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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1679/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. MONSELLATO GIACOMO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.03.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 608/2023 emessa dal Giudice di Pace di depositata in data CP_1
11.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V2534
– N. riferimento 3171/2023 emesso dalla Polizia Municipale di in data 16.02.2023 ed CP_1
elevato per violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio, è rimasto contumace il Controparte_1
All'udienza del 22.05.2025 l'appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di opposizione, e segnatamente quello avente ad oggetto l'illegittimità del limite di velocità fissato in 70 km/h per la strada in questione.
1 Nel dettaglio, l' ha evidenziato l'illegittimità del verbale di contestazione atteso che, Pt_1
trattandosi di una strada “classificata come extra-urbana secondaria e quindi il limite di velocità è
90 km/h”, il al fine di derogare al limite massimo previsto dalla legge, avrebbe Controparte_1
dovuto adottare un apposito provvedimento derogatorio che, nella specie, difetterebbe (cfr. p. 8 dell'atto di opposizione).
Premesso che “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt.
353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma
1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2016, n.
27516), il Tribunale ritiene che, nel merito, l'originario motivo di opposizione non esaminato dal
Giudice di prime cure sia fondato.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è illegittima la multa per eccesso di velocità se, nonostante la presenza del cartello derogatorio degli ordinari limiti, l'Amministrazione non alleghi il provvedimento amministrativo che ha disposto il diverso limite massimo. Infatti, la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che
l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto” (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 24/11/2021, n. 36412).
Orbene, nella specie, l'Amministrazione originaria resistente non ha fornito prova del provvedimento in questione, atteso che non ha né prodotto documentazione utile in tal senso, né ha dedotto l'esistenza di un provvedimento di siffatta natura.
Al contrario, ha confermato di aver ridotto il limite massimo di velocità consentita, ed infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, si legge unicamente “il proprietaria della strada già da tempo ha abbassato, predisponendo la giusta segnaletica, il limite di velocità in quel tratto e questa
2 Amministrazione si è adeguata” e che “le dovute segnaletiche del servizio svolto sono state adeguatamente poste sul posto” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Ne consegue, pertanto, che la sanzione elevata ai sensi dell'art. 142 co. 9 C.d.S., ossia per aver superato di oltre 40 km/h il limite consentito, è illegittima.
Dall'accoglimento del primo motivo di gravame discende logicamente l'accoglimento dell'appello con assorbimento dei restanti motivi di appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con annullamento del verbale di contestazione opposto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende, astrattamente, un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, le stesse sono compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della condotta di guida dell' il quale, in ogni caso, non ha tenuto una velocità Pt_1
neppure contenuta nel limite di legge di 90 km/h.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 608/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di depositata in data 11.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 608/2023, emessa dal Giudice di pace di all'esito dell'udienza dell'11.09.2023, annulla il verbale di contestazione CP_1
n. V2534/2023, elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1679/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. MONSELLATO GIACOMO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.03.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 608/2023 emessa dal Giudice di Pace di depositata in data CP_1
11.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V2534
– N. riferimento 3171/2023 emesso dalla Polizia Municipale di in data 16.02.2023 ed CP_1
elevato per violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio, è rimasto contumace il Controparte_1
All'udienza del 22.05.2025 l'appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di opposizione, e segnatamente quello avente ad oggetto l'illegittimità del limite di velocità fissato in 70 km/h per la strada in questione.
1 Nel dettaglio, l' ha evidenziato l'illegittimità del verbale di contestazione atteso che, Pt_1
trattandosi di una strada “classificata come extra-urbana secondaria e quindi il limite di velocità è
90 km/h”, il al fine di derogare al limite massimo previsto dalla legge, avrebbe Controparte_1
dovuto adottare un apposito provvedimento derogatorio che, nella specie, difetterebbe (cfr. p. 8 dell'atto di opposizione).
Premesso che “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt.
353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma
1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2016, n.
27516), il Tribunale ritiene che, nel merito, l'originario motivo di opposizione non esaminato dal
Giudice di prime cure sia fondato.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è illegittima la multa per eccesso di velocità se, nonostante la presenza del cartello derogatorio degli ordinari limiti, l'Amministrazione non alleghi il provvedimento amministrativo che ha disposto il diverso limite massimo. Infatti, la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che
l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto” (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 24/11/2021, n. 36412).
Orbene, nella specie, l'Amministrazione originaria resistente non ha fornito prova del provvedimento in questione, atteso che non ha né prodotto documentazione utile in tal senso, né ha dedotto l'esistenza di un provvedimento di siffatta natura.
Al contrario, ha confermato di aver ridotto il limite massimo di velocità consentita, ed infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, si legge unicamente “il proprietaria della strada già da tempo ha abbassato, predisponendo la giusta segnaletica, il limite di velocità in quel tratto e questa
2 Amministrazione si è adeguata” e che “le dovute segnaletiche del servizio svolto sono state adeguatamente poste sul posto” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Ne consegue, pertanto, che la sanzione elevata ai sensi dell'art. 142 co. 9 C.d.S., ossia per aver superato di oltre 40 km/h il limite consentito, è illegittima.
Dall'accoglimento del primo motivo di gravame discende logicamente l'accoglimento dell'appello con assorbimento dei restanti motivi di appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con annullamento del verbale di contestazione opposto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende, astrattamente, un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, le stesse sono compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della condotta di guida dell' il quale, in ogni caso, non ha tenuto una velocità Pt_1
neppure contenuta nel limite di legge di 90 km/h.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 608/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di depositata in data 11.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 608/2023, emessa dal Giudice di pace di all'esito dell'udienza dell'11.09.2023, annulla il verbale di contestazione CP_1
n. V2534/2023, elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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