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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n.2305/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2305/2019 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Enzio De Michele e Giulio Amandola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via
Della Torre, n. 5;
- ATTORE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli avv.ti Antonella Caserta e Antonella Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Cimarosa, n. 66;
-CONVENUTO –
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale Conclusioni: come all'udienza del 20.09.2023
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 sulla premessa di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
, dalla quale nasceva in data 29.11.2017, CP_1 Persona_1 riconosciuta dalla sola madre, citava in giudizio la IG.ra CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare che è
[...] Persona_1 figlia naturale dell'istante, con le conseguenze di legge;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, ai CP_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.05.2019, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale CP_1 con il nell'anno 2015 e che con la scoperta della gravidanza Pt_1 nel mese di marzo 2017 la relazione tra loro veniva ad incrinarsi.
Esponeva che, a fronte del rifiuto di interrompere la gravidanza, il
, dichiaratosi non pronto alla paternità, l'aveva reiteratamente CP_1 percossa ed insultata, tanto da indurla a porre fine alla relazione nell'aprile del 2017.
Rappresentava come a seguito della nascita della piccola PE
(in data 29.11.2017) il non aveva voluto riconoscerla
[...] Pt_1
e si era completamente disinteressato ai bisogni della piccola, asseritamente incontrata soltanto due volte.
Assumeva, altresì, di essere stata contattata da avvocati di controparte, che in nome e per conto del rivendicavano la Pt_1 paternità e la volontà del loro assistito di prendersi cura della bambina, nonché di aver ricevuto continue minacce della controparte sfociate in un episodio di aggressione fisica consumato alla presenza della minore in data 20.04.2018 e sedato grazie all'intervento delle
2 forze dell'ordine; episodio che è valso al la sottoposizione a Pt_1 procedimento penale per lesioni.
Specificava che, a seguito dell'aggressione, il si era Pt_1 completamente reso irreperibile, disinteressandosi della minore.
All'udienza tenutasi in data 14.06.2019 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi;
parte attrice, in specie, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, rilevando come controparte aveva ammesso nella propria memoria di aver intrattenuto una relazione con il dalla quale era nata la Pt_1 piccola . All'esito del contraddittorio il Giudice si riservava. PE
A scioglimento della riserva il Giudice, con ordinanza depositata il
03.07.2019, disponeva la comparizione personale delle parti, rinviando all'udienza dell'08.11.2019.
Alla predetta udienza entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
parte attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta si opponeva al riconoscimento ritenendolo pregiudizievole per la minore ed in subordine chiedeva l'aggiunta del cognome paterno e non già la sostituzione, con concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c. All'esito del contraddittorio il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6,
c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del
07.04.2020 (rinviata al 22.02.2021).
Nelle more, con comparsa del 16.3.2020, si costituiva in giudizio l'avv.
Amandola per parte ricorrente in sostituzione di uno dei precedenti difensori, deceduto.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 22.02.2021, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta – nelle quali le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei rispettivi scritti difensivi – il G.I. rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del
27.10.2021, all'esito della quale disponeva la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. per il 10.01.2022.
3 All'udienza di comparizione lil ricorrente dichiarava di aver incontrato la figlia soltanto fino al terzo mese di vita, momento in Persona_1 cui cessava definitivamente la relazione con la IG.ra , a causa CP_1 della condotta ostativa di quest'ultima e dei familiari. Rappresentava di aver corrisposto nei primi di mesi l'importo di euro 2.000,00 per poi interrompere la somministrazione del contributo, insistendo nella richiesta di riconoscimento.
La convenuta, dopo aver ammesso che è figlia del IG. Persona_1
rilevava come lo stesso era stato totalmente assente nella Pt_1 vita della bambina ed indifferente a qualsivoglia bisogno della stessa.
Precisava di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlia, ma si opponeva al riconoscimento non reputando il idoneo a Pt_1 ricoprire il ruolo genitoriale.
All'esito, il G.I. rinviava all'udienza del 26.04.2022 per valutare gli esiti di una conciliazione stragiudiziale.
Nella nota di deposito del 25.04.2022, cui veniva allegata la documentazione comprovante la situazione reddituale, parte attrice formulava una proposta transattiva dichiarandosi disposto a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento, nonché l'ulteriore somma di € 50,00 per gli arretrati, e, al contempo, favorevole allo svolgimento di incontri protetti con la piccola PE
e la SI.ra . CP_1
All'udienza del 26.04.2022 il Giudice, preso atto delle trattative in corso di bonario componimento e dell'impegno del IG. di Pt_1 versare l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore, rinviava all'udienza del 19.10.2022.
Alla predetta udienza l'istante riferiva di non aver proceduto al pagamento perché non era in possesso delle coordinate bancarie, ribadendo di essere disposto a corrispondere 300,00 euro mensili e precisando di non aver corrisposto il mantenimento a causa del rifiuto opposto dalla di renderlo edotto circa le condizioni di salute CP_1 della bambina.
4 Si procedeva all'audizione della IG.ra , la quale rappresentava CP_1 di aver comunicato le coordinate bancarie alla controparte all'esito dell'udienza precedente, ribadendo come il riconoscimento della paternità fosse contrario all'interesse della minore.
Il Giudice, rilevato il conflitto di interessi alla luce dell'opposizione della madre al riconoscimento,, nominava curatore speciale della minore l'avv. Elvira Tucci e rinviava per le ulteriori determinazioni del
15.03.2023.
In data 13.03.2023 si costituiva in giudizio l'avv. Elvira Tucci nella qualità di curatrice speciale della minore , Persona_1 rappresentando di aver incontrato la IG.ra nel mese di CP_1 gennaio;
riferiva che nel corso del colloquio la IG.ra ribadiva CP_1 la totale assenza del nella vita della bambina – eccettuati i Pt_1
300,00 euro mensili versati a titolo di mantenimento dal mese di novembre 2022 -e rappresentava che la bambina è affetta da autismo e da difficoltà del linguaggio necessitanti di continue cure private (del tipo logopedia e terapie psicomotorie) e subordinando, altresì, il riconoscimento all'intervento di specialisti.
La curatrice, sulla base della corrispondenza intercorsa con il procuratore del IG. riferiva, altresì, che quest'ultimo Pt_1 lavorava presso una scuola sita in Napoli percependo uno stipendio pari ad euro 1.400/1.500 mensili, che versava il solo mantenimento ma nulla per le spese mediche e per gli arretrati in quanto non edotto dello stato di salute della figlia.
Nella comparsa la curatrice rappresentava, sulla base dell'allegata documentazione medica, che la minore era affetta da un disturbo dello spettro autistico di grado moderato, con deficit specifici nell'area comunicativa e sociale, e che, stante il rifiuto della IG.ra , era CP_1 necessario un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, valutando all'uopo la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore
5 derivante dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
All'udienza tenutasi in data 15.03.2023 il curatore speciale nominato, avv. Elvira Tucci, esibiva valutazione funzionale del servizio di psicologia evolutiva ed ulteriore documentazione medica attestante il disturbo dello spettro autistico da cui è affetta la minore, ritenendo che l'introduzione di una nuova figura genitoriale potesse essere dannosa per la bambina ed insistendo nel rigetto del ricorso, a cagione del disinteressamento del IG. e della corresponsione del Pt_1 mantenimento soltanto per un limitato periodo di tempo. Il procuratore di parte convenuta si associava alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale.
Il procuratore di parte attrice si riportava al ricorso.
All'esito, si procedeva all'audizione personale delle parti;
il IG. insisteva nel riconoscimento e rappresentava di aver Pt_1 appreso soltanto in tal sede che la bambina era autistica, manifestando la volontà di essere edotto circa le problematiche di salute da cui era affetta. Si dichiarava, poi, disposto a corrispondere gli arretrati gradualmente, a seguito dell'esibizione delle fatture e secondo le proprie disponibilità, aggiungendo, in ordine alle spese straordinarie necessarie per la tutela della salute della minore, di voler usufruire delle prestazioni offerte dal servizio pubblico, non intendendo avvalersi di specialisti privati.
Veniva sentita, poi, la IG.ra la quale rappresentava di aver già CP_1 edotto in diverse occasioni il circa le condizioni di salute Pt_1 della minore, opponendosi al riconoscimento di . PE
All'esito dell'audizione, il procuratore di parte convenuta ribadiva l'opposizione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rilevava che la propria assistita era disposta ad accettare a titolo di arretrati anche la metà dell'importo, la curatrice e il procuratore di
6 parte convenuta chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.09.2023.
Nelle more, in data 03.07.2023 il curatore speciale depositava memoria di aggiornamento, con la quale faceva presente che il IG. aveva versato nel mese di aprile la somma di euro 250,00 a Pt_1 titolo di mantenimento, in luogo di quella concordata (pari ad euro
400,00) e nulla per i mesi di maggio e di giugno, omettendo, altresì, di contribuire alle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra . CP_1
All'udienza del 20.09.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava che il proprio assistito non aveva più interesse a proseguire il giudizio per ottenere il riconoscimento della minore e pertanto rinunciava agli atti del giudizio;
la curatrice non accettava la rinuncia, avendo interesse ad una pronuncia nel merito che accertasse la contrarietà del riconoscimento all'interesse della minore, evidenziando che il IG. non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento e di Pt_1 contribuzione alle spese straordinarie e segnalando che all'incontro fissato ai fini delle valutazioni in ordine al riconoscimento si era presentato il solo procuratore di parte convenuta.
Parte convenuta si associava alle conclusioni e alle richieste formulate dalla curatrice (rigetto della domanda e condanna alle spese del IG.
, chiedendo altresì la condanna dell'istante per lite Pt_1 temeraria;
il procuratore di parte attrice, riportandosi alla rinuncia agli atti, chiedeva compensarsi le spese viste le difficoltà economiche del proprio assistito.
All'esito il giudice riservava in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il visto.
***
7 Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva preliminarmente il tribunale che, a prescindere dalla ritualità della rinuncia agli atti, la circostanza che la stessa non sia stata accettata dal curatore della minore e dalla resistente, implica la necessità di addivenire ad una pronuncia nel merito.
Prima di esaminare il merito della vicenda processuale oggetto di causa, occorre procedure ad una ricostruzione normativa dei principi di diritto operati nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 250 c.c. comma 3 e ss., “il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata”.
Osserva il tribunale che, in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico.
Il predetto bilanciamento deve essere effettuato valutando in concreto se sussista o meno un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. 14 settembre 2021, n. 24718),
Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, comma 4,
c.c., costituisce infatti un diritto soggettivo costituzionalmente garantito sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno
8 gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità (in tal senso cfr. Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645; 16 novembre 2005, n. 23074).
Le ragioni da ritenersi preclusive del riconoscimento devono, dunque, essere talmente gravi da impedire non solo e non tanto l'esercizio della responsabilità genitoriale (per la cui modulazione la legge prevede le diverse ipotesi di affido esclusivo o condiviso) ma anche la sola costituzione del rapporto giuridico di filiazione, perché idonee a determinare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Il diritto al riconoscimento non si pone, infatti, in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del minore ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità, pur dovendo il giudice effettuare un concreto bilanciamento fra l'eIGenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla tutela della stabilità dei rapporti familiari, procedendo ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'eIGenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Orbene ciò premesso in punto di diritto, osserva il tribunale in punto di fatto che nel caso di specie il ricorrente ha Parte_1 dimostrato con il suo comportamento processuale un disinteresse verso la minore di cui aveva chiesto di effettuare il PE riconoscimento.
Si osserva a riguardo che, nel corso del giudizio, dopo un tentativo di definizione bonaria con impegno del a corrispondere un Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , ha dichiarato PE all'udienza del 19.10.2022 di non aver dato seguito all'impegno manifestato, non tanto e non solo perché non aveva a disposizione le coordinate bancarie della , ma espressamente dichiarando di CP_1
9 non aver corrisposto alcunchè perché voleva prima accertarsi se la bambina stava bene e se la madre intendeva trasmettere la documentazione inerente la salute della minore.
Inoltre, lo stesso curatore speciale della minore, nominato in corso di giudizio visto il conflitto di interessi, ha evidenziato all'udienza del
20.9.2023 come il abbia omesso di presentarsi agli incontri Pt_1 concertati dai procuratori delle parti per le determinazioni in ordine al riconoscimento, circostanza da ritenersi pacifica in quanto non contestata.
A ciò si aggiunga che la minore è affetta da un disturbo dello spettro autistico di grado moderato, come risultante dai documenti esibiti dal curatore speciale all'udienza del 15.3.2023, con deficit comunicativi rilevanti ed ove l'interesse all'accertamento della verità biologica deve ancor più essere valutato in considerazione degli effetti che la pronuncia di riconoscimento può determinare sullo sviluppo psico fisico della minore, in ragione delle gravi patologie da cui è affetta, che richiedano costanza e continuità nel rapporto interpersonale genitore
– figlio.
Orbene, la totale inaffidabilità del l'incostanza e la Pt_1 discontinuità mostrata con il proprio comportamento nel corso del giudizio, anche alla luce di quanto dedotto dal curatore speciale in ordine all'assenza agli incontri prestabiliti, valutati in uno con le gravi difficoltà di sviluppo da cui è affetta la minore, in ragione del disturbo dello spettro autistico, portano il tribunale a ritenere che il riconoscimento sia allo stato totalmente contrario all'interesse di rischiando di determinare un gravissimo pregiudizio al suo PE sviluppo psico-fisico, per le ragioni sopra evidenziate.
Il diritto alla genitorialità si scontra nel caso di specie con il rischio di grave danno per lo sviluppo della minore, danno che l'inserimento di una nuova figura genitoriale, in assenza di garanzie di presenza e continuità desumibili dal comportamento del come sopra Pt_1 illustrato, rischia di determinare in un soggetto minore affetto da
10 disturbo dello spettro autistico, che proprio in ragione delle patologie da cui è affetto ha necessità di costante impegno e di continua presenza affinchè l'inserimento di una nuova figura genitoriale non pregiudichi il già precario sviluppo psico fisico.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, il riconoscimento della minore da parte di deve Persona_2 Parte_1 ritenersi allo stato contrario all'interesse della minore.
Non potendosi ritenere integrata l'ipotesi di mala fede e colpa grave di cui all'art. 96 cpc, avendo il mutato atteggiamento solo in Pt_1 corso di giudizio ed in ragione degli interessi personalissimi coinvolti, deve esser rigettata la domanda formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni di condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della CP_1
e della minore al patrocinio a spese dello stato.
p.q.m.
Il tribunale di Napoli nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara contrario all'interesse della minore il Persona_2 riconoscimento da parte del IG. ; Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della resistente e del curatore speciale nominato, che liquida in €
6.713,00 per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'erario vista l'ammissione al gratuito patrocinio di entrambe le parti.
Aversa, 23.1.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2305/2019 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Enzio De Michele e Giulio Amandola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via
Della Torre, n. 5;
- ATTORE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli avv.ti Antonella Caserta e Antonella Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Cimarosa, n. 66;
-CONVENUTO –
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale Conclusioni: come all'udienza del 20.09.2023
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 sulla premessa di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
, dalla quale nasceva in data 29.11.2017, CP_1 Persona_1 riconosciuta dalla sola madre, citava in giudizio la IG.ra CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare che è
[...] Persona_1 figlia naturale dell'istante, con le conseguenze di legge;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, ai CP_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.05.2019, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale CP_1 con il nell'anno 2015 e che con la scoperta della gravidanza Pt_1 nel mese di marzo 2017 la relazione tra loro veniva ad incrinarsi.
Esponeva che, a fronte del rifiuto di interrompere la gravidanza, il
, dichiaratosi non pronto alla paternità, l'aveva reiteratamente CP_1 percossa ed insultata, tanto da indurla a porre fine alla relazione nell'aprile del 2017.
Rappresentava come a seguito della nascita della piccola PE
(in data 29.11.2017) il non aveva voluto riconoscerla
[...] Pt_1
e si era completamente disinteressato ai bisogni della piccola, asseritamente incontrata soltanto due volte.
Assumeva, altresì, di essere stata contattata da avvocati di controparte, che in nome e per conto del rivendicavano la Pt_1 paternità e la volontà del loro assistito di prendersi cura della bambina, nonché di aver ricevuto continue minacce della controparte sfociate in un episodio di aggressione fisica consumato alla presenza della minore in data 20.04.2018 e sedato grazie all'intervento delle
2 forze dell'ordine; episodio che è valso al la sottoposizione a Pt_1 procedimento penale per lesioni.
Specificava che, a seguito dell'aggressione, il si era Pt_1 completamente reso irreperibile, disinteressandosi della minore.
All'udienza tenutasi in data 14.06.2019 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi;
parte attrice, in specie, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, rilevando come controparte aveva ammesso nella propria memoria di aver intrattenuto una relazione con il dalla quale era nata la Pt_1 piccola . All'esito del contraddittorio il Giudice si riservava. PE
A scioglimento della riserva il Giudice, con ordinanza depositata il
03.07.2019, disponeva la comparizione personale delle parti, rinviando all'udienza dell'08.11.2019.
Alla predetta udienza entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
parte attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta si opponeva al riconoscimento ritenendolo pregiudizievole per la minore ed in subordine chiedeva l'aggiunta del cognome paterno e non già la sostituzione, con concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c. All'esito del contraddittorio il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6,
c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del
07.04.2020 (rinviata al 22.02.2021).
Nelle more, con comparsa del 16.3.2020, si costituiva in giudizio l'avv.
Amandola per parte ricorrente in sostituzione di uno dei precedenti difensori, deceduto.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 22.02.2021, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta – nelle quali le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei rispettivi scritti difensivi – il G.I. rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del
27.10.2021, all'esito della quale disponeva la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. per il 10.01.2022.
3 All'udienza di comparizione lil ricorrente dichiarava di aver incontrato la figlia soltanto fino al terzo mese di vita, momento in Persona_1 cui cessava definitivamente la relazione con la IG.ra , a causa CP_1 della condotta ostativa di quest'ultima e dei familiari. Rappresentava di aver corrisposto nei primi di mesi l'importo di euro 2.000,00 per poi interrompere la somministrazione del contributo, insistendo nella richiesta di riconoscimento.
La convenuta, dopo aver ammesso che è figlia del IG. Persona_1
rilevava come lo stesso era stato totalmente assente nella Pt_1 vita della bambina ed indifferente a qualsivoglia bisogno della stessa.
Precisava di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlia, ma si opponeva al riconoscimento non reputando il idoneo a Pt_1 ricoprire il ruolo genitoriale.
All'esito, il G.I. rinviava all'udienza del 26.04.2022 per valutare gli esiti di una conciliazione stragiudiziale.
Nella nota di deposito del 25.04.2022, cui veniva allegata la documentazione comprovante la situazione reddituale, parte attrice formulava una proposta transattiva dichiarandosi disposto a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento, nonché l'ulteriore somma di € 50,00 per gli arretrati, e, al contempo, favorevole allo svolgimento di incontri protetti con la piccola PE
e la SI.ra . CP_1
All'udienza del 26.04.2022 il Giudice, preso atto delle trattative in corso di bonario componimento e dell'impegno del IG. di Pt_1 versare l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore, rinviava all'udienza del 19.10.2022.
Alla predetta udienza l'istante riferiva di non aver proceduto al pagamento perché non era in possesso delle coordinate bancarie, ribadendo di essere disposto a corrispondere 300,00 euro mensili e precisando di non aver corrisposto il mantenimento a causa del rifiuto opposto dalla di renderlo edotto circa le condizioni di salute CP_1 della bambina.
4 Si procedeva all'audizione della IG.ra , la quale rappresentava CP_1 di aver comunicato le coordinate bancarie alla controparte all'esito dell'udienza precedente, ribadendo come il riconoscimento della paternità fosse contrario all'interesse della minore.
Il Giudice, rilevato il conflitto di interessi alla luce dell'opposizione della madre al riconoscimento,, nominava curatore speciale della minore l'avv. Elvira Tucci e rinviava per le ulteriori determinazioni del
15.03.2023.
In data 13.03.2023 si costituiva in giudizio l'avv. Elvira Tucci nella qualità di curatrice speciale della minore , Persona_1 rappresentando di aver incontrato la IG.ra nel mese di CP_1 gennaio;
riferiva che nel corso del colloquio la IG.ra ribadiva CP_1 la totale assenza del nella vita della bambina – eccettuati i Pt_1
300,00 euro mensili versati a titolo di mantenimento dal mese di novembre 2022 -e rappresentava che la bambina è affetta da autismo e da difficoltà del linguaggio necessitanti di continue cure private (del tipo logopedia e terapie psicomotorie) e subordinando, altresì, il riconoscimento all'intervento di specialisti.
La curatrice, sulla base della corrispondenza intercorsa con il procuratore del IG. riferiva, altresì, che quest'ultimo Pt_1 lavorava presso una scuola sita in Napoli percependo uno stipendio pari ad euro 1.400/1.500 mensili, che versava il solo mantenimento ma nulla per le spese mediche e per gli arretrati in quanto non edotto dello stato di salute della figlia.
Nella comparsa la curatrice rappresentava, sulla base dell'allegata documentazione medica, che la minore era affetta da un disturbo dello spettro autistico di grado moderato, con deficit specifici nell'area comunicativa e sociale, e che, stante il rifiuto della IG.ra , era CP_1 necessario un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, valutando all'uopo la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore
5 derivante dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
All'udienza tenutasi in data 15.03.2023 il curatore speciale nominato, avv. Elvira Tucci, esibiva valutazione funzionale del servizio di psicologia evolutiva ed ulteriore documentazione medica attestante il disturbo dello spettro autistico da cui è affetta la minore, ritenendo che l'introduzione di una nuova figura genitoriale potesse essere dannosa per la bambina ed insistendo nel rigetto del ricorso, a cagione del disinteressamento del IG. e della corresponsione del Pt_1 mantenimento soltanto per un limitato periodo di tempo. Il procuratore di parte convenuta si associava alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale.
Il procuratore di parte attrice si riportava al ricorso.
All'esito, si procedeva all'audizione personale delle parti;
il IG. insisteva nel riconoscimento e rappresentava di aver Pt_1 appreso soltanto in tal sede che la bambina era autistica, manifestando la volontà di essere edotto circa le problematiche di salute da cui era affetta. Si dichiarava, poi, disposto a corrispondere gli arretrati gradualmente, a seguito dell'esibizione delle fatture e secondo le proprie disponibilità, aggiungendo, in ordine alle spese straordinarie necessarie per la tutela della salute della minore, di voler usufruire delle prestazioni offerte dal servizio pubblico, non intendendo avvalersi di specialisti privati.
Veniva sentita, poi, la IG.ra la quale rappresentava di aver già CP_1 edotto in diverse occasioni il circa le condizioni di salute Pt_1 della minore, opponendosi al riconoscimento di . PE
All'esito dell'audizione, il procuratore di parte convenuta ribadiva l'opposizione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rilevava che la propria assistita era disposta ad accettare a titolo di arretrati anche la metà dell'importo, la curatrice e il procuratore di
6 parte convenuta chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.09.2023.
Nelle more, in data 03.07.2023 il curatore speciale depositava memoria di aggiornamento, con la quale faceva presente che il IG. aveva versato nel mese di aprile la somma di euro 250,00 a Pt_1 titolo di mantenimento, in luogo di quella concordata (pari ad euro
400,00) e nulla per i mesi di maggio e di giugno, omettendo, altresì, di contribuire alle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra . CP_1
All'udienza del 20.09.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava che il proprio assistito non aveva più interesse a proseguire il giudizio per ottenere il riconoscimento della minore e pertanto rinunciava agli atti del giudizio;
la curatrice non accettava la rinuncia, avendo interesse ad una pronuncia nel merito che accertasse la contrarietà del riconoscimento all'interesse della minore, evidenziando che il IG. non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento e di Pt_1 contribuzione alle spese straordinarie e segnalando che all'incontro fissato ai fini delle valutazioni in ordine al riconoscimento si era presentato il solo procuratore di parte convenuta.
Parte convenuta si associava alle conclusioni e alle richieste formulate dalla curatrice (rigetto della domanda e condanna alle spese del IG.
, chiedendo altresì la condanna dell'istante per lite Pt_1 temeraria;
il procuratore di parte attrice, riportandosi alla rinuncia agli atti, chiedeva compensarsi le spese viste le difficoltà economiche del proprio assistito.
All'esito il giudice riservava in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il visto.
***
7 Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva preliminarmente il tribunale che, a prescindere dalla ritualità della rinuncia agli atti, la circostanza che la stessa non sia stata accettata dal curatore della minore e dalla resistente, implica la necessità di addivenire ad una pronuncia nel merito.
Prima di esaminare il merito della vicenda processuale oggetto di causa, occorre procedure ad una ricostruzione normativa dei principi di diritto operati nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 250 c.c. comma 3 e ss., “il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata”.
Osserva il tribunale che, in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico.
Il predetto bilanciamento deve essere effettuato valutando in concreto se sussista o meno un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. 14 settembre 2021, n. 24718),
Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, comma 4,
c.c., costituisce infatti un diritto soggettivo costituzionalmente garantito sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno
8 gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità (in tal senso cfr. Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645; 16 novembre 2005, n. 23074).
Le ragioni da ritenersi preclusive del riconoscimento devono, dunque, essere talmente gravi da impedire non solo e non tanto l'esercizio della responsabilità genitoriale (per la cui modulazione la legge prevede le diverse ipotesi di affido esclusivo o condiviso) ma anche la sola costituzione del rapporto giuridico di filiazione, perché idonee a determinare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Il diritto al riconoscimento non si pone, infatti, in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del minore ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità, pur dovendo il giudice effettuare un concreto bilanciamento fra l'eIGenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla tutela della stabilità dei rapporti familiari, procedendo ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'eIGenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Orbene ciò premesso in punto di diritto, osserva il tribunale in punto di fatto che nel caso di specie il ricorrente ha Parte_1 dimostrato con il suo comportamento processuale un disinteresse verso la minore di cui aveva chiesto di effettuare il PE riconoscimento.
Si osserva a riguardo che, nel corso del giudizio, dopo un tentativo di definizione bonaria con impegno del a corrispondere un Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , ha dichiarato PE all'udienza del 19.10.2022 di non aver dato seguito all'impegno manifestato, non tanto e non solo perché non aveva a disposizione le coordinate bancarie della , ma espressamente dichiarando di CP_1
9 non aver corrisposto alcunchè perché voleva prima accertarsi se la bambina stava bene e se la madre intendeva trasmettere la documentazione inerente la salute della minore.
Inoltre, lo stesso curatore speciale della minore, nominato in corso di giudizio visto il conflitto di interessi, ha evidenziato all'udienza del
20.9.2023 come il abbia omesso di presentarsi agli incontri Pt_1 concertati dai procuratori delle parti per le determinazioni in ordine al riconoscimento, circostanza da ritenersi pacifica in quanto non contestata.
A ciò si aggiunga che la minore è affetta da un disturbo dello spettro autistico di grado moderato, come risultante dai documenti esibiti dal curatore speciale all'udienza del 15.3.2023, con deficit comunicativi rilevanti ed ove l'interesse all'accertamento della verità biologica deve ancor più essere valutato in considerazione degli effetti che la pronuncia di riconoscimento può determinare sullo sviluppo psico fisico della minore, in ragione delle gravi patologie da cui è affetta, che richiedano costanza e continuità nel rapporto interpersonale genitore
– figlio.
Orbene, la totale inaffidabilità del l'incostanza e la Pt_1 discontinuità mostrata con il proprio comportamento nel corso del giudizio, anche alla luce di quanto dedotto dal curatore speciale in ordine all'assenza agli incontri prestabiliti, valutati in uno con le gravi difficoltà di sviluppo da cui è affetta la minore, in ragione del disturbo dello spettro autistico, portano il tribunale a ritenere che il riconoscimento sia allo stato totalmente contrario all'interesse di rischiando di determinare un gravissimo pregiudizio al suo PE sviluppo psico-fisico, per le ragioni sopra evidenziate.
Il diritto alla genitorialità si scontra nel caso di specie con il rischio di grave danno per lo sviluppo della minore, danno che l'inserimento di una nuova figura genitoriale, in assenza di garanzie di presenza e continuità desumibili dal comportamento del come sopra Pt_1 illustrato, rischia di determinare in un soggetto minore affetto da
10 disturbo dello spettro autistico, che proprio in ragione delle patologie da cui è affetto ha necessità di costante impegno e di continua presenza affinchè l'inserimento di una nuova figura genitoriale non pregiudichi il già precario sviluppo psico fisico.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, il riconoscimento della minore da parte di deve Persona_2 Parte_1 ritenersi allo stato contrario all'interesse della minore.
Non potendosi ritenere integrata l'ipotesi di mala fede e colpa grave di cui all'art. 96 cpc, avendo il mutato atteggiamento solo in Pt_1 corso di giudizio ed in ragione degli interessi personalissimi coinvolti, deve esser rigettata la domanda formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni di condanna per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della CP_1
e della minore al patrocinio a spese dello stato.
p.q.m.
Il tribunale di Napoli nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara contrario all'interesse della minore il Persona_2 riconoscimento da parte del IG. ; Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della resistente e del curatore speciale nominato, che liquida in €
6.713,00 per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'erario vista l'ammissione al gratuito patrocinio di entrambe le parti.
Aversa, 23.1.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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