggetti Parte_2
, (a decorrere dal 20 ottobre 2012), Parte_3 Parte_4 [...]
, oltre alle ulteriori sanzioni da CP_8 CP_9 Controparte_7 calcolarsi dalla maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
-condanna la alla corresponsione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_4
a favore dell' he liquida in € 2.500,00 per il primo grado ed € 2.775,00 per il presente grado, Pt_1
oltre accessori, oltre c.u. per il doppio grado ove versato;
-condanna la alla corresponsione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_4 a favore dell' che liquida in € 9.992,50 per il primo grado ed € 7.120,00 per il presente grado, CP_1
oltre accessori, oltre c.u. per il doppio grado ove versato.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi