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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/08/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7707/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7707/2024 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vincenzo Coluccia, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente- E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 15.04.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato in data 20.11.2024 esponeva: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 21.08.1999 e che dalla loro unione Controparte_1 nascevano (10.01.2001) e (04.07.2005); - che, con decreto del 13.12.2010, Per_1 Per_2 il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate;
- che svolgeva dei lavori occasionali e che veniva aiutata, nei momenti di difficoltà, dal proprio padre che le dava un sostegno economico;
- che il , invece, dal CP_1
2018 svolgeva attività di istruttore di Tennis e di Padel;
- che quest'ultimo non provvedeva al mantenimento dei figli, motivo per il quale sporgeva nei suoi confronti denuncia querela per violazione degli obblighi familiari;
- che il giudizio era pendente presso il Tribunale di Lecce;
- che entrambi i figli non erano ancora economicamente indipendenti e, in particolare,
, viveva con il nonno e svolgeva dei lavori occasionali, invece, frequentava Per_1 Per_2 la facoltà di giurisprudenza. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00
1 ciascuno), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 03.12.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non si costituiva e non presenziava nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. Il Giudice, ascoltata parte ricorrente all'udienza del 15.04.2025, la quale chiedeva confermarsi le condizioni della separazione con rinuncia alle ulteriori domande formulate in ricorso, assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** 1) Pronuncia di divorzio Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Maglie il 21.08.1999, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con decreto del 13.12.2010. Dal giorno della comparizione dinanzi al Presidente delegato della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. 2) Contributo di mantenimento in favore dei figli Quanto alle ulteriori domande, parte ricorrente chiede la conferma delle condizioni di separazione, ossia un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. A tal fine, rappresenta che entrambi i figli, oggi maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti;
in particolare, , svolge solo dei lavori occasionali Per_1
e vive con il nonno materno, mentre la quale continua a vivere presso di lei, frequenta Per_2 la facoltà di giurisprudenza. Premesso il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori, anche quando pur maggiorenni non sono economicamente indipendenti, nonché il consequenziale dovere di quest'ultimi a provvedere in tal senso (artt. 30 Cost., 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c.), nel caso in esame la domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento, come di seguito si dirà. Ora, alla luce di quanto rappresentato dalla ossia che il figlio vive Parte_1 Per_1 presso il nonno paterno, la relativa domanda è da rigettare. Infatti, venendo meno il
2 presupposto della coabitazione, la madre non è legittimata a chiedere il contributo di mantenimento in favore del figlio. Diversamente, quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia la domanda Per_2 merita accoglimento. A tal fine, in ragione della presumibile attività lavorativa prestata dal
(cfr. foto allegate dalle quali pare verosimile che lo stesso svolga attività di istruttore CP_1 di tennis e di padel), nonché dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, dunque, della disponibilità del padre di farsi carico di un tale onere contributivo, pare equo confermare anche in questa sede l'importo precedentemente concordato, ossia € 250,00 mensili. Rimane ferma, altresì, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie in favore della figlia Per_2
3) Spese di lite Il convenuto, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dalla ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
20.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie in data 21.08.1999 da nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1999);
- Rigetta la domanda di contributo di mantenimento in favore del figlio Per_1 formulata da parte ricorrente;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia la somma di € 250,00 Per_2 che dovrà esserle corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- Pone le spese straordinarie in favore di a carico di entrambi i genitori nella misura Per_2 del 50% ciascuno e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
- Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maglie per gli adempimenti di competenza. Lecce, 25.07.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7707/2024 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vincenzo Coluccia, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente- E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 15.04.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato in data 20.11.2024 esponeva: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 21.08.1999 e che dalla loro unione Controparte_1 nascevano (10.01.2001) e (04.07.2005); - che, con decreto del 13.12.2010, Per_1 Per_2 il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate;
- che svolgeva dei lavori occasionali e che veniva aiutata, nei momenti di difficoltà, dal proprio padre che le dava un sostegno economico;
- che il , invece, dal CP_1
2018 svolgeva attività di istruttore di Tennis e di Padel;
- che quest'ultimo non provvedeva al mantenimento dei figli, motivo per il quale sporgeva nei suoi confronti denuncia querela per violazione degli obblighi familiari;
- che il giudizio era pendente presso il Tribunale di Lecce;
- che entrambi i figli non erano ancora economicamente indipendenti e, in particolare,
, viveva con il nonno e svolgeva dei lavori occasionali, invece, frequentava Per_1 Per_2 la facoltà di giurisprudenza. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00
1 ciascuno), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 03.12.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non si costituiva e non presenziava nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. Il Giudice, ascoltata parte ricorrente all'udienza del 15.04.2025, la quale chiedeva confermarsi le condizioni della separazione con rinuncia alle ulteriori domande formulate in ricorso, assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** 1) Pronuncia di divorzio Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Maglie il 21.08.1999, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con decreto del 13.12.2010. Dal giorno della comparizione dinanzi al Presidente delegato della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. 2) Contributo di mantenimento in favore dei figli Quanto alle ulteriori domande, parte ricorrente chiede la conferma delle condizioni di separazione, ossia un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. A tal fine, rappresenta che entrambi i figli, oggi maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti;
in particolare, , svolge solo dei lavori occasionali Per_1
e vive con il nonno materno, mentre la quale continua a vivere presso di lei, frequenta Per_2 la facoltà di giurisprudenza. Premesso il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori, anche quando pur maggiorenni non sono economicamente indipendenti, nonché il consequenziale dovere di quest'ultimi a provvedere in tal senso (artt. 30 Cost., 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c.), nel caso in esame la domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento, come di seguito si dirà. Ora, alla luce di quanto rappresentato dalla ossia che il figlio vive Parte_1 Per_1 presso il nonno paterno, la relativa domanda è da rigettare. Infatti, venendo meno il
2 presupposto della coabitazione, la madre non è legittimata a chiedere il contributo di mantenimento in favore del figlio. Diversamente, quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia la domanda Per_2 merita accoglimento. A tal fine, in ragione della presumibile attività lavorativa prestata dal
(cfr. foto allegate dalle quali pare verosimile che lo stesso svolga attività di istruttore CP_1 di tennis e di padel), nonché dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, dunque, della disponibilità del padre di farsi carico di un tale onere contributivo, pare equo confermare anche in questa sede l'importo precedentemente concordato, ossia € 250,00 mensili. Rimane ferma, altresì, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie in favore della figlia Per_2
3) Spese di lite Il convenuto, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dalla ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
20.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie in data 21.08.1999 da nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1999);
- Rigetta la domanda di contributo di mantenimento in favore del figlio Per_1 formulata da parte ricorrente;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia la somma di € 250,00 Per_2 che dovrà esserle corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- Pone le spese straordinarie in favore di a carico di entrambi i genitori nella misura Per_2 del 50% ciascuno e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
- Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maglie per gli adempimenti di competenza. Lecce, 25.07.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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