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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. Parte_1
) e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
Lecce
-APPELLANTI-
[...]
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanni D'Amico
- APPELLATO - La causa è stata decisa all'udienza del 09.11.2023 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso depositato in data 23.02.2021 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 473/20/A prot. N.33611/26.10.2020 dell'
[...]
di notificata in data 28.10.2020, chiedendo preliminarmente la sospensione Parte_2 Pt_2
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e deducendone l'illegittimità per violazione dell'art.
13 c. 4 lett. e) D.Lgs. 124/2004 in ordine alla mancata indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui presentare ricorso, per l'insussistenza dell'illecito contestato anche a causa dell'irritualità delle modalità di ascolto delle persone straniere. Con memoria depositata il 06.06.2021 si è costituito in giudizio l' resistendo all'opposizione. Sospesa l'efficacia Parte_2
esecutiva dell'ordinanza impugnata, con ordinanza del 05.08.2021 il Tribunale ha accolto le istanze di prova orale, provvedendo all'assunzione all'udienza dell'11.01.2022 e del 23.03.2023, come da integrazione disposta il 04.10.2022. All'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il
Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.”
Con sentenza n. 1296/2023, depositata in data 2.05.2023, ritenuta mancante la prova della commissione dell'illecito contestato, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione opposta, e ha condannato l' Parte_2
al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in euro
[...] CP_1
9.000,00, oltre euro 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, l' di Parte_2 Pt_2
ha interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto, pertanto, in riforma totale della stessa, che sia confermata l'ordinanza-ingiunzione n. 473/20 del 26.10.2020, con condanna di al pagamento delle spese di lite CP_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria depositata in data 24.08.2023, si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e spese tutte anche del giudizio di secondo grado.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 9.11.2023, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3
1. Con un unico motivo di gravame, rubricato “INSUFFICIENZA E INCONGRUITA'
DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA ED ERRONEITA' NELLA VALUTAZIONE
DELLE PROVE”, l'Amministrazione appellante impugna il capo della sentenza con il quale il giudicante ha ritenuto che “sia mancata prova del compimento da parte dell'opponente dell'illecito contestato” (pag. 2 sentenza).
La motivazione posta a base della decisione in esame appare, ad opinione dell'appellante, incongrua e affatto aderente a quanto emerso nell'istruttoria svoltasi nel corso del giudizio nonché al contenuto delle prove documentali versate in atti. Invero, l'Amministrazione avrebbe fornito ampia prova dei fatti costitutivi delle violazioni contestate, sia all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, versando in atti i numerosi verbali di dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza durante le verifiche ispettive, sia nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'ascolto di testimoni che hanno confermato il comportamento sanzionato, e le cui risultanze sarebbero state del tutto ignorate e/o erroneamente valutate dal giudice a quo.
1.1. Il motivo è meritevole di accoglimento.
Nel decidere secondo il principio della ragione più liquida, il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento sulla asserita mancanza di prove sufficienti a far ritenere che i soggetti radunati presso il bar “Pausa Caffè”, sito in Tricase, fossero intenti a svolgere attività lavorativa ovvero (sufficienti) a dimostrare che almeno alcuni di essi fossero comunque in procinto di svolgere attività di volantinaggio (“in difetto di prova che in detto frangente i lavoratori stessero svolgendo attività lavorativa o di quanti e quali di loro dovessero svolgerla nella medesima giornata”), “non potendo a tal fine rilevare la successiva attivazione del voucher” (pag. 4 sentenza impugnata).
Ebbene, da una complessiva disamina del quadro probatorio in atti e, in particolare, dal contenuto dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese all'atto dell'accesso ispettivo e dei successivi accertamenti emerge un quadro fattuale molto diverso da quello tracciato dal giudice a quo.
Partendo da una breve ricostruzione dei fatti, si evidenzia che in data 23.02.2017, i militari della Guardia di Finanza effettuavano un controllo nei confronti della ditta Parte_3
di cui era amministratore unico e legale rappresentante, il cui esito
[...] CP_1 4
veniva trasfuso nel Verbale di Primo Accesso. L'intervento veniva eseguito a Tricase nella zona 167 nei pressi di Via M.Aurelio, presso il bar “Pausa Caffè”, dove si erano radunati i lavoratori.
All'atto dell'ispezione, i militari si presentavano a , quale Testimone_1
coordinatore dei dipendenti, il quale allertava di conseguenza l'amministratore unico della società , che poco dopo sopraggiungeva sul luogo Parte_3 CP_1
dell'ispezione. Sul posto venivano reperiti quindici soggetti identificati nei SIi
, , , Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Parte_4
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, e , soggetti di cui venivano acquisite a
[...] Persona_10 Persona_11
verbale dichiarazioni in merito al rapporto con Pubblidirect e con , CP_1
debitamente sottoscritte, e versate agli atti del processo di primo grado. Ebbene, i soggetti testé menzionati, riferivano ai militari della Guardia di Finanza di svolgere attività di volantinaggio sotto le direttive di , e ciò in difetto di un regolare contratto CP_1
di lavoro o di formale assunzione e senza ricevere busta paga (v. documentazione allegata alla memoria di costituzione in primo grado dell' ). Parte_2
L'accertamento proseguiva in data 28 febbraio e 3 marzo, presso gli uffici della Tenenza, con l'acquisizione dei documenti forniti dal . In data 7.3.2017, venivano concluse le operazioni di controllo effettuate attraverso la verifica di quanto dichiarato dai dipendenti e la documentazione aziendale esaminata. All'esito dell'accertamento risultava che il aveva impiegato ben sedici lavoratori “in nero”, non risultando effettuata per nessuno di questi ultimi la comunicazione di inizio rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente, in violazione, dunque, di quanto previsto dall'art. 3 c. 3 D.L.12/2002.
Ebbene, instaurato il giudizio di primo grado, i predetti lavoratori, già sentiti, come chiarito, al momento dell'ispezione, sono stati poi escussi anche in sede testimoniale. Tra questi – all'udienza dell'11.01.2022 - ha dichiarato: “La sera Testimone_1
prima dell'attività in genere il mi chiamava telefonicamente, poiché ero il suo referente;
così la mattina dopo, sul presto (ore 7:00 o 8:00 del mattino), ci trovavamo in un luogo a Tricase in prossimità del bar
“Pausa Caffè”, dove sovente si recavano altre persone alla ricerca di lavoro, che io non conoscevo, tranne 5
con cui avevo rapporto di amicizia, e il SI , anche lui amico. Se Persona_2 Persona_1
in quel frangente il non era presente, ero io che provvedevo a riferirgli le generalità dei presenti.
Aggiungo che l'orario di lavoro che ho indicato il 23/02/2017 lo confermo, precisando che nel riferire quanto detto prima non ho considerato il tempo occorrente per andare a caricare i volantini. I mezzi utilizzati per l'attività erano una Renault Master e un'Opel Vivaro, che erano parcheggiati sempre davanti al bar.” Parimenti, ha confermato che era solita recarsi al bar Persona_2
Pausa Caffè, insieme a e il mattino alle 7.00 Testimone_1 Persona_12
“per sondare se vi fosse lavoro da svolgere, che il Cito ci procurava”. come anche Persona_2
ha dichiarato di essere sempre stata pagata con voucher o in contanti. Persona_1
In sede testimoniale, ha riferito: “il giorno 23.02.2017 era il mio primo giorno Persona_12
lavorativo per si sapeva a Tricase che la mattina ci si trovava al bar “Pausa Caffè” Parte_3
dove ci si radunava per prendere il caffè e poi naturalmente se c'era lavoro della (perché Parte_3
non c'erano altri datori di lavoro lì) si lavorava…”:
Il modus operandi della società, così come appena descritto, è stato confermato anche da
(“Ho lavorato per Pubblidirect da aprile 2014 a gennaio 2017 come da Persona_1
dichiarazione resa il 23.02.2017 alla Guardia di Finanza...Venivo pagato in contanti o con assegno: non ho mai preso voucher. Non sono mai stato assunto formalmente. Mi occupavo della distribuzione dei volantini e guidavo il pulmino…le chiavi me le dava ( che trovavo al bar “Pausa Tes_1 Tes_1
Caffè””) e da (“Ho lavorato per la dal 4.112016 al 23.02.2017 Parte_4 Parte_3
come distributore di volantini. Venivo contattato la sera prima, o la mattina stessa da [Cito]. CP_1
In ogni caso quando mi spostavo da sapevo di dover andare a lavorare;
confermo i giorni Pt_7
lavorativi e l'orario indicati alla Guardia di Finanza: lavoravo più o meno tutte le settimane. Ho smesso di lavorare per la società il giorno stesso dell'accertamento, perché mi sono preoccupato di Parte_3
questa indagine. Confermo di aver avuto i colleghi indicati in sede di ascolto”).
In altre parole, le dichiarazioni rese in sede testimoniale dai lavoratori sono univoche nell'affermare che la operava tramite le prestazioni di lavoro di soggetti Parte_3
non formalmente assunti, che si radunavano giornalmente presso il o su Parte_8
chiamata dei collaboratori del per partecipare all'attività di volantinaggio.
Orbene, sostiene parte opponente-appellata, che nessuna prova circa l'avvenuta violazione oggetto di contestazione, circa la frequenza e la durata dei rapporti di lavoro presunti 6
dall' sarebbe stata mai raggiunta. A riprova di ciò, la difesa appellata richiama Parte_2
le dichiarazioni rese in sede testimoniale da e , Persona_12 Parte_4
dichiarazioni asseritamente contraddittorie rispetto a quelle rilasciate all'atto dell'ispezione.
Specificamente, l'appellato richiama quanto rappresentato in giudizio dal il quale Per_12
ha affermato “…non ho mai dichiarato alla Guardia di Finanza che avevo iniziato a lavorare dal febbraio 2017...” ed ancora “non ho mai dichiarato che l'orario di lavoro era dalle 6.00 alle 13.00”, nonché dal il quale ha affermato che da quella mattina [dell'ispezione] Pt_4
non ha più lavorato per il (in quanto preoccupato “di questa indagine”). Dalle dichiarazioni del si evincerebbe, secondo il , che il lavoratore in questione non Pt_4
avrebbe mai intrapreso alcuna attività lavorativa, come invece erroneamente verbalizzato dai militari della GdF.
Ebbene, quanto alle dichiarazioni rese dal non si può certamente sostenere che Pt_4
costui non abbia mai svolto attività lavorativa in nero per l'impresa, posto che, sempre in sede testimoniale, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato per la società Pt_4 Parte_3
dal novembre 2016 al 23 febbraio 2017, giorno in cui è avvenuta l'ispezione.
Quanto, invece, alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal è possibile Per_12
ritenere con ragionevole certezza che un ripensamento "a posteriori", a distanza di ben cinque anni dalle pregresse dichiarazioni, rende del tutto inattendibile il tentativo di modificare in parte le dichiarazioni, sicuramente ben più attendibili, rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori. Infatti, per costante giurisprudenza, la valutazione della maggiore attendibilità della versione fornita "a caldo" discende anche dalla verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto poi modificato a distanza di tempo.
Nel caso di specie, la diversa versione dei fatti, in sede di deposizione giudiziale, risulta fornita a notevole distanza dall'accertamento (come detto, ben cinque anni dopo) e quando lo stesso teste era ormai evidentemente venuto a conoscenza della sanzione irrogata al datore di lavoro. Pertanto, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte del lavoratore non possono che rivelare una spontaneità e una genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro, e 7
non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. D'altro canto, a rafforzare tale valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, soccorrono la compiutezza e la dovizia di dettagli caratterizzanti tali affermazioni (il ha indicato, invero, non solo l'orario di lavoro, Per_12
ma anche i giorni di servizio prestati e la retribuzione che avrebbe dovuto percepire, pari a 20 euro giornalieri, nonché il fatto di aver firmato un contratto di lavoro di tre mesi solo a seguito dell'ispezione!) (v. allegato 16 fascicolo di primo grado ). Parte_2
Invero, posto che i verbali redatti dagli ispettori e dai funzionari della Guardia di Finanza fanno piena prova dei fatti che gli stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., sent. del.19.4.10 n. 9251), con riferimento al valore delle dichiarazioni c.d. “a caldo” fornite in sede ispettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, diversamente dalle prove legali, le stesse costituiscono materiale istruttorio soggetto al prudente apprezzamento del giudice. A tal riguardo, con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede giudiziale, ciò in quanto, in presenza di contrasto tra dichiarazioni rese “a caldo” e le dichiarazioni ritrattate a verbale nel corso del giudizio, le prime appaiono senz'altro più attendibili proprio per la loro natura spontanea e, dunque, certamente più genuina. Nel caso di specie, a seguito di un attento esame delle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale e di quelle fornite nel corso del giudizio di primo grado, deve concludersi che dall'istruzione probatoria non sono emerse circostanze tali da smentire quanto accertato in sede di ispezione.
Non può che condividersi, pertanto, quanto dedotto da parte appellante, circa l'erroneità del percorso logico motivazionale seguito dal giudice a quo, il quale ha fondato la propria decisione unicamente sulla circostanza che i soggetti interessati dalla violazione contestata 8
non sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa al momento dell'accesso ispettivo della Guardia di finanza, pur ammettendo che il raduno alle ore 6.45 in Tricase di soggetti provenienti da diversi comuni non potesse essere presumibilmente finalizzato a bere un caffè in compagnia del (posto, peraltro, che lo stesso era assente in quel momento, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado) e sul mancato sequestro da parte degli ispettori di materiale pubblicitario destinato alla distribuzione.
Altrettanto è erronea la statuizione, oggetto di impugnazione da parte dell'ispettorato, secondo cui “negli allegati processi verbali di rilevamento ed identificazione del personale, redatti su
“moduli prestampati”, in cui non sono riportate le personali dichiarazioni degli escussi ma solo barrate le caselle inerenti modalità e tempi della riferita subordinazione, non è dato leggere che alcuno di loro ammise di trovarsi lì per lavorare”. Difatti, come affermato dall'appellante, nei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese all'atto dell'accesso ispettivo e dei successivi accertamenti, ritualmente versati in atti dall'Amministrazione, sono presenti le dichiarazioni rese dai dipendenti sentiti al momento dell'ispezione, con cui sono stati minuziosamente specificati gli orari, i giorni e le attività svolte dai lavoratori.
Sulla base di tutte le circostanze testé richiamate, la violazione contestata risulta pienamente fondata, non potendosi dubitare, sulla base del quadro probatorio emergente, che lo svolgimento dell'attività di volantinaggio fosse svolta “in nero” dai soggetti indicati nel verbale della Guardia di finanza nei periodi precedenti all'accesso ispettivo del
23.02.2017, a nulla rilevando che i soggetti rinvenuti al momento dell'ispezione non fossero intenti a svolgere attività lavorativa.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente riformate, con conseguente accoglimento dei motivi di gravame in scrutinio.
Le restanti questioni poste dalle parti restano evidentemente assorbite.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, 9
- Accoglie l'appello proposto dal Parte_1
nonché dall'
[...] Parte_2 Parte_2
avverso la sentenza n. 1296/2023 emessa dal Tribunale di Lecce in data 02.05.2023, e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da , confermando l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 473/2020/A, prot. n. 33611/26.10.2020, ritualmente notificata dall' di in data 26.10.2020; Parte_2 Pt_2
- condanna alla rifusione, in favore dell'Amministrazione appellante, CP_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €
11.282,40 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del
D. Lgs. n. 149/2015), oltre rimborso spese documentate, e, per il secondo grado, in €
14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Lecce, il 09.11.2023
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. Parte_1
) e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
Lecce
-APPELLANTI-
[...]
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanni D'Amico
- APPELLATO - La causa è stata decisa all'udienza del 09.11.2023 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso depositato in data 23.02.2021 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 473/20/A prot. N.33611/26.10.2020 dell'
[...]
di notificata in data 28.10.2020, chiedendo preliminarmente la sospensione Parte_2 Pt_2
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e deducendone l'illegittimità per violazione dell'art.
13 c. 4 lett. e) D.Lgs. 124/2004 in ordine alla mancata indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui presentare ricorso, per l'insussistenza dell'illecito contestato anche a causa dell'irritualità delle modalità di ascolto delle persone straniere. Con memoria depositata il 06.06.2021 si è costituito in giudizio l' resistendo all'opposizione. Sospesa l'efficacia Parte_2
esecutiva dell'ordinanza impugnata, con ordinanza del 05.08.2021 il Tribunale ha accolto le istanze di prova orale, provvedendo all'assunzione all'udienza dell'11.01.2022 e del 23.03.2023, come da integrazione disposta il 04.10.2022. All'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il
Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.”
Con sentenza n. 1296/2023, depositata in data 2.05.2023, ritenuta mancante la prova della commissione dell'illecito contestato, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione opposta, e ha condannato l' Parte_2
al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in euro
[...] CP_1
9.000,00, oltre euro 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, l' di Parte_2 Pt_2
ha interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto, pertanto, in riforma totale della stessa, che sia confermata l'ordinanza-ingiunzione n. 473/20 del 26.10.2020, con condanna di al pagamento delle spese di lite CP_1
di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria depositata in data 24.08.2023, si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e spese tutte anche del giudizio di secondo grado.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 9.11.2023, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3
1. Con un unico motivo di gravame, rubricato “INSUFFICIENZA E INCONGRUITA'
DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA ED ERRONEITA' NELLA VALUTAZIONE
DELLE PROVE”, l'Amministrazione appellante impugna il capo della sentenza con il quale il giudicante ha ritenuto che “sia mancata prova del compimento da parte dell'opponente dell'illecito contestato” (pag. 2 sentenza).
La motivazione posta a base della decisione in esame appare, ad opinione dell'appellante, incongrua e affatto aderente a quanto emerso nell'istruttoria svoltasi nel corso del giudizio nonché al contenuto delle prove documentali versate in atti. Invero, l'Amministrazione avrebbe fornito ampia prova dei fatti costitutivi delle violazioni contestate, sia all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, versando in atti i numerosi verbali di dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza durante le verifiche ispettive, sia nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'ascolto di testimoni che hanno confermato il comportamento sanzionato, e le cui risultanze sarebbero state del tutto ignorate e/o erroneamente valutate dal giudice a quo.
1.1. Il motivo è meritevole di accoglimento.
Nel decidere secondo il principio della ragione più liquida, il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento sulla asserita mancanza di prove sufficienti a far ritenere che i soggetti radunati presso il bar “Pausa Caffè”, sito in Tricase, fossero intenti a svolgere attività lavorativa ovvero (sufficienti) a dimostrare che almeno alcuni di essi fossero comunque in procinto di svolgere attività di volantinaggio (“in difetto di prova che in detto frangente i lavoratori stessero svolgendo attività lavorativa o di quanti e quali di loro dovessero svolgerla nella medesima giornata”), “non potendo a tal fine rilevare la successiva attivazione del voucher” (pag. 4 sentenza impugnata).
Ebbene, da una complessiva disamina del quadro probatorio in atti e, in particolare, dal contenuto dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese all'atto dell'accesso ispettivo e dei successivi accertamenti emerge un quadro fattuale molto diverso da quello tracciato dal giudice a quo.
Partendo da una breve ricostruzione dei fatti, si evidenzia che in data 23.02.2017, i militari della Guardia di Finanza effettuavano un controllo nei confronti della ditta Parte_3
di cui era amministratore unico e legale rappresentante, il cui esito
[...] CP_1 4
veniva trasfuso nel Verbale di Primo Accesso. L'intervento veniva eseguito a Tricase nella zona 167 nei pressi di Via M.Aurelio, presso il bar “Pausa Caffè”, dove si erano radunati i lavoratori.
All'atto dell'ispezione, i militari si presentavano a , quale Testimone_1
coordinatore dei dipendenti, il quale allertava di conseguenza l'amministratore unico della società , che poco dopo sopraggiungeva sul luogo Parte_3 CP_1
dell'ispezione. Sul posto venivano reperiti quindici soggetti identificati nei SIi
, , , Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Parte_4
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, e , soggetti di cui venivano acquisite a
[...] Persona_10 Persona_11
verbale dichiarazioni in merito al rapporto con Pubblidirect e con , CP_1
debitamente sottoscritte, e versate agli atti del processo di primo grado. Ebbene, i soggetti testé menzionati, riferivano ai militari della Guardia di Finanza di svolgere attività di volantinaggio sotto le direttive di , e ciò in difetto di un regolare contratto CP_1
di lavoro o di formale assunzione e senza ricevere busta paga (v. documentazione allegata alla memoria di costituzione in primo grado dell' ). Parte_2
L'accertamento proseguiva in data 28 febbraio e 3 marzo, presso gli uffici della Tenenza, con l'acquisizione dei documenti forniti dal . In data 7.3.2017, venivano concluse le operazioni di controllo effettuate attraverso la verifica di quanto dichiarato dai dipendenti e la documentazione aziendale esaminata. All'esito dell'accertamento risultava che il aveva impiegato ben sedici lavoratori “in nero”, non risultando effettuata per nessuno di questi ultimi la comunicazione di inizio rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente, in violazione, dunque, di quanto previsto dall'art. 3 c. 3 D.L.12/2002.
Ebbene, instaurato il giudizio di primo grado, i predetti lavoratori, già sentiti, come chiarito, al momento dell'ispezione, sono stati poi escussi anche in sede testimoniale. Tra questi – all'udienza dell'11.01.2022 - ha dichiarato: “La sera Testimone_1
prima dell'attività in genere il mi chiamava telefonicamente, poiché ero il suo referente;
così la mattina dopo, sul presto (ore 7:00 o 8:00 del mattino), ci trovavamo in un luogo a Tricase in prossimità del bar
“Pausa Caffè”, dove sovente si recavano altre persone alla ricerca di lavoro, che io non conoscevo, tranne 5
con cui avevo rapporto di amicizia, e il SI , anche lui amico. Se Persona_2 Persona_1
in quel frangente il non era presente, ero io che provvedevo a riferirgli le generalità dei presenti.
Aggiungo che l'orario di lavoro che ho indicato il 23/02/2017 lo confermo, precisando che nel riferire quanto detto prima non ho considerato il tempo occorrente per andare a caricare i volantini. I mezzi utilizzati per l'attività erano una Renault Master e un'Opel Vivaro, che erano parcheggiati sempre davanti al bar.” Parimenti, ha confermato che era solita recarsi al bar Persona_2
Pausa Caffè, insieme a e il mattino alle 7.00 Testimone_1 Persona_12
“per sondare se vi fosse lavoro da svolgere, che il Cito ci procurava”. come anche Persona_2
ha dichiarato di essere sempre stata pagata con voucher o in contanti. Persona_1
In sede testimoniale, ha riferito: “il giorno 23.02.2017 era il mio primo giorno Persona_12
lavorativo per si sapeva a Tricase che la mattina ci si trovava al bar “Pausa Caffè” Parte_3
dove ci si radunava per prendere il caffè e poi naturalmente se c'era lavoro della (perché Parte_3
non c'erano altri datori di lavoro lì) si lavorava…”:
Il modus operandi della società, così come appena descritto, è stato confermato anche da
(“Ho lavorato per Pubblidirect da aprile 2014 a gennaio 2017 come da Persona_1
dichiarazione resa il 23.02.2017 alla Guardia di Finanza...Venivo pagato in contanti o con assegno: non ho mai preso voucher. Non sono mai stato assunto formalmente. Mi occupavo della distribuzione dei volantini e guidavo il pulmino…le chiavi me le dava ( che trovavo al bar “Pausa Tes_1 Tes_1
Caffè””) e da (“Ho lavorato per la dal 4.112016 al 23.02.2017 Parte_4 Parte_3
come distributore di volantini. Venivo contattato la sera prima, o la mattina stessa da [Cito]. CP_1
In ogni caso quando mi spostavo da sapevo di dover andare a lavorare;
confermo i giorni Pt_7
lavorativi e l'orario indicati alla Guardia di Finanza: lavoravo più o meno tutte le settimane. Ho smesso di lavorare per la società il giorno stesso dell'accertamento, perché mi sono preoccupato di Parte_3
questa indagine. Confermo di aver avuto i colleghi indicati in sede di ascolto”).
In altre parole, le dichiarazioni rese in sede testimoniale dai lavoratori sono univoche nell'affermare che la operava tramite le prestazioni di lavoro di soggetti Parte_3
non formalmente assunti, che si radunavano giornalmente presso il o su Parte_8
chiamata dei collaboratori del per partecipare all'attività di volantinaggio.
Orbene, sostiene parte opponente-appellata, che nessuna prova circa l'avvenuta violazione oggetto di contestazione, circa la frequenza e la durata dei rapporti di lavoro presunti 6
dall' sarebbe stata mai raggiunta. A riprova di ciò, la difesa appellata richiama Parte_2
le dichiarazioni rese in sede testimoniale da e , Persona_12 Parte_4
dichiarazioni asseritamente contraddittorie rispetto a quelle rilasciate all'atto dell'ispezione.
Specificamente, l'appellato richiama quanto rappresentato in giudizio dal il quale Per_12
ha affermato “…non ho mai dichiarato alla Guardia di Finanza che avevo iniziato a lavorare dal febbraio 2017...” ed ancora “non ho mai dichiarato che l'orario di lavoro era dalle 6.00 alle 13.00”, nonché dal il quale ha affermato che da quella mattina [dell'ispezione] Pt_4
non ha più lavorato per il (in quanto preoccupato “di questa indagine”). Dalle dichiarazioni del si evincerebbe, secondo il , che il lavoratore in questione non Pt_4
avrebbe mai intrapreso alcuna attività lavorativa, come invece erroneamente verbalizzato dai militari della GdF.
Ebbene, quanto alle dichiarazioni rese dal non si può certamente sostenere che Pt_4
costui non abbia mai svolto attività lavorativa in nero per l'impresa, posto che, sempre in sede testimoniale, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato per la società Pt_4 Parte_3
dal novembre 2016 al 23 febbraio 2017, giorno in cui è avvenuta l'ispezione.
Quanto, invece, alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal è possibile Per_12
ritenere con ragionevole certezza che un ripensamento "a posteriori", a distanza di ben cinque anni dalle pregresse dichiarazioni, rende del tutto inattendibile il tentativo di modificare in parte le dichiarazioni, sicuramente ben più attendibili, rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori. Infatti, per costante giurisprudenza, la valutazione della maggiore attendibilità della versione fornita "a caldo" discende anche dalla verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto poi modificato a distanza di tempo.
Nel caso di specie, la diversa versione dei fatti, in sede di deposizione giudiziale, risulta fornita a notevole distanza dall'accertamento (come detto, ben cinque anni dopo) e quando lo stesso teste era ormai evidentemente venuto a conoscenza della sanzione irrogata al datore di lavoro. Pertanto, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte del lavoratore non possono che rivelare una spontaneità e una genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo lo stesso, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro, e 7
non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti. D'altro canto, a rafforzare tale valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, soccorrono la compiutezza e la dovizia di dettagli caratterizzanti tali affermazioni (il ha indicato, invero, non solo l'orario di lavoro, Per_12
ma anche i giorni di servizio prestati e la retribuzione che avrebbe dovuto percepire, pari a 20 euro giornalieri, nonché il fatto di aver firmato un contratto di lavoro di tre mesi solo a seguito dell'ispezione!) (v. allegato 16 fascicolo di primo grado ). Parte_2
Invero, posto che i verbali redatti dagli ispettori e dai funzionari della Guardia di Finanza fanno piena prova dei fatti che gli stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., sent. del.19.4.10 n. 9251), con riferimento al valore delle dichiarazioni c.d. “a caldo” fornite in sede ispettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, diversamente dalle prove legali, le stesse costituiscono materiale istruttorio soggetto al prudente apprezzamento del giudice. A tal riguardo, con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede giudiziale, ciò in quanto, in presenza di contrasto tra dichiarazioni rese “a caldo” e le dichiarazioni ritrattate a verbale nel corso del giudizio, le prime appaiono senz'altro più attendibili proprio per la loro natura spontanea e, dunque, certamente più genuina. Nel caso di specie, a seguito di un attento esame delle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale e di quelle fornite nel corso del giudizio di primo grado, deve concludersi che dall'istruzione probatoria non sono emerse circostanze tali da smentire quanto accertato in sede di ispezione.
Non può che condividersi, pertanto, quanto dedotto da parte appellante, circa l'erroneità del percorso logico motivazionale seguito dal giudice a quo, il quale ha fondato la propria decisione unicamente sulla circostanza che i soggetti interessati dalla violazione contestata 8
non sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa al momento dell'accesso ispettivo della Guardia di finanza, pur ammettendo che il raduno alle ore 6.45 in Tricase di soggetti provenienti da diversi comuni non potesse essere presumibilmente finalizzato a bere un caffè in compagnia del (posto, peraltro, che lo stesso era assente in quel momento, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado) e sul mancato sequestro da parte degli ispettori di materiale pubblicitario destinato alla distribuzione.
Altrettanto è erronea la statuizione, oggetto di impugnazione da parte dell'ispettorato, secondo cui “negli allegati processi verbali di rilevamento ed identificazione del personale, redatti su
“moduli prestampati”, in cui non sono riportate le personali dichiarazioni degli escussi ma solo barrate le caselle inerenti modalità e tempi della riferita subordinazione, non è dato leggere che alcuno di loro ammise di trovarsi lì per lavorare”. Difatti, come affermato dall'appellante, nei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese all'atto dell'accesso ispettivo e dei successivi accertamenti, ritualmente versati in atti dall'Amministrazione, sono presenti le dichiarazioni rese dai dipendenti sentiti al momento dell'ispezione, con cui sono stati minuziosamente specificati gli orari, i giorni e le attività svolte dai lavoratori.
Sulla base di tutte le circostanze testé richiamate, la violazione contestata risulta pienamente fondata, non potendosi dubitare, sulla base del quadro probatorio emergente, che lo svolgimento dell'attività di volantinaggio fosse svolta “in nero” dai soggetti indicati nel verbale della Guardia di finanza nei periodi precedenti all'accesso ispettivo del
23.02.2017, a nulla rilevando che i soggetti rinvenuti al momento dell'ispezione non fossero intenti a svolgere attività lavorativa.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente riformate, con conseguente accoglimento dei motivi di gravame in scrutinio.
Le restanti questioni poste dalle parti restano evidentemente assorbite.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, 9
- Accoglie l'appello proposto dal Parte_1
nonché dall'
[...] Parte_2 Parte_2
avverso la sentenza n. 1296/2023 emessa dal Tribunale di Lecce in data 02.05.2023, e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da , confermando l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 473/2020/A, prot. n. 33611/26.10.2020, ritualmente notificata dall' di in data 26.10.2020; Parte_2 Pt_2
- condanna alla rifusione, in favore dell'Amministrazione appellante, CP_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €
11.282,40 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del
D. Lgs. n. 149/2015), oltre rimborso spese documentate, e, per il secondo grado, in €
14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Lecce, il 09.11.2023
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Maurizio Petrelli