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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3141/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003299064000 VARIE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.12.2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. N. 298 2023 90032990 64/000 e relativa ai seguenti atti: - Cartella n.29820160016145838000 notificata il 03/02/2017 per sanzione amministrativa;
- Cartella N. 29820160025652761000 notificata il 18/07/2017 per tassa automobilistica dell'anno 2012; - Cartella N. 29820180004641502000 notificata il 29/07/2022 per
Contravvenzione del codice della strada l.689/81 dell'anno 2014;-Cartella N. 29820200012209741000 notificata il 15/04/2022 per tassa automobilistica 2014 - Avviso di Accertamento N. TXFM00236 notificato il
31/12/2012 riferito ad Add.li Reg.li e Com.li all'Irpef dell'anno 2007 per l'importo di Euro 9.455,01 eccependo che il tributo relativo alla prima cartella era stato annullato con sentenza del giudice di Pace, che per le altre cartelle era stata presentata domanda di definizione agevolata e che l'avviso di accertamento non risultava notificato.
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei tributi chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando di aver provveduto allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento n. TXFM00236, giusta sentenza n. 2291/01/2023.
Si costituiva AdER dando atto che il ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata ma che non risultava provato il pagamento delle prime rate e confermando la correttezza del proprio operato.
Rigettata una istanza di sospensione alla udienza del 7.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che parte ricorrente ha presentato in data 23.6.23 ( quindi dopo la notifica della intimazione opposta e prima della notifica del ricorso) domanda di rateizzazione relativamente a tre cartelle sottese alla intimazione, regolarmente accettata da AdER, dando prova, nel corso del giudizio, del pagamento delle rate.
Osserva questo Giudice che in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Ord. Cass. 11.9.24 n. 24428 – Cass- n. 29574/25)
Atteso quindi quanto sopra e l'orientamento della Suprema Corte, essendo stata accettata la domanda di rottamazione quater formulata dal ricorrente ed il pagamento della relative rate, va dichiarata la estinzione del giudizio in ordine alle cartelle indicate nella domanda mentre per avvenuto sgravio, da parte di AdE, relativamente all'avviso di accertamento sotteso alla intimazione, giusta sentenza della Corte di Giustizia n.
2291/23.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3141/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003299064000 VARIE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.12.2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. N. 298 2023 90032990 64/000 e relativa ai seguenti atti: - Cartella n.29820160016145838000 notificata il 03/02/2017 per sanzione amministrativa;
- Cartella N. 29820160025652761000 notificata il 18/07/2017 per tassa automobilistica dell'anno 2012; - Cartella N. 29820180004641502000 notificata il 29/07/2022 per
Contravvenzione del codice della strada l.689/81 dell'anno 2014;-Cartella N. 29820200012209741000 notificata il 15/04/2022 per tassa automobilistica 2014 - Avviso di Accertamento N. TXFM00236 notificato il
31/12/2012 riferito ad Add.li Reg.li e Com.li all'Irpef dell'anno 2007 per l'importo di Euro 9.455,01 eccependo che il tributo relativo alla prima cartella era stato annullato con sentenza del giudice di Pace, che per le altre cartelle era stata presentata domanda di definizione agevolata e che l'avviso di accertamento non risultava notificato.
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei tributi chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando di aver provveduto allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento n. TXFM00236, giusta sentenza n. 2291/01/2023.
Si costituiva AdER dando atto che il ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata ma che non risultava provato il pagamento delle prime rate e confermando la correttezza del proprio operato.
Rigettata una istanza di sospensione alla udienza del 7.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che parte ricorrente ha presentato in data 23.6.23 ( quindi dopo la notifica della intimazione opposta e prima della notifica del ricorso) domanda di rateizzazione relativamente a tre cartelle sottese alla intimazione, regolarmente accettata da AdER, dando prova, nel corso del giudizio, del pagamento delle rate.
Osserva questo Giudice che in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Ord. Cass. 11.9.24 n. 24428 – Cass- n. 29574/25)
Atteso quindi quanto sopra e l'orientamento della Suprema Corte, essendo stata accettata la domanda di rottamazione quater formulata dal ricorrente ed il pagamento della relative rate, va dichiarata la estinzione del giudizio in ordine alle cartelle indicate nella domanda mentre per avvenuto sgravio, da parte di AdE, relativamente all'avviso di accertamento sotteso alla intimazione, giusta sentenza della Corte di Giustizia n.
2291/23.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)