Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28/2025 VG a cui è stato riunito il n. 29/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE per i MINORENNI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
TT. Marcello Castiglione - Presidente -
TT. Franco Davini - Consigliere -
TT. Laura Casale - Consigliere relatore -
TT. Lucilla Argenziano - Esperto Minorile -
TT. Vincenzo Palomba - Esperto Minorile - ha pronunciato la presente
SENTENZA nelle cause di appello proposte ex art. 17 L. 184/1983 da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Moro n. 5/5, C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana BASSO del Foro di Imperia e dall'Avv. Simona
COSTANTINI del Foro di Imperia, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, le quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto ai seguenti domicili e Email_1
presso cui la ricorrente è elettivamente Email_2
domiciliata, come da procura agli atti
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Testimone_1 C.F._2
(IM) e residente in [...],
rappresentato e difeso dall' Avv. AleSSndro Gallese, con studio in Sanremo (IM) alla
Via Nino Bixio n. 33, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura agli atti
- Appellanti -
- nei confronti di –
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], sottoposta ad amministrazione di sostegno in persona dell'avv. Luana Marengo, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento alla Via Nino Bixio, 33, in Sanremo (IM) presso e nello studio
(c.f. , nato ad [...] l'[...], Parte_2 C.F._4
rappresentato, difeso dal curatore speciale/tutore avv. Maria Eugenia Veroli Zamorani del
Foro di Genova, nominato con provvedimento del TM del 13.02.2023, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Casaregis civico 7/3, ammesso al patrocinio a spese dello Stato N.538/2025 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Genova del 19.02.2025,
- E con l'intervento ex lege di –
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova,
-avverso- la sentenza n. 5/2025 del Tribunale per i Minorenni di Genova, del 3.1.2025
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis,
In via preliminare, disporre la riunione della procedura n. 29/2025 r.g. v.g. proposta dal sig. , alla presente, Testimone_1
In via principale:
- riformare la sentenza n. 5/ 2025, emeSS in data 25.11.2024 dal Tribunale per i Contro Minorenni di Genova, all'esito del procedimento R.G. n. 7/ 2023 e, per l'effetto, previo ripristino degli incontri protetti nonna/OT, disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo famigliare d'origine del minore Pt_2
, previsione di incontri settimanali/mensili tra la nonna e il OT, con
[...] provvisoria collocazione del bambino presso una famiglia affidataria e riservando ogni provvedimento in ordine all'adottabilità del minore, all'esito di tale percorso e nell'ipotesi di esito negativo, nella forma dell'adozione mite;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma dello stato di adottabilità del minore, prevedere che il bambino poSS incontrare la nonna paterna con Parte_1 cadenza settimanale o quindicinale.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di procedura”
Per l'appellante : Testimone_1
“Voglia in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 184/83, previo ripristino degli incontri protetti padre / Figlio disporre la sospensione del procedimento per un anno e conseguentemente disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo famigliare di origine del minore , Parte_2
con provvisoria collocazione del minore presso una famiglia affidataria e riservando ogni provvedimento in ordine all'adottabilità del minore al termine del periodo.
In via principale e nel merito riformare la sentenza 05/2024 emeSS dal Tribunale per i
Minorenni di Genova in data 25.11.2024 e comunicata alle parti in data 03.01.2025 nell'ambito del procedimento n. 07/2023 ADS, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...]; Parte_2
Sempre in via principale e nel merito dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...] con ogni Parte_2 conseguente statuizione ed i ogni caso ristabilire i rapporti del minore con il padre con incarico ai Servizi Sociali di disciplinare secondo il superiore interesse del minore, con facoltà di sospenderli se disturbanti e con un'effettiva verifica delle sue competente genitoriali a seguito di un periodo di osservazione.
In subordine e nel merito Voglia previo ripristino degli incontri protetti padre/figlio disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo familiare di origine del minore e riservando ogni provvedimento in Parte_2 ordine all'adottabilità del minore al termine del periodo di durata di anno.”
In Via istruttoria:
State l'effettiva mancata effettiva osservazione della relazione padre – figlio, si insiste in ogni caso per la rinnovazione della CTU in appello, affinché: “Venga valutata in concreto le caratteristiche di personalità del padre con particolare riferimento alla loro idoneità a svolgere responsabilmente la sua funzione genitoriale e descriva le dinamiche relazionali specifiche tra il padre e la continuità e discontinuità Pt_2 delle condotte genitoriali e gli elementi di criticità che poSSno incidere negativamente sull'idoneità a svolgere responsabilmente il suo ruolo di genitore.”
Per ZZ SC:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Sezione Minori, in via preliminare e ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 184/1983, sospendere la procedura per il tempo neceSSrio durante il quale tenere monitorata la situazione, con incarico ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, del Servizio di salute mentale affinché predispongano tutti gli opportuni sostegni e controlli, dando la possibilità ai genitori di riattivare e/o continuare il percorso genitoriale e affinché vengano riattivati gli incontri monitorati – in forma esclusivamente protetta – tra il minore ed i componenti del nucleo Pt_2
familiare di origine, anche mediante calendarizzazione degli stessi, al fine di valutare la capacità dei genitori e della nonna materna e/o la possibilità di miglioramento delle competenze genitoriali, con provvisoria collocazione del minore preso una famiglia affidataria e riservando ogni provvedimento in ordine all'adottabilità del minore al termine del periodo e, nell'ipotesi si esito negativo, nelle forme dell'adozione mite;
In via principale e nel merito riformare e/o annullare la sentenza 4/2025 emeSS dal
Tribunale per i Minorenni di Genova in data 25/11/2024 e comunicata alle parti in data
03/01/2025 nell'ambito del procedimento n. 07/2023 ADS, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità e/o comunque pronunciare sentenza di non luogo a provvedere circa lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...]; Sempre Parte_2 in via principale e nel merito dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...] con ogni conseguente Parte_2 statuizione ed in ogni caso ristabilire i rapporti del minore con la madre con incarico ai
Servizi Sociali di disciplinare secondo il superiore interesse del minore, con facoltà di sospenderli se disturbanti e con un'effettiva verifica delle sue competenze genitoriali a seguito di un periodo di osservazione.
In subordine e nel merito Voglia previo ripristino degli incontri protetti madre/figlio disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo familiare di origine del minore e riservando ogni provvedimento in Parte_2 ordine all'adottabilità del minore al termine del periodo di durata di anno.”
Per il Minore : Parte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute, respingere i ricorsi ex art 17 comma 1, L. 184/83 presentati dalla Signora Parte_1
e dal signor , Testimone_1 confermare la sentenza n. 2/2025, emeSS dal Tribunale per i Minorenni di Genova del
25.11.2024, nel procedimento R.G. n. 7/2023 ADS, con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova: dichiara con efficacia immediata, e Testimone_1 Controparte_1 decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Parte_2
Dichiara lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...]; Parte_2
Dispone la collocazione in famiglia aspirante adottiva ai sensi dell'art. 22 comma 5 l. 184/1983. Conferma la nomina a tutore dell'avv. Maria Eugenia Veroli del Foro di Genova;
Respinge le istanze dei genitori e della nonna paterna di mantenimento di contatti con il minore”.
Il Procuratore Generale della Repubblica ha concluso chiedendo il rigetto delle impugnazioni presentate da e , con conferma del Parte_1 Testimone_1 provvedimento impugnato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 5/2025 resa nel procedimento iscritto al n. 7/2023 ADS, depositata il 3.1.2025, il Tribunale per i Minorenni di Genova, ad esito dell'apertura di procedimento di volontaria giurisdizione, avvenuta su richiesta del Pubblico
Ministero in data 31.1.2023 a tutela del minore , nato a [...] il Parte_2
10.11.2020: visti gli artt. 330, c.c. e 11 e 15 L. n. 184/1983, 741 c.p.c.
-- dichiarava con efficacia immediata, e decaduti Testimone_1 Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , Parte_2
-- dichiarava lo stato di adottabilità del minore , nato ad [...] il Parte_2
10.11.2020 e ne disponeva la collocazione in famiglia aspirante adottiva ai sensi dell'art. 22 comma 5 L. 184/1983,
-- confermava la nomina a tutore dell'Avv. Maria Eugenia Veroli del foro di Genova,
-- respingeva le istanze dei genitori e della nonna paterna di mantenimento di contatti con il minore.
Avverso tale sentenza proponevano appello ex art. 17, comma 1, L. n.
184/1983, con due ricorsi autonomi, successivamente riuniti, sia la nonna paterna, signora sia il padre del minore, signor , giudizi in Parte_1 Testimone_1 cui si costituivano altresì la madre del minore, signora , aderendo alle Controparte_1 difese degli appellanti, nonché il tutore dello stesso il quale chiedeva invece il rigetto delle impugnazioni.
In particolare, impugnava la predetta sentenza la signora Parte_1 affidando il proprio appello a 3 motivi:
- con il primo motivo lamentava "violazione dell'art. 8, l. n. 184/1983 - omeSS e/o carente motivazione - insussistenza della situazione di abbandono morale e materiale prevista per poter procedere alla declaratoria della decadenza dalla potestà genitoriale e dello stato di adottabilità del minore". Sosteneva al riguardo che nel corpo motivazionale della sentenza di primo grado fosse stata rimarcata in poche righe l'inadeguatezza dei genitori e per la parte rimanente la decisione si fosse concentrata sul giudizio di inaffidabilità/inidoneità quale figura vicariante della nonna paterna.
A dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe espresso quattro principali argomentazioni a sostegno della propria decisione:
--gli esiti della CTU, la quale, però, sarebbe inadeguata in quanto basata su un unico colloquio con la nonna e un solo incontro con il bambino, senza approfondimenti testistici, avendo fatto affidamento su relazioni dei Servizi Sociali e sul test di
, la cui idoneità era contestata, non essendo state esplorate adeguatamente Per_1
le relazioni tra il padre, la nonna paterna e il bambino;
--osservazione della relazione nonna-bambino, al riguardo della quale, tuttavia, rilevava l'appellante, nonostante l'allontanamento e la mancanza di preparazione degli incontri da parte dei Servizi Sociali, il bambino aveva riconosciuto la nonna e aveva dimostrato un forte legame affettivo ed entrambe le CTP ( e Pt_3 Per_2
avevano evidenziato un legame profondo e la disponibilità della nonna e del padre a migliorare le proprie competenze genitoriali;
-- rapporto con i Servizi Sociali sul quale la signora sosteneva che gli stessi Pt_1
avevano interpretato negativamente ogni comportamento della nonna, mostrando pregiudizi e attribuendo connotazioni negative anche a gesti naturali di preoccupazione e dolore per l'allontanamento del bambino e viene rimarcata la mancanza di interventi di supporto alla genitorialità e l'interruzione ingiustificata dei contatti tra il bambino e la nonna;
-- errori di valutazione e richieste: l'interpretazione negativa delle azioni della nonna sarebbe basata su presunzioni soggettive e la steSS sarebbe stata accusata di egocentrismo per voler mantenere i contatti con il OT, nonostante il suo interesse genuino.
Concludeva pertanto affermando che la motivazione del Tribunale appariva debole e basata su un'interpretazione errata delle azioni della nonna: non sarebbe stato adeguatamente considerato il legame affettivo tra il bambino e la famiglia paterna, né offerti strumenti concreti per migliorare le competenze genitoriali della nonna, in linea con quanto richiesto anche dal curatore speciale del minore.
Si costituiva il signor sostenendo quanto segue: Testimone_1 1) "Sull'insussistenza della situazione di abbandono morale e materiale del minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 184/1983 – Sulla Parte_2 carenza di concretezza ed attualità dell'accertamento dello stato di abbandono".
Sosteneva che nel caso di specie non sussista lo stato di abbandono in quanto la giurisprudenza di legittimità era granitica nel ritenere che lo stato di abbandono dovesse essere accertato in concreto e dovesse presentare i caratteri dell'attualità al momento della medesima dichiarazione ovvero al momento in cui i genitori siano stati sentiti dal Tribunale.
Nel caso di specie tale accertamento sarebbe stato eseguito in palese violazione dei suddetti criteri. è entrato in comunità insieme alla madre in data 27.06.2022 Pt_2
e da quel giorno il padre aveva fatto dei singoli incontri mensili.
Evidenziava inoltre che: prima che il TM di Genova disponesse il monitoraggio del padre da parte del , nonostante non sussistesse nessun obbligo in tal senso, al CP_3 fine di poter far visita al figlio, il signor si era sottoposto ugualmente in Tes_1 quanto gli era stata meSS come condicio sine qua non;
con relazione del 3/8/2022 si era evidenziata una buona relazione tra padre e figlio;
da Novembre 2022 gli incontri sono stati sospesi.
Sosteneva quindi che non potesse parlarsi di attualità dell'accertamento dello stato di abbandono del minore quando lo stesso non era con il padre e allo stesso non Pt_2 gli era stata data alcuna possibilità di prendersi cura del figlio.
In generale, riportando anche giurisprudenza della Corte di CaSSzione sul punto, sosteneva che nel caso di specie non ricorressero i requisiti di concretezza ed attualità dello stato di abbandono.
2) "Sulla possibilità di recupero delle capacità genitoriali del padre – Mancanza di giudizio prognostico sulla possibilità di recupero delle competenze genitoriali".
Rilevava sul punto il signor che la CTU, in sede di audizione, con un giudizio Tes_1 alquanto sommario e privo di un accertamento in concreto, aveva escluso la possibilità per il padre di recuperare il rapporto con il figlio e tuttavia la propria CTP aveva osservato che erano stati recisi i contatti del bambino senza valutazione dei singoli soggetti e senza ipotizzare di ripristinare i contatti per verificare la capacità dei periziandi di farsi guidare e affiancare nella ripresa di un rapporto idoneo al minore.
Inoltre, la steSS Consulente di parte aveva suggerito un periodo di osservazione dove il minore fosse inserito in una famiglia affidataria ma con una calendarizzazione dei contatti con il nucleo paterno più frequenti di quelli previsti dalla CTU, in modo da valutare le reali competenze che potevano essere messe in campo.
3) "Sulla nullità della CTU per omeSS risposta alle osservazioni formulate dal CTP
– TT.SS : si doleva sul punto che la CTU non avrebbe mai risposto Persona_3
alle osservazioni della Consulente di parte, limitandosi solo ad un rinvio per relationem a quanto detto alle osservazioni svolte dalla CTP della nonna paterna, ma tale rinvio sarebbe errato in quanto le osservazioni fatte dalla TT.SS erano Pt_3
completamente diverse da quelle formulate dalla Quindi la sentenza sarebbe Per_2 viziata nella motivazione come sostenuto dalla CaSSzione la quale ha sottolineato l'obbligo da parte del CTU di rispondere alle osservazioni del CTP e degli avvocati delle parti.
Si costituiva altresì la signora la quale, a sua volta, sosteneva Controparte_1
l'insussistenza della situazione di abbandono morale e materiale del minore Pt_2
nonché la carenza della concretezza e dell'attualità dello stato di abbandono.
[...]
A suo dire, la perizia non era stata esaustiva in quanto aveva omesso l'approfondimento della relazione del minore con i genitori e con la nonna. Affermava di essersi sempre presa cura del figlio, il quale era sempre risultato ben curato, motivo per cui all'inizio si era preferito non distaccarlo dall'affetto della madre.
Lamentava inoltre che se era vero che le problematiche e criticità della Sig.ra CP_1 nel corso della CTU, erano risultate attuali, era anche vero che non fosse stato dato alla madre un giusto sostegno, e che non era stata possibile una vera e propria valutazione dal momento che gli incontri mamma e bambino non si erano mai verificati, nonostante espreSS richiesta della steSS signora di poter aver CP_1 incontri anche protetti.
La signora censurava inoltre il fatto che durante la procedura non fosse stato CP_1 effettuato nessun intervento di sostegno alla genitorialità a favore della steSS da parte dei SS. che sin dalla nascita di ella si era presa cura dello stesso e CP_4 Pt_2 che l'accudimento primario era stato considerato soddisfacente in tutte le relazioni presenti agli atti.: nonostante ciò gli incontri con la madre sono stati interrotti bruscamente senza essere mai più ripresi.
Precisava ancora che la CTU suggeriva al nucleo un'adozione mite, prevedendo che la madre dovesseintraprendere un serio percorso in comunità terapeutica volto a recuperare in primis sé steSS, prima di un riavvicinamento al bambino;
quanto al padre, avrebbe potuto effettuare incontri protetti con il figlio dopo un periodo continuativo di pulizia dalle sostanze almeno di un anno continuativo e solo mediante modalità protetta, il che a suo dire farebbe pensare che il CTU credesse nella possibilità di recupero dei genitori.
Sarebbe quindi mancato l'accertamento dello stato di abbandono e di conseguenza la domanda di adottabilità non poteva essere accolta.
Si costituiva infine il tutore del minore , il quale osservava Parte_2 che dall'esposizione dei fatti fossero emerse le inadeguatezze della madre e del padre legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche e che si trattasse di inadeguatezze che non potevano essere risolte con interventi a supporto della genitorialità.
In particolare, l'inadeguatezza della signora discenderebbe dall'esame Pt_1
dei fatti, e non da quanto osservato e stabilito dalla CTU, e dipenderebbe in particolare dalla sua tendenza a minimizzare o negare le problematiche che riguardano il figlio.
Altro aspetto critico della ricorrente discenderebbe dalla sua disponibilità a gestire in modo sistematico, al posto del figlio, i rapporti con i Servizi Sociali e con il , CP_5 assecondando il suo approccio evitante in una procedura delicata ed importante come quella riguardante l'adottabilità di e non apparendo consapevole della Pt_2 complessità della situazione.
Quanto sig. , dopo aver riportato il calendario degli Testimone_1
appuntamenti al , rilevava come emergesse che nonostante le formali CP_5 dichiarazioni di volersi impegnare per superare le dipendenze, nulla in realtà fosse cambiato. Sottolineava che il padre aveva mantenuto un comportamento evitante, sia nel riconoscimento delle sue problematiche che nella loro gestione: infatti non aveva avuto rapporti diretti con i Servizi Sociali e con il , ma li aveva delegati alla CP_5 madre, con la scusa del lavoro, evitando lo sforzo di porre in essere le azioni neceSSrie per il proprio cambiamento e di assumere la responsabilità del riconoscimento dei propri problemi, collegati al recupero della sua genitorialità.
Le inadeguatezze del signor si sarebbero peraltro manifestate anche Testimone_1 nel rapporto con la madre, con la quale lo stesso si comporterebbe come adolescente non autonomo.
Nel caso di rientro presso la famiglia di origine, tornerebbe alla situazione Pt_2 iniziale in quanto nulla è cambiato. Sottolinea quindi che tutto ciò non dipendeva dalla
CTU ma dalla mera analisi dei fatti riportati.
Riportava infine giurisprudenza della CaSSzione a mente della quale la situazione di abbandono si ha quando la vita offerta dai genitori sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico del figlio, o che la mera speranza di recupero delle capacità genitoriali e la volontà manifestata dai genitori di occuparsi del figlio non sono sufficienti ad escludere lo stato di abbandono, in assenza di concrete iniziative idonee a determinare una realistica prospettiva di riorganizzazione della vita familiare, o ancora che la mera disponibilità della madre o di un parente ad occuparsi del minore, se non accompagnata da precisi e circostanziati comportamenti concludenti, non è sufficiente a escludere la situazione di abbandono e la pronuncia di adottabilità.
Il PG riteneva infine che il provvedimento dovesse essere confermato in quanto entrambi i genitori del minore avevano dimostrato problematicità che li rendevano inadeguati ad occuparsi e a svolgere il ruolo di genitori.
All'udienza del 20.3.2025 le parti discutevano e concludevano come da rispettive note di trattazione scritta ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
***
Gli appelli sono solo in strettissima parte fondati e meritano pertanto accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
In via preliminare, ritiene la Corte di dover evidenziare, come del resto hanno ricordato anche i Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con l'ultima approfondita relazione del 10.3.2025, che la sentenza oggetto di gravame è stata resa a conclusione di un procedimento di adottabilità che a sua volta ha tratto origine da uno di volontaria giurisdizione aperto a tutela del minore su richiesta del Pubblico Parte_2
Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, quasi contestualmente alla sua nascita, che
è durato tre anni, nel corso dei quali sono stati posti in essere numerosi interventi volti a supportare il nucleo familiare in oggetto nel superamento delle condizioni di rispettive fragilità, pregiudizievoli per il piccolo nonché diversi provvedimenti finalizzati, Pt_2 di volta in volta, alla valutazione, alla presa in carico e al monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Sociali, con invio dei genitori alle Parte_4 deputate anche alla valutazione genitoriale, e della genitrice al Centro di Salute Mentale
e al SERD.
Occorre ancora dare atto del notevole lavoro svolto in rete dai vari Servizi che a diverso titolo hanno seguito il caso, che ha visto anche l'inserimento della diade madre- minore presso idonea Comunità terapeutica, dal giugno 2022 al marzo 2023, e a cui tuttavia, malgrado gli interventi posti in essere a favore della madre di signora Pt_2
quest'ultima non vi ha mai aderito con convinzione e non si è mai Controparte_1 inserita nel programma di recupero predisposto in di lei favore, in un vissuto costantemente connotato, purtroppo, da positività all'alcool e cannabinoidi, tanto da essere stata di recente riconosciuta invalida civile all'80% con diagnosi di poli-abuso di sostanze in disturbo borderline di personalità.
Dal canto suo, il padre, signor , ha sempre evidenziato una grande Testimone_1 difficoltà nell'afferenza al Consultorio Familiare e al , costantemente mediata dalla CP_5
di lui madre, signora con un atteggiamento, di entrambi, (e quindi anche Parte_1 della nonna paterna di minimizzante e superficiale, teso a ridimensionare o Pt_2
addirittura eludere le problematiche della ed ancor più le proprie, malgrado il CP_1
clima familiare fosse connotato da elevatissime conflittualità, sfociata anche in accese lite che hanno richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Anche il sig. , peraltro, che per un tempo significativo ha rifiutato l'esame del Tes_1
capello, nel primo test del dicembre 2022 è stato riscontrato positivo alla cocaina e con una positività importante all'alcool: risultati che si sono ripetuti anche nel corso della
CTU disposta dal TM, nel dicembre 2023, nonché, da ultimo, nell'ottobre 2024.
Quanto alla signora nell'ultima relazione dei Servizi Sociali ne è stata Parte_1 rilevata una personalità con elementi di criticità, consistenti in una minor maturità rispetto a quanto atteso, uno stile evitante, con una visione eccessivamente semplificata della realtà, e tendente ad esprimere le proprie emozioni in maniera impulsiva, con una disponibilità di risorse ideo-affettive limitata, come tale non ideona a gestire la collocazione del nipotino e le complesse relazioni madre-figlio. Pt_2
Ancora in occasione dell'ultimo colloquio svolto dal Servizio con la signora Pt_1 il 5 marzo 2025, è emerso l'atteggiamento “egocentrico della donna, che incurante delle prescrizioni dell'A.G. rivendica una ripresa dei contatti con il OT, di cui chiede notizie, che poi rifiuta poiché non rispondenti a ciò che vorrebbe sentirsi dire. La signora Pt_1 rifiuta l'idea che poSS stare bene e proietta su di lui i propri vissuti di malessere, Pt_2 tristezza e sofferenza, cercando l'adesione del servizio”.
Stando così le cose, ritiene pertanto la Corte di osservare che il Tribunale per i
Minorenni aveva già compiuto quell'operazione, delicata, compleSS e rigorosa tesa all'accertamento dello stato di e che giustifica la dichiarazione di adottabilità Per_4 di un minore.
In ogni caso, la C.T.U. ivi espletata a firma della TT.SS Persona_5 ampiamente motivata, priva di vizi logici e procedurali (sicchè nessuna nullità può essere insita nella steSS), come tale del tutto ideona a sostenere l'odierno convincimento giudiziale, ha messo ulteriormente in luce che, come ricordato dal T.M.: “La vita emotiva esplicitata dalla lettura degli atti e dai colloqui clinici con la signora si Controparte_1 caratterizza in termini di dramma, ma anche di contraddizioni che non si chiudono mai. Emerge da parte della signora spesso la fretta nell'ottenere risposte, presentando CP_1 all'altro il suo bisogno di avere tutto e subito. Le richieste sono ripetute all'a.s. agli CP_6 operatori del , al cugino ospitante, le richieste sono poste in primis alla propria madre CP_5
prima e al defunto padre poi. Avverte profondamente il proprio vuoto che nel corso del colloquio è emerso nella sua interezza.
In diverse situazioni agisce la violenza con il compagno ma in particolare con la propria madre, colpevole di non colmare il vuoto aperto dalla frantumazione interna, emergono pulsioni rivolte contro un sé percepito come colpevole e indegno di amore in ragione della sua inesistenza. La percezione che mostra è di non essere stata amata e voluta dai suoi genitori, dalla madre e dal padre che non l'ha mai riconosciuta.
Il suo rapporto con la norma, espreSS e vissuta nelle diverse comunità in cui stata accompagnata, non è stata rassicurante ( ) nella misura in cui su di lei domina Persona_6
l'incertezza fondamentale relativa all'esistenza di un sé destrutturato e riconoscibile.
La relazione di con la madre è stata caratterizzata da momenti di vicinanza Pt_2 affettivi a momenti di evidente trascuratezza e maltrattamento. Quando le è stato richiesto di rispettare le norme, in comunità con il figlio non è stata né lei né il compagno in grado di rispettarla.
A riguardo del padre, la vita emotiva è connotata dall'indeterminatezza , in assenza di un'immagine di sé a cui riferire l'origine o la finalità ,le pulsioni si presentano senza connotazioni precise, lo scuotono senza orientarne il comportamento. Non emerge la consapevolezza “dei paSSggi all'atto” aspetto che si può risalire dagli atti: uso di sostanze, conflitti attivi con la compagna. Lui pare sorpreso dei risultati, esplicitandolo anche agli operatori del , quando emergono gli esami tossicologici. Non emerge un CP_5 processo di individuazione del sé, il signore in termini evolutivi è ancora figlio della propria madre, la quale si sente di doverlo addirittura accompagnare all'incontro con
, ma non ancora padre. Pt_2
Nella relazione con il signore è apparso delicato e gentile, un buon compagno Pt_2
di gioco. Non ha esplicitato un progetto individuale con il figlio, ma esplicita il desiderio genuino affettivo di condividere del tempo con lui.
A settembre ha iniziato un supporto psicologico con la dott.SS su Per_7 sollecitazione del suo avvocato, la terapia prosegue con diverse interruzioni dovute ai problemi fisici gravi alla schiena del signore , tanto che la dott.SS in colloquio Per_7 telefonico non era a conoscenza se avesse ripreso l'attività lavorativa, sospesa dai primi di aprile. (…) La tossicomania della madre fa emergere un qualcosa di intermedio tra uno stato dello specchio riuscito e uno stadio dello specchio impossibile. ( NC ) Uno stadio che si caratterizza in questa situazione per la sua quasi contemporaneità del suo verificarsi e del suo fallire.
Quel momento delicato della sua vita lo ha vissuto in casa con i genitori Pt_2 tossicodipendenti, e la nonna che non ha colto a l'uso di sostanze tossicologiche del figlio e della sua compagna, e che non si è rivolta ai Servizi Sociali per chiedere aiuto e supporto per il OT, nelle situazioni di crisi.(…). Dall'osservazione del bambino emerge per lo stesso la necessità di trovare un posto un luogo sicuro in cui crescere.
è un bambino con potenzialità, quando è rassicurato e protetto riesce a far Pt_2 emergere la sua parte cognitiva e creativa, vedi la costruzione delle torri con la affidataria e la scrivente, poi nell'attesa che arrivassero altre persone, alla presenza della scrivente ha agito e presentificato le battaglie a cui ha assistito, la lotta tra animali. Durante il gioco con il padre quando si sporca la manina del sangue della mano del papà, è stato Pt_2
impressionato, sia durante il momento che a posteriori. ha giocato con il padre Pt_2 al combattimento, e il padre lo ha supportato. alla nonna ha chiesto i giochi, Pt_2 individuando con lei l'oggetto come vincolo espressivo di una relazione. E' emersa in situazioni di paSSggio nel corso delle osservazioni l'ansia da separazione che si è manifestata anche con disturbi fisiologici.
Le situazioni di vita quotidiana che consentono a la prevedibilità e la Pt_2 consequenzialità delle azioni lo rassicurano, la pianificazione delle azioni lo tranquillizza.
Emergono alcuni aspetti di frantumazione del sé, e la necessità di integrazione e delle rappresentazioni legate al sé e all' altro, le esperienze di violenza assistita ne hanno rallentato lo sviluppo di uno spazio interno in cui collocarsi.
Lo spazio in casa famiglia gli consente di utilizzare oggetti interni sicuri di cui fidarsi, ha subito diversi strappi e nella sua mente gli eventi sono sconnessi.
La nonna signora non può rappresentare il filo di connessione tra i diversi vissuti Pt_1 del bambino, memoria storica, non è consapevole delle complessità, non emerge la consapevolezza e quindi la responsabilità che ne deriva. Lei tende ad invadere gli spazi, agisce un accudimento distanziante, pare richiedere sempre qualcosa per sé. Non è avvenuto il processo di crescita e individuazione con il proprio figlio, che è rimasto figlio e tende a sovrapporsi a lui. Il nucleo familiare di origine di è un nucleo povero di strumenti, i confini non Pt_2 sono separati gli uni dagli altri e mantengono spesso una sovrapposizione l'uno con l'altro. Ciascuno di loro tende a far incarnare al bambino un desiderio mancato.
ha mantenuto il nucleo come punto anche di riferimento e tra loro è rimasto un CP_1
legame affettivo complesso , quando ha saputo che la nonna avrebbe incontrato il OT ha espresso il suo disappunto anche con agiti, sperimentando solo su di sé la causa dell'allontanamento del figlio.
Si ritiene che data la giovane età abbia diritto di avere due genitori, uno spazio Pt_2 affettivo compatibile con le sue esigenze. La famiglia di origine di non è Pt_2
compatibile anche in termini di tempo, con le esigenze di un bambino di tre anni. Si ritiene di suggerire un'adozione mite al nucleo.
La mamma dovrà intraprendere un serio percorso in Comunità terapeutica, volta a recuperare in primis se steSS prima di un riavvicinamento al figlio .
Una volta al mese previsto un incontro con il padre, dopo un periodo congruo di adattamento di al nuovo nucleo. Il padre incontrerà il figlio in incontri protetti Pt_2
dopo un periodo continuativo di pulizia da sostanze almeno di un anno continuativo, continuando ad essere seguito dagli operatori . CP_5
La nonna potrà incontrare il OT in incontri protetti ogni due mesi compatibilmente con il congruo adattamento di al nuovo nucleo. Gli incontri protetti sono volti Pt_2 al supporto delle relazioni parentali, atte a consolidare i vissuti interni del piccolo.
Tali conclusioni sono state condivise dal TM con il provvedimento appellato che tuttavia, nell'effettuare la valutazione di compatibilità tra l'adozione legittimante ed il mantenimento dei contatti personali che la sentenza della Corte Costituzionale n.
183/2023 ha espreSSmente riconosciuto, ha concluso in senso negativo, ritenendo che ciò non rispondesse in concreto al miglior interesse del minore, rigettando quindi il mantenimento di contatti tra i genitori/nonna paterna con il piccolo Pt_2
In questa situazione, alla luce di tutte le considerazioni in precedenza svolte, non vi è in primo luogo dubbio, ad avviso di questa Corte, che poSS in questa sede confermarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità del piccolo Pt_2
Come anche di recente ribadito dalla Corte di CaSSzione infatti “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” (Cfr. Corte Cass., 30.10.2024, n. 27999). Non solo, ma è descritto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali già Pt_2 citata, come portatore di una “fame” di famiglia/genitoriale e che sta finalmente sperimentando con la coppia adottiva una relazione affettiva, stabile, equilibrata, rassicurante, sincera ed esclusiva per la prima volta.
in altre parole, ha la necessità di trovare un luogo sicuro in cui Pt_2 crescere e pare averlo finalmente trovato: tale approdo va sicuramente confermato e tutelato al fine del perseguimento del suo miglior interesse.
L'unico profilo in cui questa Corte ritiene di discostarsi rispetto alla sentenza appellata è tuttavia la totale recisione dei contatti tra il piccolo ed il padre nonché con la nonna paterna.
Se, infatti, rispetto alla madre, come anche evidenziato dalla CTU e dai Servizi, non è perseguibile un mantenimento dei contatti alla luce della lunga e significativa e ancora attuale situazione di dipendenza, precarietà di vita e comprovata incapacità di avviare un percorso di recupero, si ritiene che, quanto al padre ed alla nonna paterna poSSno seguirsi le conclusioni offerte dalla CTU, ancorchè non dando luogo alla suggerita adozione mite, ma confermando la forma dell'adozione legittimante.
Come anche ricordato dal Tribunale per i Minorenni, è infatti intervenuta al riguardo la Consulta con una innovativa decisione del 28.9.2023, n. 183 con cui ha in primo luogo dato atto che l'evoluzione sociale ed il dato dell'esperienza maturato con l'applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che dalla Consulta medesima e dal diritto vivente, “hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del paSSto” e che quindi si è sempre più affermata, anche a livello legislativo, l'idea che “lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del paSSto, per quanto complesso e doloroso”. La Corte Costituzionale pone in luce in particolare il fatto che “la combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 che la ceSSzione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico- parentale, sia in concreto nell'interesse del minore” per arrivare alla conclusione che
“in definitiva, è possibile adottare un'intepretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine”. Nel caso in esame, si ritiene infatti che poSS corrispondere all'interesse superiore di quello di poter mantenere, anche se con tutte le cautele del caso, Pt_2
e, con riguardo al padre, dopo un comprovato periodo di negatività dall'uso di alcool/sostanze, un pur flebile contatto con il ramo paterno della propria famiglia di origine con il quale ha pur sempre manifestato un legame affettivo sincero e spontaneo.
Da qui l'accoglimento parziale degli appelli in esame, come da dispositivo.
Si ritiene tuttavia che sussistano giustificati motivi, da individuare nella delicatezza e nella natura della causa, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente gli appelli rispettivamente proposti da e Parte_1 Tes_1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 5/2025
[...] pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 3.1.2025,
- Accoglie le istanze della nonna paterna e del padre a Parte_5 Testimone_1 mantenere i contatti con il minore e, con riguardo agli incontri, alle Parte_2 seguenti condizioni:
--Dopo un periodo continuativo di pulizia da sostanze, certificato dagli operatori del
, il padre potrà vedere una volta al mese il proprio figlio con modalità inizialmente CP_5 protetta e poi progressivamente liberalizzabile ove tutto il percorso dia esito positivo e gli incontri protetti medesimi si svolgano in serenità e con adeguatezza da parte del padre;
--La nonna potrà incontrare il OT in incontri protetti ogni due mesi compatibilmente con il congruo adattamento di al nuovo nucleo, incontri progressivamente Pt_2 liberalizzabile se gli incontri protetti medesimi si svolgano in serenità e con adeguatezza da parte della nonna.
- Conferma per il resto le altre statuizioni della sentenza appellata.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi, alle parti, al tutore, alla PG, al TM, ai Servizi Sociali del Comune di
Vallecrosia (c.a. TT.SS D. Bono).
Così deciso in Genova, il 21.3.2025
Il Consigliere Estensore
TT. Laura Casale
Il Presidente
TT. Marcello Castiglione