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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile – Settore Lavoro
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 19.03.2025, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo riscontro delle note scritte depositate, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 699/2022
tra
, nato il [...] a [...] allo Ionio e ivi residente alla C.da Parte_1
Caccianova, n. 27, C.F rapp.to e difeso dagli avvocati Rosanna C.F._1
Martellotta e Giovanni Zagarese, con domicilio eletto in Fagnano Castello, alla via F.lli Rosselli,87, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del l.r.p.t. con sede legale a Cassano allo Ionio CP_1 CP_2
(CS), Contrada Bruscate, snc, cod. fisc.- p. iva n. , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Odette Carignola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano Rossano, alla Via Torre Pisani n°29, giusta procura in atti;
resistente
, CF , Controparte_3 P.IVA_2 con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: differenze retributive
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della resistente società dal 11/01/16 al 04/07/16 a tempo pieno, senza assunzione;
dal 05-07.2016 al 31.10.2017 a tempo pieno, con assunzione;
dall'08.04.2019 al 10.05.2019 a tempo pieno, senza assunzione;
dall'11.05.2019 al 30.09.2019 a tempo pieno, con assunzione;
dal 01.10.2019 al 31.10.2019 a tempo pieno, senza assunzione;
b) che veniva assunto con il livello D2 per i primi due periodi e con il livello D5 per gli altri;
c) che l'orario previsto contrattualmente era di 40 ore settimanali, ma che aveva sempre svolto lavoro straordinario, lavorando con orario 7-16, ma spesso concludendo la propria giornata lavorativa alle ore 21,00 (nel periodo da maggio a settembre); d) che aveva lavorato anche nei giorni festivi;
e) che aveva svolto mansioni differenti da quelle contrattualmente riconosciutegli;
f) che, in ragione di ciò, accreditava la somma complessiva di € 29.145,81 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, tredicesima, quattordicesima, tfr, festività, ferie e permessi;
g) che la resistente gli aveva corrisposto quanto riportato nelle buste paga ma, come detto, accreditava ulteriori somme;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Giudice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previo accertamento dell'attività lavorativa svolta, di natura subordinata, riconoscere il pagamento, in favore di parte ricorrente ed ai danni della , con sede in C.da Bruscate di Sibari, Cassano allo Ionio CP_1
P.I. , della somma lorda di E 29.145,81, oltre contributi previdenziali e P.IVA_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto e fino al soddisfo, per l'attività lavorativa espletata, dal 11/01/2016 al 31/10/2019 e precisamente nei periodi indicati nel ricorso ai punti A – B – C – D – E. Si ricorre anche contro l' CP_4 quale litisconsorte necessario. Con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 cpc.” Si costituiva la società resistente la quale contestava totalmente CP_1 la ricostruzione dei fatti effettuata in ricorso. Faceva rilevare come l'attività prestata dal ricorrente venisse svolta rispettando gli orari previsti e che, in ogni caso, trattandosi di attività turistico-alberghiera, era prevista flessibilità oraria. Eccepiva la prescrizione delle pretese del ricorrente e rilevava che aveva sempre corrisposto il dovuto al ricorrente. Evidenziava, inoltre, che tutti i periodi di lavoro erano coperti da regolare assunzione e che, relativamente a quello dal 11.1.2016 al 4.7.2016, il ricorrente risultava assunto con altra società. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo la condanna del datore di lavoro CP_4 al versamento degli oneri contributivi qualora il lavoratore avesse dato idonea prova dei propri assunti difensivi, eccezion fatta per l'estinzione dei diritti azionati per intervenuta prescrizione, nella quale ipotesi l'Istituto non avrebbe alcun titolo per pretendere il pagamento della relativa contribuzione. La controversia, istruita a mezzo di prova testimoniale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******** Nel merito, il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente asserisce di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per tutti i periodi indicati, con l'osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e con lo svolgimento delle mansioni elencate in ricorso. L'orario di lavoro svolto dal ricorrente nonché gli eventuali emolumenti non pagati sono stati oggetto della prova (anche) testimoniale svolta in corso di causa. Sul punto si richiama, innanzitutto, la deposizione resa, all'udienza del 24.1.2024, dal teste , il quale dichiarava: “conosco il ricorrente perché Testimone_1 dal 2010 al 2016 ho lavorato per;
ADR: “Posso dire che nel 2016 il CP_1 ricorrente ha lavorato, non so se per o per altra società”; ADR: nulla so sugli CP_1 orari del ricorrente;
ADR: nulla so circa le mansioni del ricorrente. Posso dire che il ricorrente riceveva le direttive dal titolare o dal direttore e le trasferiva agli operai;
ADR: io facevo l'operaio. A volte capitava che il ricorrente mi trasferisse le direttive. Altre volte era direttamente il titolare o il direttore;
ADR: posso dire che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente nel 2016. Preciso che non so per quale società. ADR: Preciso che io facevo manutenzione prevalentemente presso il villaggio Minerva, ma capitava che la facessi anche in altri villaggi sempre della stessa proprietà, come Mare Golf e . ADR: il ricorrente non faceva la mia attività e non lavoravamo Pt_2 insieme quotidianamente. ADR: Preciso che lavoravo nel periodo invernale circa 8 ore dalle 7.00 alle 16.00, mentre s'estate lavoravo anche fino alle 21.00. Preciso che ricevevo al mattino le direttive dalla proprietà con le modalità sopra dette ma se dovevo effettuare manutenzione nelle stanze prendevo al mattino il foglio presso l'ufficio. Poteva capitare che vedessi il ricorrente nel villaggio. Quando ricevevo le direttive dal ricorrente le ricevevo al mattino.”
Il teste , escusso alla medesima udienza del 24.1.2024, riferiva Testimone_2 che: “conosco il ricorrente perché è stato lui a farmi entrare a lavorare con l'ing. ; ADR: Posso dire che ho lavorato dal 2014 al 2020 a volte con ed a volte CP_2 CP_1 con Setur, entrambe facenti parte dello stesso complesso;
ADR: io facevo il manutentore;
ADR: posso dire che il ricorrente mi chiamava e mi diceva cosa fare. Posso dire che era il ricorrente a darmi le direttive sul da farsi al mattino. Ciò accadeva la maggior parte delle volte. Negli altri casi era il direttore che mi forniva le direttive. ADR: Preciso che da quando ho iniziato a lavorare fino al 2018 ricevevo le direttiva prevalentemente da . Dal 2018, invece, queste direttive mi venivano Parte_1 date prevalentemente dal direttore. Preciso che il ricorrente non svolgeva le mie mansioni e quindi non lavoravamo di fatto insieme. Devo precisare che quando capitava che dovessi svolgere qualche lavoro più particolare, il ricorrente si fermava a darmi una mano. ADR: preciso che poteva accadere che nel caso, ad esempio, di montaggio di pannelli solari, servisse una mano e me la desse lui. Preciso che il ricorrente era a conoscenza del posto dove erano presenti le chiavi dell'acqua e quindi mi aiutava quando dovevo intervenire. ADR: generalmente io lavoravo dalle 7.00 alle 16.00 o, nel caso in cui serviva, anche fino alle 19.00; ADR: preciso che il ricorrente sicuramente lavorava dalle 7.00 alle 16,00, perchè era l'orario che facevamo tutti, salvo turni diversi, ma tutti per 8 ore. Posso dire che capitava, soprattutto i primi anni spesso, che il ricorrente si tratteneva anche dopo le 16.00. Non vi era differenza di orario tra la stagione estiva e quella invernale. ADR: “con riferimento alle mansioni del ricorrente, posso dire che era lui che mi diceva su cosa intervenire e quali erano le priorità di intervento. Posso inoltre dire che era lui a cui mi rivolgevo per avere il materiale per gli interventi. Se avevo qualche necessità chiamavo il ricorrente. Preciso che quanto appena detto vale fino al 2018. Successivamente con minore frequenza mi dava le direttive perché si occupava per quanto ho avuto modo di vedere, di effettuare altri lavori di manutenzione, come la piscina o il taglio dell'erba. ADR: preciso che le direttive mi venivano fornite dal ricorrente o dal direttore o poche volte l'ing. Pt_3
ADR: preciso che dal 2018 era il direttore che mi dava le direttive o a volte CP_2
l'ing. ADR: Non so se il trattenersi dopo le 16 del ricorrente avvenisse anche CP_2 dopo il 2018; ADR: posso dire che io ho lavorato presso le strutture Minerva, Mare Golf ed un'altra di cui adesso non ricordo il nome. Posso dire che erano tre le strutture della proprietà. ADR: preciso che le strutture sono villaggi turistici. Io ho lavorato per i primi anni soprattutto d'estate e poi dal terzo/quarto anno, anche nel periodo invernale. Preciso che nel periodo estivo la struttura era aperta e in quello invernale noi eseguivamo la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture”.
L'ultimo teste, , escusso all'udienza del 25.9.2024, così Testimone_3 dichiarava: conosco il ricorrente perché lavorava con il gruppo di società per il quale anche io dal 2006 ho lavorato” “preciso che io ho lavorato dal 2006 fino al 2019” “il gruppo era compost da , Sibari Golf Club, la Vecchia Masseria, la e la Pt_4 CP_1
Setur” “personalmente non ho mai lavorato per ” “Io ho lavorato a stretto CP_1 contatto con il soprattutto nel 2019, ma già da diversi anni era in servizio per il Pt_1 gruppo. Non ricordo da quando. Posso dire che almeno 7/8 anni prima del 2019 il ricorrente già lavorava per il gruppo”; “non so se il abbia lavorato Pt_1 continuativamente nel periodo di cui sopra” “io ero un impiegato dell'azienda a tempo indeterminato, però da aprile fino a ottobre/novembre mi occupavo dell'economato dei villaggi”. “ invece era manutentore. Quindi si occupava delle piscine, delle Pt_1 fogne, dell'impianti idrici, e in genere di quello che serviva manutenere” “io lavoravo dalle 8 fino alle 16.00/17.00, ma se vi era necessità mi trattenevo” “posso dire che durante l'orario invernale gli operai lavoravano dalle 7 alle 16. Durante l'estate invece l'orario poteva essere più lungo se vi erano emergenze, trattandosi di strutture alberghiere” “ricordo che il ricorrente faceva solo il manutentore” “era l'ing CP_2 che dava le direttive ai capi servizio che li passavo ai manutentori e ai dipendenti in genere” “preciso che io, in qualità di responsabile dell'economato ero uno dei capi servizio” “è capitato che anche io dessi direttive al ricorrente” “preciso che il Pt_1 era un operaio e quindi seguiva gli orari precisati sopra, anche con riferimento al periodo estivo, quando capitava” “preciso che quando dico gruppo di società intendo dire che i dipendenti facevano capo tutti all'ing. . CP_2
Osserva allora il giudicante come il quadro istruttorio così delineato non rechi alcun utile suffragio alla tesi di parte ricorrente.
Dal complesso delle testimonianze rese, tutte da colleghi di lavoro del ricorrente, è emersa l'infondatezza della tesi del . Pt_1 Innanzitutto, si deve evidenziare che il teste ha riferito di non Testimone_1 sapere nulla degli orari di lavoro del ricorrente, né delle sue mansioni. Il teste , invece, ha riferito di non aver lavorato di fatto con il Testimone_2 ricorrente e che, in ogni caso, sicuramente il svolgeva l'orario lavorativo dalle 7 Pt_1 alle 16, per 8 ore giornaliere, salvo trattenersi quando vie era necessità. L'ultimo teste escusso, , invece, riferiva che il ricorrente aveva Testimone_3 sempre svolto l'attività di manutentore e che l'orario di lavoro era sempre stato dalle ore 7 alle 16 per il periodo invernale, mentre nel periodo estivo poteva capitare, per emergenze, di lavorare di più. All'esito dell'istruttoria, dunque, non è stata provata la difformità dei tempi e modi dell'attività lavorativa rispetto a quella regolarmente retribuita, con il conseguente mancato adempimento da parte ricorrente agli oneri probatori sullo stesso gravanti, ex art. 2697 c.c.. Grava, del resto, sul ricorrente il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati. Per quanto attiene alla prova delle mansioni svolte, essa non è stata fornita dalla parte ricorrente. Nè mediante il deposito di reperti fotografici che nulla attestano circa lo svolgimento di attività (né, ovviamente, in ordine alla abituale esecuzione delle attività ivi riprodotte), né mediante il deposito delle bolle di consegna, per le quali valgono le medesime considerazioni svolte, né, infine, mediante la prova testimoniale raccolta, che, complessivamente valutata, non ha superato l'onere probatorio gravante sul ricorrente. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha saputo riferire circa le presunte mansioni di coordinamento svolte dal ricorrente. In particolare, il teste ha detto Tes_1 non di conoscere proprio le mansioni svolte dal;
il teste ha riferito solo Pt_1 Tes_2 di ricevere direttive al mattino e di chiedere al quando era necessario ottenere Pt_1 qualche informazione;
il teste ha sconfessato del tutto la ricostruzione del Tes_3 ricorrente, chiarendo che il era e svolgeva solo la funzione di manutentore. Pt_1
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento della retribuzione dello straordinario, non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine allo svolgimento dello stesso. In merito alla prova rigorosa necessaria, si veda per tutte Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009. E detta rigorosa prova non può ritenersi raggiunta senza una precisa indicazione dei giorni in cui il lavoro straordinario sarebbe stato svolto e senza l'indicazione dell'ulteriore orario di lavoro svolto. Infine, anche con riferimento all'accertamento dei periodi di lavoro alle dipendenze della resistente, deve rilevarsi come, per il periodo 11.1.2016 – 4.7.2016 il ricorrente risulta assunto regolarmente con altra società, mentre per gli ulteriori periodi di lavoro per i quali si chiedeva l'accertamento manca la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività e della sussistenza, quindi, del vincolo della subordinazione. Nessun teste, infatti, ha saputo riferire in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro per i periodi di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione. Tutte le somme dovute in base ai contratti in essere tra le parti risultano corrisposte, anche stando a quanto espressamente confermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso introduttivo. Egli, infatti, lamentava solo il mancato pagamento delle somme adeguate al quantum dell'attività svolta. Ma, come detto, alcuna prova dell'ulteriore attività svolta risulta fornita dal ricorrente. Osserva, allora, il giudicante come alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda deve essere rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di mentre vengono compensate nei confronti dell . CP_1 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
c) compensa le spese nei confronti dell' . CP_4
Castrovillari, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile – Settore Lavoro
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 19.03.2025, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo riscontro delle note scritte depositate, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 699/2022
tra
, nato il [...] a [...] allo Ionio e ivi residente alla C.da Parte_1
Caccianova, n. 27, C.F rapp.to e difeso dagli avvocati Rosanna C.F._1
Martellotta e Giovanni Zagarese, con domicilio eletto in Fagnano Castello, alla via F.lli Rosselli,87, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del l.r.p.t. con sede legale a Cassano allo Ionio CP_1 CP_2
(CS), Contrada Bruscate, snc, cod. fisc.- p. iva n. , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Odette Carignola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano Rossano, alla Via Torre Pisani n°29, giusta procura in atti;
resistente
, CF , Controparte_3 P.IVA_2 con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: differenze retributive
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della resistente società dal 11/01/16 al 04/07/16 a tempo pieno, senza assunzione;
dal 05-07.2016 al 31.10.2017 a tempo pieno, con assunzione;
dall'08.04.2019 al 10.05.2019 a tempo pieno, senza assunzione;
dall'11.05.2019 al 30.09.2019 a tempo pieno, con assunzione;
dal 01.10.2019 al 31.10.2019 a tempo pieno, senza assunzione;
b) che veniva assunto con il livello D2 per i primi due periodi e con il livello D5 per gli altri;
c) che l'orario previsto contrattualmente era di 40 ore settimanali, ma che aveva sempre svolto lavoro straordinario, lavorando con orario 7-16, ma spesso concludendo la propria giornata lavorativa alle ore 21,00 (nel periodo da maggio a settembre); d) che aveva lavorato anche nei giorni festivi;
e) che aveva svolto mansioni differenti da quelle contrattualmente riconosciutegli;
f) che, in ragione di ciò, accreditava la somma complessiva di € 29.145,81 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, tredicesima, quattordicesima, tfr, festività, ferie e permessi;
g) che la resistente gli aveva corrisposto quanto riportato nelle buste paga ma, come detto, accreditava ulteriori somme;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Giudice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previo accertamento dell'attività lavorativa svolta, di natura subordinata, riconoscere il pagamento, in favore di parte ricorrente ed ai danni della , con sede in C.da Bruscate di Sibari, Cassano allo Ionio CP_1
P.I. , della somma lorda di E 29.145,81, oltre contributi previdenziali e P.IVA_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto e fino al soddisfo, per l'attività lavorativa espletata, dal 11/01/2016 al 31/10/2019 e precisamente nei periodi indicati nel ricorso ai punti A – B – C – D – E. Si ricorre anche contro l' CP_4 quale litisconsorte necessario. Con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 cpc.” Si costituiva la società resistente la quale contestava totalmente CP_1 la ricostruzione dei fatti effettuata in ricorso. Faceva rilevare come l'attività prestata dal ricorrente venisse svolta rispettando gli orari previsti e che, in ogni caso, trattandosi di attività turistico-alberghiera, era prevista flessibilità oraria. Eccepiva la prescrizione delle pretese del ricorrente e rilevava che aveva sempre corrisposto il dovuto al ricorrente. Evidenziava, inoltre, che tutti i periodi di lavoro erano coperti da regolare assunzione e che, relativamente a quello dal 11.1.2016 al 4.7.2016, il ricorrente risultava assunto con altra società. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo la condanna del datore di lavoro CP_4 al versamento degli oneri contributivi qualora il lavoratore avesse dato idonea prova dei propri assunti difensivi, eccezion fatta per l'estinzione dei diritti azionati per intervenuta prescrizione, nella quale ipotesi l'Istituto non avrebbe alcun titolo per pretendere il pagamento della relativa contribuzione. La controversia, istruita a mezzo di prova testimoniale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******** Nel merito, il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente asserisce di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per tutti i periodi indicati, con l'osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e con lo svolgimento delle mansioni elencate in ricorso. L'orario di lavoro svolto dal ricorrente nonché gli eventuali emolumenti non pagati sono stati oggetto della prova (anche) testimoniale svolta in corso di causa. Sul punto si richiama, innanzitutto, la deposizione resa, all'udienza del 24.1.2024, dal teste , il quale dichiarava: “conosco il ricorrente perché Testimone_1 dal 2010 al 2016 ho lavorato per;
ADR: “Posso dire che nel 2016 il CP_1 ricorrente ha lavorato, non so se per o per altra società”; ADR: nulla so sugli CP_1 orari del ricorrente;
ADR: nulla so circa le mansioni del ricorrente. Posso dire che il ricorrente riceveva le direttive dal titolare o dal direttore e le trasferiva agli operai;
ADR: io facevo l'operaio. A volte capitava che il ricorrente mi trasferisse le direttive. Altre volte era direttamente il titolare o il direttore;
ADR: posso dire che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente nel 2016. Preciso che non so per quale società. ADR: Preciso che io facevo manutenzione prevalentemente presso il villaggio Minerva, ma capitava che la facessi anche in altri villaggi sempre della stessa proprietà, come Mare Golf e . ADR: il ricorrente non faceva la mia attività e non lavoravamo Pt_2 insieme quotidianamente. ADR: Preciso che lavoravo nel periodo invernale circa 8 ore dalle 7.00 alle 16.00, mentre s'estate lavoravo anche fino alle 21.00. Preciso che ricevevo al mattino le direttive dalla proprietà con le modalità sopra dette ma se dovevo effettuare manutenzione nelle stanze prendevo al mattino il foglio presso l'ufficio. Poteva capitare che vedessi il ricorrente nel villaggio. Quando ricevevo le direttive dal ricorrente le ricevevo al mattino.”
Il teste , escusso alla medesima udienza del 24.1.2024, riferiva Testimone_2 che: “conosco il ricorrente perché è stato lui a farmi entrare a lavorare con l'ing. ; ADR: Posso dire che ho lavorato dal 2014 al 2020 a volte con ed a volte CP_2 CP_1 con Setur, entrambe facenti parte dello stesso complesso;
ADR: io facevo il manutentore;
ADR: posso dire che il ricorrente mi chiamava e mi diceva cosa fare. Posso dire che era il ricorrente a darmi le direttive sul da farsi al mattino. Ciò accadeva la maggior parte delle volte. Negli altri casi era il direttore che mi forniva le direttive. ADR: Preciso che da quando ho iniziato a lavorare fino al 2018 ricevevo le direttiva prevalentemente da . Dal 2018, invece, queste direttive mi venivano Parte_1 date prevalentemente dal direttore. Preciso che il ricorrente non svolgeva le mie mansioni e quindi non lavoravamo di fatto insieme. Devo precisare che quando capitava che dovessi svolgere qualche lavoro più particolare, il ricorrente si fermava a darmi una mano. ADR: preciso che poteva accadere che nel caso, ad esempio, di montaggio di pannelli solari, servisse una mano e me la desse lui. Preciso che il ricorrente era a conoscenza del posto dove erano presenti le chiavi dell'acqua e quindi mi aiutava quando dovevo intervenire. ADR: generalmente io lavoravo dalle 7.00 alle 16.00 o, nel caso in cui serviva, anche fino alle 19.00; ADR: preciso che il ricorrente sicuramente lavorava dalle 7.00 alle 16,00, perchè era l'orario che facevamo tutti, salvo turni diversi, ma tutti per 8 ore. Posso dire che capitava, soprattutto i primi anni spesso, che il ricorrente si tratteneva anche dopo le 16.00. Non vi era differenza di orario tra la stagione estiva e quella invernale. ADR: “con riferimento alle mansioni del ricorrente, posso dire che era lui che mi diceva su cosa intervenire e quali erano le priorità di intervento. Posso inoltre dire che era lui a cui mi rivolgevo per avere il materiale per gli interventi. Se avevo qualche necessità chiamavo il ricorrente. Preciso che quanto appena detto vale fino al 2018. Successivamente con minore frequenza mi dava le direttive perché si occupava per quanto ho avuto modo di vedere, di effettuare altri lavori di manutenzione, come la piscina o il taglio dell'erba. ADR: preciso che le direttive mi venivano fornite dal ricorrente o dal direttore o poche volte l'ing. Pt_3
ADR: preciso che dal 2018 era il direttore che mi dava le direttive o a volte CP_2
l'ing. ADR: Non so se il trattenersi dopo le 16 del ricorrente avvenisse anche CP_2 dopo il 2018; ADR: posso dire che io ho lavorato presso le strutture Minerva, Mare Golf ed un'altra di cui adesso non ricordo il nome. Posso dire che erano tre le strutture della proprietà. ADR: preciso che le strutture sono villaggi turistici. Io ho lavorato per i primi anni soprattutto d'estate e poi dal terzo/quarto anno, anche nel periodo invernale. Preciso che nel periodo estivo la struttura era aperta e in quello invernale noi eseguivamo la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture”.
L'ultimo teste, , escusso all'udienza del 25.9.2024, così Testimone_3 dichiarava: conosco il ricorrente perché lavorava con il gruppo di società per il quale anche io dal 2006 ho lavorato” “preciso che io ho lavorato dal 2006 fino al 2019” “il gruppo era compost da , Sibari Golf Club, la Vecchia Masseria, la e la Pt_4 CP_1
Setur” “personalmente non ho mai lavorato per ” “Io ho lavorato a stretto CP_1 contatto con il soprattutto nel 2019, ma già da diversi anni era in servizio per il Pt_1 gruppo. Non ricordo da quando. Posso dire che almeno 7/8 anni prima del 2019 il ricorrente già lavorava per il gruppo”; “non so se il abbia lavorato Pt_1 continuativamente nel periodo di cui sopra” “io ero un impiegato dell'azienda a tempo indeterminato, però da aprile fino a ottobre/novembre mi occupavo dell'economato dei villaggi”. “ invece era manutentore. Quindi si occupava delle piscine, delle Pt_1 fogne, dell'impianti idrici, e in genere di quello che serviva manutenere” “io lavoravo dalle 8 fino alle 16.00/17.00, ma se vi era necessità mi trattenevo” “posso dire che durante l'orario invernale gli operai lavoravano dalle 7 alle 16. Durante l'estate invece l'orario poteva essere più lungo se vi erano emergenze, trattandosi di strutture alberghiere” “ricordo che il ricorrente faceva solo il manutentore” “era l'ing CP_2 che dava le direttive ai capi servizio che li passavo ai manutentori e ai dipendenti in genere” “preciso che io, in qualità di responsabile dell'economato ero uno dei capi servizio” “è capitato che anche io dessi direttive al ricorrente” “preciso che il Pt_1 era un operaio e quindi seguiva gli orari precisati sopra, anche con riferimento al periodo estivo, quando capitava” “preciso che quando dico gruppo di società intendo dire che i dipendenti facevano capo tutti all'ing. . CP_2
Osserva allora il giudicante come il quadro istruttorio così delineato non rechi alcun utile suffragio alla tesi di parte ricorrente.
Dal complesso delle testimonianze rese, tutte da colleghi di lavoro del ricorrente, è emersa l'infondatezza della tesi del . Pt_1 Innanzitutto, si deve evidenziare che il teste ha riferito di non Testimone_1 sapere nulla degli orari di lavoro del ricorrente, né delle sue mansioni. Il teste , invece, ha riferito di non aver lavorato di fatto con il Testimone_2 ricorrente e che, in ogni caso, sicuramente il svolgeva l'orario lavorativo dalle 7 Pt_1 alle 16, per 8 ore giornaliere, salvo trattenersi quando vie era necessità. L'ultimo teste escusso, , invece, riferiva che il ricorrente aveva Testimone_3 sempre svolto l'attività di manutentore e che l'orario di lavoro era sempre stato dalle ore 7 alle 16 per il periodo invernale, mentre nel periodo estivo poteva capitare, per emergenze, di lavorare di più. All'esito dell'istruttoria, dunque, non è stata provata la difformità dei tempi e modi dell'attività lavorativa rispetto a quella regolarmente retribuita, con il conseguente mancato adempimento da parte ricorrente agli oneri probatori sullo stesso gravanti, ex art. 2697 c.c.. Grava, del resto, sul ricorrente il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati. Per quanto attiene alla prova delle mansioni svolte, essa non è stata fornita dalla parte ricorrente. Nè mediante il deposito di reperti fotografici che nulla attestano circa lo svolgimento di attività (né, ovviamente, in ordine alla abituale esecuzione delle attività ivi riprodotte), né mediante il deposito delle bolle di consegna, per le quali valgono le medesime considerazioni svolte, né, infine, mediante la prova testimoniale raccolta, che, complessivamente valutata, non ha superato l'onere probatorio gravante sul ricorrente. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha saputo riferire circa le presunte mansioni di coordinamento svolte dal ricorrente. In particolare, il teste ha detto Tes_1 non di conoscere proprio le mansioni svolte dal;
il teste ha riferito solo Pt_1 Tes_2 di ricevere direttive al mattino e di chiedere al quando era necessario ottenere Pt_1 qualche informazione;
il teste ha sconfessato del tutto la ricostruzione del Tes_3 ricorrente, chiarendo che il era e svolgeva solo la funzione di manutentore. Pt_1
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento della retribuzione dello straordinario, non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine allo svolgimento dello stesso. In merito alla prova rigorosa necessaria, si veda per tutte Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009. E detta rigorosa prova non può ritenersi raggiunta senza una precisa indicazione dei giorni in cui il lavoro straordinario sarebbe stato svolto e senza l'indicazione dell'ulteriore orario di lavoro svolto. Infine, anche con riferimento all'accertamento dei periodi di lavoro alle dipendenze della resistente, deve rilevarsi come, per il periodo 11.1.2016 – 4.7.2016 il ricorrente risulta assunto regolarmente con altra società, mentre per gli ulteriori periodi di lavoro per i quali si chiedeva l'accertamento manca la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività e della sussistenza, quindi, del vincolo della subordinazione. Nessun teste, infatti, ha saputo riferire in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro per i periodi di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione. Tutte le somme dovute in base ai contratti in essere tra le parti risultano corrisposte, anche stando a quanto espressamente confermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso introduttivo. Egli, infatti, lamentava solo il mancato pagamento delle somme adeguate al quantum dell'attività svolta. Ma, come detto, alcuna prova dell'ulteriore attività svolta risulta fornita dal ricorrente. Osserva, allora, il giudicante come alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda deve essere rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di mentre vengono compensate nei confronti dell . CP_1 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
c) compensa le spese nei confronti dell' . CP_4
Castrovillari, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone