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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 13-11-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento, nella causa iscritta al n. 5715-2018 r.g.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 13-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione tra
), in proprio e nella qualità di Codice Fiscale_1 Parte_1
legale rapp.te della
), rappresentati e difesi Controparte_1 (P.IVA: P.IVA_1
dall'Avv. Roberta Cirella, domiciliati come in atti,
attori-ricorrenti contro
Controparte_2
[...] - in persona del Ministro p.t.. C.F. P.IVA_2
,
[...]rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente e dalla Dott.ssa
CP_3 e dal Dott. CP_4 Funzionari in servizio presso la [...] delegati dal Dott. Controparte_5Controparte_2 Direttore -pro ―della Controparte_2 domiciliata come in tempore atti.
-CONVENUTA – RESISTENTE
Conclusioni, come da verbale di udienza del 13-11-2025, tenutasi in modalità
cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
in proprio Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, il ricorrente, Parte_1
,
CP_1 ha proposto opposizione al Decreto n. e quale 1.r.p.t. della società
683974/A emesso da Ministero delle Finanze - Controparte_2
attraverso il quale il ricorrente veniva condannato in solido, con la società
[...]
al pagamento della somma di € 3.020,00, per aver violato l'art. 49 com.5 CP_1
del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.L. n.78/2010 art. 20 comma 2
(normativa antiriciclaggio) “.
In particolare attraverso tale decreto è stato contestato al ricorrente di aver acquisito, da altro soggetto, assegno n. 0713178099-10 datato 05-08-2015 di €
1.740,38 ( millesettecentoquaranta/38) privo della clausola di non trasferibilità, emesso all'ordine del traente e successivamente lo avrebbe portato all'incasso sul conto della società CP_6 violando quindi la normativa sopra indicata.
La parte ricorrente chiede, disporsi l'annullamento del decreto 683974/A emesso, in via principale, per omessa notifica della contestazione principale;
in via subordinata di autorizzare gli opponenti al pagamento del minor importo, a titolo di oblazione.
Controparte_7Si è costituito il il quale ha eccepito che
(così come da documentato), il procedimento sanzionatorio è stato correttamente instaurato a seguito di segnalazione di infrazione da parte della Controparte_8
,
del 12-08-2015, con la quale veniva comunicato che l'assegno bancario n. assegno n. 0713178099-10 datato 05-08-2015 di € 1.740,38 (millesettecentoquaranta/38) era stato girato dal traente e posto all'incasso da Parte_1 sul conto
,
intestato alla società CP_1
Il resistente ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, poiché infondato, chiedendo la della sanzione, anche il relazione al quantum, in quanto conferma l'amministrazione avrebbe legittimamente indicato le ragioni a sostegno delle sue deduzioni.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione 281 sexies all'udienza del 13-11-2025 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.)
Preliminarmente va detto che, astrattamente, l'ente ha correttamente contestato l'illecito amministrativo, sia alla società, che al legale rappresentante (in proprio) che ha agito nell'interesse dell'ente.
In quanto ai sensi dell'art. 6 della legge 689-1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione."
Ciò detto, assume particolare rilevanza, alla luce della contestazione preliminare di parte ricorrente, stabilire la validità delle notifiche, sia nei riguardi della persona fisica, sia verso la persona giuridica, del decreto impugnato (nonché degli atti prodromici) n. 683974/A.
In relazione al provvedimento di cui sopra, parte ricorrente afferma che, la società ha ricevuto la notifica dello stesso in data 10-07-2018 per mezzo p.e.c. (risulta documentato che ha proposto ricorso in data 05-09-2018 ).
Di conseguenza, in relazione alla notifica del decreto n. 683974/A alla società, in virtù di quanto sopra esposto, è da ritenersi correttamente notificato, nei riguardi della stessa, (seppur in atti non si rinviene la prova dell'avvenuta notifica per mezzo p.e.c.), in quanto non contestata. In relazione alla notifica del decreto n. 683974/A al ricorrente in proprio, seppur in atti non vi è prova di detta notifica, non risulta una specifica contestazione sul punto.
Anche perché, in riscontro alla notifica del decreto sopra indicata, parte ricorrente inoltrava istanza di annullamento in autotutela (all. 4 costituzione parte convenuta) per avvenuto pagamento dell'oblazione, senza fornire prove specifiche al riguardo.
Infatti il convenuto, in riscontro a quanto sopra, comunicava, che non era stato riscontrato alcun pagamento (all. 5 costituzione parte convenuta) Parte attrice invece, eccepisce, in modo specifico, l' omessa notifica della
,
contestazione principale che gli avrebbe consentito, il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione).
Assume, rilevanza al riguardo stabilire sé risulta corretta la procedura di notificazione avente ad oggetto: " contestazione di infrazione a decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche/integrazioni a carico di : Pt_1 data di nascita: 14-08-1956 in solido con C.F.. C.F. 2
[...]
P.I.: P.IVA 1 "(All. n. 2 del fascicolo di parte attorea). CP_1
Infatti, nella comunicazione di cui sopra si dava la facoltà di estinguere (attraverso il pagamento nel termine perentorio di 60 giorni) la proceduta attraverso un importo ridotto a titolo di oblazione.
Detta comunicazione, come risulta dalla documentazione (All.2), prodotta dal resistente(con relativa dichiarazione di conformità all'originale) risulta notifica a in proprio con racc. a.r. n. 15130923971-5 alla via Louis Parte_1
Armstrong n. 11 CP_2 e ricevuta in data11-09-2015, con tutta evidenza, da persona di diversa del ricorrente.
Inoltre, la comunicazione di cui sopra, risulta notificata, relativamente alla società in via G. di Vittorio n. 20, Volla - NA- ( indirizzo che si evince ancheCP_1 dalla visura camerale versata in atti).
Quest'ultima è stata inviata alla società CP_6 attraverso racc. a.r. n.
15130923972-6, che risulta ricevuta, in data 11-09-2015, da soggetto incaricato. Alcuna altra prova di avvenuta notifica risulta versata in atti.
Ciò posto, si può procedere ad analizzare la specifica normativa, al fine di statuire sulla questione preliminare. In relazione alle persone giuridiche ai sensi dell'art 145 comma 1 c.p.c.” La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
Nel caso in questione, la notifica risulta effettuata all'ente in data 11-09-2015 nelle mani di incaricato, presso la sede legale della società, quindi in modalità conforme alla normativa di cui sopra.
Tuttavia, parte ricorrente eccepisce la mancata esistenza di alcun soggetto incaricato alla ricezione (producendo altresì documentazione ove l'amministratore del relativo stabile certifica che nell'edificio non vi sussiste il servizio di portierato).
Va detto al riguardo che, secondo la Suprema Corte : "L'agente del servizio postale universale riveste la qualità di pubblico ufficiale e non di mero incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività dallo stesso svolta, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, tra cui l'accertamento della coincidenza tra il destinatario dell'atto e il soggetto consegnatario, resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. Tale accertamento è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto la cui contestazione richiede necessariamente la querela di falso."( Cassazione 25487-
2025).
Nel caso di specie alcuna querela di falso risulta proposta.
Ciò posto è da ritenersi valida la notifica effettuata, in data 11-09-2018 nei riguardi della persona giuridica.
In relazione alla notifica in proprio, nei riguardi di Parte_1 (sempre della contestazione di infrazione) la sessa è stata effettuata (sempre in data 11-09-2015) però, in questo caso, come sopra evidenziato, con racc. a.r. n. 15130923971-5, presso la sua residenza: alla via Louis Armstrong n. 11 CP_2 Tale raccomandata risulta, pacificamente e chiaramente, ricevuta in data11-09-
2015, da persona diversa del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 890 del 1982 :" L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Trattasi della cosiddetta racc. conoscitiva (C.A.N.), la cui mancanza secondo la
Suprema Corte comporta l'invalidità della notifica (tra le varie Cass. 14093-2022).
Quindi è da ritenersi non perfezionata la notifica nei riguardi di Parte_1
in proprio.
Passando al merito della presente vicenda giudiziaria, bisogna stabilire, come detto nei solo riguardi della società CP_6 sé l'impugnato decreto sia stato emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla specifica normativa.
L'art. 49 (rubricato “Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore"), comma 5, del D.Lgs. 231/2007 statuisce che: "Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Il successivo comma 6 prevede "Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Controparte_9
[...]
Inoltre l'art. 51 dello stesso provvedimento legislativo (rubricato “Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo"), al comma 1 afferma: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, [...] ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 e al comma 2)..
Tornando al caso di specie, così come eccepito dal resistente, risulta chiaramente rispettata la specifica normativa, da ultimo indicata.
L'assegno è stato posto all'incasso il giorno 05-08-2015 e la comunicazione dell'istituto bancario al Controparte_2 stato risulta protocollata in data 12-08-2015 al n. protocollo : BAN/2015-326
Ciò posto, si ritiene che l'amministrazione abbia legittimamente emesso il verbale di cui al decreto n. 683974/A in quanto il ricorrente ha violato l'art.49 com.6 del
D.Lgs. n. 231/2007, per aver acquisito da altro soggetto e posto all'incasso, sul conto della società l'assegno bancario n. n. 0713178099-10 datatoCP_1
05-08-2015 di € 1.740,38 emesso all'ordine del traente.
Violando, in particolare, la predetta normativa, la quale prescriveva che, tale assegno non poteva essere emesso privo della clausola di non trasferibilità, nonché dalla norma (comma 6), la quale imponeva che lo stesso non poteva essere posto all'incasso da persona diversa dallo stesso traente che ha emesso l'assegno.
Riguardo alla ulteriore censura sollevata da parte ricorrente, relativa all'entità della sanzione. ووL'art. 63 comma1 D.Lgs. 231/2007 prevede che' alle violazioni delle disposizioni di cui all'art 49 commi 1,2,3,5,6,7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 ad € 50.000,00”.
Quindi l'amministrazione in seguito all'accertamento della violazione, può irroga una sanzione tra il minimo e il massimo (ovviamente in base alla gravità della violazione) e nel caso di specie è stato irrogato il minimo della sanzione.
Per completezza va detto che, il comma 1 bis dell'art. 63 del predetto. D. Lgs.
231/2007 prevede che ..."Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'art 49 comma 5, relativa a importi inferiori a 30.000,00 €, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minor gravità delle violazione, accertate ai sensi dell'art. 67." Appare evidente che il legislatore, nell'utilizzo del suo potere discrezionale, abbia ritenuto di disciplinare diversamente la fattispecie completamente differenti.
Infatti, da una attenta analisi delle due norme, si può notare che, il comma 1 bis, non prevede una sanzione inferiore ma una sanziona minima (cosa ben diversa) ancorandola, tra l'altro, ai casi in cui sussista la minora gravità accertata ai sensi dell'art 67 di detta norma.
La sanzione impugnata si ritiene, legittima sia riguardo all' an, che al quantum.
In conclusione, la presente opposizione va accolta limitatamente al ricorrente in proprio, restando confermata in relazione alla personaParte_1 giuridica Controparte_1
Riguardo le spese di lite, questo Giudice ritiene che, le stesse vadano integralmente compensate tra le parte in causa, attesa la particolare peculiarità del presente giudizio, nonché della parziale procedura di invalidità del procedimento notificatorio, che ha inficiato, parzialmente, l'atto impugnato.
P.q.m.
Il Tribunale di Nola in persona del G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio recante r.g. n,5715-2018 :
In accoglimento parziale della presente opposizione annulla il decreto impugnato n. 683974/A emesso da
[...]
nei riguardi di CP_11 Controparte_10
[...] in proprio. conferma il decreto impugnato n. 683974/A emesso da
[...]
nei riguardi della Controparte_10
società CP_12
compensa integramente le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in Nola 27 11 2025 Il G.U
Dott. Alfredo Granata.
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 13-11-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento, nella causa iscritta al n. 5715-2018 r.g.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 13-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione tra
), in proprio e nella qualità di Codice Fiscale_1 Parte_1
legale rapp.te della
), rappresentati e difesi Controparte_1 (P.IVA: P.IVA_1
dall'Avv. Roberta Cirella, domiciliati come in atti,
attori-ricorrenti contro
Controparte_2
[...] - in persona del Ministro p.t.. C.F. P.IVA_2
,
[...]rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente e dalla Dott.ssa
CP_3 e dal Dott. CP_4 Funzionari in servizio presso la [...] delegati dal Dott. Controparte_5Controparte_2 Direttore -pro ―della Controparte_2 domiciliata come in tempore atti.
-CONVENUTA – RESISTENTE
Conclusioni, come da verbale di udienza del 13-11-2025, tenutasi in modalità
cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
in proprio Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, il ricorrente, Parte_1
,
CP_1 ha proposto opposizione al Decreto n. e quale 1.r.p.t. della società
683974/A emesso da Ministero delle Finanze - Controparte_2
attraverso il quale il ricorrente veniva condannato in solido, con la società
[...]
al pagamento della somma di € 3.020,00, per aver violato l'art. 49 com.5 CP_1
del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.L. n.78/2010 art. 20 comma 2
(normativa antiriciclaggio) “.
In particolare attraverso tale decreto è stato contestato al ricorrente di aver acquisito, da altro soggetto, assegno n. 0713178099-10 datato 05-08-2015 di €
1.740,38 ( millesettecentoquaranta/38) privo della clausola di non trasferibilità, emesso all'ordine del traente e successivamente lo avrebbe portato all'incasso sul conto della società CP_6 violando quindi la normativa sopra indicata.
La parte ricorrente chiede, disporsi l'annullamento del decreto 683974/A emesso, in via principale, per omessa notifica della contestazione principale;
in via subordinata di autorizzare gli opponenti al pagamento del minor importo, a titolo di oblazione.
Controparte_7Si è costituito il il quale ha eccepito che
(così come da documentato), il procedimento sanzionatorio è stato correttamente instaurato a seguito di segnalazione di infrazione da parte della Controparte_8
,
del 12-08-2015, con la quale veniva comunicato che l'assegno bancario n. assegno n. 0713178099-10 datato 05-08-2015 di € 1.740,38 (millesettecentoquaranta/38) era stato girato dal traente e posto all'incasso da Parte_1 sul conto
,
intestato alla società CP_1
Il resistente ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, poiché infondato, chiedendo la della sanzione, anche il relazione al quantum, in quanto conferma l'amministrazione avrebbe legittimamente indicato le ragioni a sostegno delle sue deduzioni.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione 281 sexies all'udienza del 13-11-2025 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.)
Preliminarmente va detto che, astrattamente, l'ente ha correttamente contestato l'illecito amministrativo, sia alla società, che al legale rappresentante (in proprio) che ha agito nell'interesse dell'ente.
In quanto ai sensi dell'art. 6 della legge 689-1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione."
Ciò detto, assume particolare rilevanza, alla luce della contestazione preliminare di parte ricorrente, stabilire la validità delle notifiche, sia nei riguardi della persona fisica, sia verso la persona giuridica, del decreto impugnato (nonché degli atti prodromici) n. 683974/A.
In relazione al provvedimento di cui sopra, parte ricorrente afferma che, la società ha ricevuto la notifica dello stesso in data 10-07-2018 per mezzo p.e.c. (risulta documentato che ha proposto ricorso in data 05-09-2018 ).
Di conseguenza, in relazione alla notifica del decreto n. 683974/A alla società, in virtù di quanto sopra esposto, è da ritenersi correttamente notificato, nei riguardi della stessa, (seppur in atti non si rinviene la prova dell'avvenuta notifica per mezzo p.e.c.), in quanto non contestata. In relazione alla notifica del decreto n. 683974/A al ricorrente in proprio, seppur in atti non vi è prova di detta notifica, non risulta una specifica contestazione sul punto.
Anche perché, in riscontro alla notifica del decreto sopra indicata, parte ricorrente inoltrava istanza di annullamento in autotutela (all. 4 costituzione parte convenuta) per avvenuto pagamento dell'oblazione, senza fornire prove specifiche al riguardo.
Infatti il convenuto, in riscontro a quanto sopra, comunicava, che non era stato riscontrato alcun pagamento (all. 5 costituzione parte convenuta) Parte attrice invece, eccepisce, in modo specifico, l' omessa notifica della
,
contestazione principale che gli avrebbe consentito, il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione).
Assume, rilevanza al riguardo stabilire sé risulta corretta la procedura di notificazione avente ad oggetto: " contestazione di infrazione a decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche/integrazioni a carico di : Pt_1 data di nascita: 14-08-1956 in solido con C.F.. C.F. 2
[...]
P.I.: P.IVA 1 "(All. n. 2 del fascicolo di parte attorea). CP_1
Infatti, nella comunicazione di cui sopra si dava la facoltà di estinguere (attraverso il pagamento nel termine perentorio di 60 giorni) la proceduta attraverso un importo ridotto a titolo di oblazione.
Detta comunicazione, come risulta dalla documentazione (All.2), prodotta dal resistente(con relativa dichiarazione di conformità all'originale) risulta notifica a in proprio con racc. a.r. n. 15130923971-5 alla via Louis Parte_1
Armstrong n. 11 CP_2 e ricevuta in data11-09-2015, con tutta evidenza, da persona di diversa del ricorrente.
Inoltre, la comunicazione di cui sopra, risulta notificata, relativamente alla società in via G. di Vittorio n. 20, Volla - NA- ( indirizzo che si evince ancheCP_1 dalla visura camerale versata in atti).
Quest'ultima è stata inviata alla società CP_6 attraverso racc. a.r. n.
15130923972-6, che risulta ricevuta, in data 11-09-2015, da soggetto incaricato. Alcuna altra prova di avvenuta notifica risulta versata in atti.
Ciò posto, si può procedere ad analizzare la specifica normativa, al fine di statuire sulla questione preliminare. In relazione alle persone giuridiche ai sensi dell'art 145 comma 1 c.p.c.” La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
Nel caso in questione, la notifica risulta effettuata all'ente in data 11-09-2015 nelle mani di incaricato, presso la sede legale della società, quindi in modalità conforme alla normativa di cui sopra.
Tuttavia, parte ricorrente eccepisce la mancata esistenza di alcun soggetto incaricato alla ricezione (producendo altresì documentazione ove l'amministratore del relativo stabile certifica che nell'edificio non vi sussiste il servizio di portierato).
Va detto al riguardo che, secondo la Suprema Corte : "L'agente del servizio postale universale riveste la qualità di pubblico ufficiale e non di mero incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività dallo stesso svolta, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, tra cui l'accertamento della coincidenza tra il destinatario dell'atto e il soggetto consegnatario, resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. Tale accertamento è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto la cui contestazione richiede necessariamente la querela di falso."( Cassazione 25487-
2025).
Nel caso di specie alcuna querela di falso risulta proposta.
Ciò posto è da ritenersi valida la notifica effettuata, in data 11-09-2018 nei riguardi della persona giuridica.
In relazione alla notifica in proprio, nei riguardi di Parte_1 (sempre della contestazione di infrazione) la sessa è stata effettuata (sempre in data 11-09-2015) però, in questo caso, come sopra evidenziato, con racc. a.r. n. 15130923971-5, presso la sua residenza: alla via Louis Armstrong n. 11 CP_2 Tale raccomandata risulta, pacificamente e chiaramente, ricevuta in data11-09-
2015, da persona diversa del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 890 del 1982 :" L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Trattasi della cosiddetta racc. conoscitiva (C.A.N.), la cui mancanza secondo la
Suprema Corte comporta l'invalidità della notifica (tra le varie Cass. 14093-2022).
Quindi è da ritenersi non perfezionata la notifica nei riguardi di Parte_1
in proprio.
Passando al merito della presente vicenda giudiziaria, bisogna stabilire, come detto nei solo riguardi della società CP_6 sé l'impugnato decreto sia stato emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla specifica normativa.
L'art. 49 (rubricato “Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore"), comma 5, del D.Lgs. 231/2007 statuisce che: "Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Il successivo comma 6 prevede "Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Controparte_9
[...]
Inoltre l'art. 51 dello stesso provvedimento legislativo (rubricato “Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo"), al comma 1 afferma: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, [...] ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 e al comma 2)..
Tornando al caso di specie, così come eccepito dal resistente, risulta chiaramente rispettata la specifica normativa, da ultimo indicata.
L'assegno è stato posto all'incasso il giorno 05-08-2015 e la comunicazione dell'istituto bancario al Controparte_2 stato risulta protocollata in data 12-08-2015 al n. protocollo : BAN/2015-326
Ciò posto, si ritiene che l'amministrazione abbia legittimamente emesso il verbale di cui al decreto n. 683974/A in quanto il ricorrente ha violato l'art.49 com.6 del
D.Lgs. n. 231/2007, per aver acquisito da altro soggetto e posto all'incasso, sul conto della società l'assegno bancario n. n. 0713178099-10 datatoCP_1
05-08-2015 di € 1.740,38 emesso all'ordine del traente.
Violando, in particolare, la predetta normativa, la quale prescriveva che, tale assegno non poteva essere emesso privo della clausola di non trasferibilità, nonché dalla norma (comma 6), la quale imponeva che lo stesso non poteva essere posto all'incasso da persona diversa dallo stesso traente che ha emesso l'assegno.
Riguardo alla ulteriore censura sollevata da parte ricorrente, relativa all'entità della sanzione. ووL'art. 63 comma1 D.Lgs. 231/2007 prevede che' alle violazioni delle disposizioni di cui all'art 49 commi 1,2,3,5,6,7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 ad € 50.000,00”.
Quindi l'amministrazione in seguito all'accertamento della violazione, può irroga una sanzione tra il minimo e il massimo (ovviamente in base alla gravità della violazione) e nel caso di specie è stato irrogato il minimo della sanzione.
Per completezza va detto che, il comma 1 bis dell'art. 63 del predetto. D. Lgs.
231/2007 prevede che ..."Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'art 49 comma 5, relativa a importi inferiori a 30.000,00 €, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minor gravità delle violazione, accertate ai sensi dell'art. 67." Appare evidente che il legislatore, nell'utilizzo del suo potere discrezionale, abbia ritenuto di disciplinare diversamente la fattispecie completamente differenti.
Infatti, da una attenta analisi delle due norme, si può notare che, il comma 1 bis, non prevede una sanzione inferiore ma una sanziona minima (cosa ben diversa) ancorandola, tra l'altro, ai casi in cui sussista la minora gravità accertata ai sensi dell'art 67 di detta norma.
La sanzione impugnata si ritiene, legittima sia riguardo all' an, che al quantum.
In conclusione, la presente opposizione va accolta limitatamente al ricorrente in proprio, restando confermata in relazione alla personaParte_1 giuridica Controparte_1
Riguardo le spese di lite, questo Giudice ritiene che, le stesse vadano integralmente compensate tra le parte in causa, attesa la particolare peculiarità del presente giudizio, nonché della parziale procedura di invalidità del procedimento notificatorio, che ha inficiato, parzialmente, l'atto impugnato.
P.q.m.
Il Tribunale di Nola in persona del G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio recante r.g. n,5715-2018 :
In accoglimento parziale della presente opposizione annulla il decreto impugnato n. 683974/A emesso da
[...]
nei riguardi di CP_11 Controparte_10
[...] in proprio. conferma il decreto impugnato n. 683974/A emesso da
[...]
nei riguardi della Controparte_10
società CP_12
compensa integramente le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in Nola 27 11 2025 Il G.U
Dott. Alfredo Granata.