Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2206/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 13.06.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
CRIPPA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. EDMONDO Controparte_1 C.F._2
CAPECELATRO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: così come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 27.02.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“nel merito: a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1/12/1979 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario contratto tra il sig. Parte_1
e la Sig,ra celebrato a LI in data 21/08/1986 e annotato nel Registro degli Controparte_1
atti di Matrimonio del Comune di LI, Anno 1986, Atto n°10, Parte II, Serie A, ordinando
b) modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale e pertanto revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Inveruno, Via Varese, n°23 con i relativi box e, disporre la totale revoca dell'assegno di mantenimento – pari ad €. 900 mensili – posto a carico del sig. e Parte_1
a favore della sig.ra in sede di separazione, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa;
CP_1
c) in via subordinata, ove non venga accolta la richiesta di totale revoca dell'assegno di mantenimento, disporre a carico del sig. e a favore della sig.ra unicamente un assegno alimentare pari Parte_1 CP_1
ad €. 200,00;
d) In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona di CP_1
e per testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle
[...]
successive memorie autorizzate sui seguenti capitoli di prova:
a) “Vero che quando la figlia ha iniziato a frequentare la scuola materna il Sig. Controparte_2
l'ha ripetutamente invitata a trovarsi un'occupazione fuori casa al fine di contribuire Parte_1
al bilancio familiare?”;
b) “Vero che la richiesta di cui al capitolo precedente è stata più volte reiterata anche negli anni successivi, fino a quando la figlia ha completato gli studi e si è resa economicamente CP_2
indipendente?”;
c) “Vero che le richieste di Suo marito di cui ai capitoli precedenti sono sempre state da Lei ignorate?”;
d) “Vero che dopo la separazione avvenuta nel 2015 la Sig.ra nulla ha fatto per Controparte_1
reperire un'attività lavorativa?”
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire”.
Per la resistente:
“Nel merito: dichiarare ai sensi dell'art. 3 nr. 2 lett. B) della Legge 1.12.1979 nr. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la Sig.ra Parte_1
celebrato a LI in data 21.08.1986 e annotato nel Registro degli atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di LI, anno 1986, Atto nr. 10, Parte II, Serie A, ordinando
Pag. 2 di 10 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e nei rispettivi comuni di residenza;
- Modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale e quindi in relazione all'immobile già adibito a casa coniugale sito in Inveruno alla Via Varese nr. 23,
i coniugi si adopereranno per mettere in vendita il bene il cui ricavato, verrà diviso in parti uguali tra la
Sig.ra e il Sig. con la precisazione che l'immobile resterà assegnato alla che CP_1 Parte_1 CP_1
continuerà ad abitarla con tutto l'arredo ivi esistente fino alla vendita dell'immobile;
- Modificare l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. e a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
per l'importo pari ad euro 1300,00;
- In via subordinata, ove non venga accolta la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento pari ad euro 1300,00, confermare il provvedimento assunto in sede di separazione e quindi disporre a carico del e a favore della Reitano l'assegno pari ad euro 900,00; Parte_1
- In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria, compresa la produzione documentale, ad avvenuta concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;
Con riserva di ulteriormente dedurre, provare ed eccepire.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 21.08.1986 con la resistente;
che dalla loro unione è nata la figlia (il 20/10/1987), “ormai adulta ed Controparte_2
economicamente indipendente”; che i coniugi si sono separati consensualmente avanti il
Tribunale di Milano, Sezione 9, in forza del decreto reso in data 27.02.2015, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) alla sig.ra è Controparte_1
assegnata la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in Inveruno, via Varese, 23 con annessi entrambi i box;
3) il sig. riconosce alla sig.ra la somma di €. 900 mensili a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento (onnicomprensivo) da corrispondere con assegno bancario/bonifico entro il 15 di ogni mese, la somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) la sig.ra si impegna CP_1
a volturare, entro l'udienza presidenziale (obbligo pertanto già adempiuto all'atto dell'omologa, ndr.), tutte le utenze e a sostenere tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale;
5) ogni altro rapporto patrimoniale è stato consensualmente definito”; che, all'epoca della sottoscrizione del verbale di
Pag. 3 di 10 separazione, aveva a sua disposizione un alloggio concessogli in comodato gratuito dal datore di lavoro restituito nell'anno 2021; che “stante le sue scarse diponibilità finanziarie aveva potuto acquistare un magazzino per poi trasformarlo in abitazione, come da visure che si producono
(Doc. 3)” stipulando un contratto di finanziamento “per il quale sta tutt'ora corrispondendo una rata mensile di Euro 327,00” (ultima rata scadente il 15.12.2025); che gli è stata riconosciuta un'invalidità del 67% ma nulla percepisce a titolo di indennità e di avere invano tentato di addivenire a un divorzio congiunto e ha chiesto la pronuncia divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale non sussistendone i presupposti di legge e, “In via di estremo subordine, si chiede che a carico del sig. e a favore della sig.ra venga tutt'al Parte_1 CP_1
più posto unicamente un modesto assegno alimentare, dell'importo di € 200,00, che già costituirebbe uno sforzo da parte del ricorrente, dato il consistente peggioramento delle sue condizioni economiche ma soprattutto di salute”.
La resistente si è costituita in giudizio tardivamente in data 15.10.2024 e ha replicato che controparte, “come si evince anche dalla documentazione prodotta da controparte, attualmente vive in un immobile di esclusiva proprietà in Arconate, e il suo reddito imponibile per quanto a conoscenza della ammonta (diversamente da quanto asserito) a circa 5000,00 euro mensili […] il tenore di vita CP_1
della famiglia è sempre stato molto buono. Grazie, infatti, alle entrate del marito la Persona_1
famiglia ha potuto godere di un'abitazione confortevole in proprietà e di uno stile di vita soddisfacente
[…] concorda con quanto richiesto da controparte circa la vendita dell'immobile, ormai eccessivamente oneroso anche solo a titolo di mantenimento di spese condominiali (si allega documentazione comprovante). Pertanto, in relazione all'immobile già adibito a casa coniugale, si è a chiedere in questa sede che i coniugi si adoperino per mettere in vendita il bene il cui ricavato, dovrà essere diviso in parti eguali. Risulta pacifico che nelle more la casa coniugale resterà assegnata alla Sig.ra che CP_1
continuerà ad abitarla con tutto l'arredo, ivi esistente. Diversamente, la non ha altre proprietà CP_1
immobiliari, oltre all'immobile assegnatole come casa coniugale, ed in comproprietà con il sig. Parte_1
La stessa, inoltre, a causa delle condizioni di salute fisica e psicofisica non è nelle possibilità di svolgere alcuna attività lavorativa e non percepisce nemmeno alcun sussidio ed assegno di invalidità da parte dello
Stato, pertanto la stessa vive solo ed esclusivamente con l'importo versato dall'ex marito, certamente oggi non più idoneo nemmeno per soddisfare le esigenze di vita quotidiana. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si allegano qui di seguito le somme versate dalla donna per le spese condominiali, di
Pag. 4 di 10 natura ordinaria e straordinaria. A queste bisogna aggiungersi, le spese previste per le utenze, per il mantenimento, per l'acquisto dei farmaci (di cui si fornirà copiosa documentazione) […] questo
Tribunale non può non considerare la durata del matrimonio, quasi venticinque anni [inoltre] ha una diagnosi di artrite psoriasica, seguita presso la reumatologia, derivanti da protrusioni discali multiple, osteoporosi, che addirittura non le permettono di condurre uno stile di vita regolare, tanto dover convivere con dolori cronici che le impediscono anche solo di dormire, camminare e svolgere le più elementari faccende anche domestiche. La inoltre, a causa delle gravi problematiche di salute derivanti dai CP_1
dolori diffusi lombari, scapolari, ai problemi legati all'osteoporosi, all'osteoartrosi derivante da pregressa diagnosi di artrite psoriasicaartrite psoriasica, dalle fratture e protrusioni presenti, si sottopone a importanti e continuative visite di carattere reumatologico, tra cui, anche, la terapia del dolore, ed assume quotidianamente molti farmaci dal costo certamente non esiguo di cui non si può non tenere conto. La stessa, infatti, oltre ad essere in cura presso l'Ospedale di Magenta, si reca presso l'Ospedale di Cuggiono una volta ogni mese e mezzo per sottoporsi alla terapia del dolore e con la stessa frequenza si sottopone e day-hospital necessari per far fronte alle di lei condizioni di salute. La donna, inoltre, è in cura presso il
CPS di Cuggiono, a seguito di una dichiarata e importante crisi depressiva, sottoponendosi, altresì a visite e controlli psicologici. La stessa assume, quindi, in terapia: asa, ezetimibe, pantoprazolo, duloxetina 60 mg, flurazepam, en in gocce, samyr, normas, pantoprazolo,colecalciferolo, laroxyl. A conferma di ciò si ricorda anche il certificato emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile che riconosceva già diversi anni fa una condizione di INVALIDITA' con una riduzione permanente della di lei capacità lavorativa, che di certo non le permettono di poter svolgere alcuna attività lavorativa, compatibile e sopportabile dalla di lei condizione di salute, dall'età e dal livello culturale. […] Diversamente il vive in un immobile di pregio di proprietà esclusiva, ha Parte_1
altre disponibilità immobiliari di proprietà ed è percettore di un importante stipendio. Immobile sito in
Arconate al foglio 4 particella 261, subalterno 701; Immobile sito in Arconate al foglio 4, particella nr.
261, subalterno 502; Immobile sito in Arconate al foglio 4 particella nr. 1090; Immobile sito in
Inveruno foglio 7, particella 133, subalterno 3. Ciò posto si insiste pertanto nel riconoscimento dell'assegno di mantenimento, in favore della Sig.ra nella misura di euro 1300,00 mensili anche CP_1
in considerazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e di tutte le spese mediche, visite, mantenimento dei costi delle utenze e ulteriori necessità domestiche, in modo che venga assicurato alla
Pag. 5 di 10 stessa un contributo che le consenta di raggiungere un livello reddituale non solo adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, ma altresì, dignitoso per la di lei vita”.
Alla prima udienza celebrata in data 16.10.2024 le parti si sono limitate a chiedere congiuntamente il rinvio della stessa per tentare la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio e il giudice istruttore, dopo avere rilevato il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Milano in data 27.02.2015 e ha fissato per verificare l'esito delle trattative intavolate dalle parti l'udienza con trattazione scritta del 12.12.2024.
A mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025 il ricorrente, per quello che qui rileva, in particolare, ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio della resistente e il mancato deposito della documentazione di cui all'art.473-bis.12, comma 3, c.p.c.
Dal canto suo, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025, tra l'altro, la resistente ha ribadito/rilevato che i coniugi “sono stati sposati Persona_1
per 25 anni, durante i quali la signora ha provveduto da sola all'accudimento, educazione e istruzione della figlia […] nel momento in cui i coniugi si separavano, la sig.ra era già CP_2 CP_1
impossibilitata a svolgere attività lavorativa, come emerge dalla documentazione medica già in atti e dal certificato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa a causa delle gravi condizioni di salute che sono via via peggiorate negli anni. La donna, infatti, è affetta da artrite psoriasica e osteoporosi, per le quali è in cura presso l'Ospedale di Magenta, che le causano dolori diffusi lombari e scapolari, tanto da doversi sottoporre circa ogni 45 giorni terapia del dolore e, con la medesima frequenza, ai day-hospital necessari per far fronte alle sue patologie. La stessa, inoltre, è in cura presso il
CPS di Cuggiono a causa di un'importante crisi depressiva e assume regolarmente asa, ezetimibe, duloxetina 60 mg, flurazepam, en in gocce, samyr, normas, colecalciferolo e laroxyl […] il ha Parte_1
liquidità e disponibilità economiche consistenti, posto che, così come a conoscenza della da anni, CP_1
percepisce importanti somme sia tramite accredito con bonifico bancario dal proprio datore di lavoro
(Zincometal) sia tramite versamento di denaro contante;
a mero titolo esemplificativo, nel mese di gennaio
2024, oltre ad aver ricevuto nelle date 9 e 12 gennaio 2024 due bonifici in suo favore dal datore di lavoro di importo pari rispettivamente a 1.444 euro e 700 euro, risulta versato sul suo conto corrente
Pag. 6 di 10 denaro contante nelle date del 23 e 24 gennaio 2024 per un importo pari rispettivamente a 1.950 euro e
1.600 euro. Tali movimenti e accrediti non possono non essere considerati anche d'ufficio dal Collegio giudicante [e ha chiesto] altresì siano concessi termini ex art. 183, comma VI, cpc”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.02.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
***
In merito alle domande “economiche” formulate dalle parti, in primis, è necessario ricordare che il presente giudizio (promosso in data 12.06.2024 post 28.02.2023) è soggetto al rito unico di famiglia di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. (che non prevede la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalla resistente a mezzo delle succitate note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025).
Per ius receptum1, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi o gli ex coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale.
Sul punto, l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. e l'art. 473-bis.16 c.p.c. (ratione temporis applicabili alla fattispecie sub iudice) sanciscono l'obbligo di discovery tanto a carico del ricorrente, quanto a carico del convenuto, “anche a pena di decadenza”. Ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete [tra l'altro] è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.”.
Ancora, ai sensi del successivo art. 473-bis.19 c.p.c. “Le decadenze previste dagli articoli 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”.
È chiaro che la “nuova” normativa ha introdotto una sorta di statuto delle domande aventi a oggetto diritti indisponibili ed è certo che in detto statuto non può essere ricompresa, per quello che qui rileva, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento o divorzile che non abbia finalità prettamente assistenziali.
Al di fuori di tale perimetro normativo è precluso al giudice ogni intervento d'ufficio
(fatto salvo quello previsto a favore dei figli minorenni, incapaci di provvedere a sé stessi e, per l'effetto, meritevoli di una tutela più pregnante che va oltre le domande e le allegazioni genitoriali).
La declinazione di detti principi nel caso che qui ci occupa impone considerare quanto segue: la tardiva costituzione in giudizio della resistente le preclude la possibilità di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento (sino al passaggio in giudicato della pronuncia divorzile) di importo (pari o) superiore a quello riconosciutole in sede di separazione consensuale2 e, comunque, un assegno divorzile avente finalità anche perequative/compensative (e non già “prettamente assistenziali”); per tabulas la convivenza coniugale è durata quasi ventinove anni e il vincolo coniugale quasi trentanove anni;
è pacifico che in costanza di convivenza coniugale (durata quasi trent'anni) la resistente
“casalinga”3 non abbia svolto attività lavorativa retribuita (essendosi dedicata alla cura e all'educazione della figlia e al menage familiare4), che al momento della cessazione della convivenza coniugale la resistente fosse priva di esperienze lavorative spendibili sul mercato e avesse già compiuto cinquantadue anni e che la resistente sia prossima a compiere sessantatré anni;
2 Che non aveva finalità prettamente assistenziali ma tendeva a garantirle un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza coniugale 3 V. il doc. 2 ricorrente 4 V., sul punto, i capitoli di prova orale articolati dal ricorrente
Pag. 8 di 10 per ius receptum5, non necessariamente la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole è il frutto di un accordo “formale” intervenuto fra i coniugi posto che anche la conduzione univoca della vita familiare da parte del medesimo esprime una scelta comune tacitamente compiuta dalla coppia che, soprattutto se duratura, porta a conseguenze anche irreversibili (fatta salva la prova contraria nella specie mancata); per tabulas il ricorrente ha avuto entrate medie mensili nette dell'importo di € 5.000,00 circa nell'anno 2023 e di € 4.000,00 circa nei primi nove mesi dell'anno 2024 (nonostante sia stato riconosciuto invalido al 67% in data 20.04.2009 ante separazione consensuale); la resistente ha ampiamente documentato le sue precarie (e risalenti) condizioni di salute che, unitamente all'età anagrafica, ostano certamente al suo proficuo collocamento nel mercato del lavoro (dove non ha mai operato quanto meno dal 1986 a oggi)6; in difetto di accordo sul punto, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente pattuita/concordata in sede di separazione personale dei coniugi deve essere revocata
(essendo pacificamente maggiorenne ed economicamente autosufficiente la figlia delle parti); entrambe le parti hanno manifestato la volontà di mettere in vendita l'immobile di cui sono comproprietarie;
non è possibile prevedere né i tempi di realizzo, né i tempi di rilascio dello stesso da parte della resistente che, a oggi, lo abita in via esclusiva (avendo il comproprietario “rinunciato” al suo godimento nel febbraio 2015); ne consegue che, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio7, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente il minore importo mensile di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento “assistenziale”; dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status il ricorrente verserà alla resistente il medesimo importo a titolo di assegno divorzile “assistenziale” (impregiudicato il diritto delle parti di chiedere la modifica dei presenti provvedimenti alla vendita della casa coniugale e/o al rilascio della stessa da parte della resistente).
*** La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti secondo il rito concordatario in data 21.08.1986 a LI (RC), trascritto al n. 10, parte II, Serie A, anno 1986;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale sita in Inveruno, Via Varese 23, alla resistente;
4) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'importo mensile di € 800,00, rivalutato come per legge, dalla data della domanda giudiziale sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
5) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'importo mensile di € 800,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 10/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021
Pag. 7 di 10 5 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 6 V. doc. da n. 3 a n. 8 7 Che fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati
Pag. 9 di 10