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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22879/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22879/2024
Oggi 27 marzo 2025, innanzi alla giudice Ambra Carla Tombesi ed in presenza della dott.ssa Renata Della Sala, funzionaria addetta all'ufficio del processo, sono presenti:
Per l'avv. ER RUGGERI in sostituzione dell'avv. PINATO Parte_1
SIMONE
Per 'avv. MOIRAGHI MARCO. CP_1
L'avv. RUGGERI rappresenta di aver tentato la transazione offrendo 850,00 più accessori a titolo di rimborso spese di lite, proposta sulla quale non v'è stato accordo sulle parti.
L'avv. MOIRAGHI riferisce di aver ricevuto solo ieri sera la proposta, respinta stamattina.
La giudice preso atto di quanto sopra, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia.
I difensori oggi presenti precisano le conclusioni quanto a parte ricorrente come da ricorso introduttivo e quanto a parte resistente come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, nella quale i difensori insistono per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22879/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PINATO SIMONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE MAJNO n. 18 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Passione n. 8 Milano presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie, del contratto di assicurazione in essere tra la società e la società – polizza n. Parte_1 Controparte_2
449568433 ed in particolare della clausola “valore intero” riferita alla garanzia incendio per la somma di Euro 16.600,00=;
- Condannare la società al pagamento in favore della società Controparte_2
della somma complessiva di Euro 15.900,00= per le causali di cui in Parte_1
narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- In subordine Qualora il Giudice non dovesse ritenere applicabile la garanzia incendio con l'opzione “valore intero”:
pagina 2 di 7 - Accertare l'entità dei danni subiti dal veicolo , tg. FA 073 EF e per Parte_2
l'effetto - Condannare la società al pagamento in favore della Controparte_2
società della somma complessiva di Euro 15.900,00= per le causali di cui in Parte_1
narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura pari al 15% (D.M. 55/2014), I.V.A. e C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA Laddove il Giudice lo ritenesse opportuno si chiede ammettersi
CTU tecnica al fine di determinare l'ammontare del danno subito dal veicolo Mini
Countryman, tg. FA 073 EF ed il costo per il suo ripristino nonché il valore commerciale dello stesso;
Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, anche in via istruttoria
Conclusioni di parte resistente
1) In via pregiudiziale assorbente: Per i motivi tutti meglio indicati in narrativa, accertare e dichiarare improcedibile la presente causa con ogni conseguente statuizione di Legge.
1) NEL MERITO in via subordinata:. Per i motivi tutti meglio indicati in narrativa, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio da nei confronti di Parte_1 CP_2
. 2) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Nella sola e denegata eventualità in cui non a
[...]
vessero ad essere accolte le prime domande, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria tenuto conto dei limiti di indennizzo e delle franchigie contrattuali nonché dei criteri di determinazione del danno contrattualmente previsti.
3) IN PUNTO DI SPESE: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A Senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere della prova, laddove ritenuto necessario, si eccepisce in primo luogo la mancanza nell'atto introduttivo di deduzioni pagina 3 di 7 istruttorie diverse dalla richiesta di introduzione di una inammissibile CTU meccanica del tutto esplorativa.
B. Senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti ex adverso, chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
Sull'esito delle indagini, ove lo stesso fosse contestato
1) Vero che ha incaricato la di eseguire gli CP_2 Controparte_3
opportuni accertamenti sul fatto dedotto in giudizio (si indica a teste c/o Testimone_1
Controparte_3
2) Vero che in data 29 agosto 2022 ha acquistato l'autovettura Persona_1
per un importo dichiarato di E 10.000,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
3) Vero che in data 21 dicembre 2022 ha acquistato l'autovettura per un Parte_1
importo dichiarato di E 19.000,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
4) Vero che in data 12 ottobre 2023 infine ha acquistato Persona_1
l'autovettura per un importo dichiarato di E. 700,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
5) Vero che è domiciliato allo stesso indirizzo ovvero Via Persona_1
Fratelli Kennedy 9 a Burago di Molgora (MB) in cui risiede anche Parte_3
legale rappresentante della società assicurata come da visura camerale e scheda persona acquisite presso la camera di commercio che si rammostra (si indica a teste Tes_1
c/o
[...] Controparte_3
6) Vero che le indagini presso i Carabinieri di Vimercate ed il comando dei Vigili del
Fuoco di Gorgonzola e di Monza al fine accertare un loro eventuale intervento hanno avuto esito negativo (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
7) Vero che il tentativo di contattare ha avuto esito negativo (si Persona_1
indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
8) Vero che il tentativo di contattare amministratrice impresa Parte_3
assicurata ha avuto esito negativo (si indica a teste c/o Testimone_1 [...]
Controparte_3
pagina 4 di 7 9) Vero che l'unico contatto avuto è stato da parte di un “numero sconosciuto” il cui interlocutore si qualificava come ER fratello di il quale riferiva Parte_3
che non avrebbero in alcun modo collaborato agli accertamenti disposti dalla Compagnia
(si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
10) Vero che il titolare dell'officina ha Controparte_4
confermato di aver redatto il preventivo sulla base delle solo foto (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
11) Vero che il veicolo in garanzia targato FA073EF è stato sottoposto a n. 2 revisioni, con esito regolare, l'ultima delle quali in data 12 agosto 2021 quando erano registrati 112.399 km (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
C. Ci si oppone alla ammissione di CTU in quanto esplorativa
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto il 18.6.2024, ha chiesto di condannare Parte_1
al pagamento di indennizzo dovuto in forza di contratto di CP_2 assicurazione avente ad oggetto, tra gli altri, i danni patiti dall'autovettura di proprietà della ricorrente in caso di incendio (doc. 2 ric.), in corso di esecuzione tra le parti quando la vettura assicurata il 19.9.2023 ha subito un incendio parziale
(doc.ti 1, 3, 4 ric.) che l'aveva danneggiata in modo tale da rendere antieconomica la sua riparazione, chiedendo quindi di quantificare l'indennizzo dovuto in misura corrispondente all'intero valore della vettura assicurato, al netto del corrispettivo ricavato dalla vendita del relitto dopo l'incendio (cfr. doc. 3), così per € 15.900,00 oltre interessi.
2. Fissata l'udienza di trattazione con decreto del 18.7.2024, ritualmente e tempestivamente notificato alla resistente assieme al ricorso introduttivo, la resistente si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo in CP_2 via preliminare l'improcedibilità della domanda siccome non preceduta da procedimento di mediazione, contestando poi nel merito la fondatezza della domanda per mancata prova della verificazione dell'incendio e per scorretta quantificazione dell'importo dell'indennizzo ritenuto dovuto. La resistente ha inoltre specificamente indicato tutti gli elementi di fatto emersi nel corso delle verifiche svolte prime di decidere di non pagare l'indennizzo richiesto pagina 5 di 7 dall'assicurata per l'incendio dai quali ha desunto che l'incendio non si è presumibilmente verificato e non ha comportato danni della gravità rappresentata dalla ricorrente.
3. Alla prima udienza di trattazione del processo del 6.11.2024, la giudice procedente ha rilevato che parte ricorrente non ha documentato di aver dato corso alla mediazione prima di introdurre il giudizio, nonostante la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, fondata su contratto di assicurazione e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 ha disposto rinvio per ulteriore trattazione al
12.2.2025 dopo la scadenza del termine trimestrale di normale compimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 6 del d.lgs. già richiamato.
4. All'udienza di rinvio, tuttavia, le parti hanno rappresentato che la ricorrente non ha proposto domanda di mediazione nel periodo intercorrente tra le due udienze.
5. Deve, quindi, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_2
2) condanna a rimborsare in favore le spese di giudizio, Parte_1 CP_2
che quantifica in € 2.547,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22879/2024
Oggi 27 marzo 2025, innanzi alla giudice Ambra Carla Tombesi ed in presenza della dott.ssa Renata Della Sala, funzionaria addetta all'ufficio del processo, sono presenti:
Per l'avv. ER RUGGERI in sostituzione dell'avv. PINATO Parte_1
SIMONE
Per 'avv. MOIRAGHI MARCO. CP_1
L'avv. RUGGERI rappresenta di aver tentato la transazione offrendo 850,00 più accessori a titolo di rimborso spese di lite, proposta sulla quale non v'è stato accordo sulle parti.
L'avv. MOIRAGHI riferisce di aver ricevuto solo ieri sera la proposta, respinta stamattina.
La giudice preso atto di quanto sopra, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia.
I difensori oggi presenti precisano le conclusioni quanto a parte ricorrente come da ricorso introduttivo e quanto a parte resistente come da memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, nella quale i difensori insistono per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22879/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PINATO SIMONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE MAJNO n. 18 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Passione n. 8 Milano presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie, del contratto di assicurazione in essere tra la società e la società – polizza n. Parte_1 Controparte_2
449568433 ed in particolare della clausola “valore intero” riferita alla garanzia incendio per la somma di Euro 16.600,00=;
- Condannare la società al pagamento in favore della società Controparte_2
della somma complessiva di Euro 15.900,00= per le causali di cui in Parte_1
narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- In subordine Qualora il Giudice non dovesse ritenere applicabile la garanzia incendio con l'opzione “valore intero”:
pagina 2 di 7 - Accertare l'entità dei danni subiti dal veicolo , tg. FA 073 EF e per Parte_2
l'effetto - Condannare la società al pagamento in favore della Controparte_2
società della somma complessiva di Euro 15.900,00= per le causali di cui in Parte_1
narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura pari al 15% (D.M. 55/2014), I.V.A. e C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA Laddove il Giudice lo ritenesse opportuno si chiede ammettersi
CTU tecnica al fine di determinare l'ammontare del danno subito dal veicolo Mini
Countryman, tg. FA 073 EF ed il costo per il suo ripristino nonché il valore commerciale dello stesso;
Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, anche in via istruttoria
Conclusioni di parte resistente
1) In via pregiudiziale assorbente: Per i motivi tutti meglio indicati in narrativa, accertare e dichiarare improcedibile la presente causa con ogni conseguente statuizione di Legge.
1) NEL MERITO in via subordinata:. Per i motivi tutti meglio indicati in narrativa, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio da nei confronti di Parte_1 CP_2
. 2) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Nella sola e denegata eventualità in cui non a
[...]
vessero ad essere accolte le prime domande, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria tenuto conto dei limiti di indennizzo e delle franchigie contrattuali nonché dei criteri di determinazione del danno contrattualmente previsti.
3) IN PUNTO DI SPESE: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A Senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere della prova, laddove ritenuto necessario, si eccepisce in primo luogo la mancanza nell'atto introduttivo di deduzioni pagina 3 di 7 istruttorie diverse dalla richiesta di introduzione di una inammissibile CTU meccanica del tutto esplorativa.
B. Senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti ex adverso, chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
Sull'esito delle indagini, ove lo stesso fosse contestato
1) Vero che ha incaricato la di eseguire gli CP_2 Controparte_3
opportuni accertamenti sul fatto dedotto in giudizio (si indica a teste c/o Testimone_1
Controparte_3
2) Vero che in data 29 agosto 2022 ha acquistato l'autovettura Persona_1
per un importo dichiarato di E 10.000,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
3) Vero che in data 21 dicembre 2022 ha acquistato l'autovettura per un Parte_1
importo dichiarato di E 19.000,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
4) Vero che in data 12 ottobre 2023 infine ha acquistato Persona_1
l'autovettura per un importo dichiarato di E. 700,oo come da cronologico PRA che si rammostra (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
5) Vero che è domiciliato allo stesso indirizzo ovvero Via Persona_1
Fratelli Kennedy 9 a Burago di Molgora (MB) in cui risiede anche Parte_3
legale rappresentante della società assicurata come da visura camerale e scheda persona acquisite presso la camera di commercio che si rammostra (si indica a teste Tes_1
c/o
[...] Controparte_3
6) Vero che le indagini presso i Carabinieri di Vimercate ed il comando dei Vigili del
Fuoco di Gorgonzola e di Monza al fine accertare un loro eventuale intervento hanno avuto esito negativo (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
7) Vero che il tentativo di contattare ha avuto esito negativo (si Persona_1
indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
8) Vero che il tentativo di contattare amministratrice impresa Parte_3
assicurata ha avuto esito negativo (si indica a teste c/o Testimone_1 [...]
Controparte_3
pagina 4 di 7 9) Vero che l'unico contatto avuto è stato da parte di un “numero sconosciuto” il cui interlocutore si qualificava come ER fratello di il quale riferiva Parte_3
che non avrebbero in alcun modo collaborato agli accertamenti disposti dalla Compagnia
(si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
10) Vero che il titolare dell'officina ha Controparte_4
confermato di aver redatto il preventivo sulla base delle solo foto (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
11) Vero che il veicolo in garanzia targato FA073EF è stato sottoposto a n. 2 revisioni, con esito regolare, l'ultima delle quali in data 12 agosto 2021 quando erano registrati 112.399 km (si indica a teste c/o Testimone_1 Controparte_3
C. Ci si oppone alla ammissione di CTU in quanto esplorativa
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto il 18.6.2024, ha chiesto di condannare Parte_1
al pagamento di indennizzo dovuto in forza di contratto di CP_2 assicurazione avente ad oggetto, tra gli altri, i danni patiti dall'autovettura di proprietà della ricorrente in caso di incendio (doc. 2 ric.), in corso di esecuzione tra le parti quando la vettura assicurata il 19.9.2023 ha subito un incendio parziale
(doc.ti 1, 3, 4 ric.) che l'aveva danneggiata in modo tale da rendere antieconomica la sua riparazione, chiedendo quindi di quantificare l'indennizzo dovuto in misura corrispondente all'intero valore della vettura assicurato, al netto del corrispettivo ricavato dalla vendita del relitto dopo l'incendio (cfr. doc. 3), così per € 15.900,00 oltre interessi.
2. Fissata l'udienza di trattazione con decreto del 18.7.2024, ritualmente e tempestivamente notificato alla resistente assieme al ricorso introduttivo, la resistente si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo in CP_2 via preliminare l'improcedibilità della domanda siccome non preceduta da procedimento di mediazione, contestando poi nel merito la fondatezza della domanda per mancata prova della verificazione dell'incendio e per scorretta quantificazione dell'importo dell'indennizzo ritenuto dovuto. La resistente ha inoltre specificamente indicato tutti gli elementi di fatto emersi nel corso delle verifiche svolte prime di decidere di non pagare l'indennizzo richiesto pagina 5 di 7 dall'assicurata per l'incendio dai quali ha desunto che l'incendio non si è presumibilmente verificato e non ha comportato danni della gravità rappresentata dalla ricorrente.
3. Alla prima udienza di trattazione del processo del 6.11.2024, la giudice procedente ha rilevato che parte ricorrente non ha documentato di aver dato corso alla mediazione prima di introdurre il giudizio, nonostante la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, fondata su contratto di assicurazione e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 ha disposto rinvio per ulteriore trattazione al
12.2.2025 dopo la scadenza del termine trimestrale di normale compimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 6 del d.lgs. già richiamato.
4. All'udienza di rinvio, tuttavia, le parti hanno rappresentato che la ricorrente non ha proposto domanda di mediazione nel periodo intercorrente tra le due udienze.
5. Deve, quindi, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_2
2) condanna a rimborsare in favore le spese di giudizio, Parte_1 CP_2
che quantifica in € 2.547,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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