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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 700/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 700/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Capello Marco Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cericola Daniele Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Clarizio Fabio, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 16.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
15.05.2025)
OGGETTO: pagamento corrispettivo prestazione d'opera intellettuale, giurisdizione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 2550/2024 emessa dal Tribunale di Torino (Giudice dott.ssa Dughetti), pronunciata tra le parti pagina 1 di 13 nella causa avente R.G. n. 4665/2022, pubblicata il giorno 29/04/2024 e notificata all'ing. in pari data;
Parte_1
in via principale:
- riconoscere sussistente la giurisdizione del Giudice italiano -negata dal primo giudice- e la competenza del Tribunale di Torino a decidere della presente controversia e per l'effetto ammettere le parti ai sensi dell'art. 354, comma 3, c.p.c., a compiere le attività che sarebbero precluse e disporre lo svolgimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 356 c.p.c., previa concessione dei termini per le memorie istruttorie;
- accogliere le conclusioni avanzate dall'ing. nel giudizio di primo grado che qui si Pt_1
riportano:
“Nel merito
- in via istruttoria: concedere i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., come da istanze già formulate dall'esponente alle udienze del 15/11/2022 e
17/07/2023;
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'ing. Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1
della somma di € 83.467,84, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo- e rivalutazione monetaria”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello;
- revocare la condanna dell'ing. al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata, Pt_1 condannando quest'ultima -in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione- a rimborsare le spese di lite del primo grado in favore dell'ing. ; Pt_1
in subordine: in caso di conferma della carenza di giurisdizione del giudice italiano, compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'assoluta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche trattate;
-In caso di accoglimento dell'appello, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 13 Per l'appellato : Controparte_1
“in via principale:
- dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni esposte in atti;
- rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2550/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, pubblicata il 29/04/2024 e notificata in pari data all'esito del giudizio contraddistinto dal n. di
R.G. 4665/2022; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della sussistenza della giurisdizione italiana, nel merito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- ammettere ai sensi dei novellati artt. 354 e 356 c.p.c. la prova orale (già richiesta con la comparsa di costituzione in primo grado) per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa e numerate da 1) a 28), depurate da eventuali giudizi di valore, con i testi Ing.
[...]
e arch. , domiciliati in Cadolzburg, Germania c/o l'appellata, da Per_1 Persona_2
escutere mediante testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., ai fini della quale, con la presente memoria, si chiede alla controparte di manifestare il proprio assenso, ovvero in forma delegata ai sensi del Reg. (CE) n. 1206/2001 da parte della locale pretura (Amtsgericht) di Norimberga
(Nürnberg), autorità giudiziaria competente ai sensi del § 1074 della Zivilprozessordnung (ZPO), codice di procedura tedesco;
- ammettere le parti allo svolgimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 354 c.p.c., preclusa dal
Giudice di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza della giurisdizione del giudice italiano;
in ogni caso: con vittoria di spese, onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, rivalsa C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio la società , cooperativa Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 13 edilizia con sede in Norimberga BFeG, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni contrattuali assunte, con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 86.583,06, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata in favore della predetta società (cui alle fatture in atti), consistita nella consulenza e progettazione architettonica di un centro polifunzionale denominato Atrium, con sede a
Bamberga (Germania).
in via pregiudiziale e principale eccepiva la carenza di Controparte_1
giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. UE n. 1215/2012, in favore del giudice tedesco territorialmente competente. In via subordinata e nel merito domandava il rigetto della domanda eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2550/2024 pubblicata il 29.04.2024 il Tribunale:
- dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente, da individuarsi, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg); CP_2
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che Parte_1 liquidava in € 8.433,00 per compensi oltre accessori di legge.
Qualificato l'accordo intervenuto tra le parti come prestazione di servizi, richiamato il disposto di cui agli art. 5 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012 (che individua quale regola generale di competenza quella del domicilio del convenuto) nonché il disposto di cui all'art. 7 del medesimo regolamento (che, in caso di prestazioni di servizi, in dividua il giudice competente sulla base del luogo in cui la prestazione è stata o avrebbe dovuto essere prestata), il Tribunale riteneva che dovesse essere riconosciuta la giurisdizione nel giudice tedesco a discapito di quello italiano.
In relazione all'art. 5 Reg. UE n. 1215/2012, la sede legale della convenuta era in Norimberga.
In relazione all'art. 7, lett b) Reg. UE n. 1215/2012 (prestazione di servizi), l'attività di progettazione architettonica riguardava un centro polifunzionale situato in Germania.
La circostanza che il progetto non fosse stato portato a termine e/o che gran parte del lavoro fosse pagina 4 di 13 stato effettuato da “a distanza” a causa della situazione pandemica non Parte_1
costituivano fattori decisivi ai fini dell'individuazione del luogo indicato dalla norma predetta e certamente non assumeva valore derogatorio della giurisdizione, posto che la progettazione di cui l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania.
In senso analogo si era già pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. n. 29575/2023; Cass.
n. 19571/2023).
Non era dirimente la circostanza che la prestazione dovesse essere remunerata (secondo la prospettazione attorea) in Italia ex art. 1182 c.c. atteso che il pagamento costituiva solo una parte delle obbligazioni convenute (da una parte la prestazione di servizi e dall'altra il pagamento della somma di denaro pattuita come corrispettivo).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui -richiamando la Parte_1
disciplina contenuta agli artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 – il Tribunale di Torino ha dichiarato la giurisdizione del giudice tedesco e non quello italiano.
Ritiene che il Tribunale abbia omesso di coordinare tali due norme con le previsioni di cui all'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, recante disposizioni in materia di “legge applicabile alle obbligazioni contrattuali”.
Rileva che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. b, Reg. UE n. 1215/2012, nel caso di prestazione di servizi debba farsi riferimento al luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” e deduce che la progettazione è stata per l'appunto integralmente realizzata in Italia per essere poi trasmessa a BFeG a mezzo mail.
Richiama tutti gli ulteriori elementi fattuali che deporrebbero in favore della giurisdizione italiana
(residenza e nazionalità dell'attore alla data della stipula, utilizzo della lingua italiana ecc.).
Rileva che tali circostanze avrebbero potuto essere dimostrate ove fosse stata disposta l'istruttoria.
Contesta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che “la progettazione di cui
l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania”, rilevando piuttosto che l'attività di progettazione è stata pacificamente svolta in Italia, che la sola concreta realizzazione dell'opera (non la progettazione) avrebbe dovuto “estrinsecarsi” in Germania.
Contesta parimenti la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, deducendo che le pronunce citate pagina 5 di 13 riguardano esclusivamente l'interpretazione dei criteri generali di cui agli artt. artt. 4 e 7 del Reg.
UE n. 1215/2012, mentre per la corretta applicazione di tali disposizioni sarebbe necessario appurare, caso per caso, il luogo in cui i servizi sono stati effettivamente prestati.
Ribadisce che qualora si ritenga che l'obbligazione dedotta in giudizio sia rappresentata dal pagamento degli onorari professionali, anche in questo caso sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano (dovendosi individuare il “collegamento più stretto” con il luogo dell'adempimento ex art. 1182 c.c.).
Richiama in proposito il “considerando” n. 16 del già più volte citato Reg. UE n. 1215/2012, laddove si legge che “il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile”.
Con il secondo motivo ed in via di subordine, censura la sentenza in punto condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritiene che in difetto di una pronuncia sul merito l'attore non possa essere considerato soccombente e che comunque sussistano giusti motivi di compensazione in considerazione dell'”assoluta novità della questione trattata”.
IV) Difese di parte appellata.
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.346 Controparte_1
c.p.c. per mancata riproposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alle domande formulate in primo grado.
Deduce la manifesta infondatezza del primo motivo, sostanzialmente richiamando le difese già articolate nel primo grado di giudizio e ritenendo corretta la motivazione del Tribunale.
Ritiene che il difetto di giurisdizione sussista non solo in relazione al luogo di residenza del convenuto ma anche ricorrendo ai criteri di cui all'art. 7 n. 1) del Reg. UE n. 1215/2012.
pagina 6 di 13 Precisa sul punto che i beni o le prestazioni per i quali l'ing. ha agito (non essendo Pt_1
peraltro chiaro se lo stesso abbia fatto valere il compenso da consegna di singoli disegni tecnici, parti di progetti o simili, qualificabili come beni, o il compenso da mera prestazione di servizi di supporto a favore dell'arch. ), avrebbero comunque dovuto essere consegnati ovvero Per_2
resi ed adempiuti al domicilio della cooperativa in Germania, luogo dove avrebbe quindi dovuto essere resa la prestazione “caratterizzante il contratto”, per tale dovendosi intendere la prestazione di servizi e non il pagamento del corrispettivo.
Ritiene che ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi applicando l'art. 4 della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, essendo evidente che “il collegamento più stretto” sia da individuarsi in base alla obbligazione caratteristica che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, è la prestazione di servizi e non l'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Rileva che lo stesso attore ha affermato che una parte delle prestazioni professionali demandate all'ing. dovesse essere eseguita in Norimberga (Germania), presso la (ex) sede della Pt_1
BFeG, dove peraltro operavano stabilmente gli architetti e responsabili della Per_2 CP_3
definizione del modello BIM per il progetto Atrium e della revisione di quanto inviato dai collaboratori esterni o dai soci cooperatori a loro sottoposti.
Rileva altresì che l'attività di definizione del modello BIM, da realizzare in sede, dopo aver raccolto il contributo di tutti i soci cooperatori e i professionisti esterni, rivestiva natura ancillare ed accessoria rispetto al progetto di costruzione dell'immobile, progetto da realizzarsi in
Germania, luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato “un moderno centro polifunzionale, denominato “Atrium, con sede nella città di Bamberga” a cura della committente tedesca
EyeMaxx, progetto abortito per il fallimento della committente.
Deduce la manifesta infondatezza del secondo motivo in quanto la declaratoria di difetto di giurisdizione, si risolvere in una situazione di inammissibilità della domanda giudiziale, conseguente soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c..
V) Decisione della Corte.
1) Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in relazione alla mancata riproposizione da parte di Parte_1
delle ragioni in fatto e in diritto della domanda di merito.
pagina 7 di 13 Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'articolo 346
c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13768 del 31/05/2018).
Nel caso di specie la domanda è stata espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. nelle conclusioni rassegnate con l'atto di appello e la parte non era gravata dall'onere di illustrare nuovamente le ragioni in fatto o in diritto della domanda.
2) Con il primo motivo si duole della statuizione del Tribunale in ordine alla Parte_1 giurisdizione e deduce in particolare l'erronea applicazione degli artt. 4 e 7 Reg. UE
n. 1215/2012.
2.1) Giova premettere, prima di procedere alla disamina della questione controversa, che la verifica sulla sussistenza della giurisdizione deve essere compiuta allo stato degli atti e sulla base delle allegazioni delle parti, risultando irrilevante, ai fini del decidere, l'assenza di attività istruttoria sul punto.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “La decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati […]” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 102 del 12/03/2001)”.
E' quindi priva di rilievo decisorio, ai fini della statuizione sulla giurisdizione, la doglianza di in ordine al mancato espletamento della fase istruttoria. Parte_1
2.2) Nel caso di specie non è in contestazione che la società Controparte_1
abbia sede nella Repubblica Federale di Germania e non è stata dedotta dalle parti l'esistenza di sedi operative in Italia.
Sussiste quindi la giurisdizione della Germania in relazione al domicilio del convenuto ex l'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012.
pagina 8 di 13 2.3) Quanto all'art. 7 Regolamento UE n. 1215/2012 ed alla giurisdizione determinata sulla base del luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio, si rileva innanzitutto che non vi è impugnazione in ordine alla qualificazione del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda. Il Tribunale ha in particolare dato atto che viene in rilievo un “contratto di prestazioni di servizi consistenti in un'attività di progettazione architettonica di un centro polifunzionale sito in Germania”.
Relativamente al contratto di prestazione di servizi, l'art. 7, lett. b) Regolamento UE n.
1215/2012 dispone che in materia contrattuale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro purché si tratti del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per tale intendendosi “nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Nel caso di specie, dalle complessive allegazioni delle parti risulta evidente che la prestazione demandata a dovesse essere resa in Germania, indipendentemente dal luogo Parte_1 concretamente prescelto dal professionista per l'elaborazione della progettazione architettonica.
E' lo stesso ad avere riconosciuto che per potere eseguire la propria prestazione Parte_1
avrebbe dovuto recarsi in Norimberga presso la sede della società Controparte_1
[...
nonché effettuare incontri in videoconferenza con lo stesso personale della
. Controparte_1
La consegna dei progetti eventualmente predisposti dal professionista avrebbe dovuto ragionevolmente avvenire presso la sede della società (indipendentemente dalle modalità di trasmissione dei progetti) non essendovi neanche allegazione che le pattuizioni delle parti prevedessero la consegna dei progetti presso lo studio del professionista.
Le principali obbligazioni gravanti sulle parti sono state pattuite con scambio di E-mail (cui poi non ha fatto seguito la stipula di un più dettagliato accordo, docc. 5, 7 attore) con cui è stato convenuto che sarebbe entrato a far parte della compagine sociale quale “socio Parte_1
pagina 9 di 13 cooperatore”, con richiesta di “garantire un adeguato servizio professionale a supporto dell'arch. e dell'arch. nello sviluppo della tecnologia BIM, dei progetti Atrium Per_2 CP_3
[…]” (doc. 5 attore).
Se nelle intenzioni delle parti avrebbe dovuto diventare “socio collaboratore” Parte_1
cooperando con altri professionisti in sede, è del tutto ragionevole ritenere che la Germania sia il luogo in cui avrebbe dovuto essere resa la prestazione di servizi prevista in contratto.
2.4) A diverse conclusioni non può giungersi neppure aderendo alla doglianza di Parte_1
secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di coordinare il Regolamento UE
[...]
n. 1215/2012 con l'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, la quale disciplina la legge applicabile nelle obbligazioni contrattuali.
Ai sensi del citato art. 4 (comma 1), in mancanza di scelta ad opera dele parti, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto.
Nel caso di specie deve ritenersi che nell'ambito del contratto stipulato tra le parti il collegamento più stretto sia da individuarsi nella Repubblica Federale di Germania non solo in relazione a quanto sinora illustrato.
Si rileva infatti a erano state demandate attività (da svolgersi in collaborazione Parte_1
con altri professionisti) accessorie al più ampio progetto di realizzazione del centro polifunzionale Atrium.
Dal punto di vista sostanziale, pertanto, il corretto adempimento della prestazione gravante su avrebbe potuto essere apprezzato solamente tenendo in considerazione tutta la Parte_1
complessa normativa tedesca afferente alla stessa progettazione architettonica concretamente demandata (a titolo meramente esemplificativo con riferimento ad eventuali vizi di progettazione,
a vincoli e limiti derivante dalla normativa edilizia ed urbanistica, ecc.).
In definitiva, pur applicando il criterio del collegamento più stretto (di cui all'art. 4 della
Convenzione di Roma del 1980) dovrebbe comunque concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
E' vero che il Tribunale ha utilizzato in motivazione un'espressione non perfettamente tecnica (la progettazione si “estrinseca” in Germania). Tuttavia, proprio ragionando in termini di
“collegamento più stretto”, è possibile cogliere il significato sostanziale della decisione del pagina 10 di 13 Tribunale: indipendentemente dal luogo ove l'attività progettuale è stata elaborata, questa si estrinseca, cioè, letteralmente, si “manifesta”, proprio in Germania, luogo ove la costruzione avrebbe dovuto essere realizzata.
La stessa Corte di Cassazione, in un caso in parte analogo, ha affermato che “In base agli artt. 2 e
5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato - in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'art. 57 della l. n. 218 del 1995 - ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui art. 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in
Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto)” (Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 26986 del 26/11/2020).
2.5) E' inconferente, ai fini della giurisdizione, il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento della prestazione resa dal professionista.
Premesso che le argomentazioni dell'appellante si basano sull'assunto (erroneo per quanto sinora illustrato) che dal punto di vista sostanziale sia applicabile la normativa italiana ed in particolare pagina 11 di 13 l'art. 1182 c.c. (secondo il quale l'obbligazione di pagare una somma determinata deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore) e rilevato che lo stesso quantum è stato oggetto di contestazione, si rileva che “In tema di giurisdizione, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE
n. 44/2001 va interpretato nel senso che, nei contratti di prestazione di servizi, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma soltanto l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti anzidetti, proprio la prestazione del servizio.
Ne consegue che, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello in cui il servizio è stato reso. (Nella specie, le S.U., in controversia promossa, tramite decreto ingiuntivo poi opposto, da una società con sede legale in Italia nei confronti di una società con sede legale nel Regno Unito, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice austriaco, giacché l'attività contrattualmente pattuita era da reputarsi prestazione di servizi resa in Austria dalla società opponente)” (Corte di Cassazione, Sez. U,
Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010).
3) E' manifestamente infondato il secondo motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
è certamente soccombente nel primo grado di giudizio in relazione Parte_1 all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società . e Controparte_1 la circostanza che la soccombenza sia predicabile “solamente” rispetto ad una questione pregiudiziale di rito non elide la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Non sussistono nemmeno i presupposti per una compensazione ex art. 92 c.p.c. non venendo in rilievo una questione nuova e/o non sufficientemente approfondita in sede di legittimità.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 83.467,84, compreso tra € 52.000.00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 12 di 13 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2550/2024 pubblicata il 29.04.2024 del Tribunale di
Torino;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/05/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 700/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Capello Marco Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cericola Daniele Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Clarizio Fabio, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 16.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
15.05.2025)
OGGETTO: pagamento corrispettivo prestazione d'opera intellettuale, giurisdizione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 2550/2024 emessa dal Tribunale di Torino (Giudice dott.ssa Dughetti), pronunciata tra le parti pagina 1 di 13 nella causa avente R.G. n. 4665/2022, pubblicata il giorno 29/04/2024 e notificata all'ing. in pari data;
Parte_1
in via principale:
- riconoscere sussistente la giurisdizione del Giudice italiano -negata dal primo giudice- e la competenza del Tribunale di Torino a decidere della presente controversia e per l'effetto ammettere le parti ai sensi dell'art. 354, comma 3, c.p.c., a compiere le attività che sarebbero precluse e disporre lo svolgimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 356 c.p.c., previa concessione dei termini per le memorie istruttorie;
- accogliere le conclusioni avanzate dall'ing. nel giudizio di primo grado che qui si Pt_1
riportano:
“Nel merito
- in via istruttoria: concedere i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., come da istanze già formulate dall'esponente alle udienze del 15/11/2022 e
17/07/2023;
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'ing. Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1
della somma di € 83.467,84, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo- e rivalutazione monetaria”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello;
- revocare la condanna dell'ing. al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata, Pt_1 condannando quest'ultima -in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione- a rimborsare le spese di lite del primo grado in favore dell'ing. ; Pt_1
in subordine: in caso di conferma della carenza di giurisdizione del giudice italiano, compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'assoluta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche trattate;
-In caso di accoglimento dell'appello, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 13 Per l'appellato : Controparte_1
“in via principale:
- dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni esposte in atti;
- rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2550/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, pubblicata il 29/04/2024 e notificata in pari data all'esito del giudizio contraddistinto dal n. di
R.G. 4665/2022; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della sussistenza della giurisdizione italiana, nel merito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- ammettere ai sensi dei novellati artt. 354 e 356 c.p.c. la prova orale (già richiesta con la comparsa di costituzione in primo grado) per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa e numerate da 1) a 28), depurate da eventuali giudizi di valore, con i testi Ing.
[...]
e arch. , domiciliati in Cadolzburg, Germania c/o l'appellata, da Per_1 Persona_2
escutere mediante testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., ai fini della quale, con la presente memoria, si chiede alla controparte di manifestare il proprio assenso, ovvero in forma delegata ai sensi del Reg. (CE) n. 1206/2001 da parte della locale pretura (Amtsgericht) di Norimberga
(Nürnberg), autorità giudiziaria competente ai sensi del § 1074 della Zivilprozessordnung (ZPO), codice di procedura tedesco;
- ammettere le parti allo svolgimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 354 c.p.c., preclusa dal
Giudice di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza della giurisdizione del giudice italiano;
in ogni caso: con vittoria di spese, onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, rivalsa C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio la società , cooperativa Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 13 edilizia con sede in Norimberga BFeG, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni contrattuali assunte, con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 86.583,06, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata in favore della predetta società (cui alle fatture in atti), consistita nella consulenza e progettazione architettonica di un centro polifunzionale denominato Atrium, con sede a
Bamberga (Germania).
in via pregiudiziale e principale eccepiva la carenza di Controparte_1
giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. UE n. 1215/2012, in favore del giudice tedesco territorialmente competente. In via subordinata e nel merito domandava il rigetto della domanda eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2550/2024 pubblicata il 29.04.2024 il Tribunale:
- dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente, da individuarsi, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg); CP_2
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che Parte_1 liquidava in € 8.433,00 per compensi oltre accessori di legge.
Qualificato l'accordo intervenuto tra le parti come prestazione di servizi, richiamato il disposto di cui agli art. 5 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012 (che individua quale regola generale di competenza quella del domicilio del convenuto) nonché il disposto di cui all'art. 7 del medesimo regolamento (che, in caso di prestazioni di servizi, in dividua il giudice competente sulla base del luogo in cui la prestazione è stata o avrebbe dovuto essere prestata), il Tribunale riteneva che dovesse essere riconosciuta la giurisdizione nel giudice tedesco a discapito di quello italiano.
In relazione all'art. 5 Reg. UE n. 1215/2012, la sede legale della convenuta era in Norimberga.
In relazione all'art. 7, lett b) Reg. UE n. 1215/2012 (prestazione di servizi), l'attività di progettazione architettonica riguardava un centro polifunzionale situato in Germania.
La circostanza che il progetto non fosse stato portato a termine e/o che gran parte del lavoro fosse pagina 4 di 13 stato effettuato da “a distanza” a causa della situazione pandemica non Parte_1
costituivano fattori decisivi ai fini dell'individuazione del luogo indicato dalla norma predetta e certamente non assumeva valore derogatorio della giurisdizione, posto che la progettazione di cui l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania.
In senso analogo si era già pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. n. 29575/2023; Cass.
n. 19571/2023).
Non era dirimente la circostanza che la prestazione dovesse essere remunerata (secondo la prospettazione attorea) in Italia ex art. 1182 c.c. atteso che il pagamento costituiva solo una parte delle obbligazioni convenute (da una parte la prestazione di servizi e dall'altra il pagamento della somma di denaro pattuita come corrispettivo).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui -richiamando la Parte_1
disciplina contenuta agli artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 – il Tribunale di Torino ha dichiarato la giurisdizione del giudice tedesco e non quello italiano.
Ritiene che il Tribunale abbia omesso di coordinare tali due norme con le previsioni di cui all'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, recante disposizioni in materia di “legge applicabile alle obbligazioni contrattuali”.
Rileva che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. b, Reg. UE n. 1215/2012, nel caso di prestazione di servizi debba farsi riferimento al luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” e deduce che la progettazione è stata per l'appunto integralmente realizzata in Italia per essere poi trasmessa a BFeG a mezzo mail.
Richiama tutti gli ulteriori elementi fattuali che deporrebbero in favore della giurisdizione italiana
(residenza e nazionalità dell'attore alla data della stipula, utilizzo della lingua italiana ecc.).
Rileva che tali circostanze avrebbero potuto essere dimostrate ove fosse stata disposta l'istruttoria.
Contesta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che “la progettazione di cui
l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania”, rilevando piuttosto che l'attività di progettazione è stata pacificamente svolta in Italia, che la sola concreta realizzazione dell'opera (non la progettazione) avrebbe dovuto “estrinsecarsi” in Germania.
Contesta parimenti la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, deducendo che le pronunce citate pagina 5 di 13 riguardano esclusivamente l'interpretazione dei criteri generali di cui agli artt. artt. 4 e 7 del Reg.
UE n. 1215/2012, mentre per la corretta applicazione di tali disposizioni sarebbe necessario appurare, caso per caso, il luogo in cui i servizi sono stati effettivamente prestati.
Ribadisce che qualora si ritenga che l'obbligazione dedotta in giudizio sia rappresentata dal pagamento degli onorari professionali, anche in questo caso sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano (dovendosi individuare il “collegamento più stretto” con il luogo dell'adempimento ex art. 1182 c.c.).
Richiama in proposito il “considerando” n. 16 del già più volte citato Reg. UE n. 1215/2012, laddove si legge che “il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile”.
Con il secondo motivo ed in via di subordine, censura la sentenza in punto condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritiene che in difetto di una pronuncia sul merito l'attore non possa essere considerato soccombente e che comunque sussistano giusti motivi di compensazione in considerazione dell'”assoluta novità della questione trattata”.
IV) Difese di parte appellata.
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.346 Controparte_1
c.p.c. per mancata riproposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alle domande formulate in primo grado.
Deduce la manifesta infondatezza del primo motivo, sostanzialmente richiamando le difese già articolate nel primo grado di giudizio e ritenendo corretta la motivazione del Tribunale.
Ritiene che il difetto di giurisdizione sussista non solo in relazione al luogo di residenza del convenuto ma anche ricorrendo ai criteri di cui all'art. 7 n. 1) del Reg. UE n. 1215/2012.
pagina 6 di 13 Precisa sul punto che i beni o le prestazioni per i quali l'ing. ha agito (non essendo Pt_1
peraltro chiaro se lo stesso abbia fatto valere il compenso da consegna di singoli disegni tecnici, parti di progetti o simili, qualificabili come beni, o il compenso da mera prestazione di servizi di supporto a favore dell'arch. ), avrebbero comunque dovuto essere consegnati ovvero Per_2
resi ed adempiuti al domicilio della cooperativa in Germania, luogo dove avrebbe quindi dovuto essere resa la prestazione “caratterizzante il contratto”, per tale dovendosi intendere la prestazione di servizi e non il pagamento del corrispettivo.
Ritiene che ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi applicando l'art. 4 della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, essendo evidente che “il collegamento più stretto” sia da individuarsi in base alla obbligazione caratteristica che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, è la prestazione di servizi e non l'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Rileva che lo stesso attore ha affermato che una parte delle prestazioni professionali demandate all'ing. dovesse essere eseguita in Norimberga (Germania), presso la (ex) sede della Pt_1
BFeG, dove peraltro operavano stabilmente gli architetti e responsabili della Per_2 CP_3
definizione del modello BIM per il progetto Atrium e della revisione di quanto inviato dai collaboratori esterni o dai soci cooperatori a loro sottoposti.
Rileva altresì che l'attività di definizione del modello BIM, da realizzare in sede, dopo aver raccolto il contributo di tutti i soci cooperatori e i professionisti esterni, rivestiva natura ancillare ed accessoria rispetto al progetto di costruzione dell'immobile, progetto da realizzarsi in
Germania, luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato “un moderno centro polifunzionale, denominato “Atrium, con sede nella città di Bamberga” a cura della committente tedesca
EyeMaxx, progetto abortito per il fallimento della committente.
Deduce la manifesta infondatezza del secondo motivo in quanto la declaratoria di difetto di giurisdizione, si risolvere in una situazione di inammissibilità della domanda giudiziale, conseguente soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c..
V) Decisione della Corte.
1) Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in relazione alla mancata riproposizione da parte di Parte_1
delle ragioni in fatto e in diritto della domanda di merito.
pagina 7 di 13 Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'articolo 346
c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13768 del 31/05/2018).
Nel caso di specie la domanda è stata espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. nelle conclusioni rassegnate con l'atto di appello e la parte non era gravata dall'onere di illustrare nuovamente le ragioni in fatto o in diritto della domanda.
2) Con il primo motivo si duole della statuizione del Tribunale in ordine alla Parte_1 giurisdizione e deduce in particolare l'erronea applicazione degli artt. 4 e 7 Reg. UE
n. 1215/2012.
2.1) Giova premettere, prima di procedere alla disamina della questione controversa, che la verifica sulla sussistenza della giurisdizione deve essere compiuta allo stato degli atti e sulla base delle allegazioni delle parti, risultando irrilevante, ai fini del decidere, l'assenza di attività istruttoria sul punto.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “La decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati […]” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 102 del 12/03/2001)”.
E' quindi priva di rilievo decisorio, ai fini della statuizione sulla giurisdizione, la doglianza di in ordine al mancato espletamento della fase istruttoria. Parte_1
2.2) Nel caso di specie non è in contestazione che la società Controparte_1
abbia sede nella Repubblica Federale di Germania e non è stata dedotta dalle parti l'esistenza di sedi operative in Italia.
Sussiste quindi la giurisdizione della Germania in relazione al domicilio del convenuto ex l'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012.
pagina 8 di 13 2.3) Quanto all'art. 7 Regolamento UE n. 1215/2012 ed alla giurisdizione determinata sulla base del luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio, si rileva innanzitutto che non vi è impugnazione in ordine alla qualificazione del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda. Il Tribunale ha in particolare dato atto che viene in rilievo un “contratto di prestazioni di servizi consistenti in un'attività di progettazione architettonica di un centro polifunzionale sito in Germania”.
Relativamente al contratto di prestazione di servizi, l'art. 7, lett. b) Regolamento UE n.
1215/2012 dispone che in materia contrattuale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro purché si tratti del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per tale intendendosi “nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Nel caso di specie, dalle complessive allegazioni delle parti risulta evidente che la prestazione demandata a dovesse essere resa in Germania, indipendentemente dal luogo Parte_1 concretamente prescelto dal professionista per l'elaborazione della progettazione architettonica.
E' lo stesso ad avere riconosciuto che per potere eseguire la propria prestazione Parte_1
avrebbe dovuto recarsi in Norimberga presso la sede della società Controparte_1
[...
nonché effettuare incontri in videoconferenza con lo stesso personale della
. Controparte_1
La consegna dei progetti eventualmente predisposti dal professionista avrebbe dovuto ragionevolmente avvenire presso la sede della società (indipendentemente dalle modalità di trasmissione dei progetti) non essendovi neanche allegazione che le pattuizioni delle parti prevedessero la consegna dei progetti presso lo studio del professionista.
Le principali obbligazioni gravanti sulle parti sono state pattuite con scambio di E-mail (cui poi non ha fatto seguito la stipula di un più dettagliato accordo, docc. 5, 7 attore) con cui è stato convenuto che sarebbe entrato a far parte della compagine sociale quale “socio Parte_1
pagina 9 di 13 cooperatore”, con richiesta di “garantire un adeguato servizio professionale a supporto dell'arch. e dell'arch. nello sviluppo della tecnologia BIM, dei progetti Atrium Per_2 CP_3
[…]” (doc. 5 attore).
Se nelle intenzioni delle parti avrebbe dovuto diventare “socio collaboratore” Parte_1
cooperando con altri professionisti in sede, è del tutto ragionevole ritenere che la Germania sia il luogo in cui avrebbe dovuto essere resa la prestazione di servizi prevista in contratto.
2.4) A diverse conclusioni non può giungersi neppure aderendo alla doglianza di Parte_1
secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di coordinare il Regolamento UE
[...]
n. 1215/2012 con l'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, la quale disciplina la legge applicabile nelle obbligazioni contrattuali.
Ai sensi del citato art. 4 (comma 1), in mancanza di scelta ad opera dele parti, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto.
Nel caso di specie deve ritenersi che nell'ambito del contratto stipulato tra le parti il collegamento più stretto sia da individuarsi nella Repubblica Federale di Germania non solo in relazione a quanto sinora illustrato.
Si rileva infatti a erano state demandate attività (da svolgersi in collaborazione Parte_1
con altri professionisti) accessorie al più ampio progetto di realizzazione del centro polifunzionale Atrium.
Dal punto di vista sostanziale, pertanto, il corretto adempimento della prestazione gravante su avrebbe potuto essere apprezzato solamente tenendo in considerazione tutta la Parte_1
complessa normativa tedesca afferente alla stessa progettazione architettonica concretamente demandata (a titolo meramente esemplificativo con riferimento ad eventuali vizi di progettazione,
a vincoli e limiti derivante dalla normativa edilizia ed urbanistica, ecc.).
In definitiva, pur applicando il criterio del collegamento più stretto (di cui all'art. 4 della
Convenzione di Roma del 1980) dovrebbe comunque concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
E' vero che il Tribunale ha utilizzato in motivazione un'espressione non perfettamente tecnica (la progettazione si “estrinseca” in Germania). Tuttavia, proprio ragionando in termini di
“collegamento più stretto”, è possibile cogliere il significato sostanziale della decisione del pagina 10 di 13 Tribunale: indipendentemente dal luogo ove l'attività progettuale è stata elaborata, questa si estrinseca, cioè, letteralmente, si “manifesta”, proprio in Germania, luogo ove la costruzione avrebbe dovuto essere realizzata.
La stessa Corte di Cassazione, in un caso in parte analogo, ha affermato che “In base agli artt. 2 e
5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato - in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'art. 57 della l. n. 218 del 1995 - ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui art. 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in
Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto)” (Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 26986 del 26/11/2020).
2.5) E' inconferente, ai fini della giurisdizione, il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento della prestazione resa dal professionista.
Premesso che le argomentazioni dell'appellante si basano sull'assunto (erroneo per quanto sinora illustrato) che dal punto di vista sostanziale sia applicabile la normativa italiana ed in particolare pagina 11 di 13 l'art. 1182 c.c. (secondo il quale l'obbligazione di pagare una somma determinata deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore) e rilevato che lo stesso quantum è stato oggetto di contestazione, si rileva che “In tema di giurisdizione, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE
n. 44/2001 va interpretato nel senso che, nei contratti di prestazione di servizi, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma soltanto l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti anzidetti, proprio la prestazione del servizio.
Ne consegue che, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello in cui il servizio è stato reso. (Nella specie, le S.U., in controversia promossa, tramite decreto ingiuntivo poi opposto, da una società con sede legale in Italia nei confronti di una società con sede legale nel Regno Unito, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice austriaco, giacché l'attività contrattualmente pattuita era da reputarsi prestazione di servizi resa in Austria dalla società opponente)” (Corte di Cassazione, Sez. U,
Ordinanza n. 2224 del 01/02/2010).
3) E' manifestamente infondato il secondo motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
è certamente soccombente nel primo grado di giudizio in relazione Parte_1 all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società . e Controparte_1 la circostanza che la soccombenza sia predicabile “solamente” rispetto ad una questione pregiudiziale di rito non elide la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Non sussistono nemmeno i presupposti per una compensazione ex art. 92 c.p.c. non venendo in rilievo una questione nuova e/o non sufficientemente approfondita in sede di legittimità.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 83.467,84, compreso tra € 52.000.00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 12 di 13 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2550/2024 pubblicata il 29.04.2024 del Tribunale di
Torino;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/05/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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