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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3582/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENICHETTI SARA e dell'avv. SUPARAKU GISELA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARIA MASSIMO
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 14 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che lo stesso ha dedotto di avere contratto a Roma in data 8 ottobre 2005 con , come trascritto nel Registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2005, atto n. 00325, parte II, serie A. Ha esposto il ricorrente che i coniugi iniziavano la loro relazione sentimentale nella primavera del 2003 e dalla loro unione nasceva il primogenito . _1
Dopo il matrimonio, il nucleo familiare si allargava con la nascita del secondogenito e, poiché l'appartamento in cui vivevano a Roma (di proprietà Per_2 della resistente) era troppo piccolo, le parti decidevano di comune accordo di venderlo per trasferirsi nel gennaio del 2008 a Formello (RM), ove acquistavano una casa più grande e più adatta alle esigenze della famiglia. A seguito di ciò, però, tra le parti iniziavano ad emergere notevoli divergenze caratteriali che rendevano intollerabile e insostenibile la prosecuzione della convivenza. Difatti, il trasferimento nella nuova abitazione veniva vissuto dalla RA al pari di una vera e propria “tragedia” per il solo fatto di essersi CP_1 allontanata dalla propria famiglia d'origine e dagli amici di sempre, sebbene di soli 28 km di distanza. La RA iniziava quindi ad allontanarsi dal signor CP_1
e dalla famiglia che avevano costruito insieme, cercando e trovando T_ sempre più rifugio nello yoga e nel buddismo. Quando la resistente scopriva di essere malata, iniziava letteralmente ad inveire contro il marito vessandolo e ritenendolo quale unico responsabile anche di questo “ulteriore” male, giungendo così a compromettere in maniera definitiva ed irreversibile il legame coniugale. Ormai stanco, deluso ed esasperato dalla situazione il signor T_ presentava ricorso per separazione giudiziale. Nel corso del giudizio le parti riuscivano a raggiungere un accordo, chiedendo l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle trascrizioni ex lege in relazione all'atto di matrimonio contratto l'8.10.2005 a Roma, atto 00325, parte 2, serie A06, anno 2005; - dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento senza avere, quindi, nulla a che pretendere l'uno rispetto all'altra e viceversa;
- assegnare la casa familiare, sita in 00060, località Le Rughe, Formello (RM), Viale India n. 28, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, alla RA , con tutto quanto in essa contenuto Controparte_1
e nella quale la stessa vivrà insieme ai figli e fino al _1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
- affidare i figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il 26 ottobre _1 Per_2
2006) ai genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
pagina 2 di 9 genitoriale potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di permanenza;
con collocamento presso la madre, regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità e tempi di frequentazione paritetica: - in periodo scolastico: a settimane alterne da giovedì a giovedì con ciascun genitore, compresi i relativi pernottamenti e fine settimana, facendo in modo che il padre usufruisca della prima e della terza settimana e la madre della seconda e della quarta settimana o viceversa;
il prelevamento dei figli avverrà presso la casa del genitore che li ha con sé e il riaccompagnamento avverrà presso l'abitazione del genitore che li terrà lo stesso giorno, ovvero nei periodi di interruzione scolastica presso l'abitazione di ciascun genitore entro le ore 10:00; - durante le vacanze natalizie, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando le vacanze scolastiche 2021- 2022 a trascorrere il primo periodo con il padre;
- durante le vacanze estive, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, per la metà dei mesi di luglio e di agosto, ovvero precisamente per il periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto con un genitore e per il periodo 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, iniziando dalle vacanze 2021 a trascorrere la prima metà di luglio e di agosto con il padre e la seconda metà di luglio e di agosto con la madre;
- tutti gli altri periodi di interruzione dell'attività scolastica (vacanze o altro) saranno alternati o suddivisi in due periodi identici in caso di durata superiore a 7 giorni (ad esempio: dal 16 al 30 giugno: sette giorni con la madre e sette giorni con il padre;
così anche per le prime due settimane di settembre prima dell'inizio della scuola); il fine settimana precedente ai periodi di vacanza dovrà intendersi accorpato ai giorni festivi;
tutte le altre festività e ponti saranno suddivisi a metà e con il criterio dell'alternanza; - stabilire ad anni alterni tra i genitori per il compleanno dei figli, ove non fosse stato deciso un festeggiamento comune, ed ogni anno con ciascun genitore per il giorno del suo compleanno;
- porre a carico del signor un assegno mensile Parte_1 di € 320,00 (€ 160,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla RA CP_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei figli minori e
[...] _1
, oltre rivalutazione di legge;
- porre a carico del signor Persona_3 Parte_1
l'obbligo alla partecipazione delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018; - porre a carico della RA l'obbligo alla Controparte_1 partecipazione delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 30% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018; - con compensazione delle spese di giudizio”. A distanza di soli due mesi dall'omologa della separazione, però, le situazioni personali, lavorative ed economiche delle parti iniziavano a modificarsi, soprattutto con riguardo alla situazione economica della resistente che registrava un miglioramento. Difatti, mentre la posizione economico/reddituale del signor rimaneva T_ immutata rispetto alla separazione, quella della RA , invece, CP_1 registrava un netto miglioramento dal momento che già dal mese di agosto 2021
pagina 3 di 9 percepiva una pensione definitiva di circa € 1.350,00 mensili, alla quale si aggiungono € 200,00 a titolo di assegno unico e i proventi derivanti dall'attività di insegnamento dello yoga. Nonostante questo, il ricorrente ha quasi sempre dovuto anticipare in questi mesi tutte le spese straordinarie sostenute per i ragazzi, venendosi a trovare spesse volte in situazioni di estrema difficoltà per ottenere dalla RA la CP_1 restituzione finanche del 30% che le spetta a titolo di contribuzione al mantenimento straordinario dei figli. Ha esposto che tanto quanto ormai da un anno trascorrono 2 Per_2 _1 settimane al mese con il papà e due settimane al mese con la madre, configurandosi quindi una situazione attuale che oggettivamente rientra nell'inquadramento del c.d.
“mantenimento diretto”. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“pronunciare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma in data 8 ottobre 2005 tra il signor e la RA , come trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2005, atto n. 00325, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- disporre che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori in Per_2 modo paritetico;
- disporre che entrambi i coniugi si faranno carico nella stessa misura del mantenimento diretto dei figli (maggiorenne ma non ancora _1 autosufficiente) e (15 anni), oltre alla partecipazione degli stessi nella misura Per_2 del 50% alle spese straordinarie occorrende per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- confermare per tutto ciò che residua le condizioni omologate dal Tribunale di Tivoli con decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi nr. 3236/2021 del 21/06/2021;
- condannare la resistente alle spese del presente giudizio.”. Si è costituita la parte resistente, contestando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente circa le ragioni dell'allontanamento tra i coniugi. Ha rappresentato di essere inabile al lavoro, invalida civile e di percepire una pensione di E. 1.350,00 netti al mese, che costituisce la sua unica fonte di reddito. La stessa quindi si troverebbe in difficoltà nel caso in cui il ricorrente fosse esonerato dal contenuto obbligo di mantenimento dei figli consensualmente deciso tra le parti in sede di separazione. È falsa la propalazione avversaria secondo cui la resistente lavori come insegnante di yoga: la stessa, infatti, non ha alcun impiego lavorativo e, in ogni caso, non ha alcuna entrata reddituale occulta. Viceversa, il ha una occupazione lavorativa con una aspettativa di T_ normale evoluzione di carriera, nel pieno della sua capacità reddituale.
pagina 4 di 9 La considerazione avversaria secondo cui “tanto quanto Per_2 _1 ormai da un anno trascorrono 2 settimane al mese con il papà e due settimane al mese con la madre, configurandosi quindi una situazione attuale che oggettivamente rientra nell'inquadramento del c.d. mantenimento diretto” è irrilevante, perché nelle condizioni di separazione detta condizione era proprio quella prevista e in virtù della quale le parti addivennero alle statuizioni patrimoniale che la controparte vorrebbe mutare. In altri termini, la collocazione paritaria dei figli non può giustificare la modifica delle condizioni di separazione e la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, perché è l'identica situazione ivi prevista. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come chiesto dal ricorrente;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio , come chiesto dal ricorrente;
Per_2
3. Confermare tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione, e segnatamente:
➢ Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in 00060, località Le Rughe, Formello (RM), Viale India n. 28, alla RA , con tutto Controparte_1 quanto in essa contenuto e nella quale la stessa vivrà insieme ai figli e _1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
Per_2
➢ affidare il figlio minore (nato a [...] il [...]) ai Per_2 genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di permanenza;
con collocamento presso la madre, regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità e tempi di frequentazione paritetica;
a. in periodo scolastico: a settimane alterne da giovedì a giovedì con ciascun genitore, compresi i relativi pernottamenti e fine settimana, facendo in modo che il padre usufruisca della prima e della terza settimana e la madre della seconda e della quarta settimana o viceversa;
il prelevamento dei figli avverrà presso la casa del genitore che li ha con sé e il riaccompagnamento avverrà presso l'abitazione del genitore che li terrà lo stesso giorno, ovvero nei periodi di interruzione scolastica presso l'abitazione di ciascun genitore entro le ore 10:00;
b. durante le vacanze natalizie, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando le vacanze scolastiche 2021-2022 a trascorrere il primo periodo con il padre;
c. durante le vacanze estive, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, per la metà dei mesi di luglio e di agosto, ovvero precisamente per il periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto con un genitore e per il periodo 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, iniziando dalle vacanze 2021 a
pagina 5 di 9 trascorrere la prima metà di luglio e di agosto con il padre e la seconda metà di luglio e di agosto con la madre;
d. tutti gli altri periodi di interruzione dell'attività scolastica (vacanze o altro) saranno alternati o suddivisi in due periodi identici in caso di durata superiore a 7 giorni (ad esempio: dal 16 al 30 giugno: sette giorni con la madre e sette giorni con il padre;
così anche per le prime due settimane di settembre prima dell'inizio della scuola); il fine settimana precedente ai periodi di vacanza dovrà intendersi accorpato ai giorni festivi;
tutte le altre festività e ponti saranno suddivisi a metà e con il criterio dell'alternanza;
e. stabilire ad anni alterni tra i genitori per il compleanno dei figli, ove non fosse stato deciso un festeggiamento comune, ed ogni anno con ciascun genitore per il giorno del suo compleanno;
➢ confermare l'obbligo a carico del signor di versamento di un Parte_1 assegno mensile di € 320,00 (€ 160,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla RA entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 minori e , oltre rivalutazione di legge decorrente dalla _1 Persona_3 data di omologazione della separazione;
➢ confermare l'obbligo a carico del signor di partecipazione alle Parte_1 spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018;
4. Rigettare ogni altra diversa domanda del ricorrente;
5. Condannare la controparte alle spese di giudizio”. All'esito dell'udienza del 21 marzo 2023, il Presidente ha disposto in via temporanea ed urgente che il figlio , in modifica rispetto a quanto stabilito in Per_2 sede di separazione, potesse permanere paritariamente presso i genitori, con alternanza settimanale, come già risulta sperimentato ed in essere, con conseguente revoca del contributo al mantenimento della prole stabilito in sede di separazione a carico del padre, dovendo i genitori provvedere in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, anche in ragione della considerazione che i redditi delle parti non divergono in misura cospicua, e dovendosi altresì revocare le disposizioni relative ad affidamento e collocazione di
, ormai maggiorenne. _1
Intrapresa la fase di istruzione della causa, le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza in ordine allo status. Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 9-27 giugno 2023, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono stati dunque concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina 6 di 9 Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del presente giudizio, della sentenza di divorzio. A fronte del raggiungimento della maggiore età anche da parte del figlio , Per_2 gli aspetti in relazione ai quali il Tribunale è chiamato ad esprimersi, in base alle opposte richieste delle parti, sono quelli che riguardano le spese di mantenimento, ordinario e straordinario, per i figli maggiorenni ma non autosufficienti delle parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Ritiene il Collegio che possano confermarsi le statuizioni allo stato vigenti, operanti per effetto dei provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente dal Presidente. Si rileva in particolare che in base ai contenuti degli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione, nonché in base alle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale, mentre il figlio risiede stabilmente presso _1 il padre, il figlio trascorre periodi di frequentazione paritetica con i genitori, a Per_2 settimane alterne. Il Presidente, muovendo da tale presupposto, ha disposto la revoca della previsione del contributo ordinario del padre per il mantenimento dei figli. Il ricorrente sulla base del medesimo presupposto, ha insistito per la T_ revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente , CP_1 nonché per la revoca della previsione secondo cui egli sia tenuto a contribuire in misura maggiore rispetto a quella della resistente alle esigenze straordinarie dei figli (70%-30%). La resistente, in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., ha depositato dichiarazione scritta proveniente dal figlio , dal seguente Per_2 contenuto: “..dichiaro di voler risiedere presso la casa familiare in V.le India 28, dove mi trovo bene e ho un ottimo rapporto con mia madre e di fare visita a mio padre a settimane alterne così come ho fatto finora”. La stessa ha inoltre chiesto a più riprese l'ascolto del ragazzo. Il Collegio ha ritenuto superfluo l'ascolto del ragazzo, tenuto conto che nello scritto depositato lo stesso ha ribadito una circostanza, quella della frequentazione a settimane alterne, di cui già il Presidente ha tenuto debitamente conto nel revocare la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
trattasi pertanto di statuizione che merita ulteriore conferma. Inoltre, alla luce della dichiarazione proveniente dal ragazzo, che ha manifestato chiaramente l'intenzione di mantenere l'attuale organizzazione dei rapporti di frequentazione con i genitori e di voler permanere, con la madre, presso l'abitazione di Viale India, il suo ascolto si è ritenuto superfluo, considerato che non sarebbe in ogni caso corrispondente al suo interesse la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente , in quanto esso potrebbe CP_2 determinare il possibile allontanamento immediato di quest'ultima dalla casa, in questo modo pregiudicando la possibilità che la casa possa rimanere l'habitat domestico di elezione del ragazzo. Sul punto deve rilevarsi che “in tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto
pagina 7 di 9 automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)” (così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 (Rv. 666877 - 01). Nemmeno, ad avviso del Collegio, appare meritevole di accoglimento la richiesta della parte ricorrente di pareggiare la misura della contribuzione dei genitori alle esigenze di carattere straordinario dei figli. Si rileva al riguardo che la resistente ha documentato di essere stata dichiarata invalida e inabile al lavoro e di essere attualmente titolare di una posizione reddituale leggermente inferiore rispetto a quella riconducibile al ricorrente, tale da giustificare il mantenimento in diversa misura del contributo alle esigenze straordinarie per i figli. Gli opposti rilievi della parte ricorrente non sono suscettibili di positiva considerazione, tenuto conto, per un verso, che il ha solo annunciato T_
(mediante il deposito di comunicazione proveniente da una agenzia immobiliare) la circostanza della vendita dell'immobile dove ha dichiarato di essersi stabilito in seguito alle separazione dalla resistente e di avere dovuto stipulare un contratto per la locazione di altro immobile;
inoltre, la rata che lo stesso ha dedotto di dover corrispondere mensilmente all per il prestito ricevuto, pari ad euro 203,89 CP_3 mensili, risulta in scadenza al 12/2024 (cfr. doc. 9) allegato al ricorso introduttivo). Né d'altra parte dalle allegazioni della parte ricorrente ha trovato sufficiente riscontro quanto dedotto a proposito delle supposte migliori condizioni reddituali della , non potendosi a tal fine evidentemente tenere conto della CP_1 situazione reddituale che apparteneva a quest'ultima prima di essere dichiarata inabile al lavoro, ovvero delle rimesse sul suo conto corrente operate in passato dalla di lei madre, né avendo trovato sufficiente riscontro la prospettazione secondo cui la stessa svolga con profitto, all'attualità, una attività di insegnamento di yoga. Le ragioni del decidere, la soccombenza reciproca tra le parti e la particolarità degli interessi dedotti nel giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e eccezione respinta o disattesa, così dispone:
- dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti per effetto della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 9-27 giugno 2023;
- conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del presente giudizio;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
pagina 8 di 9 Tivoli, 7 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3582/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENICHETTI SARA e dell'avv. SUPARAKU GISELA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARIA MASSIMO
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 14 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che lo stesso ha dedotto di avere contratto a Roma in data 8 ottobre 2005 con , come trascritto nel Registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2005, atto n. 00325, parte II, serie A. Ha esposto il ricorrente che i coniugi iniziavano la loro relazione sentimentale nella primavera del 2003 e dalla loro unione nasceva il primogenito . _1
Dopo il matrimonio, il nucleo familiare si allargava con la nascita del secondogenito e, poiché l'appartamento in cui vivevano a Roma (di proprietà Per_2 della resistente) era troppo piccolo, le parti decidevano di comune accordo di venderlo per trasferirsi nel gennaio del 2008 a Formello (RM), ove acquistavano una casa più grande e più adatta alle esigenze della famiglia. A seguito di ciò, però, tra le parti iniziavano ad emergere notevoli divergenze caratteriali che rendevano intollerabile e insostenibile la prosecuzione della convivenza. Difatti, il trasferimento nella nuova abitazione veniva vissuto dalla RA al pari di una vera e propria “tragedia” per il solo fatto di essersi CP_1 allontanata dalla propria famiglia d'origine e dagli amici di sempre, sebbene di soli 28 km di distanza. La RA iniziava quindi ad allontanarsi dal signor CP_1
e dalla famiglia che avevano costruito insieme, cercando e trovando T_ sempre più rifugio nello yoga e nel buddismo. Quando la resistente scopriva di essere malata, iniziava letteralmente ad inveire contro il marito vessandolo e ritenendolo quale unico responsabile anche di questo “ulteriore” male, giungendo così a compromettere in maniera definitiva ed irreversibile il legame coniugale. Ormai stanco, deluso ed esasperato dalla situazione il signor T_ presentava ricorso per separazione giudiziale. Nel corso del giudizio le parti riuscivano a raggiungere un accordo, chiedendo l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle trascrizioni ex lege in relazione all'atto di matrimonio contratto l'8.10.2005 a Roma, atto 00325, parte 2, serie A06, anno 2005; - dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento senza avere, quindi, nulla a che pretendere l'uno rispetto all'altra e viceversa;
- assegnare la casa familiare, sita in 00060, località Le Rughe, Formello (RM), Viale India n. 28, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, alla RA , con tutto quanto in essa contenuto Controparte_1
e nella quale la stessa vivrà insieme ai figli e fino al _1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
- affidare i figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il 26 ottobre _1 Per_2
2006) ai genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
pagina 2 di 9 genitoriale potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di permanenza;
con collocamento presso la madre, regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità e tempi di frequentazione paritetica: - in periodo scolastico: a settimane alterne da giovedì a giovedì con ciascun genitore, compresi i relativi pernottamenti e fine settimana, facendo in modo che il padre usufruisca della prima e della terza settimana e la madre della seconda e della quarta settimana o viceversa;
il prelevamento dei figli avverrà presso la casa del genitore che li ha con sé e il riaccompagnamento avverrà presso l'abitazione del genitore che li terrà lo stesso giorno, ovvero nei periodi di interruzione scolastica presso l'abitazione di ciascun genitore entro le ore 10:00; - durante le vacanze natalizie, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando le vacanze scolastiche 2021- 2022 a trascorrere il primo periodo con il padre;
- durante le vacanze estive, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, per la metà dei mesi di luglio e di agosto, ovvero precisamente per il periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto con un genitore e per il periodo 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, iniziando dalle vacanze 2021 a trascorrere la prima metà di luglio e di agosto con il padre e la seconda metà di luglio e di agosto con la madre;
- tutti gli altri periodi di interruzione dell'attività scolastica (vacanze o altro) saranno alternati o suddivisi in due periodi identici in caso di durata superiore a 7 giorni (ad esempio: dal 16 al 30 giugno: sette giorni con la madre e sette giorni con il padre;
così anche per le prime due settimane di settembre prima dell'inizio della scuola); il fine settimana precedente ai periodi di vacanza dovrà intendersi accorpato ai giorni festivi;
tutte le altre festività e ponti saranno suddivisi a metà e con il criterio dell'alternanza; - stabilire ad anni alterni tra i genitori per il compleanno dei figli, ove non fosse stato deciso un festeggiamento comune, ed ogni anno con ciascun genitore per il giorno del suo compleanno;
- porre a carico del signor un assegno mensile Parte_1 di € 320,00 (€ 160,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla RA CP_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei figli minori e
[...] _1
, oltre rivalutazione di legge;
- porre a carico del signor Persona_3 Parte_1
l'obbligo alla partecipazione delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018; - porre a carico della RA l'obbligo alla Controparte_1 partecipazione delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 30% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018; - con compensazione delle spese di giudizio”. A distanza di soli due mesi dall'omologa della separazione, però, le situazioni personali, lavorative ed economiche delle parti iniziavano a modificarsi, soprattutto con riguardo alla situazione economica della resistente che registrava un miglioramento. Difatti, mentre la posizione economico/reddituale del signor rimaneva T_ immutata rispetto alla separazione, quella della RA , invece, CP_1 registrava un netto miglioramento dal momento che già dal mese di agosto 2021
pagina 3 di 9 percepiva una pensione definitiva di circa € 1.350,00 mensili, alla quale si aggiungono € 200,00 a titolo di assegno unico e i proventi derivanti dall'attività di insegnamento dello yoga. Nonostante questo, il ricorrente ha quasi sempre dovuto anticipare in questi mesi tutte le spese straordinarie sostenute per i ragazzi, venendosi a trovare spesse volte in situazioni di estrema difficoltà per ottenere dalla RA la CP_1 restituzione finanche del 30% che le spetta a titolo di contribuzione al mantenimento straordinario dei figli. Ha esposto che tanto quanto ormai da un anno trascorrono 2 Per_2 _1 settimane al mese con il papà e due settimane al mese con la madre, configurandosi quindi una situazione attuale che oggettivamente rientra nell'inquadramento del c.d.
“mantenimento diretto”. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“pronunciare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma in data 8 ottobre 2005 tra il signor e la RA , come trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2005, atto n. 00325, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- disporre che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori in Per_2 modo paritetico;
- disporre che entrambi i coniugi si faranno carico nella stessa misura del mantenimento diretto dei figli (maggiorenne ma non ancora _1 autosufficiente) e (15 anni), oltre alla partecipazione degli stessi nella misura Per_2 del 50% alle spese straordinarie occorrende per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- confermare per tutto ciò che residua le condizioni omologate dal Tribunale di Tivoli con decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi nr. 3236/2021 del 21/06/2021;
- condannare la resistente alle spese del presente giudizio.”. Si è costituita la parte resistente, contestando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente circa le ragioni dell'allontanamento tra i coniugi. Ha rappresentato di essere inabile al lavoro, invalida civile e di percepire una pensione di E. 1.350,00 netti al mese, che costituisce la sua unica fonte di reddito. La stessa quindi si troverebbe in difficoltà nel caso in cui il ricorrente fosse esonerato dal contenuto obbligo di mantenimento dei figli consensualmente deciso tra le parti in sede di separazione. È falsa la propalazione avversaria secondo cui la resistente lavori come insegnante di yoga: la stessa, infatti, non ha alcun impiego lavorativo e, in ogni caso, non ha alcuna entrata reddituale occulta. Viceversa, il ha una occupazione lavorativa con una aspettativa di T_ normale evoluzione di carriera, nel pieno della sua capacità reddituale.
pagina 4 di 9 La considerazione avversaria secondo cui “tanto quanto Per_2 _1 ormai da un anno trascorrono 2 settimane al mese con il papà e due settimane al mese con la madre, configurandosi quindi una situazione attuale che oggettivamente rientra nell'inquadramento del c.d. mantenimento diretto” è irrilevante, perché nelle condizioni di separazione detta condizione era proprio quella prevista e in virtù della quale le parti addivennero alle statuizioni patrimoniale che la controparte vorrebbe mutare. In altri termini, la collocazione paritaria dei figli non può giustificare la modifica delle condizioni di separazione e la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, perché è l'identica situazione ivi prevista. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come chiesto dal ricorrente;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio , come chiesto dal ricorrente;
Per_2
3. Confermare tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione, e segnatamente:
➢ Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in 00060, località Le Rughe, Formello (RM), Viale India n. 28, alla RA , con tutto Controparte_1 quanto in essa contenuto e nella quale la stessa vivrà insieme ai figli e _1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
Per_2
➢ affidare il figlio minore (nato a [...] il [...]) ai Per_2 genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di permanenza;
con collocamento presso la madre, regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità e tempi di frequentazione paritetica;
a. in periodo scolastico: a settimane alterne da giovedì a giovedì con ciascun genitore, compresi i relativi pernottamenti e fine settimana, facendo in modo che il padre usufruisca della prima e della terza settimana e la madre della seconda e della quarta settimana o viceversa;
il prelevamento dei figli avverrà presso la casa del genitore che li ha con sé e il riaccompagnamento avverrà presso l'abitazione del genitore che li terrà lo stesso giorno, ovvero nei periodi di interruzione scolastica presso l'abitazione di ciascun genitore entro le ore 10:00;
b. durante le vacanze natalizie, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando le vacanze scolastiche 2021-2022 a trascorrere il primo periodo con il padre;
c. durante le vacanze estive, i figli staranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo, per la metà dei mesi di luglio e di agosto, ovvero precisamente per il periodo 1-15 luglio e 1-15 agosto con un genitore e per il periodo 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, iniziando dalle vacanze 2021 a
pagina 5 di 9 trascorrere la prima metà di luglio e di agosto con il padre e la seconda metà di luglio e di agosto con la madre;
d. tutti gli altri periodi di interruzione dell'attività scolastica (vacanze o altro) saranno alternati o suddivisi in due periodi identici in caso di durata superiore a 7 giorni (ad esempio: dal 16 al 30 giugno: sette giorni con la madre e sette giorni con il padre;
così anche per le prime due settimane di settembre prima dell'inizio della scuola); il fine settimana precedente ai periodi di vacanza dovrà intendersi accorpato ai giorni festivi;
tutte le altre festività e ponti saranno suddivisi a metà e con il criterio dell'alternanza;
e. stabilire ad anni alterni tra i genitori per il compleanno dei figli, ove non fosse stato deciso un festeggiamento comune, ed ogni anno con ciascun genitore per il giorno del suo compleanno;
➢ confermare l'obbligo a carico del signor di versamento di un Parte_1 assegno mensile di € 320,00 (€ 160,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla RA entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 minori e , oltre rivalutazione di legge decorrente dalla _1 Persona_3 data di omologazione della separazione;
➢ confermare l'obbligo a carico del signor di partecipazione alle Parte_1 spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli con il CoA di Tivoli del 29.10.2018;
4. Rigettare ogni altra diversa domanda del ricorrente;
5. Condannare la controparte alle spese di giudizio”. All'esito dell'udienza del 21 marzo 2023, il Presidente ha disposto in via temporanea ed urgente che il figlio , in modifica rispetto a quanto stabilito in Per_2 sede di separazione, potesse permanere paritariamente presso i genitori, con alternanza settimanale, come già risulta sperimentato ed in essere, con conseguente revoca del contributo al mantenimento della prole stabilito in sede di separazione a carico del padre, dovendo i genitori provvedere in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, anche in ragione della considerazione che i redditi delle parti non divergono in misura cospicua, e dovendosi altresì revocare le disposizioni relative ad affidamento e collocazione di
, ormai maggiorenne. _1
Intrapresa la fase di istruzione della causa, le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza in ordine allo status. Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 9-27 giugno 2023, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono stati dunque concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina 6 di 9 Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del presente giudizio, della sentenza di divorzio. A fronte del raggiungimento della maggiore età anche da parte del figlio , Per_2 gli aspetti in relazione ai quali il Tribunale è chiamato ad esprimersi, in base alle opposte richieste delle parti, sono quelli che riguardano le spese di mantenimento, ordinario e straordinario, per i figli maggiorenni ma non autosufficienti delle parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Ritiene il Collegio che possano confermarsi le statuizioni allo stato vigenti, operanti per effetto dei provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente dal Presidente. Si rileva in particolare che in base ai contenuti degli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione, nonché in base alle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale, mentre il figlio risiede stabilmente presso _1 il padre, il figlio trascorre periodi di frequentazione paritetica con i genitori, a Per_2 settimane alterne. Il Presidente, muovendo da tale presupposto, ha disposto la revoca della previsione del contributo ordinario del padre per il mantenimento dei figli. Il ricorrente sulla base del medesimo presupposto, ha insistito per la T_ revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente , CP_1 nonché per la revoca della previsione secondo cui egli sia tenuto a contribuire in misura maggiore rispetto a quella della resistente alle esigenze straordinarie dei figli (70%-30%). La resistente, in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., ha depositato dichiarazione scritta proveniente dal figlio , dal seguente Per_2 contenuto: “..dichiaro di voler risiedere presso la casa familiare in V.le India 28, dove mi trovo bene e ho un ottimo rapporto con mia madre e di fare visita a mio padre a settimane alterne così come ho fatto finora”. La stessa ha inoltre chiesto a più riprese l'ascolto del ragazzo. Il Collegio ha ritenuto superfluo l'ascolto del ragazzo, tenuto conto che nello scritto depositato lo stesso ha ribadito una circostanza, quella della frequentazione a settimane alterne, di cui già il Presidente ha tenuto debitamente conto nel revocare la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
trattasi pertanto di statuizione che merita ulteriore conferma. Inoltre, alla luce della dichiarazione proveniente dal ragazzo, che ha manifestato chiaramente l'intenzione di mantenere l'attuale organizzazione dei rapporti di frequentazione con i genitori e di voler permanere, con la madre, presso l'abitazione di Viale India, il suo ascolto si è ritenuto superfluo, considerato che non sarebbe in ogni caso corrispondente al suo interesse la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente , in quanto esso potrebbe CP_2 determinare il possibile allontanamento immediato di quest'ultima dalla casa, in questo modo pregiudicando la possibilità che la casa possa rimanere l'habitat domestico di elezione del ragazzo. Sul punto deve rilevarsi che “in tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto
pagina 7 di 9 automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)” (così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 (Rv. 666877 - 01). Nemmeno, ad avviso del Collegio, appare meritevole di accoglimento la richiesta della parte ricorrente di pareggiare la misura della contribuzione dei genitori alle esigenze di carattere straordinario dei figli. Si rileva al riguardo che la resistente ha documentato di essere stata dichiarata invalida e inabile al lavoro e di essere attualmente titolare di una posizione reddituale leggermente inferiore rispetto a quella riconducibile al ricorrente, tale da giustificare il mantenimento in diversa misura del contributo alle esigenze straordinarie per i figli. Gli opposti rilievi della parte ricorrente non sono suscettibili di positiva considerazione, tenuto conto, per un verso, che il ha solo annunciato T_
(mediante il deposito di comunicazione proveniente da una agenzia immobiliare) la circostanza della vendita dell'immobile dove ha dichiarato di essersi stabilito in seguito alle separazione dalla resistente e di avere dovuto stipulare un contratto per la locazione di altro immobile;
inoltre, la rata che lo stesso ha dedotto di dover corrispondere mensilmente all per il prestito ricevuto, pari ad euro 203,89 CP_3 mensili, risulta in scadenza al 12/2024 (cfr. doc. 9) allegato al ricorso introduttivo). Né d'altra parte dalle allegazioni della parte ricorrente ha trovato sufficiente riscontro quanto dedotto a proposito delle supposte migliori condizioni reddituali della , non potendosi a tal fine evidentemente tenere conto della CP_1 situazione reddituale che apparteneva a quest'ultima prima di essere dichiarata inabile al lavoro, ovvero delle rimesse sul suo conto corrente operate in passato dalla di lei madre, né avendo trovato sufficiente riscontro la prospettazione secondo cui la stessa svolga con profitto, all'attualità, una attività di insegnamento di yoga. Le ragioni del decidere, la soccombenza reciproca tra le parti e la particolarità degli interessi dedotti nel giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e eccezione respinta o disattesa, così dispone:
- dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti per effetto della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 9-27 giugno 2023;
- conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del presente giudizio;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
pagina 8 di 9 Tivoli, 7 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
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