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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14809 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 65243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni
GO AL e EP DO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti attrice
E
in persona del L.R. p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
convenuta OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Come da verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione (di seguito: , istituto di Parte_1 Pt_1
credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, ha convenuto in giudizio le CP_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.834,07 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 ed interessi anatocistici in virtù di crediti, ad essa ceduti, da parte di diverse società, a fronte delle forniture di servizi erogate in favore dell'Amministrazione convenuta.
Ha chiesto inoltre la condanna al pagamento di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre € 10.701,80 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale– in quanto maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti di cui alle Note di Debito, quindi diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito scadute da oltre sei mesi con decorrenza dalla notifica della citazione;
oltre € 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00. In via subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento in suo Parte_1
favore di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente subordinata, la condanna del convenuto al pagamento di un importo a CP_2
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inesistenza del credito a titolo di sorte capitale a causa della mancata ricezione delle fatture emesse da nonchè del pagamento della fattura emessa da ESTRA Controparte_3
ENERGIA S.P.A. in data 17.01.2020; l' errata quantificazione degli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
l'infondatezza della richiesta dell'importo di €
40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta o pagata in ritardo ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dell'importo di € 2.834,07, quale sorte capitale, rimanendo creditrice degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento e degli ulteriori oneri ed accessori richiesti (all. A depositato il 22 aprile 2025).
Essendo pacifico l'avvenuto pagamento, occorre verificare se lo stesso sia stato integralmente satisfattivo della pretesa avanzata dall'attrice, oltre che tempestivo.
Dalla documentazione versata in atti, risulta come le 8 fatture costituenti la sorte capitale siano state pagate in data successiva alla scadenza (all. 3 atto di citazione). Pertanto, sono dovuti gli interessi moratori sulla sorte capitale, atteso il ritardo nel relativo pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. citato, il quale prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – con riferimento al principio secondo cui nessuna domanda è necessaria affinché gli interessi siano riconosciuti, per cui il relativo debito sorge ex lege alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento
– ha statuito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie
nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza
automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli
interessi richiesti” (Cass., sent. n. 14911 del 31.05.2019).
Gli interessi decorrono, pertanto, dal momento in cui – trascorsi trenta giorni –
l'Amministrazione non abbia ancora pagato la somma dovuta.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo il quale “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16
febbraio 2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente ex lege nella misura di €
40,00 per ciascuna fattura insoluta, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito.
Pertanto, poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 8, deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo forfettario di € 40,00, per un totale di € 320,00.
Risultano poi dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (14 novembre 2021) e fino alla data del pagamento nella misura di cui al
D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Con riferimento alle note di debito, risultano dovuti gli interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, pari ad € 10.701,80, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito azionate con l'atto di citazione.
Infine, deve essere riconosciuta la somma di € 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d. lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nelle note di Debito, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di Debito.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite tutte le altre questioni. In ragione delle questioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale Controparte_1
azionata ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture costituente la sorte capitale, nonché della ulteriore somma di € 320,00 ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione (14 novembre
2020) sino al saldo;
oltre la somma di € 10.701,8 interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito azionate con l'atto di citazione;
€ 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nelle note di debito
2) compensa le spese.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NC ID
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 65243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni
GO AL e EP DO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti attrice
E
in persona del L.R. p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
convenuta OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Come da verbale e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione (di seguito: , istituto di Parte_1 Pt_1
credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, ha convenuto in giudizio le CP_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.834,07 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 ed interessi anatocistici in virtù di crediti, ad essa ceduti, da parte di diverse società, a fronte delle forniture di servizi erogate in favore dell'Amministrazione convenuta.
Ha chiesto inoltre la condanna al pagamento di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre € 10.701,80 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale– in quanto maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti di cui alle Note di Debito, quindi diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito scadute da oltre sei mesi con decorrenza dalla notifica della citazione;
oltre € 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00. In via subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento in suo Parte_1
favore di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente subordinata, la condanna del convenuto al pagamento di un importo a CP_2
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inesistenza del credito a titolo di sorte capitale a causa della mancata ricezione delle fatture emesse da nonchè del pagamento della fattura emessa da ESTRA Controparte_3
ENERGIA S.P.A. in data 17.01.2020; l' errata quantificazione degli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
l'infondatezza della richiesta dell'importo di €
40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta o pagata in ritardo ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dell'importo di € 2.834,07, quale sorte capitale, rimanendo creditrice degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento e degli ulteriori oneri ed accessori richiesti (all. A depositato il 22 aprile 2025).
Essendo pacifico l'avvenuto pagamento, occorre verificare se lo stesso sia stato integralmente satisfattivo della pretesa avanzata dall'attrice, oltre che tempestivo.
Dalla documentazione versata in atti, risulta come le 8 fatture costituenti la sorte capitale siano state pagate in data successiva alla scadenza (all. 3 atto di citazione). Pertanto, sono dovuti gli interessi moratori sulla sorte capitale, atteso il ritardo nel relativo pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. citato, il quale prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – con riferimento al principio secondo cui nessuna domanda è necessaria affinché gli interessi siano riconosciuti, per cui il relativo debito sorge ex lege alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento
– ha statuito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie
nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza
automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli
interessi richiesti” (Cass., sent. n. 14911 del 31.05.2019).
Gli interessi decorrono, pertanto, dal momento in cui – trascorsi trenta giorni –
l'Amministrazione non abbia ancora pagato la somma dovuta.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo il quale “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16
febbraio 2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente ex lege nella misura di €
40,00 per ciascuna fattura insoluta, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito.
Pertanto, poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 8, deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo forfettario di € 40,00, per un totale di € 320,00.
Risultano poi dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (14 novembre 2021) e fino alla data del pagamento nella misura di cui al
D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Con riferimento alle note di debito, risultano dovuti gli interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, pari ad € 10.701,80, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito azionate con l'atto di citazione.
Infine, deve essere riconosciuta la somma di € 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d. lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nelle note di Debito, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di Debito.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite tutte le altre questioni. In ragione delle questioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale Controparte_1
azionata ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture costituente la sorte capitale, nonché della ulteriore somma di € 320,00 ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione (14 novembre
2020) sino al saldo;
oltre la somma di € 10.701,8 interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito azionate con l'atto di citazione;
€ 6.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nelle note di debito
2) compensa le spese.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NC ID