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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] in VIA CALATAFIMI civico 2- dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc. e con questo elett.te dom.ta in San Cipriano C.F._2
d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/8164812, indirizzo PEC: Email_1
[...]
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. – FAX 081/5525215 – PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, in Via del Diaz, n. 11, è Email_2 domiciliato per legge
=Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2623/2024 pubbl. il 24/05/2024 emessa dal Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del Lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.8.2023 l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione per gli a.s. dal 2020- 2021 al 2022-2023 della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Precisò di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento: con contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannò il CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 6/12/2024 ha proposto parziale appello la docente, lamentandosi del governo delle spese, ingiustamente compensate dal Tribunale.
L'appellante ha concluso come in atti chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, “disporre l'annullamento della compensazione integrale delle spese di lite disposta dal Giudice di primo grado e condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella misura che sarà ritenuta congrua e in linea con le tariffe vigenti;
Condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c.”.
Notificato l'atto di gravame, parte resistente si è costituita invocando il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato, come già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (da ultimo v. sentenza del 16.10.2025 resa nel proced. n.3123/2024 RG).
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-
2 legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
3 Va rilevato che alla data di deposito del ricorso di primo grado, come indicata in premessa, il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella sentenza del 27 ottobre 2023, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024) e, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione, il dibattito giurisprudenziale che solo nell'ottobre 2023 – quindi nel corso del giudizio di primo grado- ha trovato un approdo, con il successivo consolidamento dell'assetto giurisprudenziale, rendono legittima la determinazione del Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, in assenza di profili di complessità della questione trattata in sede di gravame e considerato il valore modesto della causa, limitato in questo grado alla sola questione delle spese di lite.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] in VIA CALATAFIMI civico 2- dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc. e con questo elett.te dom.ta in San Cipriano C.F._2
d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/8164812, indirizzo PEC: Email_1
[...]
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. – FAX 081/5525215 – PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, in Via del Diaz, n. 11, è Email_2 domiciliato per legge
=Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2623/2024 pubbl. il 24/05/2024 emessa dal Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del Lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.8.2023 l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione per gli a.s. dal 2020- 2021 al 2022-2023 della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Precisò di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento: con contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannò il CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 6/12/2024 ha proposto parziale appello la docente, lamentandosi del governo delle spese, ingiustamente compensate dal Tribunale.
L'appellante ha concluso come in atti chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, “disporre l'annullamento della compensazione integrale delle spese di lite disposta dal Giudice di primo grado e condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella misura che sarà ritenuta congrua e in linea con le tariffe vigenti;
Condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c.”.
Notificato l'atto di gravame, parte resistente si è costituita invocando il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato, come già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (da ultimo v. sentenza del 16.10.2025 resa nel proced. n.3123/2024 RG).
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-
2 legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
3 Va rilevato che alla data di deposito del ricorso di primo grado, come indicata in premessa, il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella sentenza del 27 ottobre 2023, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024) e, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione, il dibattito giurisprudenziale che solo nell'ottobre 2023 – quindi nel corso del giudizio di primo grado- ha trovato un approdo, con il successivo consolidamento dell'assetto giurisprudenziale, rendono legittima la determinazione del Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, in assenza di profili di complessità della questione trattata in sede di gravame e considerato il valore modesto della causa, limitato in questo grado alla sola questione delle spese di lite.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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