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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1860 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Pecora, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Putignano e CP_1 C.F._2
Gianmichele Pavone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2022, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Ostuni (BR) l'11.7.1992, in regime economico di CP_1 comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati il 3.6.1993 e il 25.6.1998; che, Per_1 Per_2 dopo il matrimonio, i coniugi si erano trasferiti dapprima in Ostuni e, successivamente, in Monteroni di
Lecce, in un'abitazione di proprietà della ricorrente e già arredata dalla madre di questa;
che la vita matrimoniale, inizialmente serena, era entrata in crisi a causa di responsabilità ascrivibili al convenuto, come più ampiamente descritto in atti;
che il convenuto, inoltre, aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto con i figli i quali, per motivi universitari e lavorativi, si erano trasferiti fuori Italia;
che il convenuto, inoltre, aveva operato su c.c.b. cointestato con la moglie, all'insaputa di questa, e aveva chiesto dei prestiti alla moglie e alla suocera senza fornire alcuna spiegazione e senza aver mai contributo alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia;
che non era stato neppure possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione in quanto l'invito fatto dalla ricorrente era rimasto privo di riscontro. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito per i motivi indicati in ricorso, e con la previsione di un contributo, da porsi a carico del convenuto, per il suo mantenimento, pari a euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e con le ulteriori condizioni specificate in ricorso.
All'udienza di comparizione del 9.6.2022 è comparsa personalmente la sola ricorrente con il suo difensore, confermando le deduzioni in ricorso e specificando la posizione lavorativa ed economica delle parti;
all'esito, quindi, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad acquisire presso l'Agenzia delle Entrate documentazione sui redditi del convenuto, in considerazione della sua mancata costituzione, e la Presidente delegata, dando atto che il tentativo di conciliazione dei coniugi aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha posto a carico del convenuto, in via provvisoria ed urgente, tenuto conto delle richieste formulate da parte ricorrente nel corso dell'udienza, un assegno di euro 200,00 mensili da versare alla ricorrente quale contributo per il suo mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
si è costituito successivamente, con comparsa depositata il 5.10.2022, non opponendosi CP_1 alla richiesta di separazione, ma contestando fermamente le deduzioni della ricorrente sulla responsabilità della crisi coniugale e riportando una diversa ricostruzione dei fatti a lui addebitati con il ricorso introduttivo;
ha dedotto, a sua volta: che il rapporto coniugale era sempre stato sereno ed egli aveva sempre contribuito al sostentamento della famiglia, come più ampiamente descritto in memoria;
che nel dicembre 2018 aveva avuto una paresi facciale e aveva dovuto ricorrere a prestiti e cessioni di credito per far fronte alle spese mediche, circostanza di cui la ricorrente era a conoscenza;
che la ricorrente si era sempre occupata negli anni della casa e della famiglia e che la condizione lavorativa ed economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in atti;
che entrambi i figli erano economicamente autonomi;
che la casa coniugale sita in Monteroni, posta su tre livelli, era stata arredata anche con mobili acquistati dal convenuto;
che la richiesta di separazione da parte della moglie era arrivata del tutto inaspettata per le ragioni esposte in atti;
che, in virtù dei provvedimenti provvisori adottati all'udienza presidenziale del
9.6.2022, la ricorrente aveva cambiato la serratura d'accesso della casa coniugale, lasciando il convenuto senza un alloggio e privo dei suoi beni ed effetti personali;
che vi erano i presupposti per un uso congiunto della casa coniugale, in quanto facilmente divisibile in appartamenti autonomi, regolamentando l'uso ed i costi di mantenimento dell'immobile fra i coniugi. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di separazione personale, alle diverse condizioni specificate in memoria. Dopo il deposito delle memorie integrative (con cui parte ricorrente ha chiesto, inoltre, porsi a carico dello le rate dei due finanziamenti COMPASS-FINDOMESTIC, ancora in corso, di euro, CP_1 rispettivamente, 3.000,00 e 5.000,00, oltre alla corresponsione in favore della ricorrente del 40% del TFR maturato durante gli anni lavorativi) e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 31.8.2023, tenuto conto dell'impossibilità di giungere ad un accordo sulle condizioni della separazione, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 4.12.2024, su invito della G.I., i difensori delle parti hanno dichiarato di poter pervenire ad una soluzione concordata in ordine alle condizioni della separazione e, pertanto, hanno precisato concordemente le conclusioni, chiedendo dichiararsi la separazione personale con obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno CP_1 Pt_1 mensile di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 250,00, a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo pregresso quanto stabilito in via provvisoria nel corso del giudizio.
I difensori hanno, altresì, rinunciato ai termini per le memorie conclusionali e la causa è stata riservata per la decisione.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte ricorrente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le richieste concordemente formulate dai difensori delle parti, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti stesse all'udienza del 4.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7.3.2022 da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Ostuni (BR) l'11.7.1992 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno
1992 n. 77 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
- obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra n assegno mensile di mantenimento, entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, di euro 250,00, a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo pregresso quanto stabilito in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1860 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Pecora, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Putignano e CP_1 C.F._2
Gianmichele Pavone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2022, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Ostuni (BR) l'11.7.1992, in regime economico di CP_1 comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati il 3.6.1993 e il 25.6.1998; che, Per_1 Per_2 dopo il matrimonio, i coniugi si erano trasferiti dapprima in Ostuni e, successivamente, in Monteroni di
Lecce, in un'abitazione di proprietà della ricorrente e già arredata dalla madre di questa;
che la vita matrimoniale, inizialmente serena, era entrata in crisi a causa di responsabilità ascrivibili al convenuto, come più ampiamente descritto in atti;
che il convenuto, inoltre, aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto con i figli i quali, per motivi universitari e lavorativi, si erano trasferiti fuori Italia;
che il convenuto, inoltre, aveva operato su c.c.b. cointestato con la moglie, all'insaputa di questa, e aveva chiesto dei prestiti alla moglie e alla suocera senza fornire alcuna spiegazione e senza aver mai contributo alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia;
che non era stato neppure possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione in quanto l'invito fatto dalla ricorrente era rimasto privo di riscontro. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito per i motivi indicati in ricorso, e con la previsione di un contributo, da porsi a carico del convenuto, per il suo mantenimento, pari a euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e con le ulteriori condizioni specificate in ricorso.
All'udienza di comparizione del 9.6.2022 è comparsa personalmente la sola ricorrente con il suo difensore, confermando le deduzioni in ricorso e specificando la posizione lavorativa ed economica delle parti;
all'esito, quindi, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad acquisire presso l'Agenzia delle Entrate documentazione sui redditi del convenuto, in considerazione della sua mancata costituzione, e la Presidente delegata, dando atto che il tentativo di conciliazione dei coniugi aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha posto a carico del convenuto, in via provvisoria ed urgente, tenuto conto delle richieste formulate da parte ricorrente nel corso dell'udienza, un assegno di euro 200,00 mensili da versare alla ricorrente quale contributo per il suo mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
si è costituito successivamente, con comparsa depositata il 5.10.2022, non opponendosi CP_1 alla richiesta di separazione, ma contestando fermamente le deduzioni della ricorrente sulla responsabilità della crisi coniugale e riportando una diversa ricostruzione dei fatti a lui addebitati con il ricorso introduttivo;
ha dedotto, a sua volta: che il rapporto coniugale era sempre stato sereno ed egli aveva sempre contribuito al sostentamento della famiglia, come più ampiamente descritto in memoria;
che nel dicembre 2018 aveva avuto una paresi facciale e aveva dovuto ricorrere a prestiti e cessioni di credito per far fronte alle spese mediche, circostanza di cui la ricorrente era a conoscenza;
che la ricorrente si era sempre occupata negli anni della casa e della famiglia e che la condizione lavorativa ed economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in atti;
che entrambi i figli erano economicamente autonomi;
che la casa coniugale sita in Monteroni, posta su tre livelli, era stata arredata anche con mobili acquistati dal convenuto;
che la richiesta di separazione da parte della moglie era arrivata del tutto inaspettata per le ragioni esposte in atti;
che, in virtù dei provvedimenti provvisori adottati all'udienza presidenziale del
9.6.2022, la ricorrente aveva cambiato la serratura d'accesso della casa coniugale, lasciando il convenuto senza un alloggio e privo dei suoi beni ed effetti personali;
che vi erano i presupposti per un uso congiunto della casa coniugale, in quanto facilmente divisibile in appartamenti autonomi, regolamentando l'uso ed i costi di mantenimento dell'immobile fra i coniugi. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di separazione personale, alle diverse condizioni specificate in memoria. Dopo il deposito delle memorie integrative (con cui parte ricorrente ha chiesto, inoltre, porsi a carico dello le rate dei due finanziamenti COMPASS-FINDOMESTIC, ancora in corso, di euro, CP_1 rispettivamente, 3.000,00 e 5.000,00, oltre alla corresponsione in favore della ricorrente del 40% del TFR maturato durante gli anni lavorativi) e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 31.8.2023, tenuto conto dell'impossibilità di giungere ad un accordo sulle condizioni della separazione, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 4.12.2024, su invito della G.I., i difensori delle parti hanno dichiarato di poter pervenire ad una soluzione concordata in ordine alle condizioni della separazione e, pertanto, hanno precisato concordemente le conclusioni, chiedendo dichiararsi la separazione personale con obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno CP_1 Pt_1 mensile di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 250,00, a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo pregresso quanto stabilito in via provvisoria nel corso del giudizio.
I difensori hanno, altresì, rinunciato ai termini per le memorie conclusionali e la causa è stata riservata per la decisione.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte ricorrente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le richieste concordemente formulate dai difensori delle parti, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti stesse all'udienza del 4.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7.3.2022 da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Ostuni (BR) l'11.7.1992 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno
1992 n. 77 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
- obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra n assegno mensile di mantenimento, entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, di euro 250,00, a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo pregresso quanto stabilito in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore