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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3301/2024 R.G,
PROMOSSA DA
, in persona del Ministro p.t., c.f. , PRESIDENZA CORTE Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
DI APPELLO DI CATANIA – , c.f. , in persona del Presidente p.t. e del Funzionario CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Ricorrente CP_2
CONTRO
, c.f. in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Loredana Azzaro;
Resistente CP_4
E CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per mandato generale alle liti n. 37875/7313 del
22.3.2024 in notaio di Fiumicino (RM); Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.3.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
9010375940 000, notificata il 22.2.2024, afferente agli avvisi di addebito n. 593 2017 000 6377552 000, notificato il 9.11.2017, n. 593 2018 0000169680 000 e n. 593 2018 0000169983 000, entrambi notificati il 6.3.2018, tutti relativi a crediti contributivi Gestione Dipendenti Pubblici per l'anno 2017.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi di addebito opposti: anche considerando il periodo di sospensione per l'emergenza pandemica (311 giorni in totale), il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica di ciascun titolo, doveva ritenersi maturato alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (22 febbraio 2024). Del pari prescritte dovevano ritenersi le somme aggiuntive, aventi la stessa natura dell'obbligazione principale ed essendo, quindi, assoggettate allo stesso termine di prescrizione.
Ha eccepito, inoltre, l'intervenuto pagamento - in tutto o in parte - dei crediti contributivi sottesi all'intimazione impugnata sia da parte della Corte di Appello di Catania che da parte dell' CP_1
come da ricevute di versamento allegate al ricorso. Sicché le somme versate all'ente impositore avrebbero dovuto essere sgravate dallo stesso o comunque detratte dal quantum debeatur.
Ha infine eccepito la compensazione totale o parziale del credito contributivo preteso con le somme CP_ risultanti a credito dell'Amministrazione ricorrente secondo l'estratto conto ECA, ricevuto dall' il quale – peraltro – aveva riconosciuto l'inesistenza di esposizioni debitorie alla data dell'1.3.2024.
Previa istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, parte ricorrente ha così concluso:
“annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta, ritenendo e dichiarando che i crediti di cui agli avvisi di addebito indicati nell'intimazione opposta sono estinti per prescrizione e/o per intervenuto pagamento e/o per compensazione con somme a credito dell'Amministrazione opponente.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”. CP_ Con memoria depositata in data 26.9.2024, si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale di competenza dell'agente della riscossione, e, comunque, la tardività dell'opposizione per motivi formali dell'atto impugnato da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto stesso.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per motivi di merito antecedenti la formazione dei ruoli, siccome tardivamente proposta avverso gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione de qua oltre i quaranta giorni di cui all'art. 24 D. L.gs. n. 46/1999 dalla data di notifica di ciascun avviso. Ha inoltre rilevato la ritualità delle notifiche, peraltro non contestata: ritualità che avrebbe potuto comunque essere verificata anche d'ufficio in quanto finalizzata ad accertare la tempestività del ricorso e quindi la sussistenza del presupposto processuale della proponibilità della domanda. Ha evidenziato, pertanto, che la tardiva opposizione rispetto alla notifica degli avvisi di addebito aveva determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva e precluso all'Amministrazione ricorrente la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento negativo di un credito portato da avvisi di addebito non più impugnabili, anche con riferimento all'asserito pagamento del dovuto e all'esistenza di somme a credito da portare in compensazione: trattandosi di fatti antecedenti la notifica dei titoli, gli stessi avrebbero dovuto essere dedotti con opposizione tempestiva, tuttavia non proposta e allo stato non più proponibile.
Quanto all'eccezione di prescrizione per fatti successivi alla formazione dei titoli esecutivi, costituente CP_ opposizione ex art. 615 c.p.c., l' ha rilevato che alcuna prescrizione estintiva poteva dirsi maturata con riferimento ai crediti de quibus, in quanto trova applicazione la speciale disciplina derogatoria, prevista per la contribuzione dovuta dalle pubbliche amministrazioni alle gestioni previdenziali esclusive dell'ente impositore. In particolare, l'art. 19 D.L. n. 4/2019 ha aggiunto all'art. 3 L. n. 335/1995 il comma
10 bis, che ha inizialmente disposto l'inapplicabilità dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10, fino al 31.12.2021 per i periodi di competenza fino al 31.12.2014. Lo stesso comma, modificato e sostituito nella sua formulazione di anno in anno, oggi dispone – in relazione alle contribuzioni dovute alla gestione dei lavoratori pubblici dipendenti – l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per i periodi di competenza fino al 31.12.2019, nonché la possibilità delle amministrazioni di sanare le pendenze contributive fino al 31.12.2024. In subordine, anche ove non fosse applicabile la disciplina derogatoria su esposta, l'eccezione di prescrizione sarebbe comunque infondata con riferimento alla sospensione dei termini per l'emergenza pandemica, in quanto non sarebbero applicabili i termini di sospensione, previsti per la contribuzione in generale (e quindi anche nel caso in cui il debito contributivo non sia stato affidato per il recupero all'agente della riscossione) dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 (per un periodo di 129 giorni), nonché dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/ 2020 (per un periodo di 182 giorni), pari a complessivi
311 giorni.
Trattandosi di avvisi di addebito che, dopo la notifica diretta da parte dell'ente impositore, sono stati affidati ad per il recupero coattivo dei crediti ivi iscritti, a essi deve applicarsi la disciplina prevista CP_6
per la sospensione della riscossione dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, per 542 giorni. Sicché – considerata la data più risalente di notifica degli avvisi di addebito (9.11.2017) – alla data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione quinquennale, maggiorato del predetto periodo di sospensione, non poteva dirsi maturato. CP_ In ogni caso, l'eccezione deve intendersi rivolta nei confronti dell'agente della riscossione, per cui l eccepisce a sua volta la propria estraneità al giudizio, manifestando il proprio interesse a un pronunciamento giudiziale, che – ove accertata la perdita da parte dell'ente impositore del proprio credito per fatto e colpa dell'agente della riscossione – consenta l'avvio del procedimento di diniego del discarico dal ruolo previsto dall'art. 19 D. Lgs. n. 112/ 1999, come modificato dalla L. n. 190/2014.
Ribadendo l'inammissibilità delle deduzioni circa il presunto pagamento del dovuto, in quanto – trattandosi di fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito non opposti nei termini – l'esame del CP_ merito della controversia deve ritenersi allo stato precluso, l' ha comunque rilevato che i versamenti effettuati da parte ricorrente sono stati già abbinati all'ECA annuale del 2015, validato il 21 luglio 2023 con saldo a zero, e comunque le somme versate sono di gran lunga inferiori rispetto al quantum, portato dall'ECA 2017, oggetto degli avvisi impugnati. CP_ L' ha rilevato, infine, l'infondatezza dell'eccezione di riconoscimento dell'insussistenza del debito contributivo, asseritamente effettuata dall'ente medesimo. In realtà – dopo la validazione dell'ECA 2015
– il sistema ha proceduto all'abbinamento di ulteriori versamenti, sempre riferiti al 2015, e rilevato un residuo in eccedenza di € 32.800,59 (cioè un credito), a tutt'oggi a disposizione dell'Amministrazione da utilizzare a compensazione di debiti su richiesta, di fatto mai pervenuta. CP_ Pertanto, l' ha così concluso: “- dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 co. 5, D. Lgs. 46/1999; - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria; - in ulteriore subordine, ove annullati gli avvisi di addebito opposti, condannare i ricorrenti al pagamento di quanto accertato. - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.615 c.p.c. e confermare gli atti impugnati integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Ha resistito in giudizio con memoria depositata il 16.5.2024, eccependo – in via preliminare – la CP_6
propria carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa creditoria contestata e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto, dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito sottostante l'intimazione opposta sino alla data di notifica della stessa, il termine di prescrizione quinquennale, maggiorato dei termini di sospensione per l'emergenza epidemiologica, previsti dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 in riferimento all'attività di riscossione (542 giorni), non poteva dirsi maturato. ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione per le CP_6
motivazioni indicate in narrativa, alla luce della documentazione prodotta con l'odierna difesa non sussistendone i presupposti di legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di già CP_6
per tutte quelle eccezioni che attengono al merito;
Nel merito - dichiarare legittimo Controparte_7
l'operato dell già , rigettando l'azione e Controparte_8 Controparte_7
confermando gli atti impugnati;
In subordine - condannare l'Ente Impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare la somma di cui CP_3 [...]
già potrebbe essere gravata in dipendenza del presente Controparte_8 Controparte_7 giudizio. Salvo ogni diritto. Con riserva di integrazioni istruttorie nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sostituita l'udienza del 16.9.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
1. Qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In riferimento al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, allegando che – dalla data di notifica degli avvisi di addebito – il termine quinquennale era ormai decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta.
2. Sulla posizione processuale di CP_6
Con riferimento ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta
(relativi, quindi, al merito della controversia), si rileva la carenza di legittimazione passiva di ciò al CP_6
fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore.
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (in ipotesi, avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514).
Le Sezioni Unite hanno, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 […] la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio […]. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)" (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie, come anzidetto, le doglianze mosse dal ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte […]. Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016
n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè CP_ l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi … né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (Trib. Catania sez. lav. 23.2.2023 n. 701; 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Da tanto discende il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione quanto al merito della controversia.
3. Sulla inammissibilità dell'opposizione a ruolo.
Ciò premesso, risulta incontestato che gli avvisi di addebito, sottostanti l'intimazione opposta, sono stati notificati il 9.11.2017 (n. 593 2017 0006377552 000) e il 6.3.2018 (n. 592 2018 0000169680 000 e n.593
2018 0000169983 000).
Dalla regolarità – si ripete, non contestata – delle notifiche predette, discende l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Quanto alla natura del predetto termine per l'opposizione al ruolo e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento qui condiviso, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed
a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale con la conseguente preclusione di ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, anche quindi con riferimento alla prescrizione, eventualmente maturata in epoca anteriore alla notifica degli avvisi.
4. Sull'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito altresì la prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione opposta, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del Dlgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Fermi i superiori rilievi, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Invero, al caso di specie deve ritenersi applicabile la disciplina derogatoria, prevista dal comma 10 bis dell'art. 3 L. n. 335/1995, aggiunto dall'art. 19 D.L. n. 04/2019: la ratio giustificatrice della norma è la concessione alle PA di un tempo maggiore per regolarizzare le proprie posizioni contributive e si applica CP_ alle gestioni previdenziali esclusive dell' (tra cui la ) e ai Controparte_9
fondi dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dei dipendenti pubblici.
In origine riferita agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, cui non si applicavano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 del citato art.3 fino al 31 dicembre 2021 “fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, la formulazione della norma ha subito successive modifiche fino ad arrivare – per quanto qui di interesse ratione temporis – a quella introdotta dall'art. 1, comma 16, lett. a), D.L. n. 215/2023
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), che ha esteso l'inapplicabilità dei termini di prescrizione quinquennale ai periodi fino al 31.12.2019 con facoltà per le PA di regolarizzare le proprie scoperture entro il 31.12.2024.
Va da sé che per i debiti contributivi in questione, relativi all'anno 2017 e rientranti quindi nella suddetta previsione normativa, alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta (22 febbraio 2024) e a quella di deposito del ricorso (28 marzo 2024).
La prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata anche ove fosse stato applicato l'ordinario termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica degli avvisi di addebito, maggiorato del periodo di sospensione per l'emergenza pandemica. Al riguardo occorre, infatti, considerare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa
P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Ne discende che – tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito (9 novembre 2017 per l'avviso di addebito n. 593 2017 0006377552 000 e 6 marzo 2018 per gli avvisi n. 592 2018 0000169680
000 e n.593 2018 0000169983 000), dell'anzidetta sospensione del termine di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e della notifica in data 22 febbraio 2024 dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, nonché del deposito dell'odierno ricorso in data 28 marzo 2024 – alcuna prescrizione sarebbe comunque maturata.
5. Sull'eccezione di intervenuto pagamento e sull'eccezione di compensazione.
Tanto argomentato, devono a questo punto esaminarsi le eccezioni opposte da parte ricorrente circa l'intervenuto pagamento (totale e/o parziale) nei mesi di agosto e settembre 2015 delle somme dovute CP_ e la compensazione tra le stesse e il credito vantato dall'Amministrazione nei confronti dell' come asseritamente riconosciuto dallo stesso ente impositore.
Tali eccezioni devono ritenersi infondate.
Nulla, infatti, ha opposto l'amministrazione ricorrente soprattutto a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente quanto ai pagamenti effettuati (“In particolare, per quanto attiene ai versamenti indicati dall'ente, quelli effettuati nel 2015 sono stati abbinati all'ECA annuale del 2015 validato in data
21/07/2023 con saldo a zero per corrispondenza debiti (€9.385,75) – crediti, come indicato nel prospetto nella premessa in fatto. L'eccezione di pagamento è pertanto del tutto infondata, in considerazione peraltro dell'intervenuto abbinamento delle somme corrisposte all'ECA del 2015. Ed è il caso di rilevare peraltro come le suddette somme siano di gran lunga inferiori al quantum dovuto per gli ECA del 2017
(03-04-05) oggetto degli avvisi di addebito impugnati” - v. pag. 21 memoria di costituzione) e quanto all'eccezione di compensazione con riferimento alla presunta ricognizione di debito da parte dell'istituto resistente (“… I versamenti indicati dall'ente, pertanto, sono stati abbinati dal sistema centralizzato all'ECA periodo ed in parte sono a tutt'oggi a disposizione dell'Ente come partita a credito per euro
32.800,59 da utilizzare a compensazione di debiti su richiesta espressa dell'Ente; ad oggi non consta che tale istanza sia mai pervenuta, dovendosi peraltro evidenziare che trattasi comunque, di periodi non riferibili alle omissioni contributive oggetto degli avvisi di addebito impugnati che, come ripetutamente CP_ eccepito, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione” – v. pag. 22 memoria .
Il ricorrente si è piuttosto limitato – con le note del 7.10.2024 – a opporre generiche doglianze e ad avanzare richiesta di CTU. Con particolare riferimento all'eccezione di compensazione, “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità … Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (v. Cass. n. 35913/2023).
Per quanto sopra esposto, con assorbimento di ogni altra questione, il ricorso è infondato e va rigettato. CP_ Le spese di giudizio tra il ricorrente ed seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Sono invece compensate le spese di giudizio tra parte ricorrente e l'agente della riscossione, tenuto conto che la questione afferente alla legittimazione passiva di quanto al merito della controversia è stata CP_6
solo di recente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
CP_ condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e CP_6
Catania, 16.9.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3301/2024 R.G,
PROMOSSA DA
, in persona del Ministro p.t., c.f. , PRESIDENZA CORTE Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
DI APPELLO DI CATANIA – , c.f. , in persona del Presidente p.t. e del Funzionario CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Ricorrente CP_2
CONTRO
, c.f. in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Loredana Azzaro;
Resistente CP_4
E CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per mandato generale alle liti n. 37875/7313 del
22.3.2024 in notaio di Fiumicino (RM); Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.3.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
9010375940 000, notificata il 22.2.2024, afferente agli avvisi di addebito n. 593 2017 000 6377552 000, notificato il 9.11.2017, n. 593 2018 0000169680 000 e n. 593 2018 0000169983 000, entrambi notificati il 6.3.2018, tutti relativi a crediti contributivi Gestione Dipendenti Pubblici per l'anno 2017.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi di addebito opposti: anche considerando il periodo di sospensione per l'emergenza pandemica (311 giorni in totale), il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica di ciascun titolo, doveva ritenersi maturato alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (22 febbraio 2024). Del pari prescritte dovevano ritenersi le somme aggiuntive, aventi la stessa natura dell'obbligazione principale ed essendo, quindi, assoggettate allo stesso termine di prescrizione.
Ha eccepito, inoltre, l'intervenuto pagamento - in tutto o in parte - dei crediti contributivi sottesi all'intimazione impugnata sia da parte della Corte di Appello di Catania che da parte dell' CP_1
come da ricevute di versamento allegate al ricorso. Sicché le somme versate all'ente impositore avrebbero dovuto essere sgravate dallo stesso o comunque detratte dal quantum debeatur.
Ha infine eccepito la compensazione totale o parziale del credito contributivo preteso con le somme CP_ risultanti a credito dell'Amministrazione ricorrente secondo l'estratto conto ECA, ricevuto dall' il quale – peraltro – aveva riconosciuto l'inesistenza di esposizioni debitorie alla data dell'1.3.2024.
Previa istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, parte ricorrente ha così concluso:
“annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta, ritenendo e dichiarando che i crediti di cui agli avvisi di addebito indicati nell'intimazione opposta sono estinti per prescrizione e/o per intervenuto pagamento e/o per compensazione con somme a credito dell'Amministrazione opponente.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”. CP_ Con memoria depositata in data 26.9.2024, si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale di competenza dell'agente della riscossione, e, comunque, la tardività dell'opposizione per motivi formali dell'atto impugnato da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto stesso.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per motivi di merito antecedenti la formazione dei ruoli, siccome tardivamente proposta avverso gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione de qua oltre i quaranta giorni di cui all'art. 24 D. L.gs. n. 46/1999 dalla data di notifica di ciascun avviso. Ha inoltre rilevato la ritualità delle notifiche, peraltro non contestata: ritualità che avrebbe potuto comunque essere verificata anche d'ufficio in quanto finalizzata ad accertare la tempestività del ricorso e quindi la sussistenza del presupposto processuale della proponibilità della domanda. Ha evidenziato, pertanto, che la tardiva opposizione rispetto alla notifica degli avvisi di addebito aveva determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva e precluso all'Amministrazione ricorrente la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento negativo di un credito portato da avvisi di addebito non più impugnabili, anche con riferimento all'asserito pagamento del dovuto e all'esistenza di somme a credito da portare in compensazione: trattandosi di fatti antecedenti la notifica dei titoli, gli stessi avrebbero dovuto essere dedotti con opposizione tempestiva, tuttavia non proposta e allo stato non più proponibile.
Quanto all'eccezione di prescrizione per fatti successivi alla formazione dei titoli esecutivi, costituente CP_ opposizione ex art. 615 c.p.c., l' ha rilevato che alcuna prescrizione estintiva poteva dirsi maturata con riferimento ai crediti de quibus, in quanto trova applicazione la speciale disciplina derogatoria, prevista per la contribuzione dovuta dalle pubbliche amministrazioni alle gestioni previdenziali esclusive dell'ente impositore. In particolare, l'art. 19 D.L. n. 4/2019 ha aggiunto all'art. 3 L. n. 335/1995 il comma
10 bis, che ha inizialmente disposto l'inapplicabilità dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10, fino al 31.12.2021 per i periodi di competenza fino al 31.12.2014. Lo stesso comma, modificato e sostituito nella sua formulazione di anno in anno, oggi dispone – in relazione alle contribuzioni dovute alla gestione dei lavoratori pubblici dipendenti – l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per i periodi di competenza fino al 31.12.2019, nonché la possibilità delle amministrazioni di sanare le pendenze contributive fino al 31.12.2024. In subordine, anche ove non fosse applicabile la disciplina derogatoria su esposta, l'eccezione di prescrizione sarebbe comunque infondata con riferimento alla sospensione dei termini per l'emergenza pandemica, in quanto non sarebbero applicabili i termini di sospensione, previsti per la contribuzione in generale (e quindi anche nel caso in cui il debito contributivo non sia stato affidato per il recupero all'agente della riscossione) dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 (per un periodo di 129 giorni), nonché dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/ 2020 (per un periodo di 182 giorni), pari a complessivi
311 giorni.
Trattandosi di avvisi di addebito che, dopo la notifica diretta da parte dell'ente impositore, sono stati affidati ad per il recupero coattivo dei crediti ivi iscritti, a essi deve applicarsi la disciplina prevista CP_6
per la sospensione della riscossione dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, per 542 giorni. Sicché – considerata la data più risalente di notifica degli avvisi di addebito (9.11.2017) – alla data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione quinquennale, maggiorato del predetto periodo di sospensione, non poteva dirsi maturato. CP_ In ogni caso, l'eccezione deve intendersi rivolta nei confronti dell'agente della riscossione, per cui l eccepisce a sua volta la propria estraneità al giudizio, manifestando il proprio interesse a un pronunciamento giudiziale, che – ove accertata la perdita da parte dell'ente impositore del proprio credito per fatto e colpa dell'agente della riscossione – consenta l'avvio del procedimento di diniego del discarico dal ruolo previsto dall'art. 19 D. Lgs. n. 112/ 1999, come modificato dalla L. n. 190/2014.
Ribadendo l'inammissibilità delle deduzioni circa il presunto pagamento del dovuto, in quanto – trattandosi di fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito non opposti nei termini – l'esame del CP_ merito della controversia deve ritenersi allo stato precluso, l' ha comunque rilevato che i versamenti effettuati da parte ricorrente sono stati già abbinati all'ECA annuale del 2015, validato il 21 luglio 2023 con saldo a zero, e comunque le somme versate sono di gran lunga inferiori rispetto al quantum, portato dall'ECA 2017, oggetto degli avvisi impugnati. CP_ L' ha rilevato, infine, l'infondatezza dell'eccezione di riconoscimento dell'insussistenza del debito contributivo, asseritamente effettuata dall'ente medesimo. In realtà – dopo la validazione dell'ECA 2015
– il sistema ha proceduto all'abbinamento di ulteriori versamenti, sempre riferiti al 2015, e rilevato un residuo in eccedenza di € 32.800,59 (cioè un credito), a tutt'oggi a disposizione dell'Amministrazione da utilizzare a compensazione di debiti su richiesta, di fatto mai pervenuta. CP_ Pertanto, l' ha così concluso: “- dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 co. 5, D. Lgs. 46/1999; - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria; - in ulteriore subordine, ove annullati gli avvisi di addebito opposti, condannare i ricorrenti al pagamento di quanto accertato. - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.615 c.p.c. e confermare gli atti impugnati integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Ha resistito in giudizio con memoria depositata il 16.5.2024, eccependo – in via preliminare – la CP_6
propria carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa creditoria contestata e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto, dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito sottostante l'intimazione opposta sino alla data di notifica della stessa, il termine di prescrizione quinquennale, maggiorato dei termini di sospensione per l'emergenza epidemiologica, previsti dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 in riferimento all'attività di riscossione (542 giorni), non poteva dirsi maturato. ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione per le CP_6
motivazioni indicate in narrativa, alla luce della documentazione prodotta con l'odierna difesa non sussistendone i presupposti di legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di già CP_6
per tutte quelle eccezioni che attengono al merito;
Nel merito - dichiarare legittimo Controparte_7
l'operato dell già , rigettando l'azione e Controparte_8 Controparte_7
confermando gli atti impugnati;
In subordine - condannare l'Ente Impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare la somma di cui CP_3 [...]
già potrebbe essere gravata in dipendenza del presente Controparte_8 Controparte_7 giudizio. Salvo ogni diritto. Con riserva di integrazioni istruttorie nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sostituita l'udienza del 16.9.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
1. Qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In riferimento al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, allegando che – dalla data di notifica degli avvisi di addebito – il termine quinquennale era ormai decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta.
2. Sulla posizione processuale di CP_6
Con riferimento ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta
(relativi, quindi, al merito della controversia), si rileva la carenza di legittimazione passiva di ciò al CP_6
fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore.
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (in ipotesi, avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514).
Le Sezioni Unite hanno, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 […] la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio […]. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)" (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie, come anzidetto, le doglianze mosse dal ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte […]. Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016
n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè CP_ l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi … né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (Trib. Catania sez. lav. 23.2.2023 n. 701; 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
Da tanto discende il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione quanto al merito della controversia.
3. Sulla inammissibilità dell'opposizione a ruolo.
Ciò premesso, risulta incontestato che gli avvisi di addebito, sottostanti l'intimazione opposta, sono stati notificati il 9.11.2017 (n. 593 2017 0006377552 000) e il 6.3.2018 (n. 592 2018 0000169680 000 e n.593
2018 0000169983 000).
Dalla regolarità – si ripete, non contestata – delle notifiche predette, discende l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Quanto alla natura del predetto termine per l'opposizione al ruolo e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento qui condiviso, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed
a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale con la conseguente preclusione di ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, anche quindi con riferimento alla prescrizione, eventualmente maturata in epoca anteriore alla notifica degli avvisi.
4. Sull'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito altresì la prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione opposta, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del Dlgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Fermi i superiori rilievi, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Invero, al caso di specie deve ritenersi applicabile la disciplina derogatoria, prevista dal comma 10 bis dell'art. 3 L. n. 335/1995, aggiunto dall'art. 19 D.L. n. 04/2019: la ratio giustificatrice della norma è la concessione alle PA di un tempo maggiore per regolarizzare le proprie posizioni contributive e si applica CP_ alle gestioni previdenziali esclusive dell' (tra cui la ) e ai Controparte_9
fondi dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dei dipendenti pubblici.
In origine riferita agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, cui non si applicavano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 del citato art.3 fino al 31 dicembre 2021 “fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, la formulazione della norma ha subito successive modifiche fino ad arrivare – per quanto qui di interesse ratione temporis – a quella introdotta dall'art. 1, comma 16, lett. a), D.L. n. 215/2023
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), che ha esteso l'inapplicabilità dei termini di prescrizione quinquennale ai periodi fino al 31.12.2019 con facoltà per le PA di regolarizzare le proprie scoperture entro il 31.12.2024.
Va da sé che per i debiti contributivi in questione, relativi all'anno 2017 e rientranti quindi nella suddetta previsione normativa, alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta (22 febbraio 2024) e a quella di deposito del ricorso (28 marzo 2024).
La prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata anche ove fosse stato applicato l'ordinario termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica degli avvisi di addebito, maggiorato del periodo di sospensione per l'emergenza pandemica. Al riguardo occorre, infatti, considerare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa
P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Ne discende che – tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito (9 novembre 2017 per l'avviso di addebito n. 593 2017 0006377552 000 e 6 marzo 2018 per gli avvisi n. 592 2018 0000169680
000 e n.593 2018 0000169983 000), dell'anzidetta sospensione del termine di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e della notifica in data 22 febbraio 2024 dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, nonché del deposito dell'odierno ricorso in data 28 marzo 2024 – alcuna prescrizione sarebbe comunque maturata.
5. Sull'eccezione di intervenuto pagamento e sull'eccezione di compensazione.
Tanto argomentato, devono a questo punto esaminarsi le eccezioni opposte da parte ricorrente circa l'intervenuto pagamento (totale e/o parziale) nei mesi di agosto e settembre 2015 delle somme dovute CP_ e la compensazione tra le stesse e il credito vantato dall'Amministrazione nei confronti dell' come asseritamente riconosciuto dallo stesso ente impositore.
Tali eccezioni devono ritenersi infondate.
Nulla, infatti, ha opposto l'amministrazione ricorrente soprattutto a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente quanto ai pagamenti effettuati (“In particolare, per quanto attiene ai versamenti indicati dall'ente, quelli effettuati nel 2015 sono stati abbinati all'ECA annuale del 2015 validato in data
21/07/2023 con saldo a zero per corrispondenza debiti (€9.385,75) – crediti, come indicato nel prospetto nella premessa in fatto. L'eccezione di pagamento è pertanto del tutto infondata, in considerazione peraltro dell'intervenuto abbinamento delle somme corrisposte all'ECA del 2015. Ed è il caso di rilevare peraltro come le suddette somme siano di gran lunga inferiori al quantum dovuto per gli ECA del 2017
(03-04-05) oggetto degli avvisi di addebito impugnati” - v. pag. 21 memoria di costituzione) e quanto all'eccezione di compensazione con riferimento alla presunta ricognizione di debito da parte dell'istituto resistente (“… I versamenti indicati dall'ente, pertanto, sono stati abbinati dal sistema centralizzato all'ECA periodo ed in parte sono a tutt'oggi a disposizione dell'Ente come partita a credito per euro
32.800,59 da utilizzare a compensazione di debiti su richiesta espressa dell'Ente; ad oggi non consta che tale istanza sia mai pervenuta, dovendosi peraltro evidenziare che trattasi comunque, di periodi non riferibili alle omissioni contributive oggetto degli avvisi di addebito impugnati che, come ripetutamente CP_ eccepito, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione” – v. pag. 22 memoria .
Il ricorrente si è piuttosto limitato – con le note del 7.10.2024 – a opporre generiche doglianze e ad avanzare richiesta di CTU. Con particolare riferimento all'eccezione di compensazione, “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità … Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (v. Cass. n. 35913/2023).
Per quanto sopra esposto, con assorbimento di ogni altra questione, il ricorso è infondato e va rigettato. CP_ Le spese di giudizio tra il ricorrente ed seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Sono invece compensate le spese di giudizio tra parte ricorrente e l'agente della riscossione, tenuto conto che la questione afferente alla legittimazione passiva di quanto al merito della controversia è stata CP_6
solo di recente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
CP_ condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e CP_6
Catania, 16.9.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi