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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 24 gennaio 2025
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. P. Scorrano come da mandato in Parte_1
atti contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato nonchè
, in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nonchè
Controparte_3
C.C.I.A.A. LECCE
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc il sig. Parte_1 conveniva in giudizio quale incarico della Controparte_4
per proporre opposizione avverso l'avviso di intimazione n. CP_1
05920229005162590000, notificato in data 08/09/2022, relativo ai seguenti atti:
cartella di pagamento n. 05920060016491916000;
cartella di pagamento n. 05920090046164723000;
cartella di pagamento n. 05920140019658115000;
cartella di pagamento n. 05920170000589016000.
Con comparsa di risposta del 30.03.2023 e 01.09.2023 si costituivano in giudizio rispettivamente , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, e , in persona del Prefetto p.t., per contestare Controparte_5
l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Dichiarata la contumacia di e di le parti CP_6 Controparte_3
precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente limita la proposta impugnazione ai crediti portati dalle seguenti cartelle:
cartella di pagamento n. 05920060016491916000;
cartella di pagamento n. 05920090046164723000;
cartella di pagamento n. 05920140019658115000;
cartella di pagamento n. 05920170000589016000.
In particolare, lamenta: omessa motivazione della cartella;
mancata notifica delle cartelle presupposte e degli atti;
prescrizione; decadenza.
Orbene, dalla documentazione in atti ( vedi allegati nel fascicolo di
[...]
) risulta che: Controparte_4
la cartella di pagamento n. 05920060016491916000 è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 28/03/2007 ( vedi allegati)
2 la cartella di pagamento n. 05920090046164723000 è stata notificato personalmente ( vedi relata) in data 18/12/2009; la cartella di pagamento n. 05920140019658115000 è stata notificata personalmente in data 03/03/2015; la cartella di pagamento n. 05920170000589016000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ( vedi allegati) in data 27/06/2017.
Regolare risulta, inoltre, la notifica delle successive intimazione di pagamento
– vedi allegati in atti.
Deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito,
COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5,
24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
3 Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti
“chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999;
Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
È evidente, pertanto, che, sulla scorta della rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento in questione, deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Parimenti infondata risulta, altresì, la eccepita decadenza e prescrizione della
4 pretesa creditoria post notifica attesa la regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento – vedi relate in atti.
La particolare natura della controversia, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite
.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione spiegata dal sig. Parte_1
e, per l'effetto, conferma la l'avviso di intimazione n.
05920229005162590000 e le sottese cartelle di pagamento oggetto di impugnazione
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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